CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/06/2026, n. 18857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18857 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
IC LU SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11723/2017 R.G. proposto da NI NA (C.F. [...]), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Claudio Consolo, IZ MA e SA AN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al piazzale Clodio n. 32; – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, Civile Sent. Sez. 5 Num. 18857 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 10/06/2026 2 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza n. 1162/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 2/11/2016; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 9 aprile 2026; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. LE Di RO, che ha chiesto l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti;
uditi gli Avvocati Marcello Stella e Claudio Consolo per NA NI;
Fatti di causa Dal 2003 al 31 gennaio 2009 NA NI (d’ora in poi, anche “la contribuente”), cittadina italiana residente in Italia, fu amministratrice della società P&P Sport Management, con sede nel Principato di Monaco. In tale qualità, nell’arco di sei esercizi, la ricorrente maturò crediti per compensi professionali pari a complessivi euro 3.442.000. In data 5 ottobre 2009, la ricorrente si avvalse della possibilità offerta dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 per rimpatriare i suoi crediti maturati nel Principato di Monaco ed assolvere così sul valore di quelle attività l’imposta straordinaria forfettaria prevista dall’art. 13-bis, comma 2, d.l. n. 78/2009. Mediante “dichiarazioni riservate delle attività emerse”, la ricorrente attestò che alla data del 31/12/2008 essa deteneva fuori dal territorio dello Stato, sotto la voce “altre attività finanziarie”, alcune voci di credito. Tuttavia, in data 16/10/2012 l’Agenzia delle Entrate, in asserita violazione dell’art. 14 d.l. 350/2001, cui l’art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009 rinvia, in base a cui il rimpatrio “preclude nei confronti del 3 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. dichiarante ogni accertamento tributario” sulle attività rimpatriate, notificò alla contribuente i seguenti atti: avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003 contenente anche la sanzione per infedele dichiarazione;
avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 contenente anche la sanzione per infedele dichiarazione. Successivamente, in data 11/1/2013 furono notificati alla contribuente un atto di irrogazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2003 per omessa compilazione del quadro RW;
un atto di irrogazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2004 per omessa compilazione del quadro RW. Per quello che in questa sede ancora rileva, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l’efficacia delle dichiarazioni di emersione presentate dalla odierna contribuente. Contro le riprese fiscali e gli atti di irrogazione delle sanzioni, la contribuente propose distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Vicenza, che, dopo averli riuniti, li accolse. Con ricorso in appello, l’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza di primo grado e la C.T.R. territoriale riformò la sentenza di primo grado in favore dell’amministrazione. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il sostituto procuratore Generale, in persona del dott. LE Di RO, ha depositato una requisitoria scritta. La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione Innanzitutto, occorre dare atto che, essendosi proceduto alla definizione agevolata dei carichi pendenti degli atti di irrogazione delle sanzioni (atti di irrogazione delle sanzioni n. T65IRTL00002/2013 e n. T65IRLT00004/2013) ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, è cessata parzialmente la materia del contendere, 4 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. sicché, come peraltro specificato dalla contribuente nella memoria difensiva, il presente giudizio continua con riferimento agli avvisi di accertamento. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 149, 156 c.p.c., 16, 51 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché del diritto vivente delle Sezioni Unite in tema di scissione degli effetti della notificazione, rilevante ex artt. 360, n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente censura la sentenza d’appello per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello dell’amministrazione nonostante che, pur essendo stato l’atto d’appello consegnato per la notificazione all’ufficio postale il 7 settembre 2015, entro il termine semestrale del 9 settembre 2015, esso non fosse idoneo al perfezionamento della notifica, non recando l’indicazione del numero civico del soggetto destinatario della notificazione ed essendo stato l’atto, per tale ragione, restituito al mittente. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rilevante ex artt. 360 n. 5 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la prova, prodotta dalla contribuente, della materiale restituzione al mittente del plico contenente l’atto di appello, notificato dunque ultra diem solo al secondo tentativo. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per errata ritenuta mancata prova di un fatto non contestato e pacifico e conseguente violazione del principio di non contestazione, ben applicabile nel processo tributario ex art. 115 c.p.c., rilevante ex artt. 360 n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente deduce che la restituzione al mittente del plico contenente l’appello e la conseguente oggettiva inidoneità del primo tentativo di notifica erano fatti pacifici, non contestati dall’Agenzia delle Entrate. 3.1. I primi tre motivi di ricorso, che per motivi di connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. 5 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. La sentenza impugnata afferma che “la circostanza che nell’indirizzo del destinatario fosse stata negligentemente omessa l’indicazione del numero civico ha dato luogo a difficoltà per l’amministrazione postale e a conseguenti ritardi nelle operazioni di consegna, avvenuta infatti il 15 ottobre, ma non ha comunque impedito che la notificazione si perfezionasse”. Senonché, i giudici di appello non hanno considerato che l’omessa indicazione del numero civico, imputabile all’amministrazione, ha determinato l’impossibilità di procedere alla notificazione tempestiva dell’atto di appello, tant’è che quest’ultimo era stato notificato solo successivamente alla scadenza del termine lungo semestrale per l’impugnazione, in seguito ad un secondo autonomo procedimento notificatorio. Questa Corte ha statuito, a sezioni unite, che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Sez. U., Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01). Orbene, nel caso che ci occupa, la notificazione dell’atto di appello non era andata a buon fine esclusivamente per causa imputabile all’amministrazione appellante, che non aveva indicato nella richiesta di notifica il numero civico della destinataria. Ne risulta che, essendo stato il procedimento notificatorio, conclusosi con il buon esito della notifica, iniziato (successivamente al 17 settembre 2015) quando il termine semestrale per l’impugnazione era già interamente decorso, l’appello dell’amministrazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 4. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determina l’assorbimento dei restanti sette motivi. 6 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. 5. In conclusione, il ricorso è accolto con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti. La sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c. La cassazione senza rinvio della sentenza d’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con efficacia limitata agli avvisi di accertamento impugnati in primo grado e alle relative annualità d’imposta (cfr., ex coeteris, Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418-01). Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli atti di irrogazione delle sanzioni n. T65IRTL00002/2013 e n. T65IRLT00004/2013. Accoglie il ricorso con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di NA NI, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro dodicimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di NA NI, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro tredicimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive. Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angelo Napolitano Dott. Lucio Napolitano
uditi gli Avvocati Marcello Stella e Claudio Consolo per NA NI;
Fatti di causa Dal 2003 al 31 gennaio 2009 NA NI (d’ora in poi, anche “la contribuente”), cittadina italiana residente in Italia, fu amministratrice della società P&P Sport Management, con sede nel Principato di Monaco. In tale qualità, nell’arco di sei esercizi, la ricorrente maturò crediti per compensi professionali pari a complessivi euro 3.442.000. In data 5 ottobre 2009, la ricorrente si avvalse della possibilità offerta dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 per rimpatriare i suoi crediti maturati nel Principato di Monaco ed assolvere così sul valore di quelle attività l’imposta straordinaria forfettaria prevista dall’art. 13-bis, comma 2, d.l. n. 78/2009. Mediante “dichiarazioni riservate delle attività emerse”, la ricorrente attestò che alla data del 31/12/2008 essa deteneva fuori dal territorio dello Stato, sotto la voce “altre attività finanziarie”, alcune voci di credito. Tuttavia, in data 16/10/2012 l’Agenzia delle Entrate, in asserita violazione dell’art. 14 d.l. 350/2001, cui l’art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009 rinvia, in base a cui il rimpatrio “preclude nei confronti del 3 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. dichiarante ogni accertamento tributario” sulle attività rimpatriate, notificò alla contribuente i seguenti atti: avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003 contenente anche la sanzione per infedele dichiarazione;
avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 contenente anche la sanzione per infedele dichiarazione. Successivamente, in data 11/1/2013 furono notificati alla contribuente un atto di irrogazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2003 per omessa compilazione del quadro RW;
