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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9724/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9724/2021 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in CATANIA VIA ALDEBARAN 9, rappr. e dif. dall'Avv. MILAZZO MARIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_1 P.IVA_1
CORSO ITALIA, 208 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.MIRABELLA DIEGO
(cf ) giusta procura in atti C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
C.F.: - CONTUMACE C.F._4
CONVENUTI
Con provvedimento del 29.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12-13.07.2021, la sig.ra conveniva Parte_1
e , innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le CP_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. Tribunale di Catania, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- nominare CTU per accertare l'entità della lesione subita dall'odierna attrice IG.ra ; Parte_1
- accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti nel sinistro, nonché l'esclusiva responsabilità del convenuto IG. nella sua determinazione;
Parte_2
- condannare il IG. e la a risarcire e pagare alla Parte_2 Controparte_2 ricorrente la somma quantificata in euro 358.567,75 come da tabella allegata (doc.5), maggiorata degli interessi e della rivalutazione maturati, oltre diritti ed onorari del presente giudizio e dell'attività extra giudiziale, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda deduceva che, in data 15.02.2016, alle ore 8.30 circa, in via della Fragola n.
14 a Catania, mentre si accingeva a chinarsi per poggiare innanzi l'ingresso del suo civico dei sacchi di rifiuti, il IG. , a causa di una manovra effettuata in retromarcia, investiva la signora Pt_2
con l'autovettura Nissan Micra targata CV135DB. A causa del violento urto, riportava Parte_1 lesioni tali da costringerla ad essere trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vittorio
Emanuele” di Catania, struttura presso la quale rimaneva ricoverata dal 15.02.2016 al 24.02.2016 con la diagnosi di FE ”. Seguivano cure e terapie, residuando postumi Per_1 Per_2 invalidanti valutati dal medico legale di parte in: “inabilita' temporanea assoluta di cinquanta (50) giorni, a cui ha fatto seguito una inabilita' parziale al 50% per altri venti (20) giorni. E' residuato un danno biologico permanente, analizzato secondo criteriologia Medico-Legale di analogia e proporzionalita' e con riferimento ai Barème della R.C., valutabile nella misura del 40% (quaranta per cento)”. A seguito della denuncia del sinistro in data 09.12.2016, la sig.ra veniva invitata Parte_1 dalla compagnia assicurativa a visita presso il proprio medico legale, per acquisire valutazioni di parte in merito al sinistro e procedere agli accertamenti necessari per la valutazione del danno. Non essendo stato possibile trovare un accordo stragiudiziale per il risarcimento del danno subito, l'attrice promuoveva azione legale.
La costituitasi con comparsa depositata in data 25 maggio 2022, all'esito della CP_1 disposta rinnovazione della notifica, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in punto di an
(in quanto l'incidente stradale non si sarebbe verificato nei termini prospettati ex adverso piuttosto sarebbe stato simulato al fine di ottenere un cospicuo indennizzo) che di quantum debeatur, chiedendo di “1) ritenere e dichiarare non riconducibile l'infortunio occorso all'attrice a fatto e colpa del veicolo
Nissan Micra tg CV135DB; 2) conseguentemente respingere ogni domanda attorea;
3) condannare pagina 2 di 8 parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 I e III comma c.p.c. per manifesta temerarietà della lite. Con vittoria di spese e compensi”.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace, nonostante la Parte_2 regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e per il tramite della prova per testi con l'audizione della testimone di parte attrice ( . Con ordinanza del 12.8.2024, all'esito Testimone_1 dell'acquisizione della sentenza penale n.2492/2024 emessa dal Tribunale penale di Catania-Sez 1 nell'ambito del procedimento RG.Trib.n.2188/2021-RG.NR.7576/2017, veniva revocata l'ordinanza ammissiva della CTU medico-legale.
Con provvedimento del 29 aprile 2025, ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note autorizzate depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che, sebbene la sentenza penale di condanna, emessa nei confronti della odierna attrice, non risulti ancora passata in giudicato, tuttavia, alla luce del principio del libero convincimento del Giudice, ben possono essere utilizzate le prove documentali acquisite anche in sede penale al fine di accertare la sussistenza del sinistro, il nesso di causalità e la condotta colposa contestata a parte convenuta. Sul punto è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza della
Suprema Corte reputa che il giudice possa fondare il proprio convincimento anche solo sulle prove raccolte in altro processo affermando di aver “costantemente ricondotto al giudizio del giudice circa l'utilità e pertinenza della prova, insieme al potere di utilizzare per la formazione del proprio convincimento le prove raccolte in altro giudizio, pur con parti diverse, poi estinto, anche il potere di trarre solo semplici indizi o elementi di convincimento o anche di attribuire loro valore di prova esclusiva” (Cass. n.11555/2013; n.14766/2007; n.8585/1999), aggiungendo che “ritenere che prove acquisite e provenienti da altro giudizio possano essere utilizzate solo come meri argomenti di prova contrasterebbe con il principio di economia processuale, funzionalizzato alla ragionevole durata prescritta dall'art. 111 Cost.”. Più di recente, è stato confermato che “poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., pagina 3 di 8 posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. ex multis Cass. n. 2947 del 2023; n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del
2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n.
14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
In punto di diritto, inoltre, si osserva che incombe a parte attrice provare la fondatezza della domanda proposta ex art. 2697 c.c. Il danneggiato, infatti, secondo costante giurisprudenza, deve provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo. Ebbene, nel caso in oggetto, parte attrice non ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro per come narrata nell'atto di citazione né la responsabilità per fatto illecito del conducente dell'autoveicolo investitore non assolvendo così all'onere probatorio sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c. La dinamica del sinistro, peraltro non sufficientemente circostanziata nell'atto introduttivo, non ha trovato conferma negli elementi probatori emersi dall'istruttoria espletata tanto più che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta compagnia assicurativa, l'impianto probatorio offerto da parte attrice è risultato carente, debole e contraddittorio ancor più alla luce di quanto emerso in sede penale.
Seppur risulti provato che la sig.ra sia stata successivamente soccorsa dall'ambulanza, Parte_1 chiamata dai familiari della stessa, quindi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vittorio
Emanuele” di Catania ed abbia riportato le lesioni refertate, tuttavia, non appare in alcun modo provata la dinamica riferita dall'attrice né il reale coinvolgimento dell'autoveicolo di proprietà di Pt_2
e condotto nell'occasione da . Ed infatti l'impianto probatorio offerto da
[...] Controparte_3 parte attrice con riferimento alla dinamica del sinistro, si fonda esclusivamente sulla testimonianza resa dalla teste : trattasi di teste escussa solamente in sede civile e della quale Testimone_1 non vi è alcuna traccia nel dibattimento penale senza tacer il fatto che dalle allegazioni della convenuta compagnia assicurativa, in particolare, dalla relazione dell'accertatore è emerso che sia il sig. CP_3
che la sig.ra (figlia dell'attrice) avevano dichiarato che “Al momento del
[...] Parte_3 sinistro non erano presenti testimoni”.
Quindi, seppur apparentemente circostanziata - la teste asserisce “di aver assistito ad un sinistro, circa
6 anni fa, non ricordo bene la data, ricordo che era di mattina io mio trovavo in via della Fragola per lavoro, in quanto faccio l'estetista a domicilio, e quasi sulla fine della strada ho visto la signora
che ho conosciuto a causa del sinistro, la quale usciva da un portone e scendendo dal Parte_1
pagina 4 di 8 marciapiede, veniva investita da una autovettura, una Micra, di colore grigio, posteggiata mentre faceva retromarcia e l'urto la faceva cadere, ricordo che la aveva le stampelle. Ricordo di Parte_1 aver soccorso la signora, la quale aveva dolori alla schiena e alle gambe. Ricordo che sono venuti i familiari, alcuni sono scesi dallo stesso portone e appena sono intervenuti io me ne sono andata. Non so se è arrivata l'ambulanza. Ho lasciato il mio cellulare alla figlia o alla nipote, non ricordo bene … ricordo che qualche familiare ha preso la signora sorreggendola e l'hanno aiutata ad alzarsi e l'hanno portata a casa, entrando dal portone”. Tali dichiarazioni appaiono scarsamente attendibili in quanto non hanno trovato riscontro negli altri elementi probatori emersi nel processo e, soprattutto, è stata smentita dal quadro probatorio emerso nell'ambito del procedimento penale.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, non solo l'indicazione del codice KC01V contenuta nella
K” è associata ad eventi accaduti in casa o edifici adibiti prevalentemente ad Persona_3 abitazione - ha messo in dubbio l'autenticità del sinistro, ma dalla trascrizione delle chiamate di richiesta di soccorso al 118, provenienti dall'utenza telefonica 095-2882810, risulta evidente l'incompatibilità della versione sostenuta dall'attrice (infortunio stradale) con quella desumibile dalla chiamata al 118 (infortunio domestico). Orbene, è emerso da tali trascrizioni, come evidenziato nella predetta sentenza penale, che “nelle tre telefonate in oggetto, infatti, la non menzionava mai Pt_3 alcun sinistro automobilistico, ma si era limitata ad affermare che alla madre faceva male la gamba, aggiungendo “… non lo so cosa è successo qua”, e, in effetto ambientale, dopo aver chiuso la conversazione telefonica aveva detto “…giò, dice la mamma è caduta, si è rotta un'altra volta il femore, stamattina”. Quindi, dalle registrazioni, di cui ai supporti DVD depositati in atti, emerge che la sig.ra non aveva subito alcun sinistro automobilistico, mentre, dalle dichiarazioni rese dalla Parte_1 figlia, al momento delle chiamate al 118 emerge che si tratta di una caduta autonoma. Peraltro, anche le dichiarazioni rese da e da dinanzi all'organo accertatore della Parte_3 Controparte_3
Compagnia Assicuratrice differiscono con quelle rese dinanzi alla Polizia di Stato (si veda, verbale
S.I.T. del 20.03.2019 e del 9.4.2019). In particolare, prima dichiara di aver visto la Parte_3 madre che veniva urtata dall'autovettura, poi, innanzi la Polizia, dichiara di aver sentito le urla della madre e, quindi, di essere andata fuori dall'abitazione in soccorso della madre dopo il sinistro. Quindi, all'udienza dibattimentale del 07.03.2024, dichiara invece che il , quando portavano la madre Pt_2 in cucina, le confessava di aver urtato la madre facendo marcia indietro, circostanza non emersa dalle dichiarazioni di quest'ultimo. Si tratta di versioni discordanti che non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alla dinamica del sinistro, senza considerare che la sentenza penale, seppur ancora sub iudice, ha ritenuto colpevole l'attrice per il delitto di cui all'art.642 comma 2 c.p.
pagina 5 di 8 Pertanto, la testimonianza della sig.ra , alla luce del quadro probatorio sopra evidenziato, può Tes_1 essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità della testimone stessa (Cass. Civ., n.9939/2012).
E' appena il caso di rilevare che l'esame dei documenti esibiti e delle dichiarazioni di parte attrice e della testimone, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass. Civ., n.16056/2016).
Secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa
e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez.
III, 29 settembre 2021 n.26304).
Nel caso di specie, le insanabili divergenze in merito alla dinamica del sinistro, nonchè gli altri elementi probatori raccolti nel giudizio, precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova sottesa alla domanda attorea, non avendo la sig.ra assolto all'onere sulla stessa Parte_1 incombente ex art. 2043 c.c.
Peraltro, tali risultanze sconfessano la consulenza tecnica di parte, la quale, per ciò solo, non può assurgere ad elemento probatorio dell'assunto attoreo, in quanto esula dalle garanzie processuali del contraddittorio tra le parti previste per la rituale formazione della prova, senza considerare che la stessa consulenza di parte non esclude la sussistenza di dinamiche alternative autonome del sinistro occorso.
Ne deriva, pertanto, che la domanda deve essere rigettata in quanto non provata, non essendo emersi elementi univoci, precisi e concordanti che supportino in maniera sufficientemente certa la tesi attorea circa l'avvenuta verificazione del sinistro e dell'esclusiva colpa e imprudenza del sig. CP_3
, in presenza, peraltro, di elementi probatori di senso contrario come emerso nel procedimento
[...] penale. pagina 6 di 8 In merito, poi, all'istanza formulata da parte convenuta sulla condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., al fine di valutarne la sussistenza, è doveroso evidenziare che il presente giudizio è stato promosso successivamente alla denuncia della compagnia assicurativa dalla quale è poi scaturito il procedimento penale definitivo con sentenza penale n.2492/2024 sebbene risulti una prima istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel 2018 ed una successiva nel 2021.
A ciò si aggiunga che la teste escussa nel presente giudizio non è stata indicata dalla difesa nel procedimento penale né sono stati citati nel presente giudizio gli ulteriori testi sebbene questo decidente ne abbia disposto l'ammissione a carico delle parti.
Può certamente condividersi la conclusione del giudice penale laddove “il reato commesso dall'odierna imputata ha cagionato indubbiamente danni patrimoniali alla parte civile costituita CP_1 consistenti nelle spese affrontate per la pratica assicurativa scaturente dalla falsa denuncia”.
Circostanza questa che si è verificata anche nel presente giudizio per essere stata la convenuta CP_1 in sede civile e costretta a difendersi rispetto alle domande risarcitorie formulate in citazione dall'attrice.
L'atteggiamento sostanziale e processuale posto in essere dalla sig.ra costituisce in effetti un Parte_1 evidente abuso del diritto costituzionale di agire in giudizio ed una grave violazione del corrispondente diritto di resistere della controparte, anch'esso tutelato dagli art. 24 e 111 Cost. e dall'art. 6 Cedu: abuso sanzionabile attingendo al bacino della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. È noto, infatti, che “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria
e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa” (cfr. Cass. 11.2.2014 n. 3003; Cass.
18.11.2014 n. 24546; Cass. 30.11.2012 n. 21570) e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte, danno che tuttavia si ritiene, così come affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 23.8.2011 n. 17485) “negli oneri di ogni genere che la parte ha dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta anche dalla comune esperienza” (cfr.
Trib. Monza 26.6.2014).
Parte attrice va, quindi, condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma III c.p.c.e in favore di parte convenuta. Tale condanna necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente: al riguardo va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e pagina 7 di 8 che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n.
13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016). Nessun dubbio che nella specie risultino integrati i presupposti richiesti dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. tanto più che la sentenza penale n.
2492/2024 nel ritenere l'odierna attrice responsabile del reato di cui all'art.642, co.2, c.p., ha riconosciuto il risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita , convenuta nel CP_1 presente giudizio, da liquidarsi in separato giudizio: nel caso di specie, quindi, la somma da liquidare, rimessa ad una valutazione equitativa, ben può essere parametrata ad una somma pari ad un terzo delle spese processuali come di seguito liquidate.
Tanto basta per procedere, con separato decreto, alla revoca del gratuito patrocinio, provvisoriamente disposta dal COA di Catania, in quanto risulta evidente che l'attrice ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 8.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con applicazione dei valori medi, e valore basso con riguardo alla fase istruttoria, tenendo conto di quanto previsto dal sesto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, e ridotti in ragione del 50% avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
- rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato il Parte_1
12-13.07.2021;
- condanna al pagamento in favore della in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%), come per legge;
- condanna parte attrice a corrispondere in favore della convenuta in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 2.875,33, ai sensi dell'art. 96 comma III
c.p.c.
Così deciso in Catania in data 12.11.2025.
Il Giudice Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna. pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9724/2021 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in CATANIA VIA ALDEBARAN 9, rappr. e dif. dall'Avv. MILAZZO MARIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_1 P.IVA_1
CORSO ITALIA, 208 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.MIRABELLA DIEGO
(cf ) giusta procura in atti C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
C.F.: - CONTUMACE C.F._4
CONVENUTI
Con provvedimento del 29.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12-13.07.2021, la sig.ra conveniva Parte_1
e , innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le CP_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. Tribunale di Catania, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- nominare CTU per accertare l'entità della lesione subita dall'odierna attrice IG.ra ; Parte_1
- accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti nel sinistro, nonché l'esclusiva responsabilità del convenuto IG. nella sua determinazione;
Parte_2
- condannare il IG. e la a risarcire e pagare alla Parte_2 Controparte_2 ricorrente la somma quantificata in euro 358.567,75 come da tabella allegata (doc.5), maggiorata degli interessi e della rivalutazione maturati, oltre diritti ed onorari del presente giudizio e dell'attività extra giudiziale, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda deduceva che, in data 15.02.2016, alle ore 8.30 circa, in via della Fragola n.
14 a Catania, mentre si accingeva a chinarsi per poggiare innanzi l'ingresso del suo civico dei sacchi di rifiuti, il IG. , a causa di una manovra effettuata in retromarcia, investiva la signora Pt_2
con l'autovettura Nissan Micra targata CV135DB. A causa del violento urto, riportava Parte_1 lesioni tali da costringerla ad essere trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vittorio
Emanuele” di Catania, struttura presso la quale rimaneva ricoverata dal 15.02.2016 al 24.02.2016 con la diagnosi di FE ”. Seguivano cure e terapie, residuando postumi Per_1 Per_2 invalidanti valutati dal medico legale di parte in: “inabilita' temporanea assoluta di cinquanta (50) giorni, a cui ha fatto seguito una inabilita' parziale al 50% per altri venti (20) giorni. E' residuato un danno biologico permanente, analizzato secondo criteriologia Medico-Legale di analogia e proporzionalita' e con riferimento ai Barème della R.C., valutabile nella misura del 40% (quaranta per cento)”. A seguito della denuncia del sinistro in data 09.12.2016, la sig.ra veniva invitata Parte_1 dalla compagnia assicurativa a visita presso il proprio medico legale, per acquisire valutazioni di parte in merito al sinistro e procedere agli accertamenti necessari per la valutazione del danno. Non essendo stato possibile trovare un accordo stragiudiziale per il risarcimento del danno subito, l'attrice promuoveva azione legale.
La costituitasi con comparsa depositata in data 25 maggio 2022, all'esito della CP_1 disposta rinnovazione della notifica, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in punto di an
(in quanto l'incidente stradale non si sarebbe verificato nei termini prospettati ex adverso piuttosto sarebbe stato simulato al fine di ottenere un cospicuo indennizzo) che di quantum debeatur, chiedendo di “1) ritenere e dichiarare non riconducibile l'infortunio occorso all'attrice a fatto e colpa del veicolo
Nissan Micra tg CV135DB; 2) conseguentemente respingere ogni domanda attorea;
3) condannare pagina 2 di 8 parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 I e III comma c.p.c. per manifesta temerarietà della lite. Con vittoria di spese e compensi”.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace, nonostante la Parte_2 regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e per il tramite della prova per testi con l'audizione della testimone di parte attrice ( . Con ordinanza del 12.8.2024, all'esito Testimone_1 dell'acquisizione della sentenza penale n.2492/2024 emessa dal Tribunale penale di Catania-Sez 1 nell'ambito del procedimento RG.Trib.n.2188/2021-RG.NR.7576/2017, veniva revocata l'ordinanza ammissiva della CTU medico-legale.
Con provvedimento del 29 aprile 2025, ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note autorizzate depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che, sebbene la sentenza penale di condanna, emessa nei confronti della odierna attrice, non risulti ancora passata in giudicato, tuttavia, alla luce del principio del libero convincimento del Giudice, ben possono essere utilizzate le prove documentali acquisite anche in sede penale al fine di accertare la sussistenza del sinistro, il nesso di causalità e la condotta colposa contestata a parte convenuta. Sul punto è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza della
Suprema Corte reputa che il giudice possa fondare il proprio convincimento anche solo sulle prove raccolte in altro processo affermando di aver “costantemente ricondotto al giudizio del giudice circa l'utilità e pertinenza della prova, insieme al potere di utilizzare per la formazione del proprio convincimento le prove raccolte in altro giudizio, pur con parti diverse, poi estinto, anche il potere di trarre solo semplici indizi o elementi di convincimento o anche di attribuire loro valore di prova esclusiva” (Cass. n.11555/2013; n.14766/2007; n.8585/1999), aggiungendo che “ritenere che prove acquisite e provenienti da altro giudizio possano essere utilizzate solo come meri argomenti di prova contrasterebbe con il principio di economia processuale, funzionalizzato alla ragionevole durata prescritta dall'art. 111 Cost.”. Più di recente, è stato confermato che “poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., pagina 3 di 8 posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. ex multis Cass. n. 2947 del 2023; n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del
2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n.
14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
In punto di diritto, inoltre, si osserva che incombe a parte attrice provare la fondatezza della domanda proposta ex art. 2697 c.c. Il danneggiato, infatti, secondo costante giurisprudenza, deve provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo. Ebbene, nel caso in oggetto, parte attrice non ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro per come narrata nell'atto di citazione né la responsabilità per fatto illecito del conducente dell'autoveicolo investitore non assolvendo così all'onere probatorio sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c. La dinamica del sinistro, peraltro non sufficientemente circostanziata nell'atto introduttivo, non ha trovato conferma negli elementi probatori emersi dall'istruttoria espletata tanto più che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta compagnia assicurativa, l'impianto probatorio offerto da parte attrice è risultato carente, debole e contraddittorio ancor più alla luce di quanto emerso in sede penale.
Seppur risulti provato che la sig.ra sia stata successivamente soccorsa dall'ambulanza, Parte_1 chiamata dai familiari della stessa, quindi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vittorio
Emanuele” di Catania ed abbia riportato le lesioni refertate, tuttavia, non appare in alcun modo provata la dinamica riferita dall'attrice né il reale coinvolgimento dell'autoveicolo di proprietà di Pt_2
e condotto nell'occasione da . Ed infatti l'impianto probatorio offerto da
[...] Controparte_3 parte attrice con riferimento alla dinamica del sinistro, si fonda esclusivamente sulla testimonianza resa dalla teste : trattasi di teste escussa solamente in sede civile e della quale Testimone_1 non vi è alcuna traccia nel dibattimento penale senza tacer il fatto che dalle allegazioni della convenuta compagnia assicurativa, in particolare, dalla relazione dell'accertatore è emerso che sia il sig. CP_3
che la sig.ra (figlia dell'attrice) avevano dichiarato che “Al momento del
[...] Parte_3 sinistro non erano presenti testimoni”.
Quindi, seppur apparentemente circostanziata - la teste asserisce “di aver assistito ad un sinistro, circa
6 anni fa, non ricordo bene la data, ricordo che era di mattina io mio trovavo in via della Fragola per lavoro, in quanto faccio l'estetista a domicilio, e quasi sulla fine della strada ho visto la signora
che ho conosciuto a causa del sinistro, la quale usciva da un portone e scendendo dal Parte_1
pagina 4 di 8 marciapiede, veniva investita da una autovettura, una Micra, di colore grigio, posteggiata mentre faceva retromarcia e l'urto la faceva cadere, ricordo che la aveva le stampelle. Ricordo di Parte_1 aver soccorso la signora, la quale aveva dolori alla schiena e alle gambe. Ricordo che sono venuti i familiari, alcuni sono scesi dallo stesso portone e appena sono intervenuti io me ne sono andata. Non so se è arrivata l'ambulanza. Ho lasciato il mio cellulare alla figlia o alla nipote, non ricordo bene … ricordo che qualche familiare ha preso la signora sorreggendola e l'hanno aiutata ad alzarsi e l'hanno portata a casa, entrando dal portone”. Tali dichiarazioni appaiono scarsamente attendibili in quanto non hanno trovato riscontro negli altri elementi probatori emersi nel processo e, soprattutto, è stata smentita dal quadro probatorio emerso nell'ambito del procedimento penale.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, non solo l'indicazione del codice KC01V contenuta nella
K” è associata ad eventi accaduti in casa o edifici adibiti prevalentemente ad Persona_3 abitazione - ha messo in dubbio l'autenticità del sinistro, ma dalla trascrizione delle chiamate di richiesta di soccorso al 118, provenienti dall'utenza telefonica 095-2882810, risulta evidente l'incompatibilità della versione sostenuta dall'attrice (infortunio stradale) con quella desumibile dalla chiamata al 118 (infortunio domestico). Orbene, è emerso da tali trascrizioni, come evidenziato nella predetta sentenza penale, che “nelle tre telefonate in oggetto, infatti, la non menzionava mai Pt_3 alcun sinistro automobilistico, ma si era limitata ad affermare che alla madre faceva male la gamba, aggiungendo “… non lo so cosa è successo qua”, e, in effetto ambientale, dopo aver chiuso la conversazione telefonica aveva detto “…giò, dice la mamma è caduta, si è rotta un'altra volta il femore, stamattina”. Quindi, dalle registrazioni, di cui ai supporti DVD depositati in atti, emerge che la sig.ra non aveva subito alcun sinistro automobilistico, mentre, dalle dichiarazioni rese dalla Parte_1 figlia, al momento delle chiamate al 118 emerge che si tratta di una caduta autonoma. Peraltro, anche le dichiarazioni rese da e da dinanzi all'organo accertatore della Parte_3 Controparte_3
Compagnia Assicuratrice differiscono con quelle rese dinanzi alla Polizia di Stato (si veda, verbale
S.I.T. del 20.03.2019 e del 9.4.2019). In particolare, prima dichiara di aver visto la Parte_3 madre che veniva urtata dall'autovettura, poi, innanzi la Polizia, dichiara di aver sentito le urla della madre e, quindi, di essere andata fuori dall'abitazione in soccorso della madre dopo il sinistro. Quindi, all'udienza dibattimentale del 07.03.2024, dichiara invece che il , quando portavano la madre Pt_2 in cucina, le confessava di aver urtato la madre facendo marcia indietro, circostanza non emersa dalle dichiarazioni di quest'ultimo. Si tratta di versioni discordanti che non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alla dinamica del sinistro, senza considerare che la sentenza penale, seppur ancora sub iudice, ha ritenuto colpevole l'attrice per il delitto di cui all'art.642 comma 2 c.p.
pagina 5 di 8 Pertanto, la testimonianza della sig.ra , alla luce del quadro probatorio sopra evidenziato, può Tes_1 essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità della testimone stessa (Cass. Civ., n.9939/2012).
E' appena il caso di rilevare che l'esame dei documenti esibiti e delle dichiarazioni di parte attrice e della testimone, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass. Civ., n.16056/2016).
Secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa
e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez.
III, 29 settembre 2021 n.26304).
Nel caso di specie, le insanabili divergenze in merito alla dinamica del sinistro, nonchè gli altri elementi probatori raccolti nel giudizio, precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova sottesa alla domanda attorea, non avendo la sig.ra assolto all'onere sulla stessa Parte_1 incombente ex art. 2043 c.c.
Peraltro, tali risultanze sconfessano la consulenza tecnica di parte, la quale, per ciò solo, non può assurgere ad elemento probatorio dell'assunto attoreo, in quanto esula dalle garanzie processuali del contraddittorio tra le parti previste per la rituale formazione della prova, senza considerare che la stessa consulenza di parte non esclude la sussistenza di dinamiche alternative autonome del sinistro occorso.
Ne deriva, pertanto, che la domanda deve essere rigettata in quanto non provata, non essendo emersi elementi univoci, precisi e concordanti che supportino in maniera sufficientemente certa la tesi attorea circa l'avvenuta verificazione del sinistro e dell'esclusiva colpa e imprudenza del sig. CP_3
, in presenza, peraltro, di elementi probatori di senso contrario come emerso nel procedimento
[...] penale. pagina 6 di 8 In merito, poi, all'istanza formulata da parte convenuta sulla condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., al fine di valutarne la sussistenza, è doveroso evidenziare che il presente giudizio è stato promosso successivamente alla denuncia della compagnia assicurativa dalla quale è poi scaturito il procedimento penale definitivo con sentenza penale n.2492/2024 sebbene risulti una prima istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel 2018 ed una successiva nel 2021.
A ciò si aggiunga che la teste escussa nel presente giudizio non è stata indicata dalla difesa nel procedimento penale né sono stati citati nel presente giudizio gli ulteriori testi sebbene questo decidente ne abbia disposto l'ammissione a carico delle parti.
Può certamente condividersi la conclusione del giudice penale laddove “il reato commesso dall'odierna imputata ha cagionato indubbiamente danni patrimoniali alla parte civile costituita CP_1 consistenti nelle spese affrontate per la pratica assicurativa scaturente dalla falsa denuncia”.
Circostanza questa che si è verificata anche nel presente giudizio per essere stata la convenuta CP_1 in sede civile e costretta a difendersi rispetto alle domande risarcitorie formulate in citazione dall'attrice.
L'atteggiamento sostanziale e processuale posto in essere dalla sig.ra costituisce in effetti un Parte_1 evidente abuso del diritto costituzionale di agire in giudizio ed una grave violazione del corrispondente diritto di resistere della controparte, anch'esso tutelato dagli art. 24 e 111 Cost. e dall'art. 6 Cedu: abuso sanzionabile attingendo al bacino della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. È noto, infatti, che “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria
e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa” (cfr. Cass. 11.2.2014 n. 3003; Cass.
18.11.2014 n. 24546; Cass. 30.11.2012 n. 21570) e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte, danno che tuttavia si ritiene, così come affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 23.8.2011 n. 17485) “negli oneri di ogni genere che la parte ha dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta anche dalla comune esperienza” (cfr.
Trib. Monza 26.6.2014).
Parte attrice va, quindi, condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma III c.p.c.e in favore di parte convenuta. Tale condanna necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente: al riguardo va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e pagina 7 di 8 che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n.
13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016). Nessun dubbio che nella specie risultino integrati i presupposti richiesti dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. tanto più che la sentenza penale n.
2492/2024 nel ritenere l'odierna attrice responsabile del reato di cui all'art.642, co.2, c.p., ha riconosciuto il risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita , convenuta nel CP_1 presente giudizio, da liquidarsi in separato giudizio: nel caso di specie, quindi, la somma da liquidare, rimessa ad una valutazione equitativa, ben può essere parametrata ad una somma pari ad un terzo delle spese processuali come di seguito liquidate.
Tanto basta per procedere, con separato decreto, alla revoca del gratuito patrocinio, provvisoriamente disposta dal COA di Catania, in quanto risulta evidente che l'attrice ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 8.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con applicazione dei valori medi, e valore basso con riguardo alla fase istruttoria, tenendo conto di quanto previsto dal sesto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, e ridotti in ragione del 50% avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
- rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato il Parte_1
12-13.07.2021;
- condanna al pagamento in favore della in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%), come per legge;
- condanna parte attrice a corrispondere in favore della convenuta in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 2.875,33, ai sensi dell'art. 96 comma III
c.p.c.
Così deciso in Catania in data 12.11.2025.
Il Giudice Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna. pagina 8 di 8