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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9737 /2024 R.G.TRIB.
KU ST / DELL'INTERNO CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Daniele Bianchi Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Enzo Bucarelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9737/ 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 02.05.2024, n. protocollo: Cat.A11/2024/Immig./III^Sez./Prot.16, con il quale il QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SA ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata in data 10.03.2023. proposto da KU ST, cittadino albanese, nato in [...] il [...], CUI: , C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIADA ORSINI, che lo rappresenta giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Savona in data 02.05.2024, notificato in data 14.09.2024, di rigetto dell'istanza, formalizzata il 10.03.2023, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.2. TUI. Il Questore rilevato come la Commissione Territoriale, con il provvedimento obbligatorio e vincolante del 07.12.2023 (data errata risultando lo stesso parere datato 21.09.2023 n.d.r.), avesse espresso parere non favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilevato come non risultassero, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata, anche d'ufficio, elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98, ulteriori a quelli presi in esame dalla Commissione Terriroriale, né altre situazioni di inespellibilità rilevanti Cont ai sensi dell'art 19 c.
1.2. ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, ha dato atto della documentazione prodotta (dichiarazione di ospitalità, permesso di soggiorno e carta d'identità del soggetto ospitante, foto integrale del passaporto, istanza precompilata, contratto di locazione sottoscritto
1 dal soggetto ospitante), nonché del modello integrativo allegato all'istanza dal quale sarebbe emerso che il richiedente, in Italia dal settembre 2022, non avesse figli o coniuge in Italia, che tutti i familiari fossero in Albania, che lo stesso fosse titolare di posizione lavorativa (pur non documentata) e che potesse incontrare difficoltà a lavorare in caso di rientro nel Paese di origine. Ha quindi ritenuto non ricorressero i presupposti di cui agli artt. 19 c.1 e 1.1 D.lgs 286/98 tali da giustificare la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale non essendo emersi elementi da cui poter dedurre che il richiedente, in caso di rimpatrio, potesse essere oggetto di persecuzione ovvero rischiasse di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, considerata l'assenza di documentate forme di radicamento sociale e lavorativo sul territorio nazionale e la breve presenza in Italia, oltre all'assenza di legami parentali stretti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il ricorrente, dopo periodi in cui ha soggiornato in Italia munito di visto, nel novembre 2021 ha deciso di stabilirsi definitivamente a Savona, ospite della sorella , malata di tumore Pt_1 desmoide, al fine di prestarle l'assistenza necessaria durante le cure che di accudirne la figlia minore (nata nel 2016); che la sorella del ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia e titolare di un permesso per cure mediche, è in cura presso l'Ospedale San Martino di Genova ove è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici e ove è costretta a frequenti ricoveri. Sul punto ha evidenziato come nel 2019, alla donna, fosse stata diagnosticata una idronefrosi bilaterale, fibromatosi desmoide infiltrante non asportabile chirurgicamente e come, vista la severità della malattia e le scarse speranze di sopravvivenza con le terapie a disposizione nel Paese di origine, si fosse reso necessario il suo trasferimento in Italia. Ha quindi evidenziato come il ricorrente sia un insostituibile punto di riferimento per la sorella e per la nipote, priva di figura paterna;
come lo stesso fin da subito abbia iniziato a svolgere attività lavorativa, seppur in nero, e come abbia ricevuto una proposta di assunzione qualora regolarizzasse la propria posizione sul tn;
infine, ha rilevato come il richiedente, nel tempo libero frequenti un corso di lingua italiana. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento della Questura di Savona emesso in data 02 maggio 2024 n. Cat.A11/2023/Immig/III^Sez Prot.16 con il quale veniva rigettata la richiesta di protezione speciale avanzata in data 10 marzo 2023 e conseguentemente dichiararsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art 19 co 1.1 D.Lgs 286/1998 e conseguentemente ordinare al Questore competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
Con vittoria di competenze e spese di lite”. Con le memorie successive al ricorso la difesa ha evidenziato come un eventuale rimpatrio del ricorrente sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, ha documentato il suo percorso di integrazione ed ha aggiornato i documenti relativi al trattamento terapeutico della sorella. Con il ricorso e le successive memorie è stata depositata la seguente documentazione:
- provvedimento impugnato;
- prima pagina del passaporto del ricorrente;
- copia del passaporto e della carta d'identità della sorella, , unitamente al Parte_2 permesso per cure mediche e al permesso per motivi familiari della nipote, Persona_1 (nata il [...] in [...]);
- contratto di locazione a nome della sorella per un appartamento in Savona, registrato il 15.12.22;
- certificato di nascita del ricorrente tradotto ed apostillato da cui risulta essere nato il [...] ed essere celibe;
