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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/07/2025, n. 27412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27412 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA MA HA nato il [...] RU EL MANA nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA. Penale Sent. Sez. 4 Num. 27412 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 11/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 aprile 2025 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IC IA AE e RU EL IAna, così confermando l'ordinanza del locale Tribunale del 10 aprile 2025 con cui era stata applicata alle istanti la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., stante la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. Le indagate, in particolare, erano state arrestate nella flagranza dell'indicato reato, per avere concorso nella sottrazione di merce del valore di euro 279,79 presso un esercizio commerciale, con violenza sulle cose consistita nella rimozione delle placche antitaccheggio. 1.1. Il giudice del riesame, in particolare, ha ritenuto l'infondatezza del motivo di censura con cui le prevenute - non contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a loro carico - avevano richiesto l'applicazione dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, di cui all'art. 162-ter cod. pen., sul presupposto di avere integralmente risarcito il danno riportato dalla persona offesa. Il decidente, in particolare, ha ritenuto l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti richiesti dalla norma dell'art. 162-ter cod. pen. per la successiva applicazione, da parte del giudice di merito, del beneficio invocato. 2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le indagate, a mezzo del loro difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento in loro favore dell'estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen., in conseguenza dell'intervenuta adozione di condotte riparatorie. Le ricorrenti, in particolare, hanno dedotto l'erroneità della motivazione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato il possibile riconoscimento dell'invocato istituto, sul presupposto che: la merce sottratta sarebbe stata restituita integra e perfettamente ricollocabile sul mercato;
la corrisposta somma di euro 150,00 sarebbe stata concordata con i responsabili dell'esercizio commerciale, che l'avrebbero accettata perché ritenuta congrua. La decisione del giudice del riesame risulterebbe, peraltro, in antitesi con la finalità deflattiva propria dell'art. 162-ter cod. pen., nonché in contrasto con altre decisioni emesse dallo stesso Tribunale del riesame in casi analoghi. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. Il Tribunale, infatti, ha respinto il proposto riesame con motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando specifici elementi da cui ha desunto l'insussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma dell'art. 162-ter cod. pen. per la pronuncia dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. L'art. 162-ter cod. pen. delinea una modalità di condotta riparativa che non implica l'accordo fra le parti, essendo solo richiesto che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condotta riparatoria o dell'offerta reale, sia valutata, nel contraddittorio delle parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ. (Sez. 5, n. 7362 del 14/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286078-01; Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204-01). E' stato affermato, inoltre, che, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen., non è condizionata dalla opposizione delle parti e della persona offesa (Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024, Marini, Rv. 287171-01). In sostanza, è rimesso integralmente al giudice il compito di valutare la congruità dell'offerta reale o dell'intervenuto risarcimento - e in generale della condotta perpetrata prima dell'apertura del dibattimento - a prescindere da ogni eventuale accordo intervenuto tra l'indagato e la persona offesa. Nel caso di specie, tale onere valutativo è stato adempiuto, in maniera logica e congrua, dal giudice del riesame, che ha ritenuto di poter escludere la futura declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito sul presupposto che: la somma versata (euro 150,00) è di gran lunga inferiore al valore complessivo della merce sottratta (euro 279,79); i beni rubati non sono stati restituiti spontaneamente dalle indagate, bensì dalla P.G. operante in esito all'effettuazione del loro arresto;
non vi è prova alcuna del fatto che la merce restituita fosse ancora vendibile;
le placche antitaccheggio non sono state solo 3 Il preside rimosse, ma anche rese inservibili, così da cagionare un'ulteriore voce di danno risarcibile alla persona offesa. 3. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 4. Ne consegue la pronuncia del rigetto dei ricorsi, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'il luglio 2025 Il Consigliere estensore
la corrisposta somma di euro 150,00 sarebbe stata concordata con i responsabili dell'esercizio commerciale, che l'avrebbero accettata perché ritenuta congrua. La decisione del giudice del riesame risulterebbe, peraltro, in antitesi con la finalità deflattiva propria dell'art. 162-ter cod. pen., nonché in contrasto con altre decisioni emesse dallo stesso Tribunale del riesame in casi analoghi. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. Il Tribunale, infatti, ha respinto il proposto riesame con motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando specifici elementi da cui ha desunto l'insussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma dell'art. 162-ter cod. pen. per la pronuncia dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. L'art. 162-ter cod. pen. delinea una modalità di condotta riparativa che non implica l'accordo fra le parti, essendo solo richiesto che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condotta riparatoria o dell'offerta reale, sia valutata, nel contraddittorio delle parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ. (Sez. 5, n. 7362 del 14/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286078-01; Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204-01). E' stato affermato, inoltre, che, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen., non è condizionata dalla opposizione delle parti e della persona offesa (Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024, Marini, Rv. 287171-01). In sostanza, è rimesso integralmente al giudice il compito di valutare la congruità dell'offerta reale o dell'intervenuto risarcimento - e in generale della condotta perpetrata prima dell'apertura del dibattimento - a prescindere da ogni eventuale accordo intervenuto tra l'indagato e la persona offesa. Nel caso di specie, tale onere valutativo è stato adempiuto, in maniera logica e congrua, dal giudice del riesame, che ha ritenuto di poter escludere la futura declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito sul presupposto che: la somma versata (euro 150,00) è di gran lunga inferiore al valore complessivo della merce sottratta (euro 279,79); i beni rubati non sono stati restituiti spontaneamente dalle indagate, bensì dalla P.G. operante in esito all'effettuazione del loro arresto;
non vi è prova alcuna del fatto che la merce restituita fosse ancora vendibile;
le placche antitaccheggio non sono state solo 3 Il preside rimosse, ma anche rese inservibili, così da cagionare un'ulteriore voce di danno risarcibile alla persona offesa. 3. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 4. Ne consegue la pronuncia del rigetto dei ricorsi, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'il luglio 2025 Il Consigliere estensore