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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Pasquale Liccardo Presidente rel. dott. Antonella Rimondini Giudice dott. Roberta Vaccaro Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3526/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO Parte_1 P.IVA_1
LE , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 1 42121
REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. TURCO LE
RICORRENTE contro
Controparte_1 Controparte_2
, in persona del curatore dr. rappresentata/o e
[...] Controparte_3
difesa/o dall'Avv. SGAMBATI ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con istanza di insinuazione al passivo in data 28.11.2023 (doc. 1), ha Parte_1
chiesto di essere ammessa al passivo della Controparte_4
in via chirografaria per il complessivo importo di € 738.719,89, quale
[...]
differenza tra i rapporti di dare/avere tra le parti relativi, da una parte, al contratto di cessione d'azienda sottoscritto innanzi al Notaio avv. Antonio Caranci in data
24.2.2020 (doc. 2) ed al contratto di licenza di uso del marchio Controparte_2
sottoscritto in data 31.7.2020 (doc. 3) e, dall'altra, ad altri pagamenti effettuati
[...]
dalla ricorrente in favore della società oggi in Liquidazione Giudiziale (cfr. tabella pag.
5 istanza di insinuazione).
In esito alla verifica dello stato passivo in data 7 febbraio 2024, il credito, “considerate le rispettive partite creditorie, in applicazione dell'art. 203 del Codice della Crisi”, non veniva ammesso in forza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla liquidazione giudiziale, per di più residuando a favore della medesima un credito pari ad euro
507.360,78.
Con ricorso depositato in data 11.3.2024 e notificato in data 24.4.2024, Parte_1
ha promosso opposizione chiedendo l'integrale riforma dello stato passivo quanto
[...]
al credito nello stesso affermato dalla ricorrente.
La curatela, in persona della dott.ssa , si costituiva in giudizio Controparte_3
contestando ogni motivo di gravame proposto, chiedendo l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
L'opposizione non riveste pregio e come tale va disattesa.
In limine, deve provvedersi all'esame di merito dei motivi di opposizione introdotti dalla società opponente, in quanto lo stesso giudice delegato, pur rilevando mancata indicazione dell'informazione di cui all'art. 201, co. 3, lett. a) CCI nella domanda di insinuazione al passivo, provvedendo comunque nel merito, ne ha escluso implicitamente ogni rilevanza ai fini dell'ammissibilità della domanda formulata dalla società Parte_1 pagina 2 di 9 La società ricorrente assume, nella domanda introduttiva del presente giudizio, di vantare un credito per complessivi € 738.719, in ragione delle vicende contrattuali intervenute con la società ammessa alla liquidazione giudiziale.
In particolare, nella sintesi della sede:
a) in data 03 luglio 2019 la società (in allora denominata Parte_1 [...]
e la società stipulavano un contratto di CP_5 Controparte_2
affitto d'azienda a ministero Notaio Antonio Caranci di Reggio Emilia, avente ad oggetto i beni e i diritti indicati all'articolo 3 del citato contratto (All.1 della domanda di insinuazione al passivo)
b) in data 24 febbraio 2020 la società (allora denominata Parte_1 [...]
e la società stipulavano un contratto di CP_5 Controparte_2
cessione d'azienda a ministero Notaio Antonio Caranci di Reggio Emilia, avente ad oggetto i beni e i diritti indicati negli articoli 3 e 4 del citato contratto (All.2);
c) il prezzo di cessione dell'azienda veniva pattuito nella somma complessiva di
Euro 522.500,00 di cui: Euro 85.000,00 per l'avviamento; Euro 372.500,00 per l'immobile; Euro 45.000,00 per il terreno;
Euro 20.000,00 per tutti gli altri beni ricompresi nel complesso aziendale (ivi compreso il diritto di prelazione in favore di Filiera in caso di cessione del marchio;
Controparte_2
d) nell'articolo 5.2 del contratto di cessione d'azienda le Parti hanno dichiarato che: ha già effettuato pagamenti in favore di per la somma di CP_5 CP_2
Euro 80.000,00 a titolo di canoni d'affitto goduti alla data della presente, e di Euro
110.000,00 a titolo di affitti anticipati e non ancora goduti, oltre alla somma di Euro
150.000,00 per numerose modifiche, migliorie e innovazioni dell'immobile e delle attrezzature ivi contenute, altresì necessarie per l'esercizio d'Azienda, e così per un importo totale complessivo pari ad Euro 340.000,00 e che, in ottemperanza a quanto pattuito all'art. 6 del Contratto d'Affitto del 3 luglio 2019, tali somme pagate in anticipo da sono oggetto di compensazione sul Prezzo di Cessione” per un CP_5
saldo prezzo pari ad € 182.500,00; con manleva della cedente per ogni pagina 3 di 9 sopravvenienza passiva derivante da atti o fatti di gestione anteriori alla cessione;
e) Con contratto di licenza sottoscritto in data 31.7.2020, Controparte_2
in bonis ha concesso a la licenza esclusiva di uso del
[...] Parte_1
marchio dal 1.8.2020 al 31.12.2022, per un Controparte_2
corrispettivo forfettario di € 40.000,00 per il 2020, € 100.000,00 per il 2021 ed €
100.000,00 per il 2022, il tutto oltre IVA (doc. 3);
f) successivamente alla data di sottoscrizione dei sopra descritti contratti di cessione d'azienda e di licenza di marchio, la società ha Parte_1
corrisposto le seguenti somme in favore del per € Controparte_2
468.734,38 ( all. 4), corrispondendo altresì la somma di € 22.821,58 in favore della società ( All. 5; Parte_2
g) creditrice del otteneva Controparte_6 Controparte_2
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.942/2022 RG n.2335/2022 pronunciato dal Tribunale di Modena nei confronti dell'istante ai sensi dell'art. 2560 c.c. e in data 02/05/2022 iscriveva nella Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Bologna ipoteca giudiziale sui fabbricati e sui terreni siti in
Gaggio Montano (BO) Via Fabbri n.7 di proprietà di in data Parte_1
13/05/2022 notificava atto di precetto con l'intimazione di pagamento della somma complessiva di Euro 691.434,16 e in data 8 e 9 giugno 2022 notificava atto di pignoramento presso terzi agli Istituti di credito presso i quali era correntista per pignorare tutte le somme sino alla concorrenza Parte_1
di Euro 1.037.151,24; in data 24/06/2022 le parti stipulavano un contratto di transazione, risoltosi in base all'art.5 della transazione stessa (All.7).
In via conclusiva, assumeva di aver corrisposto a la Controparte_2
somma di euro 468.734,38, nonché di aver proceduto al pagamento diretto, in luogo della società cedente, di debiti sulla stessa gravanti in favore del fornitore Parte_2
per euro 22.821,58 e per € 722.463,90 in favore di vantando Controparte_6
pagina 4 di 9 così un credito residuo di € 738.719,86.
La procedura ha dedotto e comprovato che il prezzo convenuto per la cessione di azienda pari ad € 522.500,00 non poteva ritenersi corrisposto nella misura unilateralmente invocata dalla in compensazione in ragione della Parte_1
corretta ricostruzione delle vicende contrattuali intervenute tra le parti e della posizione di terzo assunta dalla curatela con riferimento ad ogni riconoscimento immotivato di credito operato dalla società in procedura. In particolare, assume la curatela :
a) Con riferimento al credito per lavori di manutenzione effettuati pari ad €
150.000,00 sull'immobile, la parte opponente ha provveduto a comprovare la realizzazione di lavori pari solo € 18.802,00 ( doc. 23 e 24 ) in quanto a fronte dell'eccezione di merito sollevata dalla curatela in ordine alla assoluta genericità dei giustificativi prodotti ( doc. 24 e 25) la ricorrente in opposizione non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante quanto alla realizzazione e all'eventuale ammontare dei lavori asseritamente realizzati sull'immobile di proprietà della società in procedura;
b) Con riferimento alle altre voci a credito, la curatela ha riconosciuto i pagamenti effettuati in favore di propri fornitori in luogo della società in liquidazione per
€ 168.980,00, con un residuo prezzo ancora dovuto per la vendita dell'azienda €
334.716,71, così calcolato : € 522.500,00 – € 168.980,31 – € 18.802,98.
