Art. 12.
L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo 14.
L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo 14.