Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/1998, n. 4940
CASS
Sentenza 4 agosto 1998

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I documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili poiché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà. È stato così esaltato il ruolo di pura legittimità della suprema corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. In Cassazione possono essere introdotti esclusivamente documenti che l'interessato non era in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/1998, n. 4940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4940
    Data del deposito : 4 agosto 1998

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