c) La curatela ha altresì dedotto l'esistenza di ulteriori crediti non saldati dalla ricorrente per € 266.722,24 derivanti dalla mancata corresponsione del prezzo relativo alle vendite intervenute tra le parti ed dal mancato pagamento di costi per le utenze sopportate in luogo di (cfr. doc. 14, 14 e 16 depositati Parte_1
in data 6.3.2025; cfr. anche doc. 10 e 11)
Del pari ha dedotto la società in procedura ha ricevuto quale corrispettivo della licenza del marchio la sola somma di € 37.246,71, laddove il corrispettivo dovuto in forza della validità e vigenza del predetto contratto è pari ad € 255.533,29. pagina 5 di 9 2. In limine, deve osservarsi come il credito affermato da risulta Parte_1
composto in parte qua dalle somme corrisposte dalla ricorrente a titolo di acconto prezzo di cessione di azienda (euro 25.000,00) e a titolo di corrispettivo per la licenza d'uso del marchio (euro 37.246,71), somme queste che si assumono corrisposte sine causa. A tali somme deve aggiungersi quanto si assume corrisposto a e Parte_2
a per passività sorte in capo al Controparte_6 Controparte_2
anteriormente alla data di efficacia del contratto di cessione d'azienda pari ad ulteriori
Euro 738.719,86.
Con riferimento al primo dei motivi di merito del gravame, ovverosia l'esclusione del credito per 37.246,71 relativo al contratto di licenza del marchio, va rilevato che l'opponente deduce solo in sede di opposizione, di aver maturato un credito in proprio favore derivante dal contratto sottoscritto in data 31.7.2020, Controparte_2
avente ad oggetto la licenza esclusiva di uso del marchio
[...] Controparte_2
dal 1.8.2020 al 31.12.2022, deducendo solo in sede di gravame, che il marchio, in
[...]
quanto non registrato, non poteva essere oggetto della licenza d'uso, cosicché la somma corrisposta a tale titolo doveva ritenersi sine causa.
La domanda è inammissibile, in quanto nella domanda di insinuazione al passivo, nulla veniva addotto a fondamento del credito azionato in sede di verifica dello stato passivo
( “ causa petendi”), cosicché deve considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile nel gravame ( cfr. Cass.16.11 2022 n 33744 ), non senza osservare che la difesa di merito pure operata dalla curatela, avente ad oggetto la piena validità per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, del contratto di licenza con marchio non registrato, non vanifica quanto in rito dedotto con riferimento all'inammissibilità della domanda, in ragione del carattere impugnatorio del ricorso in opposizione.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il credito di azionato in Controparte_6
danno della società ricorrente, credito avente origine e fonte in asserita attività professionale commissionata dalla società ora in liquidazione giudiziale per un importo complessivo di sicura rilevanza ovverosia per € 722.463,90, credito consacrato in pagina 6 di 9 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in data 20 aprile 2022, va in primo luogo rilevato che la curatela ha eccepito che la stessa ricorrente in ingiunzione ha provveduto ad insinuarsi al passivo per la somma ingiunta, a nulla Controparte_6
rilevando quanto dedotto dalla società per la prima volta in questa sede, Parte_1
ovverosia la stipulazione di un accordo transattivo intervenuto con la creditrice accordo questo avente ad oggetto la corresponsione della minor Controparte_6
somma di € 160.000,00, in quanto – sottacendo ogni rilievo pure di rito ex art 204 ccii per la tardiva deduzione dell'accordo rispetto alla domanda in origine formulata - va nella sede considerato che l'obbligato solidale ha diritto di insinuarsi al passivo solo all'atto dell'integrale pagamento della somma dovuta ex art 1299 c.c. ( Cass. n.
5964/2025 ).
