Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6175
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inadempimento contrattuale del promissario acquirente

    La Corte ha ritenuto provato l'inadempimento del convenuto, il quale non ha contestato né il mancato pagamento del prezzo né la mancata comparizione per il rogito. Le eccezioni sollevate dal convenuto (risoluzione per mutuo dissenso, inefficacia per mancata stipula del patto parasociale, condizione sospensiva, presupposizione, exceptio doli generalis, riduzione del prezzo) sono state ritenute infondate.

  • Accolto
    Pagamento del prezzo

    La condanna al pagamento del corrispettivo è conseguenza diretta dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica.

  • Rigettato
    Collegamento negoziale con patto parasociale

    Il Tribunale ha ritenuto insussistente il collegamento negoziale in senso tecnico, mancando la prova di un comune intento delle parti di volere un assetto economico globale ed unitario e una finalità ulteriore che trascendesse gli effetti tipici dei singoli negozi. Inoltre, la mancata definizione del patto parasociale non incide sull'efficacia del preliminare.

  • Rigettato
    Mutuo dissenso tacito

    Il Tribunale ha rigettato tale eccezione, ritenendo che il comportamento delle parti (negoziazioni per la rideterminazione del prezzo) dimostrasse la volontà di proseguire l'esecuzione del contratto, non di risolverlo. La risoluzione per mutuo dissenso richiede un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere, con volontà chiara e certa delle parti di porre fine ad ogni effetto.

  • Rigettato
    Condizione sospensiva

    Il Tribunale ha escluso la configurabilità di una condizione sospensiva, poiché le obbligazioni contrattuali (pagamenti rateali, stipula del definitivo) avevano una disciplina autonoma e scadenze proprie, senza ancoraggio ad adempimenti esterni.

  • Rigettato
    Riduzione del prezzo per minor valore della quota

    Il Tribunale ha rigettato la domanda, affermando che l'oggetto immediato della compravendita di partecipazioni sociali è la partecipazione in sé, mentre la quota parte del patrimonio è oggetto mediato. Le variazioni del patrimonio sociale sono irrilevanti in assenza di specifiche clausole di aggiustamento del prezzo, e il convenuto si era assunto il rischio del possibile variare del patrimonio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6175
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6175
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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