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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11561 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 26319/2024 Verbale dell'udienza del 9/12/2025 Per parte attrice è presente l'avv. Fabio Saccone. Per l e per delega dell'avvocato Maria Grazia D'Aprile, Controparte_1
è presente l'avv. Antonio Tafuto. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Saccone si riporta al ricorso ed alla memoria depositata chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto e chiede decidersi la causa con vittoria di spese e competenze con attribuzione. In via subordinata in caso di ritenuta fondatezza dell'eccezione di incompetenza chiede all'On.Le Giudice adito di concedere termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli, con compensazione di spese. L'avv. Tafuto si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta nonché alle note illustrative. Chiede che l'On.le Tribunale voglia dichiarare la propria incompetenza per materia con conseguente rimessione della causa al Giudice di Pace territorialmente competente. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 26319 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento esattoriale TRA
c.f. , elettivamente dom.to in Napoli al Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele, 170 presso lo studio dell'Avv. Fabio Saccone, dal quale è rapp.to e difeso OPPONENTE E , c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Melendugno (LE) alla Via Matera n. 2, presso lo studio della Avv. Maria Grazia D'Aprile, dalla quale è rapp.ta e difesa OPPOSTA NONCHÉ c.f. in persona del Sindaco p.t., elett.nte dom.to Controparte_2 P.IVA_2 in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 071-2024- Pt_1
9033780530-000 per l'importo complessivo di € 41.570,82 (con precisazione che in tale sede impugna solo le cartelle sottese all'intimazione relative alle contravvenzioni codice strada emesse dal per € 36.500,00 e precisamente cartella n. 071-2019- CP_2
0077802074000 infraz. cod. strada per € 789,60 – cartella n. 071- 2019- CP_2
0105924971000 infraz. cod. strada per € 348,44 – cartella n. 071-2019- CP_2
0117120555000 infraz. cod. strada er € 5.804,00 – cartella n. 071-2019- CP_2
0121 085789000 infraz. cod. strada er € 1.442,24 – cartella n. 071-2019- CP_2
0130708360000 infraz. cod. strada per € 698,30 – cartella n. 071-2019- CP_2
0134978474000 nfraz. cod. strada per € 351,88 – cartella n. 071-2020- CP_2
0000880343000 infraz. cod. strada per € 121,19 – cartella n. 071-2020- CP_2
0029202176000 infraz. cod. strada er € 5.116,16 – cartella n. 071-2020- CP_2
0061630165000 infraz. cod. strada er € 3.285,00 – cartella n. 071-2021- CP_2
0089623653000 infraz. cod. strada er € 9.697,72 – cartella n. 071-2021- CP_2
0105647452000 infraz. cod. strada er € 2.678,98 – cartella n. 071- 2022- CP_2
0019130444000 infraz. cod. strada per € 6.018,14 ma limitatamente alle
CP_2 sole contravvenzioni codice strada– cartella n. 071-2022-0040002270000 infraz. cod.
strada per € 308,37 – cartella n. 071-2022-0074257107000 infraz. cod.
CP_2
strada per € 295,53 – cartella n. 071-2022-0104903435000 infraz. cod.
CP_2
strada per € 1.851,18 limitatamente alle sole contravvenzioni codice
CP_2
strada – cartella n. 071-2023-0022146657000 infraz. cod. strada per €
CP_2
162,29 – cartella n. 071-2023-0069172313000 infraz. cod. strada per € CP_2
161,49). In particolare, ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo per “intervenuta estinzione delle cartelle per sopravvenuta prescrizione e decadenza stante la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione oggetto della presente impugnazione”, la decadenza ex art. 25 dPR 602/1973 e l'illegittimità degli interessi di mora aggiunti nelle cartelle “non essendo chiari i criteri di calcolo dei suddetti interessi”. Si sono costituiti l' nonché l'ente impositore, chiedendo dichiararsi l'incompetenza CP_3 in favore del giudice di pace, l'inammissibilità dell'opposizione ovvero rigettarsi la stessa nel merito. In parte, va dichiarata l'incompetenza in favore del giudice di pace e, in altra parte, rigettata l'opposizione. In primis, va osservato che la domanda è ammissibile poiché la notifica dell'intimazione rende palese la volontà dell' di procedere ad esecuzione forzata, per cui vi è interesse CP_3 ad opporsi, sia ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c. In ordine all'eccepita prescrizione, da ricondurre all'ambito applicativo dell'art. 615 c.p.c., va dichiarata la competenza del giudice di pace. Infatti, la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Cass. 3283/2015). Il criterio previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011, nel riconoscere la competenza del giudice di pace, non prevede alcun limite di valore (a differenza di quanto previsto nell'art. 6). Pertanto, sulla questione della prescrizione difetta la competenza di questo ufficio. Quanto agli ulteriori vizi denunziati, premesso che deve ritenersi residuare la competenza del Tribunale (Cass. 25028/2017), in quanto si tratta, nonostante la qualificazione formale della domanda, di violazioni formali e motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., va osservato quanto segue. L'intimazione è preceduta da cartelle validamente notificate. Tutte le cartelle sono state notificate con consegna al portiere dello stabile a mezzo messo (n. 071-2019- 0077802074000, n. 071- 2019-0105924971000, n. 071-2019-0121 085789000, n. 071-2019-0130708360000, n. 071-2019-0134978474000, n. 071-2020- 0000880343000) ovvero mediante spedizione postale diretta, sempre con consegna al portiere dello stabile (n. 071-2020-0029202176000, n. 071-2020-0061630165000, n. 071-
