Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 694
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Sentenza 26 gennaio 1999

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L'art. 80 della legge fallimentare, nel riconoscere al curatore, in caso di fallimento del conduttore, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, attribuisce al locatore il diritto ad un "giusto compenso" che, nel dissenso delle parti, è liquidato dal giudice in via discrezionale, senza che tale discrezionalità possa, peraltro, legittimamente estendersi al punto da assorbire (del tutto arbitrariamente) tale compenso nei canoni già maturati dalla dichiarazione di fallimento al rilascio dell'immobile, attesa la netta distinzione dei relativi titoli, l'uno, di tipo indennitario, volto a ristorare il locatore per l'anticipata risoluzione del contratto, l'altro, di natura contrattuale, scaturente dallo stesso negozio di locazione e relativo a somme ancora dovute dal fallimento per il protrarsi dell'occupazione del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 694
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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