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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1720/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO SA Presidente
AN AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 09.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. MARIA TERESA Parte_1 C.F._1
MIGLIOLI,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. LAURA Controparte_1 C.F._2
ANNONI,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private accettando la proposta loro formulata dal giudice istruttore all'udienza celebrata in data 18.09.2025 di regolamentare i loro rapporti post divorzio come segue:
“propone alle parti di definire consensualmente i loro rapporti post divorzio con la revoca del contributo paterno al mantenimento di e il riconoscimento alla resistente di un assegno divorzile Per_1
dell'importo mensile di € 250,00, rivalutato come per legge, con decorrenza dal termine della CIGS e sua revoca dal reperimento di un'attività lavorativa che le garantisca una retribuzione netta mensile pari
o superiore a € 1.300,00 e/o comunque dalla percezione della pensione, spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arconate (MI) in data
25.04.1998, scegliendo il regime di separazione dei beni (doc. 1), atto trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Arconate (Atto n. 8 P. II, serie A, anno 1998); sono genitori di (nata il [...]), divenuta economicamente autonoma nel Per_1
mese di novembre 2024; si sono separate consensualmente come da verbale ex art. 711
c.p.c. dell'udienza celebrata in data 09.10.2018 alle condizioni omologate da questo
Tribunale in data 10.10.2018 e dalla data della separazione a oggi non si sono riconciliate, non hanno più ripreso la convivenza e hanno venduto la casa coniugale ripartendo il ricavato. Il ricorrente si è trasferito provvisoriamente presso l'anziana madre in
Arconate, per fornirle la necessaria assistenza, in attesa di completare le ristrutturazioni della nuova abitazione reperita in Buscate, Via Mazzini n. 22; la resistente ha acquistato un immobile in Buscate.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che è impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le condizioni accettate dalle parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e/o al buon costume e, pertanto, meritano essere quivi recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti alle condizioni dalle medesime accettate (in epigrafe richiamate).
Pag. 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AN AR RO SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1720/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO SA Presidente
AN AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 09.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. MARIA TERESA Parte_1 C.F._1
MIGLIOLI,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. LAURA Controparte_1 C.F._2
ANNONI,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private accettando la proposta loro formulata dal giudice istruttore all'udienza celebrata in data 18.09.2025 di regolamentare i loro rapporti post divorzio come segue:
“propone alle parti di definire consensualmente i loro rapporti post divorzio con la revoca del contributo paterno al mantenimento di e il riconoscimento alla resistente di un assegno divorzile Per_1
dell'importo mensile di € 250,00, rivalutato come per legge, con decorrenza dal termine della CIGS e sua revoca dal reperimento di un'attività lavorativa che le garantisca una retribuzione netta mensile pari
o superiore a € 1.300,00 e/o comunque dalla percezione della pensione, spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arconate (MI) in data
25.04.1998, scegliendo il regime di separazione dei beni (doc. 1), atto trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Arconate (Atto n. 8 P. II, serie A, anno 1998); sono genitori di (nata il [...]), divenuta economicamente autonoma nel Per_1
mese di novembre 2024; si sono separate consensualmente come da verbale ex art. 711
c.p.c. dell'udienza celebrata in data 09.10.2018 alle condizioni omologate da questo
Tribunale in data 10.10.2018 e dalla data della separazione a oggi non si sono riconciliate, non hanno più ripreso la convivenza e hanno venduto la casa coniugale ripartendo il ricavato. Il ricorrente si è trasferito provvisoriamente presso l'anziana madre in
Arconate, per fornirle la necessaria assistenza, in attesa di completare le ristrutturazioni della nuova abitazione reperita in Buscate, Via Mazzini n. 22; la resistente ha acquistato un immobile in Buscate.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che è impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le condizioni accettate dalle parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e/o al buon costume e, pertanto, meritano essere quivi recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti alle condizioni dalle medesime accettate (in epigrafe richiamate).
Pag. 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AN AR RO SA
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