2021-0089623653000, n. 071-2021- 0105647452000, n. 071- 2022-0019130444000, n. 071-
2022-0040002270000, 071-2022-0074257107000, 071-2022-0104903435000, n. 071-2023- 0022146657000, n. 071-2023-0069172313000), salvo una (n. 071-2019-0117120555000) la cui notifica si è perfezionata secondo i principi previsti per l'irreperibilità relativa (e risulta consegnata la racc.ta della C.A.D.). Ciò esclude anche che l'opposizione possa avere natura recuperatoria (questione, ad ogni modo, anche questa, rimessa alla competenza del giudice di pace), con la conseguenza che non occorre esaminare la documentazione prodotta dal Controparte_2
Quanto alla decadenza, l'opponente erroneamente deduce la violazione dell'art. 25 dPR 602/1973 giacché tale norma riguarda esclusivamente le entrate tributarie dirette. Nel caso che ci occupa, al più, può discutersi della decadenza prevista dall'art. 1, comma 153 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), che ha modificato l'art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale a “decorrere dal 01 Gennaio 2008 gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo del 30.04.92, n. 285, per i quali, alla data di acquisizione di cui al comma 7, la cartella non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. Tutte le cartelle risultano notificate nell'arco dei due anni dalla data del ruolo, salvo due (n. 07120210105647452000 e n. 07120220019130444000), per le quali, però, deve essere considerata la sospensione prevista dall'art. 68 d.l. 18/2020. In ordine al difetto di motivazione, la giurisprudenza che si condivide chiarisce, in via generale, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. 10692/2024). Quanto alla specificazione degli interessi, è stato parimenti posto in evidenza che l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (Cass. 6288 del 09/03/2025). Nella specie, trattandosi di contravvenzioni al c.d.s., risulta applicata la maggiorazione ex l. 689/1981, che è un parametro predeterminato ex lege, per cui non si ritiene necessaria alcuna ulteriore specificazione nell'atto esattoriale. Da quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione per quanto concerne i profili ex art. 617 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, senza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per materia, in favore del giudice di pace, quanto alla eccepita prescrizione del diritto,
- rigetta l'opposizione per il resto,
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e del dei compensi di lite, che liquida, per ciascuna parte,
[...] Controparte_2 in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
è presente l'avv. Antonio Tafuto. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Saccone si riporta al ricorso ed alla memoria depositata chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto e chiede decidersi la causa con vittoria di spese e competenze con attribuzione. In via subordinata in caso di ritenuta fondatezza dell'eccezione di incompetenza chiede all'On.Le Giudice adito di concedere termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli, con compensazione di spese. L'avv. Tafuto si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta nonché alle note illustrative. Chiede che l'On.le Tribunale voglia dichiarare la propria incompetenza per materia con conseguente rimessione della causa al Giudice di Pace territorialmente competente. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 26319 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento esattoriale TRA
c.f. , elettivamente dom.to in Napoli al Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele, 170 presso lo studio dell'Avv. Fabio Saccone, dal quale è rapp.to e difeso OPPONENTE E , c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Melendugno (LE) alla Via Matera n. 2, presso lo studio della Avv. Maria Grazia D'Aprile, dalla quale è rapp.ta e difesa OPPOSTA NONCHÉ c.f. in persona del Sindaco p.t., elett.nte dom.to Controparte_2 P.IVA_2 in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 071-2024- Pt_1
9033780530-000 per l'importo complessivo di € 41.570,82 (con precisazione che in tale sede impugna solo le cartelle sottese all'intimazione relative alle contravvenzioni codice strada emesse dal per € 36.500,00 e precisamente cartella n. 071-2019- CP_2
0077802074000 infraz. cod. strada per € 789,60 – cartella n. 071- 2019- CP_2
0105924971000 infraz. cod. strada per € 348,44 – cartella n. 071-2019- CP_2
0117120555000 infraz. cod. strada er € 5.804,00 – cartella n. 071-2019- CP_2
0121 085789000 infraz. cod. strada er € 1.442,24 – cartella n. 071-2019- CP_2
0130708360000 infraz. cod. strada per € 698,30 – cartella n. 071-2019- CP_2
0134978474000 nfraz. cod. strada per € 351,88 – cartella n. 071-2020- CP_2
0000880343000 infraz. cod. strada per € 121,19 – cartella n. 071-2020- CP_2
0029202176000 infraz. cod. strada er € 5.116,16 – cartella n. 071-2020- CP_2
0061630165000 infraz. cod. strada er € 3.285,00 – cartella n. 071-2021- CP_2
0089623653000 infraz. cod. strada er € 9.697,72 – cartella n. 071-2021- CP_2
0105647452000 infraz. cod. strada er € 2.678,98 – cartella n. 071- 2022- CP_2
0019130444000 infraz. cod. strada per € 6.018,14 ma limitatamente alle
CP_2 sole contravvenzioni codice strada– cartella n. 071-2022-0040002270000 infraz. cod.
strada per € 308,37 – cartella n. 071-2022-0074257107000 infraz. cod.
