Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
In tema di procedimento d'appello "de libertate", il giudice investito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dell'impugnazione avverso il rigetto di un'istanza di revoca della misura della custodia in carcere nella quale siano stati dedotti cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari, deve tenere conto, per il rilievo che esse possono assumere ai fini della valutazione sul "thema decidendum", delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di udienza camerale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale, avanti al quale l'indagato aveva reso confessione ed effettuato una chiamata in correità, aveva ritenuto di non poter prendere in considerazioni tali dichiarazioni, ai fini del giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari, perché estranee al "devolutum", non essendo state sottoposte alla valutazione del g.i.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 6.4.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco De Chiara " N. 1676
Dott. Antonio Esposito " REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe D'Errico " N. 45574/98
ha pronunciato la seguente per
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI TO a mezzo del difensore avverso l'ordinanza in data 28.10.1998 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Dr.
Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Umberto Toscani che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 28 ottobre 1998 il Tribunale di Bari
confermava quella del GIP dello stesso Tribunale del 2 ottobre che aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di EM
TO, indagato per il reato di concorso in rapina aggravata ai danni di una gioielleria.
Il Tribunale riteneva permanere le esigenze cautelari di prevenzione nonostante il tempo trascorso dal fatto, avuto riguardo alla gravità di esso e al precedente penale del EM in materia di armi, e, in virtù del principio "tantum devolutum quantum appellatum" escludeva di poter prendere in considerazione la disparità di trattamento rispetto al coimputato Spanò e la confessione dell'appellante in sede camerale, in quanto l'una e l'altra non sottoposte alla valutazione del GIP.
Con il ricorso per cassazione si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale esclusa la decisiva rilevanza del decorso del tempo, dovendosi presumere che la custodia cautelare abbia svolto una qualche funzione rieducatrice, per avere inoltre omesso di valutare adeguatamente la circostanza che a minacciare con l'arma la vittima non era stato il ricorrente e infine per avere erroneamente ritenuto che circostanze nuove conosciute dall'indagato dopo la pronuncia del GIP, o sopravvenute ad essa non possano essere valutate in sede di appello.
Osserva la Corte che certamente non ha fondamento la doglianza del ricorrente nella parte in cui sostiene che il solo trascorrere del tempo in stato di custodia in carcere lascia presumere che l'indagato abbia subito l'effetto di rieducazione proprio della detenzione intramuraria, posto che l'effettiva resipiscenza e conseguente cessazione della pericolosità abbisognano di dimostrazione sia pure a livello indiziario. Nè d'altra parte può
prendersi in considerazione in questa sede la circostanza del minor ruolo svolto dal ricorrente nell'esecuzione della rapina non essendo a lui ascrivibile la minaccia con arma, trattandosi di una valutazione di merito su un punto della vicenda che è stato oggetto di approfondimento adeguato e di congrua motivazione da parte del
Tribunale.
Fondata è invece la censura per quanto attiene all'omessa valutazione delle nuove circostanze emerse in sede di udienza camerale, in particolare la confessione del EM e la chiamata in correità del terzo partecipe. Non vi è dubbio infatti che nell'ambito dei motivi dedotti con l'atto di appello e quindi nel pieno rispetto del principio devolutivo, il giudice possa e anzi debba tener conto degli elementi emergenti dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato sia ai fini dell'eventuale rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 3^ comma c.p.p., quando tali elementi la fanno apparire assolutamente necessaria, sia ai fini della valutazione del fatto e della personalità del giudicabile per la determinazione dell'eventuale sanzione.
Tale principio, riguardante il giudizio di appello sia nel procedimento principale che in quello incidentale de libertate,
disciplinato, per quanto attiene agli aspetti peculiari, dall'art. 310 c.p.p., deve trovare applicazione in tale ultima sede quando le dichiarazioni rese dall'indagato nella procedura di appello avverso rigetto di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, nella quale sia stata dedotta la cessazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari, possano comunque per il loro contenuto assumere una rilevanza ai fini del vaglio sul thema decidemdum, costituito da tali esigenze.
In applicazione di tale principio nel caso di specie la confessione e la chiamata di correo in sede di udienza camerale da parte del ricorrente non potevano essere ritenute estranee al procedimento incidentale instaurato con l'appello e demandate ad un nuovo giudizio da parte del GIP, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale, ma dovevano essere prese in esame da quest'ultimo per stabilire se potevano avere una incidenza, tenuto conto di tutti gli altri fattori rilevanti, sul giudizio, devoluto con l'atto di appello, da formulare in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari.
L'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Bari che procederà a nuovo esame dell'appello attenendosi al principio dianzi esposto.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 623 c.p.p., annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Bari per nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 6 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999