Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2004, n. 48338
CASS
Sentenza 17 novembre 2004

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La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizioni di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio. Avverso la suddetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione. (Nella specie la Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato, ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per maturata prescrizione, emessa de plano, in violazione dell'art. 226 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che prevede invece la procedura in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2004, n. 48338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48338
    Data del deposito : 17 novembre 2004

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