Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Detto principio non può, però, applicarsi automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
Commentari • 4
- 1. Chi è responsabile per incidenti in casa?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 marzo 2024
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Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Definizione L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il codice civile non contiene una definizione del contratto di subappalto. Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione, per iscritto, del committente (art.1656 c.c.). L'appalto è infatti un contratto fondato sull' intuitus personae, per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato. Qualora sia autorizzato, il subappalto è …
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Introduzione L'art. 26, titolo I capo III, e gli artt. 88 e ss., titolo IV capo I, del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro (emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 03/08/2007, n. 123; c.d. Legge Bosetti – Gatti), disciplinano gli obblighi di sicurezza, e le conseguenti responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro, gravanti sul datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi. Com'è noto, le norme antinfortunistiche (e quella generale di cui all'art. 2087 c.c.), destinate a trovare applicazione anche in campo condominiale, …
Leggi di più… - 4. L’idoneità tecnico professionale della ditta è imprescindibile dai doveri di sicurezza: quali responsabilità penali per il committente e per l’appaltatore per…Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2014
In materia di sicurezza e di prevenzione d'infortuni sul lavoro l'art. 7 Dlgs 626/94 (ora art. 26 Dlgs 81/08) ha la funzione d'individuare le ipotesi in cui il committente è corresponsabile con l'appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche. Infatti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale non può essere limitata alle sole capacità tecniche della ditta, ma deve essere estesa anche a queste misure, vista la stretta connessione tra di due campi. È uno dei due principi di diritto elaborati dalla Cassazione sez. IV penale n.36268 depositata il 27 agosto 2014 (successive e più recenti sentenze della S.C. hanno confermato questa tesi). L'altro sancisce come la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2012, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/01/2012
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 99
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 37858/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA GI N. IL 23/07/1959;
2) RA AN N. IL 15/12/1954;
3) RA OS RI N. IL 08/04/1969;
avverso la sentenza n. 962/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 01/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'avv. Vinciguerra del Foro di Ragusa, il quale conclude per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato il giudizio di responsabilità a carico di RA ER, RA VA e RA AL RI in ordine al reato di omicidio colposo in danno di NN ES (fatto del 19 dicembre 2005).
L'imputazione attiene ad un incidente verificatosi nel corso di un contratto di prestazione d'opera in un fabbricato di proprietà degli imputati durante i quali il IN, precipitava dall'alto della copertura di un fabbricato adibito a magazzino garage. Agli imputati è stato contestato di avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto. La Corte d'appello ha evidenziato che l'infortunio si verificò durante l'esecuzione del contratto d'opera e che lo stesso era riconducibile all'omesso adempimento degli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, gravanti sugli imputati nella qualità di committenti, come contestati nel capo di imputazione ed ha escluso qualsiasi comportamento abnorme della vittima. Ricorrono per cassazione gli imputati articolando quattro motivi. Con il primo lamentano la carenza di motivazione evidenziando che la sentenza aveva illogicamente trascurato una serie di circostanze dalle quali emergeva che l'incidente si era verificato quando il IN aveva già completato i lavori commissionatigli, ed era intervenuto per un controllo autonomo a seguito di piogge tra il 17 e 19 dicembre. A conferma di tale ricostruzione si sostiene che il giorno dell'incidente il IN era atteso in altro luogo per iniziare un diverso lavoro e che per effettuare l'intervento nella proprietà GI aveva adoperato una bombola prelevata dalla cucina, non essendo in possesso di mezzi propri. Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al motivo di appello che aveva evidenziato, alla luce del rapporto intercorso tra le parti, dell'asserito svolgimento dell'opera dopo la chiusura dei lavori in un luogo diverso da quello previsto dalle parti e dell'intervenuto mutamento normativo determinato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza di condanna. Con il terzo motivo lamentano la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p., nella valutazione delle prove, laddove i dubbi prospettati dalla difesa sulla natura ed i tempi dell'intervento effettuato dal IN erano stati superati dal giudice di primo grado attraverso il riferimento alla "comune esperienza" ed al "buon senso".
Con il quarto motivo veniva chiesto a questa Corte la sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
La sentenza impugnata presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge. La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26). Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera;
nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sezione 4^, 8 aprile 2010,n. 150811 Cusmano ed altri, rv. 247033). Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta dei committenti, in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d'opera, circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo"; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte dei committenti nell'esecuzione dei lavori.
La Corte di appello si è invece limitata ad escludere che l'iniziativa di salire sulla copertura del fabbricato sia stata assunta estemporaneamente ed imprevedibilmente dal prestatore d'opera proprio quel giorno in cui si verificò l'incidente e quando i lavori commissionatigli erano già stati terminati.
Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati. La richiesta di sospensione della provvisionale è all'evidenza assorbita dalla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012