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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1554/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Giorgio Iapichella, presso il cui studio in Comiso, Via Arch. Mancini
n. 28, elegge domicilio, giusta procura in calce su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c.
e nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
ivi residente, in Via Pisanelli n. 14, rappresentata e C.F._2
difesa dall'Avv. Giovanna Marangio, presso il cui studio in Comiso, Via
Amedeo n. 15, elegge domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, c. 3, c.p.c.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 21.06.1997, in Comiso regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Comiso (Atto n. 50 – P. II Serie A – Anno 1997), dal quale erano nate due figlie, (il 24.08.1999) e (il 29.05.2009). Il nucleo Per_1 Per_2 familiare abitava nell'immobile sito in Comiso, Via Pisanelli n. 14, adibito a casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A causa di insanabili contrasti, tuttavia, era venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i due, per cui gli stessi avevano depositato innanzi al Tribunale di Ragusa ricorso congiunto per la separazione consensuale, con conseguente omologa di essa con decreto del 09.06.2021, alle condizioni di cui al ricorso del 31.03.2021, confermate in sede di verbale di udienza del 28.04.2021. Dall'epoca della separazione la comunione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita.
Il P.M. in sede esprimeva il suo parere favorevole alla pronuncia divorzile in data 21.10.2025.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della 4
convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 09.06.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“- i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- per quanto riguarda le due figlie, risulta essere Per_1
economicamente indipendente;
, minorenne, viene affidata ad Per_2 entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Al sig. viene Pt_1
riconosciuto ampio diritto di visita, compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e con possibilità per la figlia di pernottare presso l'abitazione del padre ogni volta che sarà ritenuto opportuno;
- il Sig. si obbliga di versare entro il giorno Parte_1 venticinque di ogni mese la somma di € 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia . Persona_3
- a titolo di rivalutazione e adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore , come sopra convenuto, Per_2
il Sig. si obbliga di riconoscere in via esclusiva l'assegno unico per la Pt_1 predetta figlia in favore della Sig.ra che accetta, Controparte_1 obbligandosi per la sottoscrizione dei relativi documenti presso i competenti uffici;
5
- i coniugi si danno atto di concordare preventivamente tutte le spese straordinarie, riguardanti la figlia , attinenti all'ambito scolastico, Per_2 medico, sportivo e ludico, le quali verranno sostenute nella misura del 50% cadauno. - i coniugi, inoltre, si danno atto di concordare preventivamente ogni altra decisione relativa all'educazione, allo sviluppo e alla salute della minore;
- i coniugi si danno, altresì, atto di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere”.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe sentito il P.M. in sede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 21 giugno 1997, in Comiso (RG), dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1 6
Comiso il 26.10.1978 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 1997, p. II, serie A, atto n. 50);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 28 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1554/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Giorgio Iapichella, presso il cui studio in Comiso, Via Arch. Mancini
n. 28, elegge domicilio, giusta procura in calce su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c.
e nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
ivi residente, in Via Pisanelli n. 14, rappresentata e C.F._2
difesa dall'Avv. Giovanna Marangio, presso il cui studio in Comiso, Via
Amedeo n. 15, elegge domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, c. 3, c.p.c.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 21.06.1997, in Comiso regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Comiso (Atto n. 50 – P. II Serie A – Anno 1997), dal quale erano nate due figlie, (il 24.08.1999) e (il 29.05.2009). Il nucleo Per_1 Per_2 familiare abitava nell'immobile sito in Comiso, Via Pisanelli n. 14, adibito a casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A causa di insanabili contrasti, tuttavia, era venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i due, per cui gli stessi avevano depositato innanzi al Tribunale di Ragusa ricorso congiunto per la separazione consensuale, con conseguente omologa di essa con decreto del 09.06.2021, alle condizioni di cui al ricorso del 31.03.2021, confermate in sede di verbale di udienza del 28.04.2021. Dall'epoca della separazione la comunione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita.
Il P.M. in sede esprimeva il suo parere favorevole alla pronuncia divorzile in data 21.10.2025.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della 4
convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 09.06.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“- i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- per quanto riguarda le due figlie, risulta essere Per_1
economicamente indipendente;
, minorenne, viene affidata ad Per_2 entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Al sig. viene Pt_1
riconosciuto ampio diritto di visita, compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e con possibilità per la figlia di pernottare presso l'abitazione del padre ogni volta che sarà ritenuto opportuno;
- il Sig. si obbliga di versare entro il giorno Parte_1 venticinque di ogni mese la somma di € 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia . Persona_3
- a titolo di rivalutazione e adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore , come sopra convenuto, Per_2
il Sig. si obbliga di riconoscere in via esclusiva l'assegno unico per la Pt_1 predetta figlia in favore della Sig.ra che accetta, Controparte_1 obbligandosi per la sottoscrizione dei relativi documenti presso i competenti uffici;
5
- i coniugi si danno atto di concordare preventivamente tutte le spese straordinarie, riguardanti la figlia , attinenti all'ambito scolastico, Per_2 medico, sportivo e ludico, le quali verranno sostenute nella misura del 50% cadauno. - i coniugi, inoltre, si danno atto di concordare preventivamente ogni altra decisione relativa all'educazione, allo sviluppo e alla salute della minore;
- i coniugi si danno, altresì, atto di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere”.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe sentito il P.M. in sede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 21 giugno 1997, in Comiso (RG), dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1 6
Comiso il 26.10.1978 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 1997, p. II, serie A, atto n. 50);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 28 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti