Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1676
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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In tema di procedimento d'appello "de libertate", il giudice investito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dell'impugnazione avverso il rigetto di un'istanza di revoca della misura della custodia in carcere nella quale siano stati dedotti cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari, deve tenere conto, per il rilievo che esse possono assumere ai fini della valutazione sul "thema decidendum", delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di udienza camerale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale, avanti al quale l'indagato aveva reso confessione ed effettuato una chiamata in correità, aveva ritenuto di non poter prendere in considerazioni tali dichiarazioni, ai fini del giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari, perché estranee al "devolutum", non essendo state sottoposte alla valutazione del g.i.p.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1676
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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