Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 1
La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità rumena) domiciliata nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2014, n. 6876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6876 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 05/12/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - N. 1392
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 9844/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EN N. IL 06/07/1982;
avverso la sentenza n. 3092/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
All'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 23.3.2010 il Tribunale di Pesaro dichiarava ER NI colpevole del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13 perché, dopo essere stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera in data 13.4.2007 in esecuzione del decreto del Prefetto di Cesena, rientrava illegalmente nel territorio nazionale, fatto accertato in data 6.11.2007; per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.
Con sentenza del 21.6.2013 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza di appello l'imputato personalmente ricorre deducendo la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 cod. pen.: 1) l'imputato, in quanto coniuge di cittadina comunitaria, vantava il diritto di entrare in Italia a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 5 sebbene espulso non necessitava di alcuna autorizzazione ministeriale ed aveva presentato richiesta di rilascio della carta di soggiorno che gli sarebbe stata concessa;
2) erronea applicazione dell'art. 5 cod. pen. sussistendo un errore su di una legge diversa dalla legge penale con conseguente applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 47 c.p., u.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. I giudici di merito hanno ritenuto che la condotta dell'imputato, non fosse scriminata dal fatto che egli, cittadino di nazionalità albanese, successivamente all'avvenuta espulsione, in data 10.5.2007 avesse contratto matrimonio all'estero con una cittadina comunitaria rumena, considerato che, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 il reingresso dello straniero espulso è consentito soltanto previa "speciale autorizzazione" del Ministero dell'Interno. La decisione è giuridicamente corretta. Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, di attuazione della direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea n. 2003/86/CE del 22 settembre 2003 in materia di ricongiungimento familiare, non costituisce ostacolo per l'adozione da parte del Questore e per l'attuazione del provvedimento di autorizzazione al ricongiungimento il fatto che lo straniero, beneficiario di detto provvedimento, sia stato precedentemente espulso e sussista, quindi, per il medesimo il divieto di fare rientro nel territorio italiano - sempreché il decreto di espulsione non sia stato emesso per motivi connessi alla pericolosità sociale dello straniero. (Sez. 1, Ordinanza n. 5324 del 28/02/2008, Rv. 602282). Tuttavia in presenza di un provvedimento nominativo che gli inibiva l'ingresso nel territorio dello Stato, sotto pena di sanzione penale, l'interessato non era legittimato a violare direttamente il divieto, ma doveva preventivamente richiedere l'autorizzazione per il ricongiungimento con la coniuge comunitaria domiciliata nel territorio nazionale. Analogamente, la L. n. 30 del 2007, citato art. 5, comma 2 subordina il diritto di ingresso del familiare non avente la cittadinanza in uno Stato membro al possesso di un visto di ingresso, ovvero della carta di circolazione che il ricorrente, per sua stessa dichiarazione, non aveva ancora conseguito.
2. Il giudice di merito ha correttamente ritenuto l'insussistenza di un errore idoneo ad escludere l'elemento soggettivo del reato a norma dell'art. 47 cod. pen., considerato che si tratta di fattispecie a dolo generico per la cui sussistenza è sufficiente la consapevolezza di essere destinatario di divieto di reingresso nel territorio nazionale, circostanza della quale l'interessato aveva piena contezza a seguito della notificazione ed esecuzione coattiva del provvedimento di espulsione.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015