Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizioni di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio. Avverso la suddetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione. (Nella specie la Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato, ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per maturata prescrizione, emessa de plano, in violazione dell'art. 226 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che prevede invece la procedura in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2004, n. 48338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48338 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 17/11/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1634
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 18813/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ AR e NN IE;
contro la sentenza in data 23.01.2004 del GUP Tribunale di Catania con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale in ordine a tutti i reati contestati e nei confronti di tutti gli imputati per maturata prescrizione;
sentita la relazione del Cons. Dott. Giuliano Casucci;
viste le conclusioni del P.G., con le quali chiede di annullare la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso;
CONSIDERATO
che a norma dell'art. 226 D.L.vo 19.2.1998 n. 51, nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del citato decreto, il giudice deve pronunciare immediatamente in Camera di consiglio sentenza inappellabile di improcedibilità quando, per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione, il reato risulti prescritto;
che tale procedura camerale è consentita alla condizione che l'imputato e il Pubblico Ministero non si siano opposti;
che nel caso sulla richiesta del pubblico ministero il giudice ha provveduto de plano, senza consentire agli imputati di interloquire al fine di esercitare il diritto di difesa ed ottenere pronuncia favorevole nel merito (cfr. Cass. S.U. 19.12.2001-25.1.2002 n. 3027);
che, essendosi realizzata violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., la sentenza deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso;
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004