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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5568/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia tributaria.
TRA
L (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, P.VA_1
rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
P.VA ;
[...] P.VA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 3699/2022, depositata in data 15.07.2022, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento della Controparte_2
, per i danni conseguenti al mancato introito della somma
[...]
iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei confronti del sig. . CP_3
In primo grado, la aveva adito il Controparte_2
Giudice di pace di Nola al fine di sentire accertare la responsabilità
dell' per il mancato introito della Parte_1
somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 1 della Legge Regionale n. 13 del 13.08.98, irrogata nei confronti del sig. e, per l'effetto, condannarla al CP_3
risarcimento del danno patrimoniale cagionato, pari alla somma non riscossa, nonché al danno all'immagine arrecato.
In particolare, la CT avrebbe accertato, più volte, la violazione dell'art. 1 legge regionale n. 13/98 in capo al sig. , il quale aveva CP_3
viaggiato su uno dei mezzi di trasporto pubblico locale, gestito dalla stessa società, sprovvisto di un valido ticket di viaggio.
La CT avrebbe emesso vari verbali di accertamento per le menzionate violazioni, a cui sarebbe seguita l'emanazione dell'ordinanza –
ingiunzione, irrogativa della sanzione amministrativa.
A seguito dell'omesso pagamento di dette sanzioni, la CT avrebbe provveduto a iscrivere a ruolo il relativo credito, consegnando poi il ruolo stesso all' . Parte_1
Il privato sanzionato avrebbe proposto, poi, un giudizio ex art. 615 c.p.c. innanzi al giudice di pace, nel quale l' Parte_1
non si sarebbe costituita, e tale condotta avrebbe causato un danno alla
CT, in quanto la mancata costituzione nel giudizio, e la conseguente mancata produzione di atti con valenza interruttiva della prescrizione, avrebbe impedito l'incasso da parte della stessa società delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.
In conseguenza di ciò, la CT avrebbe subito un danno patrimoniale consistente nel mancato introito delle somme ingiunte nonché un danno all'immagine.
Ciò premesso, l' , con atto di citazione Controparte_4 in appello, censurava la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di
Nola, in primo luogo, in quanto erronea per non aver il Giudice di prime cure rilevato il difetto di giurisdizione del g.o. a favore della Corte dei conti.
La sentenza impugnata veniva inoltre censurata nella parte in cui l'azione non veniva dichiarata inammissibile o improponibile.
In ultimo, la sentenza veniva censurata in quanto il Giudice di prime cure avrebbe accolto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellato, in quanto in atti risulta depositato atto di citazione in appello regolarmente notificato a cura dell'Avvocatura dello Stato (cfr. prod. appellante) e il CP_5
non si è mai costituito.
[...]
L'appello è fondato e va accolto in relazione al dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore della giurisdizione contabile della Corte dei conti, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Cassazione resa a sezioni unite a seguito della proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione
(Cass. civ., sez. un., ord. 22.02.2023, n. 5569). La Cassazione ha effettuato importanti chiarimenti in ordine alla natura giuridica dell' e in merito alla disciplina Controparte_6
normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la società CP_7
l' CP_8
La Cassazione ha stabilito che l' va inquadrata quale “società CP_9
in house” facente capo al in quanto trattasi di azienda Controparte_10
pubblica controllata dalla municipalizzata e concessionaria CP_11
del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana. In virtù di tali considerazioni, la
Cassazione ha riconosciuto alla natura pubblicistica, CP_7
valorizzando la sopravvenuta disciplina di cui al d. lgs. n. 175/2016.
La Cassazione ha poi chiarito che l' pur sul presupposto CP_9
della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, è poi tenuta ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e
SU n. 760/2022), affinché questi provveda alla loro esazione. Tale affidamento avviene, dunque, in forza della legge e non sulla base di un rapporto contrattuale tra la stessa e l CP_8 La Cassazione ha chiarito, dunque, che, in ipotesi di inadempimento dell' non può essere configurata la giurisdizione del giudice CP_8
ordinario, in quanto, in tale ipotesi, va affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, poiché “In sostanza, l'attività della Corte dei conti è concentrata sulle verifiche dei rapporti tra gli enti partecipanti e le società partecipate
per quanto riguarda le ricadute di quei rapporti sul bilancio degli enti pubblici”
(Cass. civ., sez. un., ord. 22.02.2023, n. 5569). Ne consegue che, “ai sensi
del menzionato art. 12, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 175 del 2016, il danno al patrimonio della arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, CP_9
è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei conti” (Cass. civ. 22.02.2023, n. 5569).
La Cassazione ha inoltre chiarito che: “Si deve precisare che rispondono dinanzi alla Corte dei conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la
“società in house” (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano
tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione” (Cass. civ. 22.02.2023, n. 5569).
Le coordinate ermeneutiche sopra tracciate devono essere applicate anche con riferimento alla posizione della società interamente Pt_2
partecipata dalla Controparte_12 Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5568/2022, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
nella persona del curatore;
[...]
- accoglie l'appello e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale a favore della Corte dei conti;
- condanna il nella Controparte_2
persona del curatore, al pagamento al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida coma da motivazione in €
533,60 per il primo grado e 533,60 per il presente grado per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Nola, lì 12.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5568/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia tributaria.
TRA
L (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, P.VA_1
rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
P.VA ;
[...] P.VA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 3699/2022, depositata in data 15.07.2022, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento della Controparte_2
, per i danni conseguenti al mancato introito della somma
[...]
iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei confronti del sig. . CP_3
In primo grado, la aveva adito il Controparte_2
Giudice di pace di Nola al fine di sentire accertare la responsabilità
dell' per il mancato introito della Parte_1
somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 1 della Legge Regionale n. 13 del 13.08.98, irrogata nei confronti del sig. e, per l'effetto, condannarla al CP_3
risarcimento del danno patrimoniale cagionato, pari alla somma non riscossa, nonché al danno all'immagine arrecato.
In particolare, la CT avrebbe accertato, più volte, la violazione dell'art. 1 legge regionale n. 13/98 in capo al sig. , il quale aveva CP_3
viaggiato su uno dei mezzi di trasporto pubblico locale, gestito dalla stessa società, sprovvisto di un valido ticket di viaggio.
La CT avrebbe emesso vari verbali di accertamento per le menzionate violazioni, a cui sarebbe seguita l'emanazione dell'ordinanza –
ingiunzione, irrogativa della sanzione amministrativa.
A seguito dell'omesso pagamento di dette sanzioni, la CT avrebbe provveduto a iscrivere a ruolo il relativo credito, consegnando poi il ruolo stesso all' . Parte_1
Il privato sanzionato avrebbe proposto, poi, un giudizio ex art. 615 c.p.c. innanzi al giudice di pace, nel quale l' Parte_1
non si sarebbe costituita, e tale condotta avrebbe causato un danno alla
CT, in quanto la mancata costituzione nel giudizio, e la conseguente mancata produzione di atti con valenza interruttiva della prescrizione, avrebbe impedito l'incasso da parte della stessa società delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.
In conseguenza di ciò, la CT avrebbe subito un danno patrimoniale consistente nel mancato introito delle somme ingiunte nonché un danno all'immagine.
Ciò premesso, l' , con atto di citazione Controparte_4 in appello, censurava la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di
Nola, in primo luogo, in quanto erronea per non aver il Giudice di prime cure rilevato il difetto di giurisdizione del g.o. a favore della Corte dei conti.
La sentenza impugnata veniva inoltre censurata nella parte in cui l'azione non veniva dichiarata inammissibile o improponibile.
In ultimo, la sentenza veniva censurata in quanto il Giudice di prime cure avrebbe accolto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellato, in quanto in atti risulta depositato atto di citazione in appello regolarmente notificato a cura dell'Avvocatura dello Stato (cfr. prod. appellante) e il CP_5
non si è mai costituito.
[...]
L'appello è fondato e va accolto in relazione al dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore della giurisdizione contabile della Corte dei conti, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Cassazione resa a sezioni unite a seguito della proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione
(Cass. civ., sez. un., ord. 22.02.2023, n. 5569). La Cassazione ha effettuato importanti chiarimenti in ordine alla natura giuridica dell' e in merito alla disciplina Controparte_6
normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la società CP_7
l' CP_8
La Cassazione ha stabilito che l' va inquadrata quale “società CP_9
in house” facente capo al in quanto trattasi di azienda Controparte_10
pubblica controllata dalla municipalizzata e concessionaria CP_11
del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana. In virtù di tali considerazioni, la
Cassazione ha riconosciuto alla natura pubblicistica, CP_7
valorizzando la sopravvenuta disciplina di cui al d. lgs. n. 175/2016.
La Cassazione ha poi chiarito che l' pur sul presupposto CP_9
della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, è poi tenuta ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e
SU n. 760/2022), affinché questi provveda alla loro esazione. Tale affidamento avviene, dunque, in forza della legge e non sulla base di un rapporto contrattuale tra la stessa e l CP_8 La Cassazione ha chiarito, dunque, che, in ipotesi di inadempimento dell' non può essere configurata la giurisdizione del giudice CP_8
ordinario, in quanto, in tale ipotesi, va affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, poiché “In sostanza, l'attività della Corte dei conti è concentrata sulle verifiche dei rapporti tra gli enti partecipanti e le società partecipate
per quanto riguarda le ricadute di quei rapporti sul bilancio degli enti pubblici”
(Cass. civ., sez. un., ord. 22.02.2023, n. 5569). Ne consegue che, “ai sensi
del menzionato art. 12, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 175 del 2016, il danno al patrimonio della arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, CP_9
è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei conti” (Cass. civ. 22.02.2023, n. 5569).
La Cassazione ha inoltre chiarito che: “Si deve precisare che rispondono dinanzi alla Corte dei conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la
“società in house” (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano
tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione” (Cass. civ. 22.02.2023, n. 5569).
Le coordinate ermeneutiche sopra tracciate devono essere applicate anche con riferimento alla posizione della società interamente Pt_2
partecipata dalla Controparte_12 Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5568/2022, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
nella persona del curatore;
[...]
- accoglie l'appello e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale a favore della Corte dei conti;
- condanna il nella Controparte_2
persona del curatore, al pagamento al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida coma da motivazione in €
533,60 per il primo grado e 533,60 per il presente grado per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Nola, lì 12.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura