TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1397/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1397/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1397/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Alberto Controparte_1 C.F._1
Mario ZIZI (C.F. ) e Monica MELE (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Nuoro Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio dei difensori;
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Alberto Parte_1 C.F._4
Mario ZIZI (C.F. ) e Monica MELE (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Nuoro Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio dei difensori;
attrici
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Renato SODDU Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nuoro, via Ballero n. 9, presso lo studio C.F._6
del difensore;
(C.F. ), rappresentata dal curatore speciale avv. Parte_2 C.F._7
Angelo Marongiu, con il patrocinio degli avvocati Antonio CUALBU (C.F. e C.F._8
Maria Anna SIRIGU, elettivamente domiciliata in Nuoro, via Roma n. 7, presso lo studio dei difensori;
convenuti
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note depositate il 26.4.2021):
“I) Dichiarando aperta la successione del signor , deceduto in Nuoro il 30.12.2011 e, Persona_1
previa formazione della massa ereditaria ai sensi art. 556 c.c.:
II) Disponendo la divisione dei beni dallo stesso relitti, come meglio indicati in narrativa, tra tutti gli aventi diritto, secondo le regole delle successioni legittime, tenuto conto dei diritti e delle quote spettanti a ciascuno di essi in qualità d'erede, previa determinazione ed attribuzione di quanto spettante in via esclusiva al coniuge , in virtù della comunione legale, e della Controparte_1 riserva di cui all'art. 540 c.c.;
III) Ordinare al convenuto di rendere i conti della gestione della porzione del Controparte_2
patrimonio immobiliare comune attratto nella sua esclusiva disponibilità e condannando lo stesso alla corresponsione dei frutti naturali e civili afferenti in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
IV) Condannando il predetto alla rifusione, per la quota di pertinenza, delle spese Controparte_2
sostenute dalle congiunte a favore della comunione (spese funerarie, per pratica di successione, volturazioni etc.).
V) Disponendo ogni ulteriore atto di legge in ordine a addizioni, miglioramenti, collazioni, conferimenti e a quant'altro si renderà necessario;
VI) ponendo le spese della divisione a carico della massa e quelle del giudizio a carico dei resistenti”.
Nell'interesse del convenuto (precisate nelle note depositate il 26.4.2021): Controparte_2
“1) pregiudizialmente: dichiarando l'improcedibilità della domanda e del giudizio per l'omessa chiamata in causa dei litisconsorti necessari ulteriori comproprietari della casa sita nella Via Grazia
Deledda n. 46 di Nuoro, in Catasto al F. 45, Mapp. 663, pure oggetto di divisione materiale ed in natura, e segnatamente (nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._9
, residente in [...]09/1943,
[...] Controparte_4
C.F. , residente in [...]), CodiceFiscale_10 CP_5
(nata in [...] il [...], C.F. , residente in [...], Via
[...] C.F._11
Nazionale n. 3) e (nata in [...] il [...], C.F. Controparte_6 [...]
, residente in [...]), come in atti;
C.F._12
2) preliminarmente: occorrendo, si chiede che il Giudice Ill.mo, sospeso il giudizio, voglia ammettere
i mezzi di prova finora pretermessi come in atti, disponendo per il loro espletamento, ed in particolare:
3 3) “B) ordine di esibizione dei contratti istitutivi e degli estratti conto storici di tutti i rapporti bancari
e postali come sopra indicati inerenti al de cuius , presso le attrici, le , Persona_1 CP_7 la BNL e il Banco di Sardegna, onde acquisire il tutto al processo” (ex memoria 183II CPC);
4) “D) CTU per il calcolo dei frutti civili ritratti e ritraibili dal compendio immobiliare e mobiliare occupato e goduto ed utilizzato come sopra (capp. 1-2) da (per quanto extra art. Controparte_1
5402 CC) e e dai conti correnti e dai libretti n. 80209/000037526744 e n. Parte_1
80209/000018296876 come sopra indicati nella loro esclusiva disponibilità dal decesso del de cuius
” (ex memoria 183II CPC); Persona_1
5) “E) CTU per la ricostruzione e valutazione della massa dividenda, comprensiva del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e dei relativi frutti, con formazione delle porzioni in natura dovute ai condividenti sulla base dell'asse formato e in proporzione alle rispettive quote, con imputazione dei debiti verso il defunto, conferimento dei beni donati e riduzione delle donazioni nella misura necessaria a reintegrare la quota dovuta al convenuto tenuto conto di tutti i suoi crediti,
Cont con i dovuti rimborsi o conguagli” (ex memoria 183II );
6) “F) verificazione ai sensi degli artt. 216 ss CPC dello scritto prodotto col n. 1 con accertamento dell'autenticità della scrittura del de cuius ivi contenuta, tramite il mezzo di prova Persona_1 costituito da apposita CTU grafica, indicando sin d'ora quali scritture di comparazione le scritture
e le firme a calce dei contratti 02.01.04 e di tutti gli altri nonché delle dichiarazioni e delle istanze pure in atti;
occorrendo, si chiede quindi l'acquisizione al processo dei relativi originali” (ex memoria 183II CPC);
7) “G) CTU fonica per la trascrizione e l'accertamento dell'autenticità delle conversazioni in date
25.11.11 tra il de cuius , l'attrice e il convenuto Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
circa la titolarità dei beni in successione, prodotte con il n. 2, con saggio vocale della e relativa CP_1
comparazione della voce della registrazione, traduzione integrale in italiano ove sia adoperata la lingua sarda, nonché interrogatorio formale delle attrici e, all'esito, prova testimoniale con tutti i testi sopra indicati, sul seguente capitolo: 19) Vero che nella registrazione che mi viene fatta ascoltare riconosco le voci appartenenti al de cuius , alla attrice Persona_1 Controparte_1
e al convenuto (ex memoria 183II CPC, con i testi ivi indicati tra cui in particolare Controparte_2
a scelta della parte o occorrendo nell'ordine , , Controparte_3 Controparte_9 CP_10
, , , , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Persona_2 CP_14
, , tutti da Nuoro); Controparte_15 Controparte_16
8) “verificazione ai sensi degli artt. 216 ss CPC del detto scritto [frase “BOTTE PICCOLA PRESI L
10 10 APRILE” redatta dalle attrici e in particolare da ] con accertamento Parte_1 dell'autenticità della scrittura della ivi contenuta, tramite il mezzo di prova Parte_1
4 costituito da apposita CTU grafica, con saggio grafico della predetta e Parte_1 indicandosi sin d'ora quali ulteriori scritture di comparazione le scritture e le firme in atti già dichiarate come provenienti in tutto od in parte dalla , quali le avverse produzioni Parte_1 nn. 18, 19, 20, 23; occorrendo, si chiede quindi l'acquisizione al processo dei relativi originali” (ex memoria 183III CPC);
9) prova testimoniale contraria sul capitolo n. 11 di cui alla memoria ex 183III (p. 20) avversaria, con tutti i testi già indicati nella memoria 183II CPC ed in particolare a scelta della parte o occorrendo nell'ordine , , , Controparte_3 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] Controparte_12 CP_13 Persona_2 CP_14 [...]
, , , , , CP_15 Controparte_16 Controparte_16 CP_17 CP_18 CP_19
tutti da Nuoro;
10) all'esito: dichiarando aperta la successione del defunto;
Persona_1
11) formando la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
12) riunendo alla stessa il valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di liberalità, e il valore dei relativi frutti;
13) con stima di tutti i beni, resa dei conti e calcolo dei frutti spettanti;
14) con imputazione dei debiti verso il defunto e l'eredità, conferimento dei beni donati anche indirettamente e riduzione delle liberalità nella misura necessaria a reintegrare la quota dovuta al convenuto;
15) con formazione delle porzioni dovute ai condividenti sulla base dell'asse formato e in proporzione alle rispettive quote;
16) disponendo quindi la divisione;
17) attribuendo all'esponente la sua porzione in natura con i dovuti rimborsi o conguagli;
18) spese di divisione ed ereditarie a carico della massa;
19) con vittoria di compensi professionali per assistenza e patrocinio e spese legali”.
Nell'interesse della convenuta (conclusioni formulate nella comparsa di Parte_2
risposta) conclude affinché il Tribunale, contrariis reiectis, voglia giudicare:
a) Dichiarando aperta la successione del Sig. deceduto in Nuoro il 30.12.2011 Persona_1
e, previa formazione della massa ereditaria ai sensi dell'art. 556 c.c.
b) Disponendo la divisione dei beni dello stesso relitti tra tutti gli aventi diritto, secondo le regole della successione legittima, tenuto conto dei diritti e delle quote spettanti a ciascuno di essi in qualità d'erede, previa determinazione ed attribuzione di quanto spettante in via esclusiva al coniuge in virtù della comunione legale e della riserva di Controparte_1 cui all'art. 540 c.c.
5 c) Ordinare al convenuto di rendere i conti della gestione della porzione di Controparte_2
patrimonio immobiliare comune attratto nella sua esclusiva disponibilità e condannando lo stesso alla corresponsione dei frutti naturali e civili afferenti in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
d) Disponendo ogni ulteriore atto di legge in ordine a addizioni, miglioramenti, collazioni, conferimenti e a quant'altro si renderà necessario.
e) Ponendo le spese della divisione a carico a della massa e quelle del giudizio a carico dei resisenti;
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Controparte_1 Parte_1
convenuto in giudizio e esponendo che: CP_2 Parte_2
• il 30.12.2011 era deceduto in Nuoro nato a [...] il [...], al quale Persona_1
erano succeduti ab intestato gli eredi legittimi, ossia il coniuge e i figli Controparte_1
e (quest'ultima interdetta e, all'epoca, avente come Parte_1 CP_2 Parte_2
tutrice ; Persona_3
- il patrimonio relitto del de cuius (di cui era titolare del 50% del diritto dominicale Franceschina in virtù del regime di comunione legale dei beni, salvo l'immobile di via Grazia Deledda CP_1
di seguito identificato) è così composto: 1) immobile sito in Nuoro, Piazza Campo dei Fiori, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, particella 3267, sub. 2-3-4-5; 2) terreno sito in
Nuoro, loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al foglio 17, particella 318; 3) terreno sito in Nuoro loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al foglio 17, particelle 317-149-25-26-
106; 4) 13.171,93 euro sul conto corrente n. 600/12785 presso il Banco di Sardegna di Nuoro, somma già suddivisa fra le parti in virtù di accordo bonario;
5) euro 78.777,32 depositati su libretto di risparmio postale n. 000018296876, presso Bancoposta, cointestato al coniuge CP_1
6) euro 18.753,00 depositati su libretto di risparmio postale n. 000037526744 presso
[...]
Bancoposta, cointestato al coniuge;
6) quota (ancora indivisa) di ¼ Controparte_1 dell'immobile sito in Nuoro, via Grazia Deledda, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 663 (pervenuta iure successionis a ; Persona_1
- nonostante la volontà delle attrici di pervenire alla divisione del compendio ereditario, CP_2
i era sempre mostrato indisponibile, non partecipando neppure all'incontro fissato nel
[...]
procedimento di mediazione;
Tanto premesso, le odierne attrici hanno insistito per la divisione del compendio ereditario chiedendo che le spese della divisione siano poste a carico della massa e quelle del giudizio a carico dei resistenti.
6 *
si è costituito in giudizio e, in qualità erede del de cuius con Controparte_2 Persona_1
riguardo al compendio ereditario, ha contestato che oggetto della divisione fosse il 50% dell'asse come individuato, poiché, a suo dire, il de cuius con più atti di liberalità, aveva Persona_1
attribuito al coniuge la quota pari al 50% del suo patrimonio – salva la quota Controparte_1
della casa di via Deledda (quella in comunione fra e i suoi fratelli), detenuta da Persona_1
terzi – facendola figurare come acquirente e titolare degli immobili sopra indicati e intestandole i libretti di risparmio, operazioni compiute con denaro del solo defunto;
Ha altresì evidenziato che l'appartamento sito nel piano primo in Piazza Campo dei Fiori (censito al foglio 45, mappale 3267, sub. 2), concessogli in comodato dal de cuius, era stato da lui arredato, mentre riguardo a quello del secondo piano – comprensivo di garage, pertinenze etc., censito al foglio
45, mappale 3267, sub. 3-4-5 –, utilizzato dalle attrici, dovevano essere esclusi dalla divisione
“tecnigrafo, tavolo da disegno, lampada da tavolo e accessori vari” in quanto di sua esclusiva proprietà; Assumeva altresì di aver sostenuto tutti gli oneri e le spese relativi alla conduzione del fondo agricolo (sito in loc. ER) e di aver contribuito alle spese relative ai restanti beni del compendio ereditario.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.1.2014, si è costituita in giudizio Pt_2
rappresentata dall'allora curatrice speciale la quale ha aderito alla
[...] Persona_3
domanda di divisione e alle conclusioni rassegnate dalle attrici.