un atto di irrogazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2004 per omessa compilazione del quadro RW. Per quello che in questa sede ancora rileva, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l’efficacia delle dichiarazioni di emersione presentate dalla odierna contribuente. Contro le riprese fiscali e gli atti di irrogazione delle sanzioni, la contribuente propose distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Vicenza, che, dopo averli riuniti, li accolse. Con ricorso in appello, l’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza di primo grado e la C.T.R. territoriale riformò la sentenza di primo grado in favore dell’amministrazione. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il sostituto procuratore Generale, in persona del dott. LE Di RO, ha depositato una requisitoria scritta. La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione Innanzitutto, occorre dare atto che, essendosi proceduto alla definizione agevolata dei carichi pendenti degli atti di irrogazione delle sanzioni (atti di irrogazione delle sanzioni n. T65IRTL00002/2013 e n. T65IRLT00004/2013) ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, è cessata parzialmente la materia del contendere, 4 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. sicché, come peraltro specificato dalla contribuente nella memoria difensiva, il presente giudizio continua con riferimento agli avvisi di accertamento. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 149, 156 c.p.c., 16, 51 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché del diritto vivente delle Sezioni Unite in tema di scissione degli effetti della notificazione, rilevante ex artt. 360, n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente censura la sentenza d’appello per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello dell’amministrazione nonostante che, pur essendo stato l’atto d’appello consegnato per la notificazione all’ufficio postale il 7 settembre 2015, entro il termine semestrale del 9 settembre 2015, esso non fosse idoneo al perfezionamento della notifica, non recando l’indicazione del numero civico del soggetto destinatario della notificazione ed essendo stato l’atto, per tale ragione, restituito al mittente. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rilevante ex artt. 360 n. 5 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la prova, prodotta dalla contribuente, della materiale restituzione al mittente del plico contenente l’atto di appello, notificato dunque ultra diem solo al secondo tentativo. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per errata ritenuta mancata prova di un fatto non contestato e pacifico e conseguente violazione del principio di non contestazione, ben applicabile nel processo tributario ex art. 115 c.p.c., rilevante ex artt. 360 n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente deduce che la restituzione al mittente del plico contenente l’appello e la conseguente oggettiva inidoneità del primo tentativo di notifica erano fatti pacifici, non contestati dall’Agenzia delle Entrate. 3.1. I primi tre motivi di ricorso, che per motivi di connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. 5 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. La sentenza impugnata afferma che “la circostanza che nell’indirizzo del destinatario fosse stata negligentemente omessa l’indicazione del numero civico ha dato luogo a difficoltà per l’amministrazione postale e a conseguenti ritardi nelle operazioni di consegna, avvenuta infatti il 15 ottobre, ma non ha comunque impedito che la notificazione si perfezionasse”. Senonché, i giudici di appello non hanno considerato che l’omessa indicazione del numero civico, imputabile all’amministrazione, ha determinato l’impossibilità di procedere alla notificazione tempestiva dell’atto di appello, tant’è che quest’ultimo era stato notificato solo successivamente alla scadenza del termine lungo semestrale per l’impugnazione, in seguito ad un secondo autonomo procedimento notificatorio. Questa Corte ha statuito, a sezioni unite, che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Sez. U., Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01). Orbene, nel caso che ci occupa, la notificazione dell’atto di appello non era andata a buon fine esclusivamente per causa imputabile all’amministrazione appellante, che non aveva indicato nella richiesta di notifica il numero civico della destinataria. Ne risulta che, essendo stato il procedimento notificatorio, conclusosi con il buon esito della notifica, iniziato (successivamente al 17 settembre 2015) quando il termine semestrale per l’impugnazione era già interamente decorso, l’appello dell’amministrazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 4. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determina l’assorbimento dei restanti sette motivi. 6 Ric. n. 11723/2017 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A. 5. In conclusione, il ricorso è accolto con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti. La sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c. La cassazione senza rinvio della sentenza d’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con efficacia limitata agli avvisi di accertamento impugnati in primo grado e alle relative annualità d’imposta (cfr., ex coeteris, Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418-01). Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli atti di irrogazione delle sanzioni n. T65IRTL00002/2013 e n. T65IRLT00004/2013. Accoglie il ricorso con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di NA NI, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro dodicimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di NA NI, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro tredicimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive. Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angelo Napolitano Dott. Lucio Napolitano