Sentenza 4 agosto 1998
Massime • 1
I documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili poiché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà. È stato così esaltato il ruolo di pura legittimità della suprema corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. In Cassazione possono essere introdotti esclusivamente documenti che l'interessato non era in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/1998, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 4 agosto 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Consoli Giuseppe Presidente del 4/8/1998
2. Dott. Morgigni Antonio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Tatozzi Gianfranco Consigliere N. 4940
4. Dott. Colonnese Andrea Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Laudati Diana Consigliere N. 27097/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CC AN, n.
3.7.75 Lecce
avverso l'ordinanza 1^ giugno 1998 del tribunale di Lecce;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale G. Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo.
Il 1^ giugno 1998 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto da SA CI avverso l'ordinanza del g.i.p. di quell'ufficio, che l'undici aprile 1998 aveva respinto l'istanza tendente ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere - disposta nei confronti del medesimo con riferimento ai delitti di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ed a quello di cui agli artt. 73 ed 80 D.P.R. n. 309 del 1990 - od alla sua sostituzione con misura meno grave e segnatamente con quella degli arresti domiciliari. Ricorre l'imputato, deducendo inosservanza degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e motivazione carente, illogica e contraddittoria.
Afferma che gli imputati. maggiori sono a piede libero e quelli minori in vinculis. Osserva che un'esatta interpretazione dei citati articoli deve salvaguardare l'indagato con posizione marginale. Aggiunge che la scarcerazione degli altri imputati riverbera i suoi effetti anche nei suoi confronti. In ordine al pericolo di fuga o di inquinamento probatorio ovvero di reiterazione della condotta il tribunale avrebbe ignorato che esso ricorrente era stato posto in libertà un anno addietro e nuovamente catturato a seguito di annullamento del provvedimento da parte di questa corte: il decorso del tempo non sarebbe quello trascorso in carcere ma il periodo della libertà. Infine il tribunale non avrebbe motivato la reiezione della richiesta di arresti domiciliari.
Con memoria del 25 luglio 1998 il ricorrente insiste nelle sue deduzioni e deposita i provvedimenti, dai quali risulterebbe il diverso trattamento ottenuto dagli imputati maggiori. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Le doglianze relative all'asserita disparità di trattamento sono state correttamente esaminate dai giudici leccesi, i quali hanno rilevato che l'imputato non ha dato alcuna dimostrazione delle sue indicazioni.
Il ricorrente, in questa. sede di legittimità, ha esibito documenti. Questi, però, non sono ricevibili, poiché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613 - diversamente dall'abrogato art. 533 - tale facoltà. La finalità dell'innovazione coincide con l'impostazione che il legislatore ha dato al giudizio di cassazione. È stato esaltato il ruolo di pura legittimità della suprema corte, che procede non ad un esame degli atti ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. In cassazione possono essere introdotti esclusivamente documenti, che l'interessato non era in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. Nella specie il ricorrente poteva esibire le decisioni, depositate qui il 25 luglio 1998, innanzi al tribunale, che avrebbe svolto quell'apprezzamento di merito, che in tal modo è stato evitato. Sulla richiesta di arresti domiciliari la motivazione esiste anche se non contenuta in uno specifico paragrafo della decisione impugnata. Quest'ultima, inoltre, s'integra con quella del g.i.p.. Il tribunale, infatti, ha precisato che mancavano "motivi di censura specifici circa eventuali errori in iudicando in cui il g.i.p. sarebbe incorso, riconfermando le esigenze cautelari". Queste argomentazioni sono congrue, ove si tenga presente che nella specie si tratta di appello e non di riesame e che vige il principio devolutivo, ossia l'obbligo del giudice di esaminare l'impugnazione nei limiti delle deduzioni prospettate dalle parti, che nel caso sono state lacunose.
Il tribunale ha correttamente concluso sull'adeguatezza della misura cautelare che l'imputato ha consumato il diritto al riesame e che il decorso del tempo in sè non affievolisce le predette esigenze. L'imputato, avvedutosi dell'erronea impostazione, data alle questioni prospettate, dalla lettura della decisione d'appello, ha in questa sede osservato che la modifica sarebbe determinata dal tempo trascorso in libertà a seguito del provvedimento di scarcerazione adottato precedentemente da una pregressa pronunzia del tribunale, Poi annullata da questa corte.
Anche tale profilo è privo di specificità. Il ricorrente insiste, infatti, nello svolgere le sue considerazioni nei limiti di meri assunti apodittici.
Questi possono essere rappresentati in modo generico in sede di riesame (in quanto il tribunale ha il dovere di rivedere il provvedimento impositivo della misura cautelare in maniera globale sulla semplice richiesta dell'interessato) ma non sono ammissibili nel giudizio d'appello ed ancora meno in quello di legittimità. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 agosto 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 1998