Quanto alle residue ragioni di credito affermate in danno della procedura, la difesa della curatela ha contestato la loro sussistenza affermando proprie e maggiori ragioni di credito derivanti dai contratti di cessione di azienda e di licenza di marchio intervenuti con la ricorrente Parte_1
In particola, il corrispettivo pattuito del contratto di cessione d'azienda in data 24 febbraio 2020 pari ad € 522.500,00 non risulta per intero pagato : ed invero, non viene riconosciuta dalla curatela efficacia alle dichiarazioni rese dalle parti aventi il seguente contenuto : “ le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano, consapevoli ai sensi degli artt. 3 e 76 D.p.r. 445/2000 delle conseguenze cui possono andare in contro in caso di dichiarazioni false o mendaci che (ora ha già effettuato i pagamenti CP_5 Parte_1
in favore di per la somma di euro 80.000,00 a titolo di canoni Controparte_2
di affitto goduti alla data della presente, e di euro 110.000,00 a titolo di affitti anticipati e non ancora goduti , oltre alla somma di euro 150.000,00 per numerose modifiche, migliorie e innovazioni dell'immobile e alle attrezzature ivi contenute, altresì necessarie per l'esercizio di azienda, e così per un importo complessivo pari ad euro 340.000,00 e che, in ottemperanza a quanto pattuito all'art. 6 del contratto d'affitto del 3 luglio 2019, tali somme pagate in anticipo
a Filiera sono oggetto di compensazione sul prezzo di cessione. Pertanto la restante quota
pagina 7 di 9 prezzo di cessione che verrà corrisposta da Filiera a è pari ad Controparte_2
euro 182.500,00.”.
E' appena il caso di ricordare quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, ovverosia che la quietanza di pagamento non vale come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento in danno della procedura poiché il curatore rappresenta la massa dei creditori ed è soggetto diverso dall'imprenditore in bonis (Cass. Civ. Sez.6-1,
Ordinanza n.38975 del 7.12.2021 e Cass. 18 dicembre 2012, n.23318).
La curatela ha potuto verificare la corresponsione per canoni di affitto nella minor somma di 168.980, 31, rispetto ai 190.000, 00 indicati nella scrittura, nonché spese per manutenzione dell'immobile della società fallita per € 18.802,98 .
Alla luce di quanto sopra, il prezzo di cessione ancora da corrispondere, e per il quale vanta un credito nei confronti della società ricorrente in opposizione Controparte_2
ammonta ad euro 398.172,98.
Con riguardo al contratto di licenza d'uso del marchio concesso da Controparte_2
alla società ricorrente, la curatela ha rilevato come a fronte di un totale dei corrispettivi pattuiti dal 2020 al 2022 pari ad euro 292.800,00, risultano corrisposti solamente euro 37.246,71 per un residuo dovuto di euro 255.533,29.
Al credito fin qui indicato, la procedura ha comprovato in atti che sono intercorse le vendite di cui alle fatture emesse dal nei confronti della società Controparte_2
ricorrente per un ammontare di euro 419.681,91, delle quali risultano incassate soli euro 134.747,15, risultando così ancora dovuti dalla società ricorrente a CP_2
euro 282.934,76. Considerato quanto sopra,
[...] Controparte_7
risulta creditore di per euro 936.670,03,
[...] Parte_1
laddove la stessa ricorrente in opposizione risulta creditrice per l'importo euro
429.309,25. Pertanto, considerate le rispettive partite creditorie, in applicazione dell'art. 203 del Codice della Crisi, operata la compensazione tra le parti, risulta un credito residuo in capo a per euro 508.360,78” ( con riferimento Controparte_2
all'applicabilità della compensazione impropria si veda ex multis Cass 19.92.2019 n pagina 8 di 9 4825 ).
La domanda di insinuazione al passivo formulata dalla soc. per un Parte_1
importo di € 738.719, 89, derivante dalla asserita differenza delle ragioni di dare ed avere unilateralmente determinate dalla società ricorrente deve essere pertanto disattesa a fronte di un credito complessivo documentato dalla procedura pari ad € per euro 936.670,03, che dedotto quanto riconosciuto nel presente giudizio, per l'importo euro 429.309,25, residua in capo alla procedura concorsuale un credito per 508.360,78”
Le spese seguono la soccombenza e avuto riguardo agli esiti del presente giudizio e al valore della controversia (738.719,86), in conformità al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori medi ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui si ritiene opportuno fare riferimento ai valori minimi, le spese si pongono a carico della parte opponente e si liquidano all'intero in €. 22.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma il decreto di Parte_1
esecutività dello stato passivo della Liquidazione giudiziale Controparte_2
;
[...]
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 [...]