2 - certificato di famiglia rilasciato il 01.01.2009, tradotto e apostillato in data 8-10 ottobre 2025, dal quale la famiglia risulta così composta (padre n. il 27.3.1973); Persona_2
(madre n. 4.12.1972); (sorella n. 27.09.1194), EK Kristi;
Persona_3 Persona_4
- certificato di stato di famiglia albanese tradotto e apostillato. Il certificato riporta quale data di emissione il 04.09.2015 e traduzione nel 2024. In tale certificato la sorella è indicata come , nata il [...]; Persona_4
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da , datata e registrata il 21.02.2025; Parte_2
- certificato di iscrizione del ricorrente al corso di lingua italiana per stranieri tenuto dal circolo operaio Bogliani di Savona, datata 25.9.2024 unitamente all'attestato di frequenza del 25.05.2025 ove è indicato frequentare le lezioni dal settembre 2024 con frequenza bisettimanale (tot 4h/sett);
- tabella degli iscritti all'esame CILS del 4.12.2025 presso SA LI (Università per stranieri di Siena), aggiornata al 29.10.2025, ove risulta indicato il nominativo del ricorrente;
- C2 storico aggiornato al 19.11.2025 rilasciato da CPI Savona da cui l'istante risulta aver lavorato: dal 7.1.2025 al 06.05.2025 presso O.L.F. Vaso Ligure srl con qualifica di carpentiere;
- proroga del contratto a tempo determinato full time c/o O.L.F. Vado Ligure srl fino al 06.01.2026, con qualifica di operaio metalmeccanico, unitamente alla comunicazione unilav;
- comunicazione di aumento retributivo per lavoro prestato presso O.L.F. Vado Ligure srl con decorrenza dal 01.07.2025;
- buste paga per lavoro prestato presso O.L.F. Vado Ligure srl per i mesi da gennaio ad ottobre 2025 (dalla quale risulta imponibile fiscale parziale pari ad € 15.532,78);
- cartella clinica della sorella;
- documentazione medica relativa alla sorella ed in particolare: lettera dimissioni Ospedale S. Martino a seguito di ricovero dal 12.6.2023 al 4.8.2023 in cui si ripercorre tutta la storia clinica e da cui risulta essere in cura in Italia fin dal settembre 2019, in Liguria da dicembre 2021 (nella nota del 16.12.2021 è indicato che fratello vive e lavora a SV) ed ove vengono indicate tutte le terapie-interventi chirurgici effettuati per problemi oncologici;
lettera dimissioni Ospedale Santa Corona a seguito di ricovero dal 7.6.2024 al 12.6.2024 per sostituzioni stent uretrali ed infine lettera dimissioni Ospedale Santa Corona a seguito di ricovero dal 19.9.2024 al 21.9.2024 per cambio stent uretrali;
- riassunto medico rilasciato da Ospedale S. MARTINO DEL 30.10.25 relativo a Per_5
e dove nei dati personali l'indirizzo mail indicato è e con
[...] Email_1 cui viene ripercorsa tutta la storia clinica oncologica: nel settembre 2019 eseguiti accertamenti a Foligno, a novembre 2019 diagnosi di fibromatosi desmoide non asportabile chirurgicamente;
marzo 2020 avviata chemioterapia a Perugia, proseguita in Albania per lockdown;
tra maggio 2020 e novembre 2021 avviata ormonoterapia in Albania;
novembre 2021 rilevata ulteriore massa e poi iniziata chemioterapia a Perugia fino a febbraio 2022; marzo 2022 ricoverata in Chirurgia per infezione, situazione che si protrae con diversi accessi per infezioni stent;
nel gennaio 2023 viene rilevata una stabilità tumorale e due ulteriori accessi all'ospedale per drenaggi/rimozione stent uretrale;
la Tac del maggio 2023 la ha rilevato una lieve riduzione delle precedenti raccolte, mentre sono lievemente aumentate le linfoadenopatie patologiche in sede para vescicale. In tale data la sorella viene dimessa con diagnosi di fibromatosi desmoide addominale condizionante idronefrosi bilaterale in pz con nefrostomia sinistra e stent uretrali bilaterali, urinoma sinistro in quadro di malattia addominale, sepsi a partenza delle vie urinarie, episodio di subocclusione intestinale in paziente con ileostomia. Seguono una serie di ricoveri e di visite effettuati nel 2024 e nel 2025 allorquando
3 vengono rinvenuti altresì dei noduli al collo ed una neoformazione sottofasciale paravertebrale che hanno comportato ulteriori accertamenti e ricoveri. Da ultimo il resoconto evidenzia come in data 27.05.25 ha eseguito presso Controparte_4 crioterapia locale su lesione sottocutanea paravertebrale;
dal 22.6 a 4.7.2025 è stata ricoverata presso l' ospedale Pietra Ligure per sostituzione stent uretrali;
in data 28.7.2025 è stata sottoposta a risonanza magnetica all'addome dalla quale è emerso un aumento della neoformazione nel contesto dei tessuti molli in sede retro vertebrale e ove è stato rilevato aumento della idroureteronefrosi destra;
nuova sostituzione stent uretrali ad agosto 2025; ricovero all'ospedale di Pietra Ligure dal 17-9 al 1.10.2025 per exeresi di neoformazione peri ileostomia + sostituzione entrambi stent;
infine ad ottobre 2025 è stata sottoposta ad una ulteriore risonanza e ad agoaspirato oltrechè ad ecografia alla mammella da cui è risultata la presenza di un nodulo apparentemente benigno;
- dichiarazione rilasciata dal Dirigente scolastico in data 20.09.2024 in cui viene certificato che la nipote del richiedente, è iscritta alla scuola primaria Noberasco Persona_1
(Savona) alla classe 3;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita relativo alla figlia del ricorrente, , Per_6 nata il [...] a [...] Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova che ha CP_1 ch onuncia di inammissibilità del ricorso poiché intempestivo e, in subordine, di respingere lo stesso. In allegato alla propria comparsa il ha depositato la seguente documentazione: CP_1
- nota della Questura di Savo missione della documentazione;
- istanza di rilascio del permesso per protezione speciale presentata il 10.03.2023, unitamente al modello allegato da cui il richiedente risulta essere in Italia dal 12.9.2022; di disporre di alloggio e lavoro e di non voler far rientro in Albania per difficoltà di inserimento lavorativo e nel quale è indicato che i parenti sono in Albania;
- contratto di locazione a nome di , dal 1.12.2022 al 30.11.2025, registrato Parte_2 in Savona il 15.12.2022 unitamente a dichiarazione del locatore in cui dichiara di essere a conoscenza che nell'immobile è residente il ricorrente, datata 03.03.2023;
- passaporto completo del ricorrente da cui risultano diverse uscite e ingressi nel 2020; un ingresso in Italia a Bologna il 27.6.2021 ed uno a Genova il 12.07.2022. La Commissione Territoriale di Torino, Sezione di Genova, ha provveduto al deposito del proprio parere sfavorevole del 21.09.2023. Dal certificato del casellario giudiziale, aggiornato a febbraio 2025, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento al mese di ottobre 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 04.11.2024, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Alla successiva udienza, rilevato come l'eccepita tardività del ricorso sollevata da parte convenuta apparisse infondata e generica, risultando il ricorso tempestivamente depositato in data 4.10.2024, a seguito di notifica del provvedimento impugnato in data 14.9.2024, e rilevato come dall'ulteriore documentazione prodotta risultassero confermai i presupposti del fumus boni iuris riferiti al dedotto inserimento socio-lavorativo e familiare, la GI ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ed ha rinviato all'udienza del 27.11.2025 per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione, tenutasi davanti alla GI il 27.11.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'esame con il supporto di un interprete, pur mostrando di parlare e comprendere l'italiano a livello basico, ha raccontato di essere giunto in Italia nell'agosto 2021; di avere una famiglia di origine composta dai genitori e dalla sorella;
che in Albania si trova unicamente il padre in quanto sia la sorella che la madre si trovano in Italia;
che la madre è giunta in Italia
4 recentemente per svolgere accertamenti medici e per tale motivo ha presentato richiesta per un permesso di soggiorno per cure mediche. Ha poi proseguito dichiarando di essere venuto in Italia per assistere la sorella;
di aver sempre abitato a Savona in Via De Stefanis 1/25 unitamente alla sorella e alla nipote;
che attualmente vivono tutti insieme presso il suddetto appartamento e che insieme a loro vivono anche la madre nonchè la sua compagna e loro figlia , nata da pochi giorni. Per_6 In ordine alla propria compagna ha riferito rsi di una connazionale, conosciuta a Savona, con la quale convive da circa un anno;
che dalla loro unione è nata, all'inizio di novembre, la loro figlia;
che attualmente la stessa gode di un permesso di soggiorno per la maternità. Relativamente al proprio percorso di integrazione ha riferito di frequentare due volte alla settimana un corso di un'ora per l'apprendimento della lingua italiana, senza tuttavia aver ancora ottenuto un attestato;
di aver lavorato fin dal proprio ingresso sul Tn e di essere attualmente assunto con regolare contratto presso titolare dell'azienda, con Tes_1 qualifica di fabbro e con guadagni di circa 1.600-1.8 di raggiungere la sede di lavoro grazie alla sorella, che lo accompagna con la macchina;
di essere anche lui titolare di patente di guida albanese ma di non avere ancora fatto la conversione. In ordine ai propri familiari ha riferito che la nipote frequenta la classe quarta delle scuole elementari e che l'aiuta anche nello svolgimento dei compiti;
che la sorella è malata, gode di una pensione di invalidità e che è lui ad accompagnarla alle visite poiché il marito l'ha abbandonata. Ha poi aggiunto di passare tutto il proprio tempo libero assistendo la famiglia e di essersi fatto degli amici in Italia, sia tra albanesi che tra italiani. Al termine dell'audizione la GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale: l'Avv. Orsini, ha insistito per il riconoscimento del diritto al permesso per protezione speciale, con vittoria di spese e l'Avv. Signorile, per il Ministero, rilevato come all'epoca della domanda non vi fossero i presupposti di cui all'art 19 TUI, si è rimessa al Tribunale per la migliore valutazione della domanda, a spese compensate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 10.03.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle
“istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a
5 tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e
6 familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto dei rilevanti legami familiari presenti sul Territorio italiano nonché del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante con grande determinazione. Il ricorrente, pur avendo soggiornato in Italia anche in precedenza, si è stabilito definitivamente sul territorio nazionale a partire dal 2021 al fine di supportare moralmente e materialmente la propria sorella, regolarmente soggiornante sul TN, nonché la figlia minore della stessa. Risulta provato che la sorella del ricorrente sia affetta da una grave patologia oncologica e sia da anni in cura presso l'Ospedale San Martino e l'Ospedale Santa Corona, oltre ad aver necessitato di un ricovero per intervento presso l'Ospedale Internazionale di . CP_4 Tale quadro clinico comporta la necessità di controlli e ricoveri freque un impatto significativo non solo sulle condizioni di vita della stessa, ma anche sulla figlia minore che, in assenza della figura paterna, sarebbe rimasta priva di un adeguato supporto familiare, soprattutto in corrispondenza dei ricoveri della madre. Il ricorrente, trasferitosi in Italia per far fronte a tale situazione, ha effettivamente fornito un contributo essenziale, non soltanto sul piano affettivo e relazionale, ma anche sotto il profilo economico, assicurando alla sorella e alla nipote un apporto stabile e continuativo. Come riferito dallo stesso nanti la GI, e come emerso dalla documentazione in atti, il ricorrente, dopo un periodo in cui ha lavorato irregolarmente, da gennaio 2025 è stato assunto con contratto a tempo determinato presso la ditta O.L.F. Vado Ligure srl ed il contratto, inizialmente stipulato per un solo mese, è stato poi prorogato di un anno. Presso la suddetta azienda EK svolge le mansioni di fabbro e percepisce uno stipendio pari a circa 1.600 – 1.800 € mensili. Pur non essendo presenti in atti attestati di conoscenza della lingua italiana e pur avendo il ricorrente necessitato del supporto dell'interprete durante l'audizione, occorre, in ogni caso, rilevare come lo stesso si sia impegnato anche sotto tale profilo. Risulta infatti in atti l'attestato di iscrizione e frequenza ad un corso di italiano, con cadenza bisettimanale, a far data dal settembre 2024, corso che l'istante ha dichiarato di continuare a frequentare durante il proprio, poco, tempo libero. Al quadro così delineato occorre aggiungere che in Italia è presente altresì la madre del ricorrente, la quale, pur potendo apparentemente essere di supporto nella gestione familiare, risulta essa stessa bisognosa di cure, tanto da aver fatto istanza per il rilascio di un permesso per cure mediche. Ulteriormente, solo in sede di audizione, è emerso che il richiedente è recentemente divenuto padre di una bambina, , nata da circa un mese e che sia la figlia che la compagna, sua Per_6 connazionale, attualme ano insieme a lui e siano totalmente a suo carico. Da tutto quanto precede emerge chiaramente come il richiedente rivesta un ruolo di supporto indispensabile per l'intero nucleo familiare: in primo luogo per la sorella e per la nipote, le quali, fin dal suo arrivo, hanno potuto contare su un contributo concreto, costante e determinante;
in secondo luogo per la madre, nel frattempo sopraggiunta, nonchè per il nuovo nucleo familiare dallo stesso formato con la compagna e la figlia neonata.
7 Alla luce di quanto sopra, pertanto, occorre rilevare come la circostanza per cui il richiedente abbia documentato un unico rapporto lavorativo, a tempo determinato, possa ritenersi avere un rilievo secondario, in quanto la presenza di legami familiari così saldi è sicuramente un elemento che attenua il giudizio sulla costruzione o meno di una vita privata da tutelare;
va infatti osservato che già la sola presenza dei forti legami familiari in Italia è, in termini assoluti ed a se stanti, una condizione per la quale la protezione speciale deve essere riconosciuta, nel rispetto anche della normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) come risulta anche da una recente ordinanza della S.C. (n. 3978 del 13.2.2024 che recita: "In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo, in quanto il giudice del merito è chiamato, piuttosto, a valutare all'attualità la natura e l'effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell'intero nucleo familiare o il suo smembramento."). Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, ove ormai risulta essere presente unicamente il padre, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carico pendente), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
8 Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente KU ST, cittadino albanese, nato in [...] il [...], CUI: C.F._2
• Spese compensate. Così deciso in camera di consiglio in data 16.12.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta
Il Presidente Dott. Daniele Bianchi
9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
KU ST / DELL'INTERNO CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Daniele Bianchi Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Enzo Bucarelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9737/ 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 02.05.2024, n. protocollo: Cat.A11/2024/Immig./III^Sez./Prot.16, con il quale il QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SA ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata in data 10.03.2023. proposto da KU ST, cittadino albanese, nato in [...] il [...], CUI: , C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIADA ORSINI, che lo rappresenta giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Savona in data 02.05.2024, notificato in data 14.09.2024, di rigetto dell'istanza, formalizzata il 10.03.2023, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.2. TUI. Il Questore rilevato come la Commissione Territoriale, con il provvedimento obbligatorio e vincolante del 07.12.2023 (data errata risultando lo stesso parere datato 21.09.2023 n.d.r.), avesse espresso parere non favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilevato come non risultassero, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata, anche d'ufficio, elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98, ulteriori a quelli presi in esame dalla Commissione Terriroriale, né altre situazioni di inespellibilità rilevanti Cont ai sensi dell'art 19 c.