CP_2
strada per € 295,53 – cartella n. 071-2022-0104903435000 infraz. cod.
CP_2
strada per € 1.851,18 limitatamente alle sole contravvenzioni codice
CP_2
strada – cartella n. 071-2023-0022146657000 infraz. cod. strada per €
CP_2
162,29 – cartella n. 071-2023-0069172313000 infraz. cod. strada per € CP_2
161,49). In particolare, ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo per “intervenuta estinzione delle cartelle per sopravvenuta prescrizione e decadenza stante la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione oggetto della presente impugnazione”, la decadenza ex art. 25 dPR 602/1973 e l'illegittimità degli interessi di mora aggiunti nelle cartelle “non essendo chiari i criteri di calcolo dei suddetti interessi”. Si sono costituiti l' nonché l'ente impositore, chiedendo dichiararsi l'incompetenza CP_3 in favore del giudice di pace, l'inammissibilità dell'opposizione ovvero rigettarsi la stessa nel merito. In parte, va dichiarata l'incompetenza in favore del giudice di pace e, in altra parte, rigettata l'opposizione. In primis, va osservato che la domanda è ammissibile poiché la notifica dell'intimazione rende palese la volontà dell' di procedere ad esecuzione forzata, per cui vi è interesse CP_3 ad opporsi, sia ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c. In ordine all'eccepita prescrizione, da ricondurre all'ambito applicativo dell'art. 615 c.p.c., va dichiarata la competenza del giudice di pace. Infatti, la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Cass. 3283/2015). Il criterio previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011, nel riconoscere la competenza del giudice di pace, non prevede alcun limite di valore (a differenza di quanto previsto nell'art. 6). Pertanto, sulla questione della prescrizione difetta la competenza di questo ufficio. Quanto agli ulteriori vizi denunziati, premesso che deve ritenersi residuare la competenza del Tribunale (Cass. 25028/2017), in quanto si tratta, nonostante la qualificazione formale della domanda, di violazioni formali e motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., va osservato quanto segue. L'intimazione è preceduta da cartelle validamente notificate. Tutte le cartelle sono state notificate con consegna al portiere dello stabile a mezzo messo (n. 071-2019- 0077802074000, n. 071- 2019-0105924971000, n. 071-2019-0121 085789000, n. 071-2019-0130708360000, n. 071-2019-0134978474000, n. 071-2020- 0000880343000) ovvero mediante spedizione postale diretta, sempre con consegna al portiere dello stabile (n. 071-2020-0029202176000, n. 071-2020-0061630165000, n. 071-
2021-0089623653000, n. 071-2021- 0105647452000, n. 071- 2022-0019130444000, n. 071-
2022-0040002270000, 071-2022-0074257107000, 071-2022-0104903435000, n. 071-2023- 0022146657000, n. 071-2023-0069172313000), salvo una (n. 071-2019-0117120555000) la cui notifica si è perfezionata secondo i principi previsti per l'irreperibilità relativa (e risulta consegnata la racc.ta della C.A.D.). Ciò esclude anche che l'opposizione possa avere natura recuperatoria (questione, ad ogni modo, anche questa, rimessa alla competenza del giudice di pace), con la conseguenza che non occorre esaminare la documentazione prodotta dal Controparte_2
Quanto alla decadenza, l'opponente erroneamente deduce la violazione dell'art. 25 dPR 602/1973 giacché tale norma riguarda esclusivamente le entrate tributarie dirette. Nel caso che ci occupa, al più, può discutersi della decadenza prevista dall'art. 1, comma 153 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), che ha modificato l'art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale a “decorrere dal 01 Gennaio 2008 gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo del 30.04.92, n. 285, per i quali, alla data di acquisizione di cui al comma 7, la cartella non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. Tutte le cartelle risultano notificate nell'arco dei due anni dalla data del ruolo, salvo due (n. 07120210105647452000 e n. 07120220019130444000), per le quali, però, deve essere considerata la sospensione prevista dall'art. 68 d.l. 18/2020. In ordine al difetto di motivazione, la giurisprudenza che si condivide chiarisce, in via generale, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. 10692/2024). Quanto alla specificazione degli interessi, è stato parimenti posto in evidenza che l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (Cass. 6288 del 09/03/2025). Nella specie, trattandosi di contravvenzioni al c.d.s., risulta applicata la maggiorazione ex l. 689/1981, che è un parametro predeterminato ex lege, per cui non si ritiene necessaria alcuna ulteriore specificazione nell'atto esattoriale. Da quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione per quanto concerne i profili ex art. 617 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, senza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per materia, in favore del giudice di pace, quanto alla eccepita prescrizione del diritto,
- rigetta l'opposizione per il resto,
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e del dei compensi di lite, che liquida, per ciascuna parte,
[...] Controparte_2 in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco