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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere dr.ssa Sabrina Cataldi Esperto minorile dr. Giacomo Sansica Esperto minorile riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 413 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili della Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudi- zio
DA
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1 lermo in data 09/06/1983, con il patrocinio dell'avv. Federica Colletta (PEC: Email_1
appellante
CONTRO
AVV. (C.F. N.Q. DI TUTRICE DEL Controparte_1 C.F._2
MINORE nato a [...] il [...]), in giudizio Persona_1 personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC: Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 51/2022 pronunciata dal Tribunale per i INnni di
[...]
in data 03-07/06/2022all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. Per_2
62/2021 M.S.;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 28 OGGETTO: Impugnazione dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportu- no accertamento, In via principale:
- revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto la sentenza n. 51/2022, emessa in data 03/06/2022 dal Tribunale per i INnni di Pa- lermo, all'esito del procedimento 62/2021 M.S. e, per l'effetto;
- dichiarare che non venga disposta l'adozione del minore Persona_3
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reiectis adversis Confermare integralmente la sentenza impugnata n. 51/2022 e conse- guentemente lo stato di adottabilità del IN .» Persona_1
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 10/11/2021, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i INnni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...], Persona_1 già inserito dal 2020 presso una casa di accoglienza, a causa delle gravis- sime condizioni di degrado e di incuria in cui versava.
2. Nell'ambito del procedimento si costituiva in giudizio Controparte_2
, madre del predetto minore, la quale chiedeva assumersi il
[...] provvedimento ritenuto dal Tribunale più confacente all'interesse del fi- glio.
3. Con sentenza n. 51/2022 dei 03-07/06/2022, il Tribunale per i Mino- renni di Palermo, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 62/2021 M.S. pronunciava i seguenti provvedimenti:
- dichiarava lo stato di adottabilità del minore , na- Persona_1
2 to a Palermo il 25/04/2015, sospendendo la madre
[...]
dalla responsabilità genitoriale sul predetto Parte_1 CP_3 re e vietando ogni contatto con lo stesso da parte della madre e degli altri familiari;
- nominava l'avv. tutore del minore e ne disponeva il Controparte_1 collocamento presso idonea famiglia;
- incaricava il servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adole- scenza di concerto con l' di porre in essere tutti gli stru- CP_4 menti ritenuti necessari per il sostegno del minore.
4. Con ricorso del 02/09/2022, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, la revoca dei provvedimenti pronunciati.
5. Con comparsa del 22/11/2022, si è costituita in giudizio l'avv. CP_1
quale tutrice del minore, opponendosi all'accoglimento
[...] dell'impugnazione.
6. Il Pubblico Ministero, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ri- tualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
7. Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di consulenza tecni- ca d'ufficio ed è stata, altresì, disposta l'audizione degli affidatari del mi- nore dichiarato in stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e all'udienza del 18/10/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini trascritti in epigrafe e la causa è stata assunta in decisione.
8. Con un unico motivo di appello, articolato su più profili,
[...]
chiede la riforma del provvedimento impugnato, eviden- Parte_1 ziando che non sussisterebbero i presupposti per dichiarare il figlio mino- re in stato di abbandono avendo la stessa rimosso tutte quelle situazioni pregiudizievoli che le avevano impedito di prendersi cura del figlio in ma- niera adeguata e costante.
9. Allega, infatti, di avere profuso ogni sforzo per ricostruire la propria vi- ta, tanto che, oggi, conduce in locazione con regolare contratto un immo- bile in cui vi è anche una cameretta per il piccolo , di avere una Per_1 stabile situazione economica in quanto percepisce il reddito di cittadinan- za e che si sta adoperando per rinvenire un'occupazione lavorativa come badante.
3 10. Evidenzia che il Tribunale per i INnni, avrebbe formulato un giu- dizio negativo in ordine alle proprie capacità genitoriali senza, tuttavia, in- dagare adeguatamente sulle gravi motivazioni, anche di ordine economi- co, che la affliggevano e che le impedivano di fare fronte ai suoi compiti di supporto ed accudimento del piccolo anche nel periodo in cui lo Per_1 stesso si trovava in comunità.
11. Occorre, preliminarmente, evidenziare che Il provvedimento impugna- to da atto del lungo iter giudiziario che, sin dal settembre del 2020, ha vi- sto l'Autorità Giudiziaria minorile e i servizi socio-sanitari interessarsi del minore e che trae origine da un intervento effettuato in Persona_1 data 08/09/2020 dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Bagheria che giunti presso l'abitazione ove il piccolo dimorava Per_1 unitamente alla madre, al compagno di quest'ultima, Persona_4
e al figlio minore della coppia rinvenivano la in Persona_5 Per_1 evidente stato di agitazione con graffi e tracce ematiche sul collo e sulle braccia e il piccolo con le guance arrossate e gonfie. Per_1
12. In quella circostanza l'odierna appellante riferiva che poco prima il fi- glio si era sporto dal balcone, rischiando di cadere dal secondo Per_1 piano, e che lei aveva reagito allo spavento, schiaffeggiando il bambino e procurandosi delle lesioni al collo e alle braccia, cosa che, riferiva, le acca- deva di frequente a causa del comportamento irrequieto del figlio.
13. Il Tribunale per i INnni, su ricorso del Pubblico Ministero, con de- creto del 05/10/2020 conferiva incarico all'Equipe Interistituzionale con- tro l'abuso sui minori di Bagheria di valutare le competenze genitoriali del nucleo familiare, le eventuali risorse rinvenibili anche nella famiglia allar- gata, le condizioni dei minori, gli eventuali interventi a tutela degli stessi e a supporto dei genitori con specifica indicazione di valutare la necessità di una diversa collocazione dei predetti minori e conferiva, altresì, incarico al centro di salute mentale per approfondimenti sulla madre anche ai fini di un'eventuale presa in carico terapeutica.
14. Sentiti all'udienza di comparizione del 15/10/2020, sia Parte_2
che riferivano una rappresentazione dei
[...] Persona_4 fatti diversa da quella che avevano dato precedentemente, dichiarando che il giorno 08/09/2020 avevano avuto una accesa lite verbale presso la loro abitazione sita in Bagheria, alla presenza di entrambi i figli minori e che, a seguito di una segnalazione dei vicini di casa erano giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato ai quali, nell'immediatezza dei fatti, aveva- no dichiarato falsamente che il piccolo si era sporto dal balcone. Per_1
4 Entrambi ridimensionavano e minimizzavano l'accaduto e la pun- Per_1 tualizzava la circostanza che per l'agitazione si era grattata sul collo pro- vocandosi un arrossamento.
15. Nel corso della predetta audizione il riferiva, altresì, di essere Per_4 padre di un figlio nato dalla relazione coniugale con un'altra donna, di avere abbandonato il tetto coniugale circa tre anni prima e di avere intra- preso una convivenza con la l'anno successivo, concependo con Per_1 quest'ultima il piccolo Riferiva, inoltre, che al contempo Persona_5 egli aveva proseguito la propria relazione sentimentale con la moglie, con la quale aveva concepito un altro figlio nato lo stesso mese del piccolo
[...]
. In relazione, poi, alle vicende accadute in data 08/09/2020 con- Per_6 fermava la versione data dalla e rispetto alla relazione con Per_1 quest'ultima puntualizzava che erano una famiglia unita che non avevano mai avuto problemi.
16. A distanza di circa tre mesi dai fatti sopra riferiti, i docenti dell'istituto scolastico “Cirincione” di Bagheria segnalavano alle forze dell'ordine che in data 09/12/2020 il piccolo si era presentato a scuola con un Per_1 taglio alla mano destra e che il bambino, interrogato in merito a come se lo fosse procurato, aveva detto essergli stato causato dalla madre che gli aveva conficcato una forchetta nella mano. In quella circostanza, gli agenti delle forze dell'ordine apprendevano dalle insegnanti che il giorno succes- sivo, in data 10/12/2020, si era presentato a scuola con una Per_1 escoriazione sulla fronte di forma circolare e che il piccolo aveva riferito che la madre lo aveva morso. I docenti aggiungevano, inoltre, di aver no- tato nel mese di novembre del 2020 che presentava un graffio Per_1 sulla guancia e che anche in quell'occasione, a domanda dell'insegnante, il bambino aveva risposto che era stata la madre a dargli botte e gli aveva fatto uscire sangue dal naso. La madre, dal canto suo, in seguito alla ri- chiesta di chiarimenti da parte degli insegnanti in merito a tali episodi aveva, invece, affermato che era stato lo stesso bambino a procurarsi del- le lesioni con le unghie e che lo stesso mentiva sulla causa delle ferite.
17. Sempre nel mese di novembre del 2020, presso i locali della scuola, si era avvicinato ad una delle insegnanti riferendole, spontanea- Per_1 mente che la madre “gli aveva dato legnate”. Ancora nello stesso mese le insegnanti avevano notato la , nei pressi della scuola frequentata Per_1 da , mentre spingeva con violenza il passeggino con a bordo il Per_1 piccolo tanto da farlo cadere in avanti. Per_5
18. Le insegnanti segnalavano ancora agli agenti delle forze dell'ordine
5 che aveva riferito loro di vivere in una casa senza luce, dove non Per_1 poteva guardare la televisione, di mangiare con le candele accese, di dor- mire in cucina, di lavarsi dentro una bagnarola e di voler vedere il suo pa- pà che viveva lontano, a Carini, e che l'uomo che viveva in casa con lui non era il suo papà ma il papà del suo fratellino. Le insegnanti riferivano, inoltre, di aver notato che sia la che il figlio versavano in condi- Per_1 zioni di trascuratezza e che in particolar modo il bambino indossava abiti e scarpe di misura non adeguate alla sua età.
19. Alla luce dei gravi elementi sopra riepilogati il dirigente scolastico sporgeva formale denuncia nei confronti della per maltratta- Per_1 menti ai danni del figlio minore e in data 10/12/2020 l' di Per_1 CP_4
Bagheria collocava quest'ultimo presso la comunità “Gesù Bambino” di Palermo e affidava il secondo figlio della , al Per_1 Persona_5 padre. Questi si trasferiva, pertanto, a Palermo ricongiungendosi alla mo- glie e al figlio , coetaneo di mentre la rimaneva Per_7 Per_5 Per_1 nell'abitazione di Bagheria.
20. Con decreto del 21/12/2020 il Tribunale per i INnni confermava il collocamento in comunità del piccolo con un divieto generale di Per_1 prelevamento e con facoltà per la madre di fargli visita in modalità osser- vata e confermava, altresì, l'affidamento del minore al Persona_5 padre , con divieto di prelevamento da parte della madre e fa- Per_4 coltà di visita presso il servizio Spazio Neutro di Palermo, incaricando i servizi specialistici di proseguire la presa in carico dei due minori e dei ge- nitori.
21. Gli esiti dei successivi approfondimenti trasmessi dall' di Ba- CP_4 gheria con la relazione del 24/12/2020 evidenziavano che il si era Per_4 nuovamente separato dalla moglie trasferendosi con il piccolo Per_5 presso l'abitazione paterna sita in Palermo, e che la continuava a Per_1 dimorare abusivamente presso l'abitazione di Bagheria sprovvista delle utenze di luce e di acqua. La donna riferiva agli operatori dell' di CP_4 avere trovato un'occupazione come badante presso una famiglia di Ba- gheria e di essere alla ricerca di una nuova sistemazione abitativa e ag- giungeva di non potersi giovare del sostegno della propria famiglia di ori- gine perché aveva da tempo interrotto ogni rapporto con il padre e le so- relle mentre la madre, affetta da una patologia invalidante, era accudita da una coppia che viveva a Carini.
22. La , convocata a distanza di qualche giorno dal Tribunale per i Per_1
INnni riferiva, invece, di essere priva di occupazione e di essersi tra-
6 sferita a Palermo presso un albergo per assistere la madre che si trovava ricoverata presso l'ospedale “Villa Sofia” per un tumore al cervello. Nel corso dell'audizione la stessa affermava di non avere ancora avuto la pos- sibilità di incontrare i figli minori, pur avendo facoltà di visitarli e nono- stante fosse passato circa un mese dal provvedimento d'urgenza ex art. 403 c.c. emesso dal Tribunale, perché gravata dall'accudimento della ma- dre oltre che impegnata nella ricerca di una sistemazione abitativa e di un'occupazione lavorativa. Puntualizzava, inoltre, che le plurime lesioni riscontrate dalle maestre sul piccolo erano di natura accidentale Per_1
e dovute al fatto che il bambino era caduto e si era fatto male (cfr. verbale udienza del 07/01/2022).
23. Sotto altro profilo, l'osservazione del piccolo evidenziava che Per_1 il bambino, sin dal suo inserimento in comunità, era solito rievocare spon- taneamente e con dovizia di particolari le condotte aggressive subite dalla madre esprimendo sentimenti di paura oltre che il timore di non essere creduto. Il piccolo, in particolare, dichiarava all'assistente sociale dell' di Bagheria: «io non sono bugiardo, mamma dice che sono CP_4 bugiardo… La mamma con la forchetta… bua nelle mani… In testa la mamma mi ha dato un morso…» (cfr. relazione di Bagheria del CP_4
24/12/2020).
24. Gli operatori rilevavano, inoltre, che , al suo ingresso in strut- Per_1 tura, presentava aspetti di trascuratezza personale, segnali di mancanza di cura e di adeguati stimoli in ambito familiare, ma soprattutto presentava indicatori di esposizione ad esperienze di vittimizzazione, perché appariva timoroso nei confronti degli adulti, specie nei momenti di maggiore vici- nanza quali quelli legati all'igiene e alla cura della persona.
25. Tali evidenze erano confermate anche dai successivi approfondimenti sul nucleo condotti dall' di Bagheria dai quali emergeva che il CP_4 bambino quando viveva con la madre si presentava a scuola in stato di trascuratezza, indossando un abbigliamento inadeguato, e che anche la madre appariva trascurata e nel rapportarsi con le insegnanti risultava schiva e a tratti bugiarda.
26. La personalità sfuggente e reticente della veniva evidenziata Per_1 anche nella relazione del 05/01/2021 redatta dall' di Bagheria, CP_4 nella quale veniva riferito che l'odierna appellante, nonostante la predi- sposizione in suo favore di un percorso di sostegno da parte del predetto servizio, non si presentava ai colloqui programmati dagli assistenti sociali e dagli psicologi, rifiutava di comunicare il proprio recapito telefonico e
7 l'indirizzo di residenza limitandosi a riferire in maniera del tutto generica di dimorare presso il Comune di Palermo e di trascorrere alcune notti adagiata su una panchina nei pressi dell'ospedale “Villa Sofia”, per presta- re assistenza alla madre ivi ricoverata, perché ammalata di tumore.
27. Con relazione del 10/03/2021, anche gli operatori della comunità “Ge- sù Bambino” di Palermo riferivano che la , a distanza di circa tre Per_1 mesi dall'ingresso di in comunità, non aveva mai fatto visita al Per_1 figlio, disattendendo peraltro l'unica visita da lei stessa programmata in occasione del periodo natalizio, con grande delusione del bambino a cui aveva anche promesso un dono. Nella medesima relazione veniva riferito, altresì, che la madre si limitava ad intrattenere saltuari contatti telefonici con il figlio, il quale, in un'occasione, al telefono le aveva ricordato “però tu mi hai morso, mi hai dato un morso in testa”.
28. Nel corso della successiva istruttoria emergeva che non solo l'appellante non aveva chiesto informazioni sullo stato emotivo del figlio e sull'andamento del suo percorso all'interno della comunità, ma Per_1 non si era nemmeno recata presso il servizio Spazio Neutro per incontrare l'altro figlio, disinteressandosi del tutto anche delle sue Persona_5 sorti.
29. In particolare, il piccolo dell'età di due anni, oltre a soffrire Per_5 per l'abbandono materno pativa anche una condizione di estrema instabi- lità e precarietà dovuta al fatto che il padre, aveva de- Persona_4 legato la cura del minore dapprima ai bisnonni paterni e poi ai nonni pa- terni.
30. Con relazione del 09/03/2021, il Centro di Salute Mentale all'esito del- la valutazione psicodiagnostica condotta sulla riferiva che Per_1 quest'ultima appariva come una persona dotata di scarsi strumenti cultu- rali e con qualche difficoltà cognitiva, estremamente confusa nel racconto della sua vicenda personale e degli eventi che avevano causato il ricovero in comunità dei figli minori, sia per il desiderio di mettersi in buona luce, sia perché affetta da una reale difficoltà a padroneggiare le sequenze temporali come dei precisi nessi di causa-effetto. Il suo pensiero appariva semplice e poco articolato e, nonostante la stessa nell'insieme non sem- brasse presentare reali problemi di personalità, tuttavia, in ragione del suo retroterra culturale molto limitato, delle difficoltà cognitive e della sua immaturità, aveva difficoltà comportamentali e limitata capacità criti- ca nell'approcciarsi alle problematiche quotidiane.
31. Nel mese di aprile del 2022, l' di Bagheria comunicava, ancora CP_4
8 una volta, al Tribunale per i INnni che le condizioni di vita della
[...]
non risultavano note in quanto la donna continuava a non aderire Per_8 ai progetti di presa in carico, si rifiutava di comunicare il proprio indirizzo agli operatori e risultava sfuggente allorquando questi tentavano di offrir- le aiuto, rappresentando, pertanto che non vi erano le condizioni per po- tere proseguire la presa in carico della donna, in assenza di una pur mini- ma forma di collaborazione da parte sua.
32. Anche gli operatori della comunità in cui era ricoverato il minore, con relazione del 20/04/2022, confermavano che la continuava a di- Per_1 sattendere le visite al figlio programmate con cadenza settimanale, limi- tandosi a telefonare saltuariamente in struttura e promettendo al bambi- no di fargli visita portandogli dei regali, per poi disattendere tali promes- se, con effetti di delusione e di destabilizzazione sul piccolo.
33. Alla luce di tali elementi e tenuto conto della particolare condizione di deprivazione della , il Tribunale per i INnni con decreto del Per_1
27/04/2022 concedeva alla medesima una ulteriore opportunità di recu- pero, disponendo il passaggio della sua presa in carico all' di CP_4 [...]
, in ragione del suo probabile trasferimento in quest'ultima città, e Per_2 avvisandola che qualora non avesse fattivamente collaborato con gli ope- ratori si sarebbero potuti adottare provvedimenti limitativi o ablativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli minori.
34. Al contempo, il Tribunale per i INnni, tenuto conto del crescente bisogno di stabilità di e dell'assenza di risorse nell'ambito fami- Per_1 liare allargato, incaricava l'unità operativa affidamento familiare di verifi- care la praticabilità di un percorso di affidamento etero familiare. Tale percorso, tuttavia, veniva ritenuto impraticabile dagli operatori dell' di Palermo, perché il bambino versava in una condizione di CP_4 sostanziale abbandono morale e materiale tristemente statica, ragione per la quale con relazione del 21/09/2021 veniva sollecitata l'apertura di un procedimento di adottabilità in favore dello stesso.
35. Gli specialisti dei diversi ambiti professionali che compongono l'équipe interistituzionale contro l'abuso sui minori di Bagheria pervenivano in modo unanime a tale conclusione in ragione del fatto che la , Per_1 malgrado la mobilitazione della rete dei servizi approntata in suo aiuto, non risultava strutturalmente idonea all'esercizio delle funzioni genitoriali neanche in visione prospettica, sia nei confronti del primogenito , Per_1 che nei confronti del secondogenito Per_5
9 36. In proposito anche l' di Palermo, così come già riferito CP_4 dall'omologo servizio di Bagheria, sottolineava che la , a fronte Per_1 delle elevate criticità manifestate e della condizione di sofferenza di
[...] continuava a disattendere la presa in carico finalizzata a prestarle Per_3 assistenza sia sociale che psicologica, si rendeva costantemente irreperibi- le e non collaborava con la rete dei servizi territoriali che, invece, la solle- citavano ad avviare un processo di consapevolezza e di reale cambiamen- to, aveva disatteso i colloqui presso il centro di salute mentale e non si era mai recata presso il servizio Spazio Neutro per incontrare l'altro figlio,
[...]
, che non vedeva da oltre un anno. Per_6
37. Al riguardo il servizio sociale dell' di Palermo osservava che era CP_4 estremamene difficoltoso riuscire a entrare in contatto con la , Per_1 poiché la stessa o non rispondeva al suo cellulare o comunque non era in alcun modo collaborativa. La stessa, allorquando si era presentata al ser- vizio, appariva in cattive condizioni fisiche e poco curata nell'aspetto e nei giorni precedenti al colloquio gli operatori del consultorio familiare ave- vano appreso dalla donna che non era in grado di sostentarsi e non man- giava da alcuni giorni. Nel corso del secondo colloquio, la si pre- Per_1 sentava con i capelli cortissimi, parlando di sé in modo scarno e poco or- ganico e riferendo che il suo nucleo familiare di origine si era disgregato a causa della separazione dei genitori, di non avere alcun rapporto con il padre, di aver avuto come punto di riferimento solo la madre, paziente oncologica affetta da tumore al cervello e residente a Carini. Riferiva di avere tre sorelle con cui però non intratteneva alcun rapporto essendo stata da queste allontanata dopo la nascita di , frutto dell'unione Per_1 con un uomo sposato. Forniva un racconto contraddittorio e confuso sugli eventi che avevano dato corso al procedimento a tutela dei figli minori negando ogni responsabilità personale e ogni veridicità agli episodi riferiti da alle insegnanti. In quella circostanza riferiva anche di essere Per_1 ospite presso l'abitazione di un'amica della quale non aveva voluto fornire le generalità, sita in via Requisenz civ. 9, nel quartiere di Borgo Vecchio e non aveva acconsentito ad una visita domiciliare da parte degli operatori e aveva disatteso l'appuntamento con la referente dell'associazione “La danza delle ombre” presso la quale avrebbe potuto ottenere la residenza virtuale necessaria per accedere a forme di contribuzione assistenziale, adducendo come motivazione un malore
38. Il servizio sociale dell' di Palermo, infine, descriveva la CP_4 Pt_3
[...
come “una donna fragile, insicura e con bassa autostima, incapace di comportamenti congruenti volti ad una programmazione, al raggiungi-
10 mento di obiettivi minimi, al rispetto di accordi presi apparendo rinuncia- taria anche riguardo ai suoi figli, nonché sfuggente alla presa in carico”, verosimilmente a causa dei suoi vissuti traumatici e di isolamento affetti- vo, che avrebbero meritato un'analisi approfondita qualora la stessa fosse stata più collaborante.
39. Di analogo tenore sono risultate le valutazioni delle competenze geni- toriali materne effettuate dagli psicologi del consultorio familiare dell' i quali hanno espresso una prognosi negativa in ordine alla CP_4 recuperabilità delle stesse, definendo la un soggetto confuso e Per_1 sbandato, non in grado di realizzare e attuare condizioni di vita minima- mente sufficienti per il benessere dei figli e del tutto incapace di pensare ad un progetto di vita per sé stessa e per la prole. I predetti professionisti hanno evidenziato che, benché l'odierna appellante, parlando della pro- pria storia personale, si limitasse a riferire scampoli lacunosi e scollegati, è stato tuttavia possibile percepire una condizione di totale solitudine e di carenza assoluta di risorse familiari a cui fare riferimento. La donna aveva, altresì, parlato del periodo della sua vita trascorso con il figlio , Per_1 delle condizioni di degrado e di grave precarietà in cui avevano vissuto, dei numerosi cambi di abitazione e delle difficoltà di soddisfare anche i bi- sogni materiali primari ed aveva, infine manifestato una vaga intenzione di riprendere la relazione con il confermando che il suo funzio- Per_4 namento psichico e comportamentale era riconducibile ad esperienze traumatiche non verbalizzate e a carenze affettive di antica data.
40. Il percorso di valutazione e di sostegno delle competenze genitoriali evidenziava, in conclusione, una grave carenza della madre sul piano della consapevolezza delle proprie fragilità, dei bisogni materiali ed emotivi dei figli, della loro condizione di pregiudizio pregressa e attuale direttamente derivante da cure familiari inadeguate, rispetto alle quali gli psicologi dell' di Palermo riferivano che la aveva mantenuto un at- CP_4 Per_1 teggiamento migratorio e di minimizzazione degli agiti anche con riferi- mento ai maltrattamenti da lei compiuti su , che descriveva come Per_1 qualche schiaffo dato per motivi educativi, totalmente inconsapevole del- la condizione di grave disagio in cui era cresciuto il figlio e dei suoi bisogni materiali ed emotivi, rivendicando il suo ruolo di madre sulla base di istanze primordiali, senza alcuna reale consapevolezza delle responsabilità connesse a tale ruolo.
41. Anche la relazione della con il piccolo risultava im- Per_1 Per_5 prontata ad un comportamento di assoluta delega della funzione genito- riale alla famiglia paterna del bambino, tanto che la predetta non si era
11 mai recata presso lo Spazio Neutro per gli incontri con il bambino e nell'ambito dei vari colloqui parlava del figlio solo di sfuggita, conferman- do così che il minore non rientrava nei suoi progetti futuri ed era stato di fatto ceduto ai nonni paterni, che erano in grado di garantirli le cure pri- marie.
42. Per altro verso, gli operatori dell' alla luce della condizione di CP_4 deprivazione di e del carattere gravemente disfunzionale della Per_1 relazione con la figura materna, evidenziavano la necessità di predisporre urgentemente in suo favore degli interventi terapeutici riabilitativi all'interno di un contesto familiare adeguato, ed anche il servizio di neu- ropsichiatria infantile sottolineava l'urgente necessità di garantire al bam- bino la possibilità di sperimentare un valido legame di attaccamento di- verso da quello fino ad allora vissuto, che era stato connotato da violenza, deprivazione e precarietà a cui era stato esposto ad opera della figura ma- terna.
43. Gli operatori della comunità in cui era ospitato il minore riferivano, in- fatti, che la dopo un lungo periodo di assenza era ritornata ad in- Per_1 contrare presso la struttura in maniera molto discontinua e la Per_1 stessa quando non si presentava alle visite programmate non avvisava la- sciando il bambino in attesa per interi pomeriggi innescando in lui vissuti delusivi ed abbandonici. Gli incontri madre figlio, inoltre, apparivano poco significativi per il bambino dal punto di vista emotivo e relazionale e il comportamento della madre sembrava più che altro rispondere ad un'esigenza della donna di avere conferma del proprio ruolo, tanto che tutti gli operatori concordavano nell'utilità di sospendere tali incontri in ragione degli effetti fortemente destabilizzanti che producevano sul mino- re, che appariva consapevole dell'inadeguatezza della figura materna, cui reagiva con un distanziamento emotivo di difesa e mostrando un perenne stato di allerta, certamente indicativo della sua pregressa esposizione ad un clima di violenza domestica.
44. La gravità del quadro descritto induceva il Pubblico Ministero a richie- dere, con ricorso del 10/11/2021, l'apertura del procedimento volto a di- chiarare lo stato di adottabilità di e in data 10/12/2021 Persona_1 il Tribunale per i minorenni procedeva all'audizione della psicologa della comunità “Gesù Bambino” di Palermo, la quale riferiva che la da Per_1 oltre due mesi non si recava in struttura per fare visita al figlio e non tele- fonava agli operatori per chiedere sue notizie. Precisava che tale inaffida- bilità e incostanza della madre si ripercuotevano negativamente sul bam- bino il quale, al contrario, manifestava un crescente e impellente bisogno
12 di affetto e di contatto fisico, con la tendenza a buttarsi tra le braccia di chiunque, come a volere esplicitare la ricerca disperata di un punto di rife- rimento e di una casa, chiedendo spesso di volere andare a casa senza tut- tavia essere in grado di riferire in quale casa, a tratti facendo riferimento alla madre, altre volte ad altri soggetti come la zia o la nonna e chiedendo di incontrare il fratello o la coppia che lo aveva tenuto con sé in Per_5 un paio di occasioni, interrogandosi sul perché non erano più venuti a prenderlo. Riferivano anche che la continuava ad essere reticen- Per_1 te con gli operatori circa il luogo in cui viveva, le sue condizioni di vita e frequentazioni e che, talvolta, giungeva in struttura accompagnata da un uomo che la aspettava all'esterno, sulla cui identità non si avevano noti- zie.
45. In pari data, il Tribunale per i INnni procedeva anche all'ascolto del minore, all'epoca di anni sei il quale, dopo aver parlato del proprio percorso scolastico e del rapporto con i compagni affermava di non incon- trare la madre da tanti giorni “perché si deve fare il tampone” e di non sentirla nemmeno al telefono “perché mi ha detto che le hanno rubato il telefono”. Inoltre, il piccolo toccandosi la fronte affermava “Mia madre mi ha dato un morso qua… Perché io volevo dei giochi lei mi ha dato un mor- so” ed infine “io vorrei andare nella casa che mia madre ha detto che deve comprare. In questa casa ci dobbiamo abitare io, mia madre e mio fratel- lo. Poi posso anche invitare un amico così giochiamo”.
46. Alla successiva udienza del 21/12/2022, il Tribunale per i INnni procedeva all'audizione della madre, , la quale Parte_1 riferiva di essersi recata solo saltuariamente in comunità per far visita a a causa del precario stato di salute della propria madre, affetta Per_1 da malattia di Alzheimer e da un grave tumore al cervello, e in nessuna circostanza menzionava l'altro figlio, Precisava di non essere lei Per_5 ad assistere direttamente la propria madre, che dimorava a Carini presso alcune persone che la ospitavano, ma delle quali si rifiutava di indicare l'indirizzo e le generalità. La affermava, inoltre, di dimorare a Per_1 [...]
presso l'abitazione di una donna ubicata in via Requisenz, della qua- Per_2 le, anche in questo caso, si rifiutava di fornire le generalità. Interrogata dal Tribunale per i INnni circa i suoi progetti, manifestava la volontà di ricongiungersi ai figli ai quali non faceva, a suo dire, mancare niente, ma di non essere allo stato in grado di accoglierli presso l'immobile in cui viveva perché inidoneo. Riferiva anche di non essere in possesso della carta d'identità, scaduta da oltre un anno, che non aveva rinnovato perché sprovvista del denaro necessario, e che la mancanza di un documento di
13 identità le impediva di accedere a forme di contribuzione assistenziale.
47. Nel corso dell'audizione la rappresentava di non potersi av- Per_1 valere del supporto della propria famiglia di origine nella gestione del bambino, salvo poi ritenere che la madre avrebbe potuto aiutarla “anche se ha l'Alzheimer”. Evidenziava, inoltre che il giorno precedente all'udienza aveva reperito un'occupazione non contrattualizzata come colf per quattro ore alla settimana presso l'abitazione di tale Persona_9
conosciuto tre giorni prima dell'udienza, il quale si era anche di-
[...] chiarato disponibile a ospitarla temporaneamente con il bambino. In me- rito, poi, ai traumi da maltrattamento riferiti da , la af- Per_1 Per_1 fermava irritata che quest'ultimo era bugiardo e che tutta “questa situa- zione è colpa del bambino”. Invitata a riflettere circa il bisogno di calore familiare che esprimeva e, in particolare, sul fatto che il piccolo Per_1 avrebbe trascorso l'imminente Natale da solo in comunità, la si Per_1 limitava a rispondere “anch'io sarò da sola a Natale”.
48. Nel successivo aggiornamento trasmesso al Tribunale per i INnni Per in data 16/2/2022 gli operatori della comunità rappresentavano che la gliavia aveva fatto visita al figlio la Vigilia di Natale, per poi rendersi nuo- vamente irreperibile per un lungo periodo di tempo, malgrado l'impegno assunto nell'ultima visita di essere più presente nella vita del bambino. Gli operatori rappresentavano, quindi, il permanere di una situazione di estrema instabilità, dovuta all'inaffidabilità e al disinteresse mostrato dal- la nei confronti del figlio, il quale, invece, manifestava una cre- Per_1 scente sofferenza e una bramosa ricerca di affetto, come dimostravano le continue richieste di attenzioni e di coccole indirizzate sia agli operatori della comunità che, talvolta, anche a persone poco conosciute con cui il bambino entrava in contatto.