1.2. ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, ha dato atto della documentazione prodotta (dichiarazione di ospitalità, permesso di soggiorno e carta d'identità del soggetto ospitante, foto integrale del passaporto, istanza precompilata, contratto di locazione sottoscritto
1 dal soggetto ospitante), nonché del modello integrativo allegato all'istanza dal quale sarebbe emerso che il richiedente, in Italia dal settembre 2022, non avesse figli o coniuge in Italia, che tutti i familiari fossero in Albania, che lo stesso fosse titolare di posizione lavorativa (pur non documentata) e che potesse incontrare difficoltà a lavorare in caso di rientro nel Paese di origine. Ha quindi ritenuto non ricorressero i presupposti di cui agli artt. 19 c.1 e 1.1 D.lgs 286/98 tali da giustificare la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale non essendo emersi elementi da cui poter dedurre che il richiedente, in caso di rimpatrio, potesse essere oggetto di persecuzione ovvero rischiasse di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, considerata l'assenza di documentate forme di radicamento sociale e lavorativo sul territorio nazionale e la breve presenza in Italia, oltre all'assenza di legami parentali stretti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il ricorrente, dopo periodi in cui ha soggiornato in Italia munito di visto, nel novembre 2021 ha deciso di stabilirsi definitivamente a Savona, ospite della sorella , malata di tumore Pt_1 desmoide, al fine di prestarle l'assistenza necessaria durante le cure che di accudirne la figlia minore (nata nel 2016); che la sorella del ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia e titolare di un permesso per cure mediche, è in cura presso l'Ospedale San Martino di Genova ove è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici e ove è costretta a frequenti ricoveri. Sul punto ha evidenziato come nel 2019, alla donna, fosse stata diagnosticata una idronefrosi bilaterale, fibromatosi desmoide infiltrante non asportabile chirurgicamente e come, vista la severità della malattia e le scarse speranze di sopravvivenza con le terapie a disposizione nel Paese di origine, si fosse reso necessario il suo trasferimento in Italia. Ha quindi evidenziato come il ricorrente sia un insostituibile punto di riferimento per la sorella e per la nipote, priva di figura paterna;
come lo stesso fin da subito abbia iniziato a svolgere attività lavorativa, seppur in nero, e come abbia ricevuto una proposta di assunzione qualora regolarizzasse la propria posizione sul tn;
infine, ha rilevato come il richiedente, nel tempo libero frequenti un corso di lingua italiana. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento della Questura di Savona emesso in data 02 maggio 2024 n. Cat.A11/2023/Immig/III^Sez Prot.16 con il quale veniva rigettata la richiesta di protezione speciale avanzata in data 10 marzo 2023 e conseguentemente dichiararsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art 19 co 1.1 D.Lgs 286/1998 e conseguentemente ordinare al Questore competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
Con vittoria di competenze e spese di lite”. Con le memorie successive al ricorso la difesa ha evidenziato come un eventuale rimpatrio del ricorrente sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, ha documentato il suo percorso di integrazione ed ha aggiornato i documenti relativi al trattamento terapeutico della sorella. Con il ricorso e le successive memorie è stata depositata la seguente documentazione:
- provvedimento impugnato;
- prima pagina del passaporto del ricorrente;
- copia del passaporto e della carta d'identità della sorella, , unitamente al Parte_2 permesso per cure mediche e al permesso per motivi familiari della nipote, Persona_1 (nata il [...] in [...]);
- contratto di locazione a nome della sorella per un appartamento in Savona, registrato il 15.12.22;
- certificato di nascita del ricorrente tradotto ed apostillato da cui risulta essere nato il [...] ed essere celibe;
2 - certificato di famiglia rilasciato il 01.01.2009, tradotto e apostillato in data 8-10 ottobre 2025, dal quale la famiglia risulta così composta (padre n. il 27.3.1973); Persona_2
(madre n. 4.12.1972); (sorella n. 27.09.1194), EK Kristi;
Persona_3 Persona_4
- certificato di stato di famiglia albanese tradotto e apostillato. Il certificato riporta quale data di emissione il 04.09.2015 e traduzione nel 2024. In tale certificato la sorella è indicata come , nata il [...]; Persona_4
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da , datata e registrata il 21.02.2025; Parte_2
- certificato di iscrizione del ricorrente al corso di lingua italiana per stranieri tenuto dal circolo operaio Bogliani di Savona, datata 25.9.2024 unitamente all'attestato di frequenza del 25.05.2025 ove è indicato frequentare le lezioni dal settembre 2024 con frequenza bisettimanale (tot 4h/sett);
- tabella degli iscritti all'esame CILS del 4.12.2025 presso SA LI (Università per stranieri di Siena), aggiornata al 29.10.2025, ove risulta indicato il nominativo del ricorrente;
- C2 storico aggiornato al 19.11.2025 rilasciato da CPI Savona da cui l'istante risulta aver lavorato: dal 7.1.2025 al 06.05.2025 presso O.L.F. Vaso Ligure srl con qualifica di carpentiere;
- proroga del contratto a tempo determinato full time c/o O.L.F. Vado Ligure srl fino al 06.01.2026, con qualifica di operaio metalmeccanico, unitamente alla comunicazione unilav;
- comunicazione di aumento retributivo per lavoro prestato presso O.L.F. Vado Ligure srl con decorrenza dal 01.07.2025;
- buste paga per lavoro prestato presso O.L.F. Vado Ligure srl per i mesi da gennaio ad ottobre 2025 (dalla quale risulta imponibile fiscale parziale pari ad € 15.532,78);
- cartella clinica della sorella;
- documentazione medica relativa alla sorella ed in particolare: lettera dimissioni Ospedale S. Martino a seguito di ricovero dal 12.6.2023 al 4.8.2023 in cui si ripercorre tutta la storia clinica e da cui risulta essere in cura in Italia fin dal settembre 2019, in Liguria da dicembre 2021 (nella nota del 16.12.2021 è indicato che fratello vive e lavora a SV) ed ove vengono indicate tutte le terapie-interventi chirurgici effettuati per problemi oncologici;
lettera dimissioni Ospedale Santa Corona a seguito di ricovero dal 7.6.2024 al 12.6.2024 per sostituzioni stent uretrali ed infine lettera dimissioni Ospedale Santa Corona a seguito di ricovero dal 19.9.2024 al 21.9.2024 per cambio stent uretrali;
- riassunto medico rilasciato da Ospedale S. MARTINO DEL 30.10.25 relativo a Per_5
e dove nei dati personali l'indirizzo mail indicato è e con
[...] Email_1 cui viene ripercorsa tutta la storia clinica oncologica: nel settembre 2019 eseguiti accertamenti a Foligno, a novembre 2019 diagnosi di fibromatosi desmoide non asportabile chirurgicamente;
marzo 2020 avviata chemioterapia a Perugia, proseguita in Albania per lockdown;
tra maggio 2020 e novembre 2021 avviata ormonoterapia in Albania;
novembre 2021 rilevata ulteriore massa e poi iniziata chemioterapia a Perugia fino a febbraio 2022; marzo 2022 ricoverata in Chirurgia per infezione, situazione che si protrae con diversi accessi per infezioni stent;
nel gennaio 2023 viene rilevata una stabilità tumorale e due ulteriori accessi all'ospedale per drenaggi/rimozione stent uretrale;
la Tac del maggio 2023 la ha rilevato una lieve riduzione delle precedenti raccolte, mentre sono lievemente aumentate le linfoadenopatie patologiche in sede para vescicale. In tale data la sorella viene dimessa con diagnosi di fibromatosi desmoide addominale condizionante idronefrosi bilaterale in pz con nefrostomia sinistra e stent uretrali bilaterali, urinoma sinistro in quadro di malattia addominale, sepsi a partenza delle vie urinarie, episodio di subocclusione intestinale in paziente con ileostomia. Seguono una serie di ricoveri e di visite effettuati nel 2024 e nel 2025 allorquando
3 vengono rinvenuti altresì dei noduli al collo ed una neoformazione sottofasciale paravertebrale che hanno comportato ulteriori accertamenti e ricoveri. Da ultimo il resoconto evidenzia come in data 27.05.25 ha eseguito presso Controparte_4 crioterapia locale su lesione sottocutanea paravertebrale;
dal 22.6 a 4.7.2025 è stata ricoverata presso l' ospedale Pietra Ligure per sostituzione stent uretrali;
in data 28.7.2025 è stata sottoposta a risonanza magnetica all'addome dalla quale è emerso un aumento della neoformazione nel contesto dei tessuti molli in sede retro vertebrale e ove è stato rilevato aumento della idroureteronefrosi destra;
nuova sostituzione stent uretrali ad agosto 2025; ricovero all'ospedale di Pietra Ligure dal 17-9 al 1.10.2025 per exeresi di neoformazione peri ileostomia + sostituzione entrambi stent;
infine ad ottobre 2025 è stata sottoposta ad una ulteriore risonanza e ad agoaspirato oltrechè ad ecografia alla mammella da cui è risultata la presenza di un nodulo apparentemente benigno;
- dichiarazione rilasciata dal Dirigente scolastico in data 20.09.2024 in cui viene certificato che la nipote del richiedente, è iscritta alla scuola primaria Noberasco Persona_1
(Savona) alla classe 3;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita relativo alla figlia del ricorrente, , Per_6 nata il [...] a [...] Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova che ha CP_1 ch onuncia di inammissibilità del ricorso poiché intempestivo e, in subordine, di respingere lo stesso. In allegato alla propria comparsa il ha depositato la seguente documentazione: CP_1
- nota della Questura di Savo missione della documentazione;
- istanza di rilascio del permesso per protezione speciale presentata il 10.03.2023, unitamente al modello allegato da cui il richiedente risulta essere in Italia dal 12.9.2022; di disporre di alloggio e lavoro e di non voler far rientro in Albania per difficoltà di inserimento lavorativo e nel quale è indicato che i parenti sono in Albania;
- contratto di locazione a nome di , dal 1.12.2022 al 30.11.2025, registrato Parte_2 in Savona il 15.12.2022 unitamente a dichiarazione del locatore in cui dichiara di essere a conoscenza che nell'immobile è residente il ricorrente, datata 03.03.2023;
- passaporto completo del ricorrente da cui risultano diverse uscite e ingressi nel 2020; un ingresso in Italia a Bologna il 27.6.2021 ed uno a Genova il 12.07.2022. La Commissione Territoriale di Torino, Sezione di Genova, ha provveduto al deposito del proprio parere sfavorevole del 21.09.2023. Dal certificato del casellario giudiziale, aggiornato a febbraio 2025, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento al mese di ottobre 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 04.11.2024, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Alla successiva udienza, rilevato come l'eccepita tardività del ricorso sollevata da parte convenuta apparisse infondata e generica, risultando il ricorso tempestivamente depositato in data 4.10.2024, a seguito di notifica del provvedimento impugnato in data 14.9.2024, e rilevato come dall'ulteriore documentazione prodotta risultassero confermai i presupposti del fumus boni iuris riferiti al dedotto inserimento socio-lavorativo e familiare, la GI ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ed ha rinviato all'udienza del 27.11.2025 per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione, tenutasi davanti alla GI il 27.11.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'esame con il supporto di un interprete, pur mostrando di parlare e comprendere l'italiano a livello basico, ha raccontato di essere giunto in Italia nell'agosto 2021; di avere una famiglia di origine composta dai genitori e dalla sorella;
che in Albania si trova unicamente il padre in quanto sia la sorella che la madre si trovano in Italia;
che la madre è giunta in Italia
4 recentemente per svolgere accertamenti medici e per tale motivo ha presentato richiesta per un permesso di soggiorno per cure mediche. Ha poi proseguito dichiarando di essere venuto in Italia per assistere la sorella;
di aver sempre abitato a Savona in Via De Stefanis 1/25 unitamente alla sorella e alla nipote;
che attualmente vivono tutti insieme presso il suddetto appartamento e che insieme a loro vivono anche la madre nonchè la sua compagna e loro figlia , nata da pochi giorni. Per_6 In ordine alla propria compagna ha riferito rsi di una connazionale, conosciuta a Savona, con la quale convive da circa un anno;
che dalla loro unione è nata, all'inizio di novembre, la loro figlia;
che attualmente la stessa gode di un permesso di soggiorno per la maternità. Relativamente al proprio percorso di integrazione ha riferito di frequentare due volte alla settimana un corso di un'ora per l'apprendimento della lingua italiana, senza tuttavia aver ancora ottenuto un attestato;
di aver lavorato fin dal proprio ingresso sul Tn e di essere attualmente assunto con regolare contratto presso titolare dell'azienda, con Tes_1 qualifica di fabbro e con guadagni di circa 1.600-1.8 di raggiungere la sede di lavoro grazie alla sorella, che lo accompagna con la macchina;
di essere anche lui titolare di patente di guida albanese ma di non avere ancora fatto la conversione. In ordine ai propri familiari ha riferito che la nipote frequenta la classe quarta delle scuole elementari e che l'aiuta anche nello svolgimento dei compiti;
che la sorella è malata, gode di una pensione di invalidità e che è lui ad accompagnarla alle visite poiché il marito l'ha abbandonata. Ha poi aggiunto di passare tutto il proprio tempo libero assistendo la famiglia e di essersi fatto degli amici in Italia, sia tra albanesi che tra italiani. Al termine dell'audizione la GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale: l'Avv. Orsini, ha insistito per il riconoscimento del diritto al permesso per protezione speciale, con vittoria di spese e l'Avv. Signorile, per il Ministero, rilevato come all'epoca della domanda non vi fossero i presupposti di cui all'art 19 TUI, si è rimessa al Tribunale per la migliore valutazione della domanda, a spese compensate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 10.03.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle
“istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a
5 tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e
6 familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto dei rilevanti legami familiari presenti sul Territorio italiano nonché del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante con grande determinazione. Il ricorrente, pur avendo soggiornato in Italia anche in precedenza, si è stabilito definitivamente sul territorio nazionale a partire dal 2021 al fine di supportare moralmente e materialmente la propria sorella, regolarmente soggiornante sul TN, nonché la figlia minore della stessa. Risulta provato che la sorella del ricorrente sia affetta da una grave patologia oncologica e sia da anni in cura presso l'Ospedale San Martino e l'Ospedale Santa Corona, oltre ad aver necessitato di un ricovero per intervento presso l'Ospedale Internazionale di . CP_4 Tale quadro clinico comporta la necessità di controlli e ricoveri freque un impatto significativo non solo sulle condizioni di vita della stessa, ma anche sulla figlia minore che, in assenza della figura paterna, sarebbe rimasta priva di un adeguato supporto familiare, soprattutto in corrispondenza dei ricoveri della madre. Il ricorrente, trasferitosi in Italia per far fronte a tale situazione, ha effettivamente fornito un contributo essenziale, non soltanto sul piano affettivo e relazionale, ma anche sotto il profilo economico, assicurando alla sorella e alla nipote un apporto stabile e continuativo. Come riferito dallo stesso nanti la GI, e come emerso dalla documentazione in atti, il ricorrente, dopo un periodo in cui ha lavorato irregolarmente, da gennaio 2025 è stato assunto con contratto a tempo determinato presso la ditta O.L.F. Vado Ligure srl ed il contratto, inizialmente stipulato per un solo mese, è stato poi prorogato di un anno. Presso la suddetta azienda EK svolge le mansioni di fabbro e percepisce uno stipendio pari a circa 1.600 – 1.800 € mensili. Pur non essendo presenti in atti attestati di conoscenza della lingua italiana e pur avendo il ricorrente necessitato del supporto dell'interprete durante l'audizione, occorre, in ogni caso, rilevare come lo stesso si sia impegnato anche sotto tale profilo. Risulta infatti in atti l'attestato di iscrizione e frequenza ad un corso di italiano, con cadenza bisettimanale, a far data dal settembre 2024, corso che l'istante ha dichiarato di continuare a frequentare durante il proprio, poco, tempo libero. Al quadro così delineato occorre aggiungere che in Italia è presente altresì la madre del ricorrente, la quale, pur potendo apparentemente essere di supporto nella gestione familiare, risulta essa stessa bisognosa di cure, tanto da aver fatto istanza per il rilascio di un permesso per cure mediche. Ulteriormente, solo in sede di audizione, è emerso che il richiedente è recentemente divenuto padre di una bambina, , nata da circa un mese e che sia la figlia che la compagna, sua Per_6 connazionale, attualme ano insieme a lui e siano totalmente a suo carico. Da tutto quanto precede emerge chiaramente come il richiedente rivesta un ruolo di supporto indispensabile per l'intero nucleo familiare: in primo luogo per la sorella e per la nipote, le quali, fin dal suo arrivo, hanno potuto contare su un contributo concreto, costante e determinante;
in secondo luogo per la madre, nel frattempo sopraggiunta, nonchè per il nuovo nucleo familiare dallo stesso formato con la compagna e la figlia neonata.
7 Alla luce di quanto sopra, pertanto, occorre rilevare come la circostanza per cui il richiedente abbia documentato un unico rapporto lavorativo, a tempo determinato, possa ritenersi avere un rilievo secondario, in quanto la presenza di legami familiari così saldi è sicuramente un elemento che attenua il giudizio sulla costruzione o meno di una vita privata da tutelare;
va infatti osservato che già la sola presenza dei forti legami familiari in Italia è, in termini assoluti ed a se stanti, una condizione per la quale la protezione speciale deve essere riconosciuta, nel rispetto anche della normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) come risulta anche da una recente ordinanza della S.C. (n. 3978 del 13.2.2024 che recita: "In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo, in quanto il giudice del merito è chiamato, piuttosto, a valutare all'attualità la natura e l'effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell'intero nucleo familiare o il suo smembramento."). Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, ove ormai risulta essere presente unicamente il padre, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carico pendente), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
8 Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente KU ST, cittadino albanese, nato in [...] il [...], CUI: C.F._2
• Spese compensate. Così deciso in camera di consiglio in data 16.12.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta
Il Presidente Dott. Daniele Bianchi
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21