, le spese di lite, liquidate in € 22.000,00 per Controparte_7
compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Pasquale Liccardo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Pasquale Liccardo Presidente rel. dott. Antonella Rimondini Giudice dott. Roberta Vaccaro Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3526/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO Parte_1 P.IVA_1
LE , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 1 42121
REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. TURCO LE
RICORRENTE contro
Controparte_1 Controparte_2
, in persona del curatore dr. rappresentata/o e
[...] Controparte_3
difesa/o dall'Avv. SGAMBATI ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con istanza di insinuazione al passivo in data 28.11.2023 (doc. 1), ha Parte_1
chiesto di essere ammessa al passivo della Controparte_4
in via chirografaria per il complessivo importo di € 738.719,89, quale
[...]
differenza tra i rapporti di dare/avere tra le parti relativi, da una parte, al contratto di cessione d'azienda sottoscritto innanzi al Notaio avv. Antonio Caranci in data
24.2.2020 (doc. 2) ed al contratto di licenza di uso del marchio Controparte_2
sottoscritto in data 31.7.2020 (doc. 3) e, dall'altra, ad altri pagamenti effettuati
[...]
dalla ricorrente in favore della società oggi in Liquidazione Giudiziale (cfr. tabella pag.
5 istanza di insinuazione).
In esito alla verifica dello stato passivo in data 7 febbraio 2024, il credito, “considerate le rispettive partite creditorie, in applicazione dell'art. 203 del Codice della Crisi”, non veniva ammesso in forza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla liquidazione giudiziale, per di più residuando a favore della medesima un credito pari ad euro
507.360,78.
Con ricorso depositato in data 11.3.2024 e notificato in data 24.4.2024, Parte_1
ha promosso opposizione chiedendo l'integrale riforma dello stato passivo quanto
[...]
al credito nello stesso affermato dalla ricorrente.
La curatela, in persona della dott.ssa , si costituiva in giudizio Controparte_3
contestando ogni motivo di gravame proposto, chiedendo l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
L'opposizione non riveste pregio e come tale va disattesa.
In limine, deve provvedersi all'esame di merito dei motivi di opposizione introdotti dalla società opponente, in quanto lo stesso giudice delegato, pur rilevando mancata indicazione dell'informazione di cui all'art. 201, co. 3, lett. a) CCI nella domanda di insinuazione al passivo, provvedendo comunque nel merito, ne ha escluso implicitamente ogni rilevanza ai fini dell'ammissibilità della domanda formulata dalla società Parte_1 pagina 2 di 9 La società ricorrente assume, nella domanda introduttiva del presente giudizio, di vantare un credito per complessivi € 738.719, in ragione delle vicende contrattuali intervenute con la società ammessa alla liquidazione giudiziale.
In particolare, nella sintesi della sede:
a) in data 03 luglio 2019 la società (in allora denominata Parte_1 [...]
e la società stipulavano un contratto di CP_5 Controparte_2
affitto d'azienda a ministero Notaio Antonio Caranci di Reggio Emilia, avente ad oggetto i beni e i diritti indicati all'articolo 3 del citato contratto (All.1 della domanda di insinuazione al passivo)
b) in data 24 febbraio 2020 la società (allora denominata Parte_1 [...]
e la società stipulavano un contratto di CP_5 Controparte_2
cessione d'azienda a ministero Notaio Antonio Caranci di Reggio Emilia, avente ad oggetto i beni e i diritti indicati negli articoli 3 e 4 del citato contratto (All.2);
c) il prezzo di cessione dell'azienda veniva pattuito nella somma complessiva di
Euro 522.500,00 di cui: Euro 85.000,00 per l'avviamento; Euro 372.500,00 per l'immobile; Euro 45.000,00 per il terreno;
Euro 20.000,00 per tutti gli altri beni ricompresi nel complesso aziendale (ivi compreso il diritto di prelazione in favore di Filiera in caso di cessione del marchio;
Controparte_2
d) nell'articolo 5.2 del contratto di cessione d'azienda le Parti hanno dichiarato che: ha già effettuato pagamenti in favore di per la somma di CP_5 CP_2
Euro 80.000,00 a titolo di canoni d'affitto goduti alla data della presente, e di Euro
110.000,00 a titolo di affitti anticipati e non ancora goduti, oltre alla somma di Euro
150.000,00 per numerose modifiche, migliorie e innovazioni dell'immobile e delle attrezzature ivi contenute, altresì necessarie per l'esercizio d'Azienda, e così per un importo totale complessivo pari ad Euro 340.000,00 e che, in ottemperanza a quanto pattuito all'art. 6 del Contratto d'Affitto del 3 luglio 2019, tali somme pagate in anticipo da sono oggetto di compensazione sul Prezzo di Cessione” per un CP_5
saldo prezzo pari ad € 182.500,00; con manleva della cedente per ogni pagina 3 di 9 sopravvenienza passiva derivante da atti o fatti di gestione anteriori alla cessione;
e) Con contratto di licenza sottoscritto in data 31.7.2020, Controparte_2
in bonis ha concesso a la licenza esclusiva di uso del
[...] Parte_1
marchio dal 1.8.2020 al 31.12.2022, per un Controparte_2
corrispettivo forfettario di € 40.000,00 per il 2020, € 100.000,00 per il 2021 ed €
100.000,00 per il 2022, il tutto oltre IVA (doc. 3);
f) successivamente alla data di sottoscrizione dei sopra descritti contratti di cessione d'azienda e di licenza di marchio, la società ha Parte_1
corrisposto le seguenti somme in favore del per € Controparte_2
468.734,38 ( all. 4), corrispondendo altresì la somma di € 22.821,58 in favore della società ( All. 5; Parte_2
g) creditrice del otteneva Controparte_6 Controparte_2
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.942/2022 RG n.2335/2022 pronunciato dal Tribunale di Modena nei confronti dell'istante ai sensi dell'art. 2560 c.c. e in data 02/05/2022 iscriveva nella Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Bologna ipoteca giudiziale sui fabbricati e sui terreni siti in
Gaggio Montano (BO) Via Fabbri n.7 di proprietà di in data Parte_1
13/05/2022 notificava atto di precetto con l'intimazione di pagamento della somma complessiva di Euro 691.434,16 e in data 8 e 9 giugno 2022 notificava atto di pignoramento presso terzi agli Istituti di credito presso i quali era correntista per pignorare tutte le somme sino alla concorrenza Parte_1
di Euro 1.037.151,24; in data 24/06/2022 le parti stipulavano un contratto di transazione, risoltosi in base all'art.5 della transazione stessa (All.7).
In via conclusiva, assumeva di aver corrisposto a la Controparte_2
somma di euro 468.734,38, nonché di aver proceduto al pagamento diretto, in luogo della società cedente, di debiti sulla stessa gravanti in favore del fornitore Parte_2
per euro 22.821,58 e per € 722.463,90 in favore di vantando Controparte_6
pagina 4 di 9 così un credito residuo di € 738.719,86.
La procedura ha dedotto e comprovato che il prezzo convenuto per la cessione di azienda pari ad € 522.500,00 non poteva ritenersi corrisposto nella misura unilateralmente invocata dalla in compensazione in ragione della Parte_1
corretta ricostruzione delle vicende contrattuali intervenute tra le parti e della posizione di terzo assunta dalla curatela con riferimento ad ogni riconoscimento immotivato di credito operato dalla società in procedura. In particolare, assume la curatela :
a) Con riferimento al credito per lavori di manutenzione effettuati pari ad €
150.000,00 sull'immobile, la parte opponente ha provveduto a comprovare la realizzazione di lavori pari solo € 18.802,00 ( doc. 23 e 24 ) in quanto a fronte dell'eccezione di merito sollevata dalla curatela in ordine alla assoluta genericità dei giustificativi prodotti ( doc. 24 e 25) la ricorrente in opposizione non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante quanto alla realizzazione e all'eventuale ammontare dei lavori asseritamente realizzati sull'immobile di proprietà della società in procedura;
b) Con riferimento alle altre voci a credito, la curatela ha riconosciuto i pagamenti effettuati in favore di propri fornitori in luogo della società in liquidazione per
€ 168.980,00, con un residuo prezzo ancora dovuto per la vendita dell'azienda €
334.716,71, così calcolato : € 522.500,00 – € 168.980,31 – € 18.802,98.
c) La curatela ha altresì dedotto l'esistenza di ulteriori crediti non saldati dalla ricorrente per € 266.722,24 derivanti dalla mancata corresponsione del prezzo relativo alle vendite intervenute tra le parti ed dal mancato pagamento di costi per le utenze sopportate in luogo di (cfr. doc. 14, 14 e 16 depositati Parte_1
in data 6.3.2025; cfr. anche doc. 10 e 11)
Del pari ha dedotto la società in procedura ha ricevuto quale corrispettivo della licenza del marchio la sola somma di € 37.246,71, laddove il corrispettivo dovuto in forza della validità e vigenza del predetto contratto è pari ad € 255.533,29. pagina 5 di 9 2. In limine, deve osservarsi come il credito affermato da risulta Parte_1
composto in parte qua dalle somme corrisposte dalla ricorrente a titolo di acconto prezzo di cessione di azienda (euro 25.000,00) e a titolo di corrispettivo per la licenza d'uso del marchio (euro 37.246,71), somme queste che si assumono corrisposte sine causa. A tali somme deve aggiungersi quanto si assume corrisposto a e Parte_2
a per passività sorte in capo al Controparte_6 Controparte_2
anteriormente alla data di efficacia del contratto di cessione d'azienda pari ad ulteriori
Euro 738.719,86.
Con riferimento al primo dei motivi di merito del gravame, ovverosia l'esclusione del credito per 37.246,71 relativo al contratto di licenza del marchio, va rilevato che l'opponente deduce solo in sede di opposizione, di aver maturato un credito in proprio favore derivante dal contratto sottoscritto in data 31.7.2020, Controparte_2
avente ad oggetto la licenza esclusiva di uso del marchio
[...] Controparte_2
dal 1.8.2020 al 31.12.2022, deducendo solo in sede di gravame, che il marchio, in
[...]
quanto non registrato, non poteva essere oggetto della licenza d'uso, cosicché la somma corrisposta a tale titolo doveva ritenersi sine causa.
La domanda è inammissibile, in quanto nella domanda di insinuazione al passivo, nulla veniva addotto a fondamento del credito azionato in sede di verifica dello stato passivo
( “ causa petendi”), cosicché deve considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile nel gravame ( cfr. Cass.16.11 2022 n 33744 ), non senza osservare che la difesa di merito pure operata dalla curatela, avente ad oggetto la piena validità per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, del contratto di licenza con marchio non registrato, non vanifica quanto in rito dedotto con riferimento all'inammissibilità della domanda, in ragione del carattere impugnatorio del ricorso in opposizione.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il credito di azionato in Controparte_6
danno della società ricorrente, credito avente origine e fonte in asserita attività professionale commissionata dalla società ora in liquidazione giudiziale per un importo complessivo di sicura rilevanza ovverosia per € 722.463,90, credito consacrato in pagina 6 di 9 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in data 20 aprile 2022, va in primo luogo rilevato che la curatela ha eccepito che la stessa ricorrente in ingiunzione ha provveduto ad insinuarsi al passivo per la somma ingiunta, a nulla Controparte_6
rilevando quanto dedotto dalla società per la prima volta in questa sede, Parte_1
ovverosia la stipulazione di un accordo transattivo intervenuto con la creditrice accordo questo avente ad oggetto la corresponsione della minor Controparte_6
somma di € 160.000,00, in quanto – sottacendo ogni rilievo pure di rito ex art 204 ccii per la tardiva deduzione dell'accordo rispetto alla domanda in origine formulata - va nella sede considerato che l'obbligato solidale ha diritto di insinuarsi al passivo solo all'atto dell'integrale pagamento della somma dovuta ex art 1299 c.c. ( Cass. n.
5964/2025 ).
Quanto alle residue ragioni di credito affermate in danno della procedura, la difesa della curatela ha contestato la loro sussistenza affermando proprie e maggiori ragioni di credito derivanti dai contratti di cessione di azienda e di licenza di marchio intervenuti con la ricorrente Parte_1
In particola, il corrispettivo pattuito del contratto di cessione d'azienda in data 24 febbraio 2020 pari ad € 522.500,00 non risulta per intero pagato : ed invero, non viene riconosciuta dalla curatela efficacia alle dichiarazioni rese dalle parti aventi il seguente contenuto : “ le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano, consapevoli ai sensi degli artt. 3 e 76 D.p.r. 445/2000 delle conseguenze cui possono andare in contro in caso di dichiarazioni false o mendaci che (ora ha già effettuato i pagamenti CP_5 Parte_1
in favore di per la somma di euro 80.000,00 a titolo di canoni Controparte_2
di affitto goduti alla data della presente, e di euro 110.000,00 a titolo di affitti anticipati e non ancora goduti , oltre alla somma di euro 150.000,00 per numerose modifiche, migliorie e innovazioni dell'immobile e alle attrezzature ivi contenute, altresì necessarie per l'esercizio di azienda, e così per un importo complessivo pari ad euro 340.000,00 e che, in ottemperanza a quanto pattuito all'art. 6 del contratto d'affitto del 3 luglio 2019, tali somme pagate in anticipo
a Filiera sono oggetto di compensazione sul prezzo di cessione. Pertanto la restante quota
pagina 7 di 9 prezzo di cessione che verrà corrisposta da Filiera a è pari ad Controparte_2
euro 182.500,00.”.
E' appena il caso di ricordare quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, ovverosia che la quietanza di pagamento non vale come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento in danno della procedura poiché il curatore rappresenta la massa dei creditori ed è soggetto diverso dall'imprenditore in bonis (Cass. Civ. Sez.6-1,
Ordinanza n.38975 del 7.12.2021 e Cass. 18 dicembre 2012, n.23318).
La curatela ha potuto verificare la corresponsione per canoni di affitto nella minor somma di 168.980, 31, rispetto ai 190.000, 00 indicati nella scrittura, nonché spese per manutenzione dell'immobile della società fallita per € 18.802,98 .
Alla luce di quanto sopra, il prezzo di cessione ancora da corrispondere, e per il quale vanta un credito nei confronti della società ricorrente in opposizione Controparte_2
ammonta ad euro 398.172,98.
Con riguardo al contratto di licenza d'uso del marchio concesso da Controparte_2
alla società ricorrente, la curatela ha rilevato come a fronte di un totale dei corrispettivi pattuiti dal 2020 al 2022 pari ad euro 292.800,00, risultano corrisposti solamente euro 37.246,71 per un residuo dovuto di euro 255.533,29.
Al credito fin qui indicato, la procedura ha comprovato in atti che sono intercorse le vendite di cui alle fatture emesse dal nei confronti della società Controparte_2
ricorrente per un ammontare di euro 419.681,91, delle quali risultano incassate soli euro 134.747,15, risultando così ancora dovuti dalla società ricorrente a CP_2
euro 282.934,76. Considerato quanto sopra,
[...] Controparte_7
risulta creditore di per euro 936.670,03,
[...] Parte_1
laddove la stessa ricorrente in opposizione risulta creditrice per l'importo euro
429.309,25. Pertanto, considerate le rispettive partite creditorie, in applicazione dell'art. 203 del Codice della Crisi, operata la compensazione tra le parti, risulta un credito residuo in capo a per euro 508.360,78” ( con riferimento Controparte_2
all'applicabilità della compensazione impropria si veda ex multis Cass 19.92.2019 n pagina 8 di 9 4825 ).
La domanda di insinuazione al passivo formulata dalla soc. per un Parte_1
importo di € 738.719, 89, derivante dalla asserita differenza delle ragioni di dare ed avere unilateralmente determinate dalla società ricorrente deve essere pertanto disattesa a fronte di un credito complessivo documentato dalla procedura pari ad € per euro 936.670,03, che dedotto quanto riconosciuto nel presente giudizio, per l'importo euro 429.309,25, residua in capo alla procedura concorsuale un credito per 508.360,78”
Le spese seguono la soccombenza e avuto riguardo agli esiti del presente giudizio e al valore della controversia (738.719,86), in conformità al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori medi ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui si ritiene opportuno fare riferimento ai valori minimi, le spese si pongono a carico della parte opponente e si liquidano all'intero in €. 22.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma il decreto di Parte_1
esecutività dello stato passivo della Liquidazione giudiziale Controparte_2
;
[...]
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 [...]
, le spese di lite, liquidate in € 22.000,00 per Controparte_7
compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Pasquale Liccardo
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