49. Il Tribunale per i INnni evidenziava, pertanto, la circostanza che le considerazioni degli operatori della comunità in cui era ricoverato
[...] circa l'atteggiamento della madre nei confronti del minore erano Per_3 perfettamente sovrapponibili a quelle degli operatori del servizio Spazio Neutro nel procedimento relativo all'altro figlio della , Per_1 Per_5
secondo cui la donna, dopo quasi un anno e mezzo di totale as-
[...] senza dalla vita del figlio, nel mese di maggio del 2021 aveva iniziato a re- carsi presso i locali del servizio per incontrarlo, seppure in modo disconti- nuo, sia per le problematiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid- Sars ma soprattutto per la difficoltà di comunicare con la , che Per_1 era sprovvista di cellulare e non aveva più dato notizie di sé dall'ultimo in- contro che risaliva al 18/11/2021. L'instabilità e le carenze genitoriali ma-
14 terne incidevano, dunque, inevitabilmente sulla qualità del rapporto geni- toriale al punto che nel corso degli incontri non mostrava parti- Per_5 colare slancio nei confronti della figura materna che, a sua volta, reagiva con un atteggiamento di delega e disinteresse.
50. Da ultimo l' di Palermo, con relazione del 24/02/2022, riferiva CP_4 che, malgrado il tempo trascorso, la situazione del nucleo familiare era rimasta invariata e che la continuava a mostrare grosse difficoltà Per_1 ad entrare in relazione con gli assistenti sociali e a fornire una reale colla- borazione;
la donna, infatti, disattendeva gli appuntamenti concordati, non forniva alcun recapito telefonico al quale poter essere raggiunta, non consentiva la visita domiciliare e non seguiva le indicazioni che le venivano fornite per usufruire degli aiuti assistenziali e migliorare così la propria condizione, che rimaneva fortemente critica, al punto da profilare l'opportunità di valutare l'avvio di un procedimento di amministrazione di sostegno in suo favore. Nella medesima relazione veniva, altresì, eviden- ziato che la condotta abbandonica della madre causava al piccolo Per_1 vissuti di grande tristezza e di solitudine e che il perdurare di tale situazio- ne lo esponeva ad una condizione di incertezza potenzialmente destabiliz- zante.
51. All'udienza del 15/04/2022, gli operatori dell' ribadivano che CP_4
l'osservazione del nucleo non aveva condotto ad alcuna evoluzione, se non in senso negativo, della complessa situazione familiare e che la Ta- gliavia risultava impermeabile a qualunque progetto di recupero.
52. Anche il Centro di Salute Mentale territorialmente competente, nella propria relazione del 30/03/2022, riferiva che la donna, nell'ultimo anno, non si era recata nemmeno una volta presso il servizio e l'assistente socia- le dava atto delle sue continue peregrinazioni, fortemente indicative della sua instabilità personale e dell'assenza di un concreto progetto di vita nell'interesse della prole. La , infatti, sembrava essersi trasferita Per_1 dall'abitazione di una non meglio precisata amica, sita in Palermo in via Requisenz, all'abitazione di tale il quale, secondo gli Persona_10 approfondimenti effettuati dell' risultava essere non il suo datore CP_4 di lavoro, come dalla stessa dichiarato in occasione della sua audizione di- nanzi al Tribunale per i INnni, ma il suo nuovo compagno. La relazio- ne sentimentale, tuttavia, si era rapidamente conclusa e la si era Per_1 trasferita a Partinico presso l'abitazione della propria madre, la quale, al- meno sino al mese di dicembre del 2021, stando alle dichiarazioni rese dalla ricorrente al Tribunale per i INnni era, invece, domiciliata a Ca- rini. La condizione della rimaneva, dunque, pressoché invariata e Per_1
15 connotata da una assoluta fragilità e incapacità di elaborare una proget- tualità concreta, non solo nell'interesse del figlio ma anche per sé stessa, e da una assoluta resistenza a qualsiasi opportunità di aiuto le venisse of- ferta
53. All'udienza del 15/4/2022, l'assistente sociale dell' riferiva che CP_4 la aveva manifestato l'intenzione di rinunciare definitivamente Per_1 all'esercizio del suo ruolo genitoriale nei confronti di , accettando Per_1
l'idea che quest'ultimo potesse andare in adozione, ma dichiarando di vo- lere mantenere almeno i contatti con il piccolo Nell'ambito della Per_5 medesima udienza la neuropsichiatra infantile esprimeva forte preoccu- pazione per il benessere e per le sorti di , evidenziando in partico- Per_1 lar modo il conflitto che agitava il bambino consapevole, da una parte, delle difficoltà e inadeguatezze della madre e desideroso, dall'altro, di una famiglia in grado di occuparsi di lui. Anche la psicologa della comunità ri- feriva che , durante un incontro con la madre avvenuto nel mese Per_1 di marzo del 2022. aveva manifestato direttamente a quest'ultima il desi- derio di avere un'altra famiglia, e quando la gli aveva chiesto il Per_1 perché di tale decisione il bambino aveva risposto: “ma tu lo hai dimenti- cato quando mi hai dato un morso in testa?”. A tale affermazione la ma- dre aveva reagito rimproverandolo e accusandolo di mentire, scatenando il pianto del bambino.
54. In conclusione, sia l' che la comunità evidenziavano la man- CP_4 canza di reali progressi da parte della e la sua impossibilità di Per_1 compiere un percorso di recupero delle competenze genitoriali o di soste- gno alle stesse, a causa della sua totale assenza di consapevolezza circa le proprie carenze personali e genitoriali, della sua radicale chiusura alla ri- flessione e del suo rifiuto strutturale di qualunque tipo di aiuto e collabo- razione con i servizi.
55. Tutti gli operatori, dunque, concordavano sulla necessità di provvede- re all'inserimento tempestivo del minore in un contesto familiare che po- tesse rispondere al suo crescente bisogno di affetto ed attaccamento, te- nuto conto della mancanza di altre figure parentali adeguate e disponibili all'affidamento e il Tribunale per i INnni riteneva, pertanto, la sussi- stenza dei presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità del minore
56. Alla luce della lunga e complessa istruttoria, il provvedimento impu- gnato ha dato atto del contesto di violenza domestica cui il minore era stato esposto da parte della figura materna che lo aveva indotto a chiede-
16 re aiuto alle maestre cui aveva più volte riferito di subire maltrattamenti da parte della madre, raccontando altresì la situazione di deprivazione e precarietà in cui aveva vissuto e che aveva influito negativamente sul suo sviluppo psicofisico, tanto da richiedere trattamenti terapeutici e riabilita- tivi mirati.
57. Il Tribunale per i INnni ha, quindi, ulteriormente rilevato che, da quando è stato allontanato dalla madre e ricoverato in comunità Per_1
e il fratello più piccolo è stato affidato al padre, la è sta- Per_5 Per_1 ta destinataria di plurimi interventi di sostegno lungo un arco temporale assai prolungato, posti in essere sia dalle equipes specialistiche di Per_11
[..
prima e di Palermo poi, nonché dal centro di salute mentale, ma che tutti i tentativi degli operatori di condurre la donna ad assumere consape- volmente il ruolo di madre avevano avuto esito drammaticamente negati- vo.
58. Tutti gli operatori intervenuti hanno, infatti, confermato che la Pt_3
[...
è stata incostante negli incontri con presso la comunità, di- Per_1 sertandoli frequentemente anche per lunghi periodi e così destabilizzando il figlio e che in ogni caso, nelle rare occasioni di incontro, la diade madre- figlio non si è mai sviluppata secondo contenuti significativi dal punto di vista affettivo e relazionale ed è rimasta immutata durante tutto il lungo periodo di osservazione a causa della inadeguatezza della madre, partico- larmente incapace di decodificare i segnali di profonda sofferenza del mi- nore, perché essa stessa, a sua volta, portatrice di fragilità e di limiti intel- lettivi derivanti da una storia personale e familiare di particolare trascura- tezza e deprivazione.
59. A fronte dei numerosi tentativi posti in essere dai servizi coinvolti, la ha manifestato una assoluta reticenza e diffidenza nei confronti Per_1 di tutte le istituzioni, una totale incapacità di riflettere e rivisitare critica- mente le proprie condotte, nonché una mancanza di consapevolezza delle speciali esigenze dei figli, sia attuali che future, anche in funzione riparati- va dei traumi subiti ed è apparsa priva di qualsivoglia progettualità, sia a livello personale che a livello familiare.
60. Le valutazioni rispettivamente compiute dalla psicologa dell CP_4 nell'ambito del procedimento in materia di responsabilità genitoriale, dall'assistente sociale della medesima équipe interistituzionale, dal servi- zio di neuropsichiatria infantile e dagli operatori della comunità, sono tut- te sovrapponibili tra loro e confermano l'assoluto insuccesso delle iniziati- ve volte a consentire alla il recupero e il potenziamento della ca- Per_1
17 pacità di assolvere la funzione genitoriale e l'insussistenza di margini di recupero.
61. La , infatti, ha ostinatamente negato le gravi problematiche Per_1 familiari, ribadendo di essere un genitore adeguato, non si è mai resa au- tenticamente disponibile ad un percorso di sostegno, non ha mai collabo- rato con i servizi intervenuti, declinando tutte le forme di intervento volte a migliorare la sua condizione personale ed economica, caratterizzata dal- la permanente mancanza di una fissa dimora e da uno stato crescente di solitudine e di emarginazione.
62. Il Tribunale per i INnni ha dunque, conclusivamente affermato che la mancata adesione ai percorsi di sostegno e di elaborazione che so- no stati offerti alla madre, così come la mancanza di consapevolezza in ordine alla complessità della propria situazione personale e del suo nucleo familiare e dei bisogni e delle esigenze del figlio renderebbero inutile, di lunghissima durata e comunque inconciliabile con le concrete esigenze del minore, qualunque ulteriore intervento programmato in favore della
[...]
, che sarebbe oltremodo incompatibile con l'urgente bisogno di Per_8
di avere una stabilità familiare e di svolgere percorsi riabilitativi Per_1 mirati e lo esporrebbe a conseguenze pregiudizievoli per il suo sviluppo psicofisico.
63. L'osservazione della relazione del bambino con la madre ha, infatti, confermato che quest'ultima è fonte di pregiudizio e di destabilizzazione, e che il minore ha più volte manifestato evidenti sentimenti di tristezza, delusione e solitudine a causa della latitanza e della inaffidabilità della
[...]
che, con il suo alternarsi tra presenza e assenza, si è rivelata alta- Per_8 mente disturbante per il figlio, finendo per rappresentare un allarmante fattore di rischio evolutivo.
64. Il Tribunale per i INnni ha, in particolare, osservato che le visite da parte della madre, che ha ostinatamente rifiutato l'intervento del con- sultorio familiare espressamente finalizzato ad aiutarla ad acquisire stra- tegie relazionali funzionali, hanno riattivato nel bambino vissuti traumatici legati alle esperienze sfavorevoli patite presso l'abitazione familiare e so- no state occasione di sollecitazioni inappropriate, che hanno innescato nel minore un conflitto di lealtà e l'attivazione di meccanismi di difesa, di ri- fiuto e di distanziamento dalla madre, culminati nel desiderio espresso non solo agli operatori della comunità e del servizio di neuropsichiatria in- fantile ma direttamente a quest'ultima di trovare accoglienza presso un'altra famiglia.
18 65. A fronte di ciò, con l'impugnazione proposta nell'ambito del presente giudizio ha chiesto un complessivo riesame Parte_1 dei fatti di causa, che tenga conto della sua nuova stabile situazione per- sonale.
66. In particolare, allega di essersi occupata in maniera adeguata del figlio durante i suoi primi anni di vita e che la relazione sentimentale intrapresa con il si sarebbe rivelata nociva sia per il suo benessere che per Per_4 quello del figlio atteso che il compagno non le aveva consentito Per_1 di avere una propria indipendenza economica, costringendola a vivere in un'abitazione non adeguata ad accogliere due minori.
67. Riferisce che in seguito all'istituzionalizzazione dei figli, e Per_1 [...]
, si sarebbe venuta a trovare in una condizione di totale solitudine, Per_6 priva di un'abitazione e di qualsiasi altro mezzo di sostentamento, costret- ta a vivere per strada in una condizione di estremo disagio, potendo con- tare unicamente sulla sporadica ospitalità di parenti o amici.
68. Evidenzia che oggi la sua situazione sarebbe radicalmente cambiata, grazie agli sforzi profusi per migliorare la propria condizione, avendo repe- rito in locazione con regolare contratto un'abitazione sita a Partinico in via dell'Uccello n. 11, dove vive insieme alla madre, dotata anche di una ca- meretta per il piccolo , avendo raggiunto una condizione di indi- Per_1 pendenza economica data dalla percezione del reddito di cittadinanza e avendo preso contatti con una famiglia disponibile ad assumerla come badante, così rendendosi in grado di prendersi cura del figlio sia moral- mente che economicamente.
69. Alla luce di tali allegazioni, questa Corte, al fine di valutare le ragioni prospettate dall'odierna appellante, approfondendo ulteriormente l'istruttoria già espletata nel processo di primo grado, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, specificamente volta alla valutazione delle capacità genitoriali di e alla sua disponibilità Parte_1 ad intraprendere un percorso di sostegno alla capacità genitoriale anche in vista di un affidamento etero familiare, nonché volta a valutare le con- dizioni psicofisiche del minore e accertare se la ripresa della relazione con la madre possa essere di nocumento allo stesso, i cui esiti sono riepilogati nella relazione a firma della dr.ssa , depositata in data CP_5
23/09/2024.
70. All'esito di un esame approfondito e di valutazioni diagnostiche for- mulate attraverso colloqui sia con l'odierna l'appellante che con il minore, quest'ultimo ascoltato sia individualmente che alla presenza degli affida-
19 tari, il consulente tecnico dell'ufficio ha evidenziato che, con riferimento al minore , dal colloquio svolto, finalizzato ad accertare Persona_1 le sue attuali condizioni psico-fisiche e gli effetti dell'istituzionalizzazione e dell'affidamento sui disagi manifestati, è emerso che il bambino appare molto curato nell'aspetto, pulito e ben vestito oltre che intelligente, capa- ce di comunicare, consapevole di ciò che desidera e con un preciso ricor- do degli eventi che hanno portato alla sua istituzionalizzazione. In partico- lare, il minore definisce il periodo trascorso in comunità come un'esperienza positiva, che gli ha permesso di trovare accoglienza in un luogo protetto, in cui nessuno poteva fargli del male in attesa di trovare una nuova famiglia che gli volesse bene e quindi percepisce l'istituzionalizzazione come l'unica via di salvezza che gli ha consentito di chiedere l'aiuto necessario, non solo per sé stesso ma per certi versi an- che per la madre. Il minore ha maturato capacità di fiducia, sebbene si mantenga cauto nei primi momenti di conoscenza, verosimilmente a cau- sa delle esperienze traumatiche vissute e del rapporto disfunzionale con la a cui il bambino si riferisce chiamandola “ex mamma”. Per_1
71. Gli accertamenti psicologici svolti con riferimento all'appellante, volti ad accertarne la capacità genitoriale con specifico riferimento alla com- prensione delle specifiche esigenze del minore, nonché la sua volontà di intraprendere un percorso di sostegno alla capacità genitoriale ove com- patibile con le esigenze di crescita del minore, hanno pienamente con- fermato le valutazioni già formulate dalla sentenza impugnata.
72. La consulente tecnico dell'ufficio, infatti, ha descritto l'appellante co- me una persona estremamente instabile, con una narrazione caratterizza- ta dalla confusività del racconto. La stessa ha descritto la sua attuale si- tuazione di vita come mediamente stabile, sebbene abbia riferito di avere trovato un'occupazione lavorativa da pochissimo tempo, di non avere le- gami familiari ad eccezione della madre affetta da un tumore e ricoverata in ospedale e sebbene non appaia chiaro con chi viva. Rispetto ai tre figli, nati da relazioni con tre uomini diversi, ha riferito di avere rapporti solo con il primo anche se “di nascosto” e di avere appreso dal padre di questi di essere stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, circo- stanza della quale, tuttavia, non si sarebbe mai accertata. Ha raccontato di avere avuto una vita costellata di errori, dei quali incolpa unicamente sé stessa, ma di essere oggi cambiata, di volersi riscattare e di essere pronta ad occuparsi di mentre rispetto agli altri due figli si è dichiarata Per_1 serena, sapendo che gli stessi vivono con i rispettivi padri. Ha manifestato di oscillare perennemente tra il dire di essere una persona nuova al dire,
20 piangendo, di essere una persona debole. L'osservazione effettuata dalla consulente tecnica dell'ufficio ha restituito l'immagine una donna forte- mente traumatizzata dalle scelte di vita e dalla nascita di figli, che non ha mai di fatto cresciuto e che vengono percepiti come “atti mancati”.
73. L'analisi della narrazione del vissuto è apparsa superficiale, così come anche la progettualità riferita ad un futuro con il figlio , che con- Per_1 cepisce come basato unicamente sulle provvidenze provenienti dal reddi- to di cittadinanza perché, altrimenti, dovendo lavorare, non potrebbe fare la madre. Il racconto del rapporto con il minore è risultato totalmente dis- sonante con i fatti pregressi, tanto che la donna ha riportato incontri con il bambino caratterizzati da abbracci e pianti di commozione, che confliggo- no irrimediabilmente con le assenze continue della madre e i vissuti dolo- rosi del minore.
74. La , dunque, è risultata avere una percezione idealizzata del Per_1 rapporto madre-figlio, del tutto inconsapevole della reale dimensione fat- tuale. Ogni sforzo profuso dalla CTU, volto ad offrirle la possibilità di de- centrarsi e di pensare al minore, è risultato del tutto vano e la donna è ri- masta incapace di focalizzarsi sul benessere di , tanto da spingersi Per_1
a dire che preferirebbe che il bambino restasse di fatto in comunità fino al raggiungimento della maggiore età, piuttosto che saperlo accudito e volu- to bene da un'altra famiglia, perché a quel punto, riferisce, “non sarebbe più mio”.
75. La , dunque, seppure si dichiari disposta a tutto per il bene di Per_1 in realtà, non è risultata minimamente in grado di maturare una Per_1 dimensione progettuale concreta ed ha manifestato di pensare al figlio unicamente come forma di riscatto e come strumento per darsi una spinta utile alla sua rinascita, il che denota una modalità estremamente immatu- ra di analizzare la realtà e l'incapacità di fare scelte strutturate dotate di una visione progettuale per sé e per un figlio.
76. L'appellante non è riuscita a cogliere nessuno degli aiuti messi a sua disposizione a causa di uno stato di malessere che, secondo la CTU «lascia trapelare l'esistenza di possibili tratti dissociativi» e benché la stessa sem- bri stare meglio rispetto agli anni precedenti non è risultata, tuttavia, in grado di gestire la propria dimensione materna, che vive in maniera idea- lizzata e non consapevole della reale portata della responsabilità genito- riale.
77. La CTU ha evidenziato l'importanza per la di seguire un per- Per_1 corso di crescita personale che la aiuti a ricostruire i frammenti di una vita
21 caratterizzata dalla “disregolazione emotiva” e “dall'immaturità cognitiva” che sono state le cause di gran parte delle sue scelte e dei suoi agiti e che contribuiscono a delineare una personalità fragile, a rischio di crollo, come già accaduto in passato, ed estremamente bisognosa di aiuto e sostegno sia sotto il profilo psicologico che materiale.
78. Inoltre, ferma restando ogni considerazione in ordine a una prognosi negativa di recupero di capacità genitoriali adeguate da parte della Pt_3
[...
, la consulente dell'ufficio ha sottolineato la necessità che al minore sia offerta stabilità, inibendo ogni contatto con la madre biologica, che il bambino vive in modo negativo e che genera in lui rabbia e sconforto, poiché non la ritiene, a ragione, in grado di potersi occupare di Per_1 lui e desidera solo recuperare la propria vita per proiettarsi, invece, ad un futuro migliore. Paradossalmente il minore manifesta maggiori capacità progettuali della madre».
79. La professionista incaricata da questa Corte ha, quindi, sottolineato che sarebbe fortemente lesivo per il minore un contatto anche saltuario con la madre, che potrebbe avere effetti destabilizzanti e rischiosi per lo sviluppo di psicopatologie future, specie ove si pensi che il bambino che percepisce la madre come inadeguata e anaffettiva (se nel primo incontro la definisce “ex mamma”, nel secondo aggiunge che la madre è pazza
“perché non mi difendeva” esprimendo di fatto un giudizio estremamente severo sulla negligenza materna) è in una fase in cui sta ricostruendo un mondo nuovo in cui si sente protetto. Il bambino conserva, infatti, un'immagine di una madre, non debole o in difficoltà, ma semplicemente incurante e disinteressata al suo benessere, che non interveniva nei mo- menti in cui veniva denigrato e offeso o, peggio ancora, minacciato peri- colosamente dal come peraltro confermato dalla stessa Per_12 Per_1 che ha ammesso di difendere l'allora compagno a discapito del figlio, sep- pure consapevole del fatto che questi era violento con il bambino.
80. Da ultimo, a seguito dell'affidamento di a una coppia affida- Per_1 taria, è emerso che il minore ha maturato un sentimento di rancore nei confronti della madre biologica, che, a causa del presente procedimento, lo costringe a confrontarsi con il passato traumatico vissuto e con la paura di vedere nuovamente a rischio il suo futuro, con riattivazione di incubi notturni in cui la madre e il compagno lo sottraggono alla famiglia affida- taria. Il minore è, infatti, molto chiaro nel riferire cosa si aspetta da un ge- nitore e che invece non ha mai ricevuto dalla madre: tutela, protezione e interesse, sa di meritare l'amore di una famiglia e lo pretende per il suo futuro, e quindi ha scelto una famiglia, con una madre e un padre che lo
22 amano tanto da spingersi a dire alla madre affidataria che avrebbe voluto nascere dalla sua pancia, per essere suo figlio. Fondamentale si è rivelato, poi, per il minore anche l'avere trovato una figura paterna accudente e protettiva tale per cui l'interruzione di tale legame potrebbe essere for- temente destabilizzante per i cui desideri non sono mai scissi dal- Per_1 la dimensione familiare.
81. Con riferimento, infine, alla possibilità di instaurazione relazioni geni- toriali ulteriori e parallele, quali quelle conseguenti all'affidamento etero- familiare o all'adozione di cui all'art. 44, lett. d) della L. n. 184 del 1983, la CTU ha confermato che “non si ravvisa compatibilità con altra soluzione che non sia quella già intrapresa per il minore” all'interno della quale
[...] dimostra di avere trovato la sua dimensione affettiva, verso la qua- Per_3 le manifesta una forma di accettazione incondizionata sperimentando la sicurezza del legame e una speranza per il futuro che è incompatibile con il ripristino degli incontri con la figura materna biologica, incapace di inse- rirsi nella vita del bambino a nessun livello sia per la difficoltà della stessa a comprendere limiti e confini (la stessa ha dichiarato di aver Per_1 avuto contatti con il figlio maggiore all'insaputa del padre) sia per tutelare
, che in ragione del presente procedimento, è ripiombato in uno Per_1 stato di sofferenza per aver dovuto ricordare e ricontattare il dolore e la paura precedentemente vissuti, come confermato dal ripresentarsi del sogno ricorrente già riferito: “si un sogno bruttissimo… che ero con mam- ma e papà e poi gli altri mamma e papà quelli vecchi.. che io odio……mi hanno preso”. Il bambino, conclude la consulente tecnica dell'ufficio, va, pertanto, protetto da ulteriori contatti con la madre che potrebbero esse- re lesivi per il suo equilibrio e spingerlo a maturare “tratti psicopatologici nel tentativo di trovare una adeguata difesa a questa realtà …e… debba essere messo nella condizione massima di protezione per proseguire la sua crescita in modo armonico e con i migliori auspici di benessere psicologi- co”
82. Gli esiti della lunga istruttoria espletata, dunque, danno piena contez- za della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali dell'odierna appellante, che non sono migliorabili entro tempi ragionevoli,
o comunque compatibili con le esigenze di cura del minore, sia per la loro gravità che per la persistente negazione, da parte della di ogni Per_1 responsabilità in ordine alle circostanze che hanno portato all'istituzionalizzazione del minore.
23 83. Inoltre, le riferite conclusioni cui è giunto il consulente tecnico dell'ufficio, frutto di una accurata osservazione diagnostica e di considera- zioni lineari e coerenti, che trovano pieno riscontro nel lungo iter dell'istruttoria svolta, non sono state smentite dall'appellante, che non ha formulato, al riguardo, alcuna osservazione critica all'elaborato peritale.
84. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, peral- tro, rappresentano l'ultimo elemento di una lunga e approfondita istrut- toria già in precedenza condotta dal Tribunale per i INnni di Palermo, che ha attestato il fatto che la è rimasta impermeabile ad ogni Per_1 intervento di sostegno offertole nel corso degli anni da parte di tutti i ser- vizi incaricati, e che le carenze di cura e accudimento non sono state solo il frutto di una condizione di vita disagiata dal punto di vista materiale, ma sono, soprattutto, il frutto di una perdurante mancanza della capacità di riconoscere e rispondere adeguatamente alle esigenze del figlio, nonché di una perdurante mancanza della capacità di riconoscere i propri errori e di riflettere sui propri comportamenti disfunzionali e sulle gravi conse- guenze che tali carenze hanno avuto sullo sviluppo psico-fisico del minore.
85. Tale incapacità di rielaborare in maniera critica i propri agiti è risultata essere ancora drammaticamente attuale, come dimostrano gli esiti dei colloqui intercorsi con il CTU, durante i quali l'appellante non è si è mo- strata incline ad alcuna rivisitazione critica del proprio operato, fornendo una descrizione idealizzata del rapporto con il minore e rappresentando che le sofferenze provate da quest'ultimo sono da ascrivere al fatto che lo stesso è stato privato della possibilità di vedere la sua mamma.
86. Sotto altro profilo, invece, l'osservazione del minore compiuta nel pe- riodo successivo all'allontanamento dalla madre, ha dimostrato in modo inequivocabile un miglioramento delle sue condizioni psico-fisiche, la ma- turazione di capacità di fiducia e consapevolezza dei propri bisogni e desi- deri, con un effetto decisamente positivo rispetto ai propri disagi e alla propria sofferenza ingenerata dal comportamento al contempo violento e abbandonico della figura materna.
87. L'ulteriore osservazione compiuta nel periodo successivo alla conclu- sione dell'istituzionalizzazione, nell'ambito dell'affidamento preadottivo, ha confermato come il minore, grazie al supporto e all'affetto ricevuto, abbia finalmente trovato la sua dimensione affettiva, avviandosi verso un percorso di crescita sano ed armonico.
24 88. Con riguardo, poi, all'asserita evoluzione positiva delle condizioni di vita dell'odierna appellante, va rilevato che nonostante la abbia Per_1 riferito di condurre in locazione, con regolare contratto, un immobile nel comune di Partinico, tuttavia dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio emerge che il riferito contratto di locazione risulta essere stato sottoscritto da tale , la cui identità appare sconosciuta e Persona_13 che non appare plausibile possa essere la madre dell'appellante, descritta come affetta dal morbo di Alzheimer e da un tumore al cervello.
89. Inoltre, benché la asserisca di beneficiare delle provvidenze Per_1 introdotte dal D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019 (c.d. reddito di cittadinanza), che sono oggi state sostituite dal cd. “assegno di inclusio- ne”, istituito a decorrere dal 1/1/2024, ed avendo la stessa riferito nel corso dell'udienza del 15/12/2023 di percepire a tale titolo l'importo di euro 780,00, tuttavia, non sono stati offerti in comunicazione agli atti del giudizio documenti che confermino tali allegazioni.
90. In definitiva, quindi, l'accurata osservazione delle dinamiche compor- tamentali dell'appellante ha trovato una ulteriore conferma anche nell'osservazione compiuta dalla consulente tecnica dell'ufficio, che porta a concludere che, nonostante il tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di primo grado, non siano emersi elementi di cambiamento con- creto utili al recupero delle competenze genitoriali, né risulta che la Ta- gliavia si sia mai attivata per la concreta ricerca di un supporto utile al re- cupero delle stesse, ricerca concretamente preclusa dalla persistente in- capacità di individuare dapprima, e di riflettere criticamente, quindi, sui propri comportamenti disfunzionali.
91. Gli esiti della lunga istruttoria espletata, dunque, danno piena contez- za della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali dell'odierna appellante, che è risultata essere impermeabile a qualsiasi forma di supporto spiegata nei suoi confronti e totalmente inconsapevole dei propri limiti circa la capacità di relazionarsi con il figlio e di compren- derne il disagio e la sofferenza.
92. Tali carenze non sono migliorabili entro tempi ragionevoli, o comun- que compatibili con le esigenze di cura del minore, sia per la loro gravità che per la persistente negazione da parte della della responsabi- Per_1 lità riconducibile ai propri agiti e sono comunque incompatibili con l'urgente bisogno di esclusività e di familiarità maturato dal minore.
25 93. Il lungo iter del presente procedimento e di quello de potestate che lo ha preceduto dimostra, infatti, in modo evidente tutti i tentativi posti in essere e tutti gli strumenti attivati per sostenere e consentire il recupero delle competenze genitoriali da parte dell'odierna appellante, dovendosi escludere la presenza di un nucleo familiare allargato dotato di risorse uti- li a sorreggere la madre biologica nel suo compito di cura.
94. Deve ritenersi, dunque, accertata al di là di ogni ragionevole dubbio una condizione di irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoria- li, basata su dati di fatto emersi all'esito di una lunga osservazione e de- sunta dalla sostanziale incapacità di sforzarsi al fine di recuperare il rap- porto genitoriale, attestata da un'assenza persistente e immotivata di adesione ai percorsi di aiuto e di un esito costantemente negativo dei progetti di sostegno adottati durante tutto il periodo di istituzionalizza- zione del minore. Tutto ciò conduce a ritenere che gli svariati tentativi di recupero delle capacità genitoriali della si sono dimostrati co- Per_1 stantemente vani, non avendo innescato alcun cambiamento nemmeno embrionale, e non risultano più ulteriormente sostenibili nel tempo.
95. Con specifico riferimento, poi, alla possibilità di prevedere un percorso di affidamento etero familiare va, innanzitutto, evidenziato come tale ipo- tesi si configura, per sua natura, quale misura temporanea, la cui funzione è quella di dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di di- sagio familiare, al fine di consentire il rientro del minore all'interno della famiglia di origine, ma che, nel caso di specie, alla luce dell'attività istrut- toria svolta è possibile affermare che non sussistono né la transitorietà della situazione di difficoltà riscontrata, né tantomeno la possibilità di stimare un tempo ragionevole di miglioramento della situazione.
96. Tale percorso, dunque, non appare suscettibile di essere concreta- mente praticato con riferimento a in considerazione delle gravis- Per_1 sime carenze riscontrate con riferimento alle competenze genitoriali della madre e della oggettiva impossibilità di un loro recupero in tempi brevi, con la conseguenza che l'affidamento etero familiare, ove disposto, ri- schierebbe di essere snaturato in una sorta di adozione mascherata che in realtà si dovrebbe protrarre sine die, giacché non risultano in alcun modo prevedibili i tempi e gli esiti di un percorso volto a consentire alla madre di recuperare autonomia, percorso i cui tempi sono certamente incompa- tibili con le esigenze del minore, ormai da troppo tempo istituzionalizzato e fortemente bisognoso di sostegno, affetto e di punti di riferimento sta- bili.
26 97. A ciò si aggiunga che il ricorso all'istituto dell'affido etero-familiare non appare concretamente praticabile anche a causa dell'atteggiamento manifestato dalla ed evidenziato in sede di CTU, che la rende re- Per_1 frattaria e incompatibile con la possibilità di accettare una funzione vica- riante da parte di altri nello svolgimento dei compiti genitoriali tanto che la stessa, sia nel corso della sua audizione all'udienza del 15/12/2023, sia nel corso del colloquio con la consulente tecnica dell'ufficio, riferendosi alla famiglia affidataria, aveva dichiarato di non essere disposta a consen- tire che altri facessero da genitori a . Per_1
98. Ed invero, la persistente inadeguatezza genitoriale riscontrata nella odierna appellante, la assoluta assenza di risorse familiari idonee e signifi- cative nell'ambito della famiglia allargata e la totale assenza di indicatori di recupero delle competenze genitoriali della , rendono tenden- Per_1 zialmente immodificabile nel tempo, o comunque entro un tempo ragio- nevole, la situazione accertata e rendono assolutamente non ipotizzabile una reale possibilità di cambiamento personale e familiare impedendole di svolgere la sua funzione genitoriale anche nella sua declinazione mini- male.
99. Le considerazioni sin qui svolte conducono, pertanto, a rigettare l'appello proposto e a confermare la sentenza impugnata.
100. Tenuto conto della natura del presente procedimento si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., nel te- sto risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costitu- zionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 7/3- 19/4/2018, che consentono a questa Corte di dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da con Parte_1 ricorso del 02/09/2022, avverso la sentenza n. 51/2022 pronuncia- ta dal Tribunale per i INnni di Palermo in data 03-07/06/2022 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 62/2021 M.S.;
• compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 18/10/2024
27 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
28
SENTENZA nella causa iscritta al n. 413 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili della Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudi- zio
DA
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1 lermo in data 09/06/1983, con il patrocinio dell'avv. Federica Colletta (PEC: Email_1
appellante
CONTRO
AVV. (C.F. N.Q. DI TUTRICE DEL Controparte_1 C.F._2
MINORE nato a [...] il [...]), in giudizio Persona_1 personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC: Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 51/2022 pronunciata dal Tribunale per i INnni di
[...]
in data 03-07/06/2022all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. Per_2
62/2021 M.S.;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 28 OGGETTO: Impugnazione dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportu- no accertamento, In via principale:
- revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto la sentenza n. 51/2022, emessa in data 03/06/2022 dal Tribunale per i INnni di Pa- lermo, all'esito del procedimento 62/2021 M.S. e, per l'effetto;
- dichiarare che non venga disposta l'adozione del minore Persona_3
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reiectis adversis Confermare integralmente la sentenza impugnata n. 51/2022 e conse- guentemente lo stato di adottabilità del IN .» Persona_1
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 10/11/2021, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i INnni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...], Persona_1 già inserito dal 2020 presso una casa di accoglienza, a causa delle gravis- sime condizioni di degrado e di incuria in cui versava.
2. Nell'ambito del procedimento si costituiva in giudizio Controparte_2
, madre del predetto minore, la quale chiedeva assumersi il
[...] provvedimento ritenuto dal Tribunale più confacente all'interesse del fi- glio.
3. Con sentenza n. 51/2022 dei 03-07/06/2022, il Tribunale per i Mino- renni di Palermo, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 62/2021 M.S. pronunciava i seguenti provvedimenti:
- dichiarava lo stato di adottabilità del minore , na- Persona_1
2 to a Palermo il 25/04/2015, sospendendo la madre
[...]
dalla responsabilità genitoriale sul predetto Parte_1 CP_3 re e vietando ogni contatto con lo stesso da parte della madre e degli altri familiari;
- nominava l'avv. tutore del minore e ne disponeva il Controparte_1 collocamento presso idonea famiglia;
- incaricava il servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adole- scenza di concerto con l' di porre in essere tutti gli stru- CP_4 menti ritenuti necessari per il sostegno del minore.
4. Con ricorso del 02/09/2022, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, la revoca dei provvedimenti pronunciati.
5. Con comparsa del 22/11/2022, si è costituita in giudizio l'avv. CP_1
quale tutrice del minore, opponendosi all'accoglimento
[...] dell'impugnazione.
6. Il Pubblico Ministero, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ri- tualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
7. Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di consulenza tecni- ca d'ufficio ed è stata, altresì, disposta l'audizione degli affidatari del mi- nore dichiarato in stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e all'udienza del 18/10/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini trascritti in epigrafe e la causa è stata assunta in decisione.
8. Con un unico motivo di appello, articolato su più profili,
[...]
chiede la riforma del provvedimento impugnato, eviden- Parte_1 ziando che non sussisterebbero i presupposti per dichiarare il figlio mino- re in stato di abbandono avendo la stessa rimosso tutte quelle situazioni pregiudizievoli che le avevano impedito di prendersi cura del figlio in ma- niera adeguata e costante.
9. Allega, infatti, di avere profuso ogni sforzo per ricostruire la propria vi- ta, tanto che, oggi, conduce in locazione con regolare contratto un immo- bile in cui vi è anche una cameretta per il piccolo , di avere una Per_1 stabile situazione economica in quanto percepisce il reddito di cittadinan- za e che si sta adoperando per rinvenire un'occupazione lavorativa come badante.
3 10. Evidenzia che il Tribunale per i INnni, avrebbe formulato un giu- dizio negativo in ordine alle proprie capacità genitoriali senza, tuttavia, in- dagare adeguatamente sulle gravi motivazioni, anche di ordine economi- co, che la affliggevano e che le impedivano di fare fronte ai suoi compiti di supporto ed accudimento del piccolo anche nel periodo in cui lo Per_1 stesso si trovava in comunità.
11. Occorre, preliminarmente, evidenziare che Il provvedimento impugna- to da atto del lungo iter giudiziario che, sin dal settembre del 2020, ha vi- sto l'Autorità Giudiziaria minorile e i servizi socio-sanitari interessarsi del minore e che trae origine da un intervento effettuato in Persona_1 data 08/09/2020 dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Bagheria che giunti presso l'abitazione ove il piccolo dimorava Per_1 unitamente alla madre, al compagno di quest'ultima, Persona_4
e al figlio minore della coppia rinvenivano la in Persona_5 Per_1 evidente stato di agitazione con graffi e tracce ematiche sul collo e sulle braccia e il piccolo con le guance arrossate e gonfie. Per_1
12. In quella circostanza l'odierna appellante riferiva che poco prima il fi- glio si era sporto dal balcone, rischiando di cadere dal secondo Per_1 piano, e che lei aveva reagito allo spavento, schiaffeggiando il bambino e procurandosi delle lesioni al collo e alle braccia, cosa che, riferiva, le acca- deva di frequente a causa del comportamento irrequieto del figlio.
13. Il Tribunale per i INnni, su ricorso del Pubblico Ministero, con de- creto del 05/10/2020 conferiva incarico all'Equipe Interistituzionale con- tro l'abuso sui minori di Bagheria di valutare le competenze genitoriali del nucleo familiare, le eventuali risorse rinvenibili anche nella famiglia allar- gata, le condizioni dei minori, gli eventuali interventi a tutela degli stessi e a supporto dei genitori con specifica indicazione di valutare la necessità di una diversa collocazione dei predetti minori e conferiva, altresì, incarico al centro di salute mentale per approfondimenti sulla madre anche ai fini di un'eventuale presa in carico terapeutica.
14. Sentiti all'udienza di comparizione del 15/10/2020, sia Parte_2
che riferivano una rappresentazione dei
[...] Persona_4 fatti diversa da quella che avevano dato precedentemente, dichiarando che il giorno 08/09/2020 avevano avuto una accesa lite verbale presso la loro abitazione sita in Bagheria, alla presenza di entrambi i figli minori e che, a seguito di una segnalazione dei vicini di casa erano giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato ai quali, nell'immediatezza dei fatti, aveva- no dichiarato falsamente che il piccolo si era sporto dal balcone. Per_1
4 Entrambi ridimensionavano e minimizzavano l'accaduto e la pun- Per_1 tualizzava la circostanza che per l'agitazione si era grattata sul collo pro- vocandosi un arrossamento.
15. Nel corso della predetta audizione il riferiva, altresì, di essere Per_4 padre di un figlio nato dalla relazione coniugale con un'altra donna, di avere abbandonato il tetto coniugale circa tre anni prima e di avere intra- preso una convivenza con la l'anno successivo, concependo con Per_1 quest'ultima il piccolo Riferiva, inoltre, che al contempo Persona_5 egli aveva proseguito la propria relazione sentimentale con la moglie, con la quale aveva concepito un altro figlio nato lo stesso mese del piccolo
[...]
. In relazione, poi, alle vicende accadute in data 08/09/2020 con- Per_6 fermava la versione data dalla e rispetto alla relazione con Per_1 quest'ultima puntualizzava che erano una famiglia unita che non avevano mai avuto problemi.
16. A distanza di circa tre mesi dai fatti sopra riferiti, i docenti dell'istituto scolastico “Cirincione” di Bagheria segnalavano alle forze dell'ordine che in data 09/12/2020 il piccolo si era presentato a scuola con un Per_1 taglio alla mano destra e che il bambino, interrogato in merito a come se lo fosse procurato, aveva detto essergli stato causato dalla madre che gli aveva conficcato una forchetta nella mano. In quella circostanza, gli agenti delle forze dell'ordine apprendevano dalle insegnanti che il giorno succes- sivo, in data 10/12/2020, si era presentato a scuola con una Per_1 escoriazione sulla fronte di forma circolare e che il piccolo aveva riferito che la madre lo aveva morso. I docenti aggiungevano, inoltre, di aver no- tato nel mese di novembre del 2020 che presentava un graffio Per_1 sulla guancia e che anche in quell'occasione, a domanda dell'insegnante, il bambino aveva risposto che era stata la madre a dargli botte e gli aveva fatto uscire sangue dal naso. La madre, dal canto suo, in seguito alla ri- chiesta di chiarimenti da parte degli insegnanti in merito a tali episodi aveva, invece, affermato che era stato lo stesso bambino a procurarsi del- le lesioni con le unghie e che lo stesso mentiva sulla causa delle ferite.
17. Sempre nel mese di novembre del 2020, presso i locali della scuola, si era avvicinato ad una delle insegnanti riferendole, spontanea- Per_1 mente che la madre “gli aveva dato legnate”. Ancora nello stesso mese le insegnanti avevano notato la , nei pressi della scuola frequentata Per_1 da , mentre spingeva con violenza il passeggino con a bordo il Per_1 piccolo tanto da farlo cadere in avanti. Per_5
18. Le insegnanti segnalavano ancora agli agenti delle forze dell'ordine
5 che aveva riferito loro di vivere in una casa senza luce, dove non Per_1 poteva guardare la televisione, di mangiare con le candele accese, di dor- mire in cucina, di lavarsi dentro una bagnarola e di voler vedere il suo pa- pà che viveva lontano, a Carini, e che l'uomo che viveva in casa con lui non era il suo papà ma il papà del suo fratellino. Le insegnanti riferivano, inoltre, di aver notato che sia la che il figlio versavano in condi- Per_1 zioni di trascuratezza e che in particolar modo il bambino indossava abiti e scarpe di misura non adeguate alla sua età.
19. Alla luce dei gravi elementi sopra riepilogati il dirigente scolastico sporgeva formale denuncia nei confronti della per maltratta- Per_1 menti ai danni del figlio minore e in data 10/12/2020 l' di Per_1 CP_4
Bagheria collocava quest'ultimo presso la comunità “Gesù Bambino” di Palermo e affidava il secondo figlio della , al Per_1 Persona_5 padre. Questi si trasferiva, pertanto, a Palermo ricongiungendosi alla mo- glie e al figlio , coetaneo di mentre la rimaneva Per_7 Per_5 Per_1 nell'abitazione di Bagheria.
20. Con decreto del 21/12/2020 il Tribunale per i INnni confermava il collocamento in comunità del piccolo con un divieto generale di Per_1 prelevamento e con facoltà per la madre di fargli visita in modalità osser- vata e confermava, altresì, l'affidamento del minore al Persona_5 padre , con divieto di prelevamento da parte della madre e fa- Per_4 coltà di visita presso il servizio Spazio Neutro di Palermo, incaricando i servizi specialistici di proseguire la presa in carico dei due minori e dei ge- nitori.
21. Gli esiti dei successivi approfondimenti trasmessi dall' di Ba- CP_4 gheria con la relazione del 24/12/2020 evidenziavano che il si era Per_4 nuovamente separato dalla moglie trasferendosi con il piccolo Per_5 presso l'abitazione paterna sita in Palermo, e che la continuava a Per_1 dimorare abusivamente presso l'abitazione di Bagheria sprovvista delle utenze di luce e di acqua. La donna riferiva agli operatori dell' di CP_4 avere trovato un'occupazione come badante presso una famiglia di Ba- gheria e di essere alla ricerca di una nuova sistemazione abitativa e ag- giungeva di non potersi giovare del sostegno della propria famiglia di ori- gine perché aveva da tempo interrotto ogni rapporto con il padre e le so- relle mentre la madre, affetta da una patologia invalidante, era accudita da una coppia che viveva a Carini.
22. La , convocata a distanza di qualche giorno dal Tribunale per i Per_1
INnni riferiva, invece, di essere priva di occupazione e di essersi tra-
6 sferita a Palermo presso un albergo per assistere la madre che si trovava ricoverata presso l'ospedale “Villa Sofia” per un tumore al cervello. Nel corso dell'audizione la stessa affermava di non avere ancora avuto la pos- sibilità di incontrare i figli minori, pur avendo facoltà di visitarli e nono- stante fosse passato circa un mese dal provvedimento d'urgenza ex art. 403 c.c. emesso dal Tribunale, perché gravata dall'accudimento della ma- dre oltre che impegnata nella ricerca di una sistemazione abitativa e di un'occupazione lavorativa. Puntualizzava, inoltre, che le plurime lesioni riscontrate dalle maestre sul piccolo erano di natura accidentale Per_1
e dovute al fatto che il bambino era caduto e si era fatto male (cfr. verbale udienza del 07/01/2022).
23. Sotto altro profilo, l'osservazione del piccolo evidenziava che Per_1 il bambino, sin dal suo inserimento in comunità, era solito rievocare spon- taneamente e con dovizia di particolari le condotte aggressive subite dalla madre esprimendo sentimenti di paura oltre che il timore di non essere creduto. Il piccolo, in particolare, dichiarava all'assistente sociale dell' di Bagheria: «io non sono bugiardo, mamma dice che sono CP_4 bugiardo… La mamma con la forchetta… bua nelle mani… In testa la mamma mi ha dato un morso…» (cfr. relazione di Bagheria del CP_4
24/12/2020).
24. Gli operatori rilevavano, inoltre, che , al suo ingresso in strut- Per_1 tura, presentava aspetti di trascuratezza personale, segnali di mancanza di cura e di adeguati stimoli in ambito familiare, ma soprattutto presentava indicatori di esposizione ad esperienze di vittimizzazione, perché appariva timoroso nei confronti degli adulti, specie nei momenti di maggiore vici- nanza quali quelli legati all'igiene e alla cura della persona.
25. Tali evidenze erano confermate anche dai successivi approfondimenti sul nucleo condotti dall' di Bagheria dai quali emergeva che il CP_4 bambino quando viveva con la madre si presentava a scuola in stato di trascuratezza, indossando un abbigliamento inadeguato, e che anche la madre appariva trascurata e nel rapportarsi con le insegnanti risultava schiva e a tratti bugiarda.
26. La personalità sfuggente e reticente della veniva evidenziata Per_1 anche nella relazione del 05/01/2021 redatta dall' di Bagheria, CP_4 nella quale veniva riferito che l'odierna appellante, nonostante la predi- sposizione in suo favore di un percorso di sostegno da parte del predetto servizio, non si presentava ai colloqui programmati dagli assistenti sociali e dagli psicologi, rifiutava di comunicare il proprio recapito telefonico e
7 l'indirizzo di residenza limitandosi a riferire in maniera del tutto generica di dimorare presso il Comune di Palermo e di trascorrere alcune notti adagiata su una panchina nei pressi dell'ospedale “Villa Sofia”, per presta- re assistenza alla madre ivi ricoverata, perché ammalata di tumore.
27. Con relazione del 10/03/2021, anche gli operatori della comunità “Ge- sù Bambino” di Palermo riferivano che la , a distanza di circa tre Per_1 mesi dall'ingresso di in comunità, non aveva mai fatto visita al Per_1 figlio, disattendendo peraltro l'unica visita da lei stessa programmata in occasione del periodo natalizio, con grande delusione del bambino a cui aveva anche promesso un dono. Nella medesima relazione veniva riferito, altresì, che la madre si limitava ad intrattenere saltuari contatti telefonici con il figlio, il quale, in un'occasione, al telefono le aveva ricordato “però tu mi hai morso, mi hai dato un morso in testa”.
28. Nel corso della successiva istruttoria emergeva che non solo l'appellante non aveva chiesto informazioni sullo stato emotivo del figlio e sull'andamento del suo percorso all'interno della comunità, ma Per_1 non si era nemmeno recata presso il servizio Spazio Neutro per incontrare l'altro figlio, disinteressandosi del tutto anche delle sue Persona_5 sorti.
29. In particolare, il piccolo dell'età di due anni, oltre a soffrire Per_5 per l'abbandono materno pativa anche una condizione di estrema instabi- lità e precarietà dovuta al fatto che il padre, aveva de- Persona_4 legato la cura del minore dapprima ai bisnonni paterni e poi ai nonni pa- terni.
30. Con relazione del 09/03/2021, il Centro di Salute Mentale all'esito del- la valutazione psicodiagnostica condotta sulla riferiva che Per_1 quest'ultima appariva come una persona dotata di scarsi strumenti cultu- rali e con qualche difficoltà cognitiva, estremamente confusa nel racconto della sua vicenda personale e degli eventi che avevano causato il ricovero in comunità dei figli minori, sia per il desiderio di mettersi in buona luce, sia perché affetta da una reale difficoltà a padroneggiare le sequenze temporali come dei precisi nessi di causa-effetto. Il suo pensiero appariva semplice e poco articolato e, nonostante la stessa nell'insieme non sem- brasse presentare reali problemi di personalità, tuttavia, in ragione del suo retroterra culturale molto limitato, delle difficoltà cognitive e della sua immaturità, aveva difficoltà comportamentali e limitata capacità criti- ca nell'approcciarsi alle problematiche quotidiane.
31. Nel mese di aprile del 2022, l' di Bagheria comunicava, ancora CP_4
8 una volta, al Tribunale per i INnni che le condizioni di vita della
[...]
non risultavano note in quanto la donna continuava a non aderire Per_8 ai progetti di presa in carico, si rifiutava di comunicare il proprio indirizzo agli operatori e risultava sfuggente allorquando questi tentavano di offrir- le aiuto, rappresentando, pertanto che non vi erano le condizioni per po- tere proseguire la presa in carico della donna, in assenza di una pur mini- ma forma di collaborazione da parte sua.
32. Anche gli operatori della comunità in cui era ricoverato il minore, con relazione del 20/04/2022, confermavano che la continuava a di- Per_1 sattendere le visite al figlio programmate con cadenza settimanale, limi- tandosi a telefonare saltuariamente in struttura e promettendo al bambi- no di fargli visita portandogli dei regali, per poi disattendere tali promes- se, con effetti di delusione e di destabilizzazione sul piccolo.
33. Alla luce di tali elementi e tenuto conto della particolare condizione di deprivazione della , il Tribunale per i INnni con decreto del Per_1
27/04/2022 concedeva alla medesima una ulteriore opportunità di recu- pero, disponendo il passaggio della sua presa in carico all' di CP_4 [...]
, in ragione del suo probabile trasferimento in quest'ultima città, e Per_2 avvisandola che qualora non avesse fattivamente collaborato con gli ope- ratori si sarebbero potuti adottare provvedimenti limitativi o ablativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli minori.
34. Al contempo, il Tribunale per i INnni, tenuto conto del crescente bisogno di stabilità di e dell'assenza di risorse nell'ambito fami- Per_1 liare allargato, incaricava l'unità operativa affidamento familiare di verifi- care la praticabilità di un percorso di affidamento etero familiare. Tale percorso, tuttavia, veniva ritenuto impraticabile dagli operatori dell' di Palermo, perché il bambino versava in una condizione di CP_4 sostanziale abbandono morale e materiale tristemente statica, ragione per la quale con relazione del 21/09/2021 veniva sollecitata l'apertura di un procedimento di adottabilità in favore dello stesso.
35. Gli specialisti dei diversi ambiti professionali che compongono l'équipe interistituzionale contro l'abuso sui minori di Bagheria pervenivano in modo unanime a tale conclusione in ragione del fatto che la , Per_1 malgrado la mobilitazione della rete dei servizi approntata in suo aiuto, non risultava strutturalmente idonea all'esercizio delle funzioni genitoriali neanche in visione prospettica, sia nei confronti del primogenito , Per_1 che nei confronti del secondogenito Per_5
9 36. In proposito anche l' di Palermo, così come già riferito CP_4 dall'omologo servizio di Bagheria, sottolineava che la , a fronte Per_1 delle elevate criticità manifestate e della condizione di sofferenza di
[...] continuava a disattendere la presa in carico finalizzata a prestarle Per_3 assistenza sia sociale che psicologica, si rendeva costantemente irreperibi- le e non collaborava con la rete dei servizi territoriali che, invece, la solle- citavano ad avviare un processo di consapevolezza e di reale cambiamen- to, aveva disatteso i colloqui presso il centro di salute mentale e non si era mai recata presso il servizio Spazio Neutro per incontrare l'altro figlio,
[...]
, che non vedeva da oltre un anno. Per_6
37. Al riguardo il servizio sociale dell' di Palermo osservava che era CP_4 estremamene difficoltoso riuscire a entrare in contatto con la , Per_1 poiché la stessa o non rispondeva al suo cellulare o comunque non era in alcun modo collaborativa. La stessa, allorquando si era presentata al ser- vizio, appariva in cattive condizioni fisiche e poco curata nell'aspetto e nei giorni precedenti al colloquio gli operatori del consultorio familiare ave- vano appreso dalla donna che non era in grado di sostentarsi e non man- giava da alcuni giorni. Nel corso del secondo colloquio, la si pre- Per_1 sentava con i capelli cortissimi, parlando di sé in modo scarno e poco or- ganico e riferendo che il suo nucleo familiare di origine si era disgregato a causa della separazione dei genitori, di non avere alcun rapporto con il padre, di aver avuto come punto di riferimento solo la madre, paziente oncologica affetta da tumore al cervello e residente a Carini. Riferiva di avere tre sorelle con cui però non intratteneva alcun rapporto essendo stata da queste allontanata dopo la nascita di , frutto dell'unione Per_1 con un uomo sposato. Forniva un racconto contraddittorio e confuso sugli eventi che avevano dato corso al procedimento a tutela dei figli minori negando ogni responsabilità personale e ogni veridicità agli episodi riferiti da alle insegnanti. In quella circostanza riferiva anche di essere Per_1 ospite presso l'abitazione di un'amica della quale non aveva voluto fornire le generalità, sita in via Requisenz civ. 9, nel quartiere di Borgo Vecchio e non aveva acconsentito ad una visita domiciliare da parte degli operatori e aveva disatteso l'appuntamento con la referente dell'associazione “La danza delle ombre” presso la quale avrebbe potuto ottenere la residenza virtuale necessaria per accedere a forme di contribuzione assistenziale, adducendo come motivazione un malore
38. Il servizio sociale dell' di Palermo, infine, descriveva la CP_4 Pt_3
[...
come “una donna fragile, insicura e con bassa autostima, incapace di comportamenti congruenti volti ad una programmazione, al raggiungi-
10 mento di obiettivi minimi, al rispetto di accordi presi apparendo rinuncia- taria anche riguardo ai suoi figli, nonché sfuggente alla presa in carico”, verosimilmente a causa dei suoi vissuti traumatici e di isolamento affetti- vo, che avrebbero meritato un'analisi approfondita qualora la stessa fosse stata più collaborante.
39. Di analogo tenore sono risultate le valutazioni delle competenze geni- toriali materne effettuate dagli psicologi del consultorio familiare dell' i quali hanno espresso una prognosi negativa in ordine alla CP_4 recuperabilità delle stesse, definendo la un soggetto confuso e Per_1 sbandato, non in grado di realizzare e attuare condizioni di vita minima- mente sufficienti per il benessere dei figli e del tutto incapace di pensare ad un progetto di vita per sé stessa e per la prole. I predetti professionisti hanno evidenziato che, benché l'odierna appellante, parlando della pro- pria storia personale, si limitasse a riferire scampoli lacunosi e scollegati, è stato tuttavia possibile percepire una condizione di totale solitudine e di carenza assoluta di risorse familiari a cui fare riferimento. La donna aveva, altresì, parlato del periodo della sua vita trascorso con il figlio , Per_1 delle condizioni di degrado e di grave precarietà in cui avevano vissuto, dei numerosi cambi di abitazione e delle difficoltà di soddisfare anche i bi- sogni materiali primari ed aveva, infine manifestato una vaga intenzione di riprendere la relazione con il confermando che il suo funzio- Per_4 namento psichico e comportamentale era riconducibile ad esperienze traumatiche non verbalizzate e a carenze affettive di antica data.
40. Il percorso di valutazione e di sostegno delle competenze genitoriali evidenziava, in conclusione, una grave carenza della madre sul piano della consapevolezza delle proprie fragilità, dei bisogni materiali ed emotivi dei figli, della loro condizione di pregiudizio pregressa e attuale direttamente derivante da cure familiari inadeguate, rispetto alle quali gli psicologi dell' di Palermo riferivano che la aveva mantenuto un at- CP_4 Per_1 teggiamento migratorio e di minimizzazione degli agiti anche con riferi- mento ai maltrattamenti da lei compiuti su , che descriveva come Per_1 qualche schiaffo dato per motivi educativi, totalmente inconsapevole del- la condizione di grave disagio in cui era cresciuto il figlio e dei suoi bisogni materiali ed emotivi, rivendicando il suo ruolo di madre sulla base di istanze primordiali, senza alcuna reale consapevolezza delle responsabilità connesse a tale ruolo.
41. Anche la relazione della con il piccolo risultava im- Per_1 Per_5 prontata ad un comportamento di assoluta delega della funzione genito- riale alla famiglia paterna del bambino, tanto che la predetta non si era
11 mai recata presso lo Spazio Neutro per gli incontri con il bambino e nell'ambito dei vari colloqui parlava del figlio solo di sfuggita, conferman- do così che il minore non rientrava nei suoi progetti futuri ed era stato di fatto ceduto ai nonni paterni, che erano in grado di garantirli le cure pri- marie.
42. Per altro verso, gli operatori dell' alla luce della condizione di CP_4 deprivazione di e del carattere gravemente disfunzionale della Per_1 relazione con la figura materna, evidenziavano la necessità di predisporre urgentemente in suo favore degli interventi terapeutici riabilitativi all'interno di un contesto familiare adeguato, ed anche il servizio di neu- ropsichiatria infantile sottolineava l'urgente necessità di garantire al bam- bino la possibilità di sperimentare un valido legame di attaccamento di- verso da quello fino ad allora vissuto, che era stato connotato da violenza, deprivazione e precarietà a cui era stato esposto ad opera della figura ma- terna.
43. Gli operatori della comunità in cui era ospitato il minore riferivano, in- fatti, che la dopo un lungo periodo di assenza era ritornata ad in- Per_1 contrare presso la struttura in maniera molto discontinua e la Per_1 stessa quando non si presentava alle visite programmate non avvisava la- sciando il bambino in attesa per interi pomeriggi innescando in lui vissuti delusivi ed abbandonici. Gli incontri madre figlio, inoltre, apparivano poco significativi per il bambino dal punto di vista emotivo e relazionale e il comportamento della madre sembrava più che altro rispondere ad un'esigenza della donna di avere conferma del proprio ruolo, tanto che tutti gli operatori concordavano nell'utilità di sospendere tali incontri in ragione degli effetti fortemente destabilizzanti che producevano sul mino- re, che appariva consapevole dell'inadeguatezza della figura materna, cui reagiva con un distanziamento emotivo di difesa e mostrando un perenne stato di allerta, certamente indicativo della sua pregressa esposizione ad un clima di violenza domestica.
44. La gravità del quadro descritto induceva il Pubblico Ministero a richie- dere, con ricorso del 10/11/2021, l'apertura del procedimento volto a di- chiarare lo stato di adottabilità di e in data 10/12/2021 Persona_1 il Tribunale per i minorenni procedeva all'audizione della psicologa della comunità “Gesù Bambino” di Palermo, la quale riferiva che la da Per_1 oltre due mesi non si recava in struttura per fare visita al figlio e non tele- fonava agli operatori per chiedere sue notizie. Precisava che tale inaffida- bilità e incostanza della madre si ripercuotevano negativamente sul bam- bino il quale, al contrario, manifestava un crescente e impellente bisogno
12 di affetto e di contatto fisico, con la tendenza a buttarsi tra le braccia di chiunque, come a volere esplicitare la ricerca disperata di un punto di rife- rimento e di una casa, chiedendo spesso di volere andare a casa senza tut- tavia essere in grado di riferire in quale casa, a tratti facendo riferimento alla madre, altre volte ad altri soggetti come la zia o la nonna e chiedendo di incontrare il fratello o la coppia che lo aveva tenuto con sé in Per_5 un paio di occasioni, interrogandosi sul perché non erano più venuti a prenderlo. Riferivano anche che la continuava ad essere reticen- Per_1 te con gli operatori circa il luogo in cui viveva, le sue condizioni di vita e frequentazioni e che, talvolta, giungeva in struttura accompagnata da un uomo che la aspettava all'esterno, sulla cui identità non si avevano noti- zie.
45. In pari data, il Tribunale per i INnni procedeva anche all'ascolto del minore, all'epoca di anni sei il quale, dopo aver parlato del proprio percorso scolastico e del rapporto con i compagni affermava di non incon- trare la madre da tanti giorni “perché si deve fare il tampone” e di non sentirla nemmeno al telefono “perché mi ha detto che le hanno rubato il telefono”. Inoltre, il piccolo toccandosi la fronte affermava “Mia madre mi ha dato un morso qua… Perché io volevo dei giochi lei mi ha dato un mor- so” ed infine “io vorrei andare nella casa che mia madre ha detto che deve comprare. In questa casa ci dobbiamo abitare io, mia madre e mio fratel- lo. Poi posso anche invitare un amico così giochiamo”.
46. Alla successiva udienza del 21/12/2022, il Tribunale per i INnni procedeva all'audizione della madre, , la quale Parte_1 riferiva di essersi recata solo saltuariamente in comunità per far visita a a causa del precario stato di salute della propria madre, affetta Per_1 da malattia di Alzheimer e da un grave tumore al cervello, e in nessuna circostanza menzionava l'altro figlio, Precisava di non essere lei Per_5 ad assistere direttamente la propria madre, che dimorava a Carini presso alcune persone che la ospitavano, ma delle quali si rifiutava di indicare l'indirizzo e le generalità. La affermava, inoltre, di dimorare a Per_1 [...]
presso l'abitazione di una donna ubicata in via Requisenz, della qua- Per_2 le, anche in questo caso, si rifiutava di fornire le generalità. Interrogata dal Tribunale per i INnni circa i suoi progetti, manifestava la volontà di ricongiungersi ai figli ai quali non faceva, a suo dire, mancare niente, ma di non essere allo stato in grado di accoglierli presso l'immobile in cui viveva perché inidoneo. Riferiva anche di non essere in possesso della carta d'identità, scaduta da oltre un anno, che non aveva rinnovato perché sprovvista del denaro necessario, e che la mancanza di un documento di
13 identità le impediva di accedere a forme di contribuzione assistenziale.
47. Nel corso dell'audizione la rappresentava di non potersi av- Per_1 valere del supporto della propria famiglia di origine nella gestione del bambino, salvo poi ritenere che la madre avrebbe potuto aiutarla “anche se ha l'Alzheimer”. Evidenziava, inoltre che il giorno precedente all'udienza aveva reperito un'occupazione non contrattualizzata come colf per quattro ore alla settimana presso l'abitazione di tale Persona_9
conosciuto tre giorni prima dell'udienza, il quale si era anche di-
[...] chiarato disponibile a ospitarla temporaneamente con il bambino. In me- rito, poi, ai traumi da maltrattamento riferiti da , la af- Per_1 Per_1 fermava irritata che quest'ultimo era bugiardo e che tutta “questa situa- zione è colpa del bambino”. Invitata a riflettere circa il bisogno di calore familiare che esprimeva e, in particolare, sul fatto che il piccolo Per_1 avrebbe trascorso l'imminente Natale da solo in comunità, la si Per_1 limitava a rispondere “anch'io sarò da sola a Natale”.
48. Nel successivo aggiornamento trasmesso al Tribunale per i INnni Per in data 16/2/2022 gli operatori della comunità rappresentavano che la gliavia aveva fatto visita al figlio la Vigilia di Natale, per poi rendersi nuo- vamente irreperibile per un lungo periodo di tempo, malgrado l'impegno assunto nell'ultima visita di essere più presente nella vita del bambino. Gli operatori rappresentavano, quindi, il permanere di una situazione di estrema instabilità, dovuta all'inaffidabilità e al disinteresse mostrato dal- la nei confronti del figlio, il quale, invece, manifestava una cre- Per_1 scente sofferenza e una bramosa ricerca di affetto, come dimostravano le continue richieste di attenzioni e di coccole indirizzate sia agli operatori della comunità che, talvolta, anche a persone poco conosciute con cui il bambino entrava in contatto.
49. Il Tribunale per i INnni evidenziava, pertanto, la circostanza che le considerazioni degli operatori della comunità in cui era ricoverato
[...] circa l'atteggiamento della madre nei confronti del minore erano Per_3 perfettamente sovrapponibili a quelle degli operatori del servizio Spazio Neutro nel procedimento relativo all'altro figlio della , Per_1 Per_5
secondo cui la donna, dopo quasi un anno e mezzo di totale as-
[...] senza dalla vita del figlio, nel mese di maggio del 2021 aveva iniziato a re- carsi presso i locali del servizio per incontrarlo, seppure in modo disconti- nuo, sia per le problematiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid- Sars ma soprattutto per la difficoltà di comunicare con la , che Per_1 era sprovvista di cellulare e non aveva più dato notizie di sé dall'ultimo in- contro che risaliva al 18/11/2021. L'instabilità e le carenze genitoriali ma-
14 terne incidevano, dunque, inevitabilmente sulla qualità del rapporto geni- toriale al punto che nel corso degli incontri non mostrava parti- Per_5 colare slancio nei confronti della figura materna che, a sua volta, reagiva con un atteggiamento di delega e disinteresse.
50. Da ultimo l' di Palermo, con relazione del 24/02/2022, riferiva CP_4 che, malgrado il tempo trascorso, la situazione del nucleo familiare era rimasta invariata e che la continuava a mostrare grosse difficoltà Per_1 ad entrare in relazione con gli assistenti sociali e a fornire una reale colla- borazione;
la donna, infatti, disattendeva gli appuntamenti concordati, non forniva alcun recapito telefonico al quale poter essere raggiunta, non consentiva la visita domiciliare e non seguiva le indicazioni che le venivano fornite per usufruire degli aiuti assistenziali e migliorare così la propria condizione, che rimaneva fortemente critica, al punto da profilare l'opportunità di valutare l'avvio di un procedimento di amministrazione di sostegno in suo favore. Nella medesima relazione veniva, altresì, eviden- ziato che la condotta abbandonica della madre causava al piccolo Per_1 vissuti di grande tristezza e di solitudine e che il perdurare di tale situazio- ne lo esponeva ad una condizione di incertezza potenzialmente destabiliz- zante.
51. All'udienza del 15/04/2022, gli operatori dell' ribadivano che CP_4
l'osservazione del nucleo non aveva condotto ad alcuna evoluzione, se non in senso negativo, della complessa situazione familiare e che la Ta- gliavia risultava impermeabile a qualunque progetto di recupero.
52. Anche il Centro di Salute Mentale territorialmente competente, nella propria relazione del 30/03/2022, riferiva che la donna, nell'ultimo anno, non si era recata nemmeno una volta presso il servizio e l'assistente socia- le dava atto delle sue continue peregrinazioni, fortemente indicative della sua instabilità personale e dell'assenza di un concreto progetto di vita nell'interesse della prole. La , infatti, sembrava essersi trasferita Per_1 dall'abitazione di una non meglio precisata amica, sita in Palermo in via Requisenz, all'abitazione di tale il quale, secondo gli Persona_10 approfondimenti effettuati dell' risultava essere non il suo datore CP_4 di lavoro, come dalla stessa dichiarato in occasione della sua audizione di- nanzi al Tribunale per i INnni, ma il suo nuovo compagno. La relazio- ne sentimentale, tuttavia, si era rapidamente conclusa e la si era Per_1 trasferita a Partinico presso l'abitazione della propria madre, la quale, al- meno sino al mese di dicembre del 2021, stando alle dichiarazioni rese dalla ricorrente al Tribunale per i INnni era, invece, domiciliata a Ca- rini. La condizione della rimaneva, dunque, pressoché invariata e Per_1
15 connotata da una assoluta fragilità e incapacità di elaborare una proget- tualità concreta, non solo nell'interesse del figlio ma anche per sé stessa, e da una assoluta resistenza a qualsiasi opportunità di aiuto le venisse of- ferta
53. All'udienza del 15/4/2022, l'assistente sociale dell' riferiva che CP_4 la aveva manifestato l'intenzione di rinunciare definitivamente Per_1 all'esercizio del suo ruolo genitoriale nei confronti di , accettando Per_1
l'idea che quest'ultimo potesse andare in adozione, ma dichiarando di vo- lere mantenere almeno i contatti con il piccolo Nell'ambito della Per_5 medesima udienza la neuropsichiatra infantile esprimeva forte preoccu- pazione per il benessere e per le sorti di , evidenziando in partico- Per_1 lar modo il conflitto che agitava il bambino consapevole, da una parte, delle difficoltà e inadeguatezze della madre e desideroso, dall'altro, di una famiglia in grado di occuparsi di lui. Anche la psicologa della comunità ri- feriva che , durante un incontro con la madre avvenuto nel mese Per_1 di marzo del 2022. aveva manifestato direttamente a quest'ultima il desi- derio di avere un'altra famiglia, e quando la gli aveva chiesto il Per_1 perché di tale decisione il bambino aveva risposto: “ma tu lo hai dimenti- cato quando mi hai dato un morso in testa?”. A tale affermazione la ma- dre aveva reagito rimproverandolo e accusandolo di mentire, scatenando il pianto del bambino.
54. In conclusione, sia l' che la comunità evidenziavano la man- CP_4 canza di reali progressi da parte della e la sua impossibilità di Per_1 compiere un percorso di recupero delle competenze genitoriali o di soste- gno alle stesse, a causa della sua totale assenza di consapevolezza circa le proprie carenze personali e genitoriali, della sua radicale chiusura alla ri- flessione e del suo rifiuto strutturale di qualunque tipo di aiuto e collabo- razione con i servizi.
55. Tutti gli operatori, dunque, concordavano sulla necessità di provvede- re all'inserimento tempestivo del minore in un contesto familiare che po- tesse rispondere al suo crescente bisogno di affetto ed attaccamento, te- nuto conto della mancanza di altre figure parentali adeguate e disponibili all'affidamento e il Tribunale per i INnni riteneva, pertanto, la sussi- stenza dei presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità del minore
56. Alla luce della lunga e complessa istruttoria, il provvedimento impu- gnato ha dato atto del contesto di violenza domestica cui il minore era stato esposto da parte della figura materna che lo aveva indotto a chiede-
16 re aiuto alle maestre cui aveva più volte riferito di subire maltrattamenti da parte della madre, raccontando altresì la situazione di deprivazione e precarietà in cui aveva vissuto e che aveva influito negativamente sul suo sviluppo psicofisico, tanto da richiedere trattamenti terapeutici e riabilita- tivi mirati.
57. Il Tribunale per i INnni ha, quindi, ulteriormente rilevato che, da quando è stato allontanato dalla madre e ricoverato in comunità Per_1
e il fratello più piccolo è stato affidato al padre, la è sta- Per_5 Per_1 ta destinataria di plurimi interventi di sostegno lungo un arco temporale assai prolungato, posti in essere sia dalle equipes specialistiche di Per_11
[..
prima e di Palermo poi, nonché dal centro di salute mentale, ma che tutti i tentativi degli operatori di condurre la donna ad assumere consape- volmente il ruolo di madre avevano avuto esito drammaticamente negati- vo.
58. Tutti gli operatori intervenuti hanno, infatti, confermato che la Pt_3
[...
è stata incostante negli incontri con presso la comunità, di- Per_1 sertandoli frequentemente anche per lunghi periodi e così destabilizzando il figlio e che in ogni caso, nelle rare occasioni di incontro, la diade madre- figlio non si è mai sviluppata secondo contenuti significativi dal punto di vista affettivo e relazionale ed è rimasta immutata durante tutto il lungo periodo di osservazione a causa della inadeguatezza della madre, partico- larmente incapace di decodificare i segnali di profonda sofferenza del mi- nore, perché essa stessa, a sua volta, portatrice di fragilità e di limiti intel- lettivi derivanti da una storia personale e familiare di particolare trascura- tezza e deprivazione.
59. A fronte dei numerosi tentativi posti in essere dai servizi coinvolti, la ha manifestato una assoluta reticenza e diffidenza nei confronti Per_1 di tutte le istituzioni, una totale incapacità di riflettere e rivisitare critica- mente le proprie condotte, nonché una mancanza di consapevolezza delle speciali esigenze dei figli, sia attuali che future, anche in funzione riparati- va dei traumi subiti ed è apparsa priva di qualsivoglia progettualità, sia a livello personale che a livello familiare.
60. Le valutazioni rispettivamente compiute dalla psicologa dell CP_4 nell'ambito del procedimento in materia di responsabilità genitoriale, dall'assistente sociale della medesima équipe interistituzionale, dal servi- zio di neuropsichiatria infantile e dagli operatori della comunità, sono tut- te sovrapponibili tra loro e confermano l'assoluto insuccesso delle iniziati- ve volte a consentire alla il recupero e il potenziamento della ca- Per_1
17 pacità di assolvere la funzione genitoriale e l'insussistenza di margini di recupero.
61. La , infatti, ha ostinatamente negato le gravi problematiche Per_1 familiari, ribadendo di essere un genitore adeguato, non si è mai resa au- tenticamente disponibile ad un percorso di sostegno, non ha mai collabo- rato con i servizi intervenuti, declinando tutte le forme di intervento volte a migliorare la sua condizione personale ed economica, caratterizzata dal- la permanente mancanza di una fissa dimora e da uno stato crescente di solitudine e di emarginazione.
62. Il Tribunale per i INnni ha dunque, conclusivamente affermato che la mancata adesione ai percorsi di sostegno e di elaborazione che so- no stati offerti alla madre, così come la mancanza di consapevolezza in ordine alla complessità della propria situazione personale e del suo nucleo familiare e dei bisogni e delle esigenze del figlio renderebbero inutile, di lunghissima durata e comunque inconciliabile con le concrete esigenze del minore, qualunque ulteriore intervento programmato in favore della
[...]
, che sarebbe oltremodo incompatibile con l'urgente bisogno di Per_8
di avere una stabilità familiare e di svolgere percorsi riabilitativi Per_1 mirati e lo esporrebbe a conseguenze pregiudizievoli per il suo sviluppo psicofisico.
63. L'osservazione della relazione del bambino con la madre ha, infatti, confermato che quest'ultima è fonte di pregiudizio e di destabilizzazione, e che il minore ha più volte manifestato evidenti sentimenti di tristezza, delusione e solitudine a causa della latitanza e della inaffidabilità della
[...]
che, con il suo alternarsi tra presenza e assenza, si è rivelata alta- Per_8 mente disturbante per il figlio, finendo per rappresentare un allarmante fattore di rischio evolutivo.
64. Il Tribunale per i INnni ha, in particolare, osservato che le visite da parte della madre, che ha ostinatamente rifiutato l'intervento del con- sultorio familiare espressamente finalizzato ad aiutarla ad acquisire stra- tegie relazionali funzionali, hanno riattivato nel bambino vissuti traumatici legati alle esperienze sfavorevoli patite presso l'abitazione familiare e so- no state occasione di sollecitazioni inappropriate, che hanno innescato nel minore un conflitto di lealtà e l'attivazione di meccanismi di difesa, di ri- fiuto e di distanziamento dalla madre, culminati nel desiderio espresso non solo agli operatori della comunità e del servizio di neuropsichiatria in- fantile ma direttamente a quest'ultima di trovare accoglienza presso un'altra famiglia.
18 65. A fronte di ciò, con l'impugnazione proposta nell'ambito del presente giudizio ha chiesto un complessivo riesame Parte_1 dei fatti di causa, che tenga conto della sua nuova stabile situazione per- sonale.
66. In particolare, allega di essersi occupata in maniera adeguata del figlio durante i suoi primi anni di vita e che la relazione sentimentale intrapresa con il si sarebbe rivelata nociva sia per il suo benessere che per Per_4 quello del figlio atteso che il compagno non le aveva consentito Per_1 di avere una propria indipendenza economica, costringendola a vivere in un'abitazione non adeguata ad accogliere due minori.
67. Riferisce che in seguito all'istituzionalizzazione dei figli, e Per_1 [...]
, si sarebbe venuta a trovare in una condizione di totale solitudine, Per_6 priva di un'abitazione e di qualsiasi altro mezzo di sostentamento, costret- ta a vivere per strada in una condizione di estremo disagio, potendo con- tare unicamente sulla sporadica ospitalità di parenti o amici.
68. Evidenzia che oggi la sua situazione sarebbe radicalmente cambiata, grazie agli sforzi profusi per migliorare la propria condizione, avendo repe- rito in locazione con regolare contratto un'abitazione sita a Partinico in via dell'Uccello n. 11, dove vive insieme alla madre, dotata anche di una ca- meretta per il piccolo , avendo raggiunto una condizione di indi- Per_1 pendenza economica data dalla percezione del reddito di cittadinanza e avendo preso contatti con una famiglia disponibile ad assumerla come badante, così rendendosi in grado di prendersi cura del figlio sia moral- mente che economicamente.
69. Alla luce di tali allegazioni, questa Corte, al fine di valutare le ragioni prospettate dall'odierna appellante, approfondendo ulteriormente l'istruttoria già espletata nel processo di primo grado, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, specificamente volta alla valutazione delle capacità genitoriali di e alla sua disponibilità Parte_1 ad intraprendere un percorso di sostegno alla capacità genitoriale anche in vista di un affidamento etero familiare, nonché volta a valutare le con- dizioni psicofisiche del minore e accertare se la ripresa della relazione con la madre possa essere di nocumento allo stesso, i cui esiti sono riepilogati nella relazione a firma della dr.ssa , depositata in data CP_5
23/09/2024.
70. All'esito di un esame approfondito e di valutazioni diagnostiche for- mulate attraverso colloqui sia con l'odierna l'appellante che con il minore, quest'ultimo ascoltato sia individualmente che alla presenza degli affida-
19 tari, il consulente tecnico dell'ufficio ha evidenziato che, con riferimento al minore , dal colloquio svolto, finalizzato ad accertare Persona_1 le sue attuali condizioni psico-fisiche e gli effetti dell'istituzionalizzazione e dell'affidamento sui disagi manifestati, è emerso che il bambino appare molto curato nell'aspetto, pulito e ben vestito oltre che intelligente, capa- ce di comunicare, consapevole di ciò che desidera e con un preciso ricor- do degli eventi che hanno portato alla sua istituzionalizzazione. In partico- lare, il minore definisce il periodo trascorso in comunità come un'esperienza positiva, che gli ha permesso di trovare accoglienza in un luogo protetto, in cui nessuno poteva fargli del male in attesa di trovare una nuova famiglia che gli volesse bene e quindi percepisce l'istituzionalizzazione come l'unica via di salvezza che gli ha consentito di chiedere l'aiuto necessario, non solo per sé stesso ma per certi versi an- che per la madre. Il minore ha maturato capacità di fiducia, sebbene si mantenga cauto nei primi momenti di conoscenza, verosimilmente a cau- sa delle esperienze traumatiche vissute e del rapporto disfunzionale con la a cui il bambino si riferisce chiamandola “ex mamma”. Per_1
71. Gli accertamenti psicologici svolti con riferimento all'appellante, volti ad accertarne la capacità genitoriale con specifico riferimento alla com- prensione delle specifiche esigenze del minore, nonché la sua volontà di intraprendere un percorso di sostegno alla capacità genitoriale ove com- patibile con le esigenze di crescita del minore, hanno pienamente con- fermato le valutazioni già formulate dalla sentenza impugnata.
72. La consulente tecnico dell'ufficio, infatti, ha descritto l'appellante co- me una persona estremamente instabile, con una narrazione caratterizza- ta dalla confusività del racconto. La stessa ha descritto la sua attuale si- tuazione di vita come mediamente stabile, sebbene abbia riferito di avere trovato un'occupazione lavorativa da pochissimo tempo, di non avere le- gami familiari ad eccezione della madre affetta da un tumore e ricoverata in ospedale e sebbene non appaia chiaro con chi viva. Rispetto ai tre figli, nati da relazioni con tre uomini diversi, ha riferito di avere rapporti solo con il primo anche se “di nascosto” e di avere appreso dal padre di questi di essere stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, circo- stanza della quale, tuttavia, non si sarebbe mai accertata. Ha raccontato di avere avuto una vita costellata di errori, dei quali incolpa unicamente sé stessa, ma di essere oggi cambiata, di volersi riscattare e di essere pronta ad occuparsi di mentre rispetto agli altri due figli si è dichiarata Per_1 serena, sapendo che gli stessi vivono con i rispettivi padri. Ha manifestato di oscillare perennemente tra il dire di essere una persona nuova al dire,
20 piangendo, di essere una persona debole. L'osservazione effettuata dalla consulente tecnica dell'ufficio ha restituito l'immagine una donna forte- mente traumatizzata dalle scelte di vita e dalla nascita di figli, che non ha mai di fatto cresciuto e che vengono percepiti come “atti mancati”.
73. L'analisi della narrazione del vissuto è apparsa superficiale, così come anche la progettualità riferita ad un futuro con il figlio , che con- Per_1 cepisce come basato unicamente sulle provvidenze provenienti dal reddi- to di cittadinanza perché, altrimenti, dovendo lavorare, non potrebbe fare la madre. Il racconto del rapporto con il minore è risultato totalmente dis- sonante con i fatti pregressi, tanto che la donna ha riportato incontri con il bambino caratterizzati da abbracci e pianti di commozione, che confliggo- no irrimediabilmente con le assenze continue della madre e i vissuti dolo- rosi del minore.
74. La , dunque, è risultata avere una percezione idealizzata del Per_1 rapporto madre-figlio, del tutto inconsapevole della reale dimensione fat- tuale. Ogni sforzo profuso dalla CTU, volto ad offrirle la possibilità di de- centrarsi e di pensare al minore, è risultato del tutto vano e la donna è ri- masta incapace di focalizzarsi sul benessere di , tanto da spingersi Per_1
a dire che preferirebbe che il bambino restasse di fatto in comunità fino al raggiungimento della maggiore età, piuttosto che saperlo accudito e volu- to bene da un'altra famiglia, perché a quel punto, riferisce, “non sarebbe più mio”.
75. La , dunque, seppure si dichiari disposta a tutto per il bene di Per_1 in realtà, non è risultata minimamente in grado di maturare una Per_1 dimensione progettuale concreta ed ha manifestato di pensare al figlio unicamente come forma di riscatto e come strumento per darsi una spinta utile alla sua rinascita, il che denota una modalità estremamente immatu- ra di analizzare la realtà e l'incapacità di fare scelte strutturate dotate di una visione progettuale per sé e per un figlio.
76. L'appellante non è riuscita a cogliere nessuno degli aiuti messi a sua disposizione a causa di uno stato di malessere che, secondo la CTU «lascia trapelare l'esistenza di possibili tratti dissociativi» e benché la stessa sem- bri stare meglio rispetto agli anni precedenti non è risultata, tuttavia, in grado di gestire la propria dimensione materna, che vive in maniera idea- lizzata e non consapevole della reale portata della responsabilità genito- riale.
77. La CTU ha evidenziato l'importanza per la di seguire un per- Per_1 corso di crescita personale che la aiuti a ricostruire i frammenti di una vita
21 caratterizzata dalla “disregolazione emotiva” e “dall'immaturità cognitiva” che sono state le cause di gran parte delle sue scelte e dei suoi agiti e che contribuiscono a delineare una personalità fragile, a rischio di crollo, come già accaduto in passato, ed estremamente bisognosa di aiuto e sostegno sia sotto il profilo psicologico che materiale.
78. Inoltre, ferma restando ogni considerazione in ordine a una prognosi negativa di recupero di capacità genitoriali adeguate da parte della Pt_3
[...
, la consulente dell'ufficio ha sottolineato la necessità che al minore sia offerta stabilità, inibendo ogni contatto con la madre biologica, che il bambino vive in modo negativo e che genera in lui rabbia e sconforto, poiché non la ritiene, a ragione, in grado di potersi occupare di Per_1 lui e desidera solo recuperare la propria vita per proiettarsi, invece, ad un futuro migliore. Paradossalmente il minore manifesta maggiori capacità progettuali della madre».
79. La professionista incaricata da questa Corte ha, quindi, sottolineato che sarebbe fortemente lesivo per il minore un contatto anche saltuario con la madre, che potrebbe avere effetti destabilizzanti e rischiosi per lo sviluppo di psicopatologie future, specie ove si pensi che il bambino che percepisce la madre come inadeguata e anaffettiva (se nel primo incontro la definisce “ex mamma”, nel secondo aggiunge che la madre è pazza
“perché non mi difendeva” esprimendo di fatto un giudizio estremamente severo sulla negligenza materna) è in una fase in cui sta ricostruendo un mondo nuovo in cui si sente protetto. Il bambino conserva, infatti, un'immagine di una madre, non debole o in difficoltà, ma semplicemente incurante e disinteressata al suo benessere, che non interveniva nei mo- menti in cui veniva denigrato e offeso o, peggio ancora, minacciato peri- colosamente dal come peraltro confermato dalla stessa Per_12 Per_1 che ha ammesso di difendere l'allora compagno a discapito del figlio, sep- pure consapevole del fatto che questi era violento con il bambino.
80. Da ultimo, a seguito dell'affidamento di a una coppia affida- Per_1 taria, è emerso che il minore ha maturato un sentimento di rancore nei confronti della madre biologica, che, a causa del presente procedimento, lo costringe a confrontarsi con il passato traumatico vissuto e con la paura di vedere nuovamente a rischio il suo futuro, con riattivazione di incubi notturni in cui la madre e il compagno lo sottraggono alla famiglia affida- taria. Il minore è, infatti, molto chiaro nel riferire cosa si aspetta da un ge- nitore e che invece non ha mai ricevuto dalla madre: tutela, protezione e interesse, sa di meritare l'amore di una famiglia e lo pretende per il suo futuro, e quindi ha scelto una famiglia, con una madre e un padre che lo
22 amano tanto da spingersi a dire alla madre affidataria che avrebbe voluto nascere dalla sua pancia, per essere suo figlio. Fondamentale si è rivelato, poi, per il minore anche l'avere trovato una figura paterna accudente e protettiva tale per cui l'interruzione di tale legame potrebbe essere for- temente destabilizzante per i cui desideri non sono mai scissi dal- Per_1 la dimensione familiare.
81. Con riferimento, infine, alla possibilità di instaurazione relazioni geni- toriali ulteriori e parallele, quali quelle conseguenti all'affidamento etero- familiare o all'adozione di cui all'art. 44, lett. d) della L. n. 184 del 1983, la CTU ha confermato che “non si ravvisa compatibilità con altra soluzione che non sia quella già intrapresa per il minore” all'interno della quale
[...] dimostra di avere trovato la sua dimensione affettiva, verso la qua- Per_3 le manifesta una forma di accettazione incondizionata sperimentando la sicurezza del legame e una speranza per il futuro che è incompatibile con il ripristino degli incontri con la figura materna biologica, incapace di inse- rirsi nella vita del bambino a nessun livello sia per la difficoltà della stessa a comprendere limiti e confini (la stessa ha dichiarato di aver Per_1 avuto contatti con il figlio maggiore all'insaputa del padre) sia per tutelare
, che in ragione del presente procedimento, è ripiombato in uno Per_1 stato di sofferenza per aver dovuto ricordare e ricontattare il dolore e la paura precedentemente vissuti, come confermato dal ripresentarsi del sogno ricorrente già riferito: “si un sogno bruttissimo… che ero con mam- ma e papà e poi gli altri mamma e papà quelli vecchi.. che io odio……mi hanno preso”. Il bambino, conclude la consulente tecnica dell'ufficio, va, pertanto, protetto da ulteriori contatti con la madre che potrebbero esse- re lesivi per il suo equilibrio e spingerlo a maturare “tratti psicopatologici nel tentativo di trovare una adeguata difesa a questa realtà …e… debba essere messo nella condizione massima di protezione per proseguire la sua crescita in modo armonico e con i migliori auspici di benessere psicologi- co”
82. Gli esiti della lunga istruttoria espletata, dunque, danno piena contez- za della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali dell'odierna appellante, che non sono migliorabili entro tempi ragionevoli,
o comunque compatibili con le esigenze di cura del minore, sia per la loro gravità che per la persistente negazione, da parte della di ogni Per_1 responsabilità in ordine alle circostanze che hanno portato all'istituzionalizzazione del minore.
23 83. Inoltre, le riferite conclusioni cui è giunto il consulente tecnico dell'ufficio, frutto di una accurata osservazione diagnostica e di considera- zioni lineari e coerenti, che trovano pieno riscontro nel lungo iter dell'istruttoria svolta, non sono state smentite dall'appellante, che non ha formulato, al riguardo, alcuna osservazione critica all'elaborato peritale.
84. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, peral- tro, rappresentano l'ultimo elemento di una lunga e approfondita istrut- toria già in precedenza condotta dal Tribunale per i INnni di Palermo, che ha attestato il fatto che la è rimasta impermeabile ad ogni Per_1 intervento di sostegno offertole nel corso degli anni da parte di tutti i ser- vizi incaricati, e che le carenze di cura e accudimento non sono state solo il frutto di una condizione di vita disagiata dal punto di vista materiale, ma sono, soprattutto, il frutto di una perdurante mancanza della capacità di riconoscere e rispondere adeguatamente alle esigenze del figlio, nonché di una perdurante mancanza della capacità di riconoscere i propri errori e di riflettere sui propri comportamenti disfunzionali e sulle gravi conse- guenze che tali carenze hanno avuto sullo sviluppo psico-fisico del minore.
85. Tale incapacità di rielaborare in maniera critica i propri agiti è risultata essere ancora drammaticamente attuale, come dimostrano gli esiti dei colloqui intercorsi con il CTU, durante i quali l'appellante non è si è mo- strata incline ad alcuna rivisitazione critica del proprio operato, fornendo una descrizione idealizzata del rapporto con il minore e rappresentando che le sofferenze provate da quest'ultimo sono da ascrivere al fatto che lo stesso è stato privato della possibilità di vedere la sua mamma.
86. Sotto altro profilo, invece, l'osservazione del minore compiuta nel pe- riodo successivo all'allontanamento dalla madre, ha dimostrato in modo inequivocabile un miglioramento delle sue condizioni psico-fisiche, la ma- turazione di capacità di fiducia e consapevolezza dei propri bisogni e desi- deri, con un effetto decisamente positivo rispetto ai propri disagi e alla propria sofferenza ingenerata dal comportamento al contempo violento e abbandonico della figura materna.
87. L'ulteriore osservazione compiuta nel periodo successivo alla conclu- sione dell'istituzionalizzazione, nell'ambito dell'affidamento preadottivo, ha confermato come il minore, grazie al supporto e all'affetto ricevuto, abbia finalmente trovato la sua dimensione affettiva, avviandosi verso un percorso di crescita sano ed armonico.
24 88. Con riguardo, poi, all'asserita evoluzione positiva delle condizioni di vita dell'odierna appellante, va rilevato che nonostante la abbia Per_1 riferito di condurre in locazione, con regolare contratto, un immobile nel comune di Partinico, tuttavia dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio emerge che il riferito contratto di locazione risulta essere stato sottoscritto da tale , la cui identità appare sconosciuta e Persona_13 che non appare plausibile possa essere la madre dell'appellante, descritta come affetta dal morbo di Alzheimer e da un tumore al cervello.
89. Inoltre, benché la asserisca di beneficiare delle provvidenze Per_1 introdotte dal D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019 (c.d. reddito di cittadinanza), che sono oggi state sostituite dal cd. “assegno di inclusio- ne”, istituito a decorrere dal 1/1/2024, ed avendo la stessa riferito nel corso dell'udienza del 15/12/2023 di percepire a tale titolo l'importo di euro 780,00, tuttavia, non sono stati offerti in comunicazione agli atti del giudizio documenti che confermino tali allegazioni.
90. In definitiva, quindi, l'accurata osservazione delle dinamiche compor- tamentali dell'appellante ha trovato una ulteriore conferma anche nell'osservazione compiuta dalla consulente tecnica dell'ufficio, che porta a concludere che, nonostante il tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di primo grado, non siano emersi elementi di cambiamento con- creto utili al recupero delle competenze genitoriali, né risulta che la Ta- gliavia si sia mai attivata per la concreta ricerca di un supporto utile al re- cupero delle stesse, ricerca concretamente preclusa dalla persistente in- capacità di individuare dapprima, e di riflettere criticamente, quindi, sui propri comportamenti disfunzionali.
91. Gli esiti della lunga istruttoria espletata, dunque, danno piena contez- za della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali dell'odierna appellante, che è risultata essere impermeabile a qualsiasi forma di supporto spiegata nei suoi confronti e totalmente inconsapevole dei propri limiti circa la capacità di relazionarsi con il figlio e di compren- derne il disagio e la sofferenza.
92. Tali carenze non sono migliorabili entro tempi ragionevoli, o comun- que compatibili con le esigenze di cura del minore, sia per la loro gravità che per la persistente negazione da parte della della responsabi- Per_1 lità riconducibile ai propri agiti e sono comunque incompatibili con l'urgente bisogno di esclusività e di familiarità maturato dal minore.
25 93. Il lungo iter del presente procedimento e di quello de potestate che lo ha preceduto dimostra, infatti, in modo evidente tutti i tentativi posti in essere e tutti gli strumenti attivati per sostenere e consentire il recupero delle competenze genitoriali da parte dell'odierna appellante, dovendosi escludere la presenza di un nucleo familiare allargato dotato di risorse uti- li a sorreggere la madre biologica nel suo compito di cura.
94. Deve ritenersi, dunque, accertata al di là di ogni ragionevole dubbio una condizione di irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoria- li, basata su dati di fatto emersi all'esito di una lunga osservazione e de- sunta dalla sostanziale incapacità di sforzarsi al fine di recuperare il rap- porto genitoriale, attestata da un'assenza persistente e immotivata di adesione ai percorsi di aiuto e di un esito costantemente negativo dei progetti di sostegno adottati durante tutto il periodo di istituzionalizza- zione del minore. Tutto ciò conduce a ritenere che gli svariati tentativi di recupero delle capacità genitoriali della si sono dimostrati co- Per_1 stantemente vani, non avendo innescato alcun cambiamento nemmeno embrionale, e non risultano più ulteriormente sostenibili nel tempo.
95. Con specifico riferimento, poi, alla possibilità di prevedere un percorso di affidamento etero familiare va, innanzitutto, evidenziato come tale ipo- tesi si configura, per sua natura, quale misura temporanea, la cui funzione è quella di dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di di- sagio familiare, al fine di consentire il rientro del minore all'interno della famiglia di origine, ma che, nel caso di specie, alla luce dell'attività istrut- toria svolta è possibile affermare che non sussistono né la transitorietà della situazione di difficoltà riscontrata, né tantomeno la possibilità di stimare un tempo ragionevole di miglioramento della situazione.
96. Tale percorso, dunque, non appare suscettibile di essere concreta- mente praticato con riferimento a in considerazione delle gravis- Per_1 sime carenze riscontrate con riferimento alle competenze genitoriali della madre e della oggettiva impossibilità di un loro recupero in tempi brevi, con la conseguenza che l'affidamento etero familiare, ove disposto, ri- schierebbe di essere snaturato in una sorta di adozione mascherata che in realtà si dovrebbe protrarre sine die, giacché non risultano in alcun modo prevedibili i tempi e gli esiti di un percorso volto a consentire alla madre di recuperare autonomia, percorso i cui tempi sono certamente incompa- tibili con le esigenze del minore, ormai da troppo tempo istituzionalizzato e fortemente bisognoso di sostegno, affetto e di punti di riferimento sta- bili.
26 97. A ciò si aggiunga che il ricorso all'istituto dell'affido etero-familiare non appare concretamente praticabile anche a causa dell'atteggiamento manifestato dalla ed evidenziato in sede di CTU, che la rende re- Per_1 frattaria e incompatibile con la possibilità di accettare una funzione vica- riante da parte di altri nello svolgimento dei compiti genitoriali tanto che la stessa, sia nel corso della sua audizione all'udienza del 15/12/2023, sia nel corso del colloquio con la consulente tecnica dell'ufficio, riferendosi alla famiglia affidataria, aveva dichiarato di non essere disposta a consen- tire che altri facessero da genitori a . Per_1
98. Ed invero, la persistente inadeguatezza genitoriale riscontrata nella odierna appellante, la assoluta assenza di risorse familiari idonee e signifi- cative nell'ambito della famiglia allargata e la totale assenza di indicatori di recupero delle competenze genitoriali della , rendono tenden- Per_1 zialmente immodificabile nel tempo, o comunque entro un tempo ragio- nevole, la situazione accertata e rendono assolutamente non ipotizzabile una reale possibilità di cambiamento personale e familiare impedendole di svolgere la sua funzione genitoriale anche nella sua declinazione mini- male.
99. Le considerazioni sin qui svolte conducono, pertanto, a rigettare l'appello proposto e a confermare la sentenza impugnata.
100. Tenuto conto della natura del presente procedimento si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., nel te- sto risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costitu- zionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 7/3- 19/4/2018, che consentono a questa Corte di dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da con Parte_1 ricorso del 02/09/2022, avverso la sentenza n. 51/2022 pronuncia- ta dal Tribunale per i INnni di Palermo in data 03-07/06/2022 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 62/2021 M.S.;
• compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 18/10/2024
27 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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