*
All' udienza del 15.1.2015, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma
6, c.p.c. Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 6.5.2021, svolta con la modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di precisazione delle conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 472/2021, resa in data 29.10.2021, il Tribunale di Nuoro provvedeva a dichiarare aperta la successione di , pronunciando il seguente dispositivo (come Persona_4
modificato con decreto di correzione di errore materiale del 24.01.2022):
«Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
«a. dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduto il 30.12.2011;
b. dichiara che l'asse ereditario di è composto come segue: Persona_1
7 一 i. proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in Nuoro, Piazza Campo dei Fiori, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 3267, sub. 2-3-4-5;
一 ii. proprietà della quota del 50% del terreno sito in Nuoro, loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al NCEU foglio 17, mappale 318;
一 iii. proprietà della quota del 50% del terreno sito in Nuoro loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al NCEU foglio 17, mappali 317-149-25-26-106;
一 iv. 39.388,67 euro depositati su libretto di risparmio postale n. 000018296876;
一 v. 9.376,50 euro depositati su libretto di risparmio postale n. 000037526744;
一 vi. proprietà in comunione indivisa della quota di ¼ dell'immobile sito a Nuoro, via Grazia
Deledda, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 663;
c. dichiara che hanno diritto di concorrere alla divisione del patrimonio di cui al punto che precede gli eredi legittimi di in comunione indivisa per le seguenti quote: Persona_1
i i. (C.F. , coniuge, per la quota di 3/9; Controparte_1 C.F._1
ii ii. (C.F. ), figlia, per la quota di 2/9; Parte_1 C.F._4
iii iii. (C.F. ), figlio, per la quota di 2/9; Controparte_2 C.F._5
iv iv. (C.F. , figlia, per la quota di 2/9; Parte_2 C.F._7
d. rigetta le domande di rappresentazione dei frutti formulate dalle parti;
e. dispone l'ulteriore corso del processo con separata ordinanza.
Con separata ordinanza, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la stima del compendio ereditario e la predisposizione del progetto divisionale, conferendo al c.t.u. Ing. il relativo Persona_5
incarico peritale.
All'esito delle operazioni peritali, dopo ripetuti rinvii concessi per valutare la possibilità di un accordo tra le parti, il giudice ha provveduto al deposito del progetto divisionale ai sensi dell'art. 789 c.p.c.
All'udienza del 19.11.2024, verificata l'impossibilità di trovare un accordo e considerate le contestazioni sollevate al progetto divisionale, la causa veniva tenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, va evidenziato che con la sentenza non definitiva n 472/2021, emessa in data
29.10.2021, è stata aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] e Persona_1
ivi deceduto il 30.12.2011, con individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria.
Nello specifico, il Tribunale ha statuito che l'asse ereditario di è composto come Persona_1
segue:
• proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in Nuoro, Piazza Campo dei Fiori, censito 8 nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 3267, sub. 2-3-4-5;
• proprietà della quota del 50% del terreno sito in Nuoro, loc. ER, censito nel NCT di detto
Comune al NCEU foglio 17, mappale 318;
• proprietà della quota del 50% del terreno sito in Nuoro loc. ER, censito nel NCT di detto
Comune al NCEU foglio 17, mappali 317-149-25-26-106;
• somma di euro 39.388,67 euro depositati su libretto di risparmio postale n. 000018296876;
• somma di euro 9.376,50 euro depositati su libretto di risparmio postale n. 000037526744;
• proprietà in comunione indivisa della quota di ¼ dell'immobile sito a Nuoro, via Grazia
Deledda, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 663;
Con la sentenza indicata, oggetto di correzione di errore materiale, è stato altresì statuito il diritto degli eredi legittimi di di concorrere alla divisione del patrimonio indicato per le Persona_1
seguenti quote: il coniuge, , per la quota di 3/9, i figli e Controparte_1 Parte_1 CP_2
per la quota di 2/9 ciascuno. Parte_2
Il Tribunale ha inoltre rigettato la domanda di rappresentazione dei frutti formulata da parte attrice, dichiarato il non luogo a provvedere con riguardo alla domanda di di cui al punto Controparte_2
14 della comparsa di costituzione e risposta (conferimento dei beni donati anche indirettamente e riduzione delle liberalità nella misura necessaria a reintegrare la quota dovuta al convenuto), rimesso la causa in istruttoria per la stima del compendio ereditario e la formazione di un progetto divisionale.
Con l'ordinanza istruttoria sopra richiamata, il giudice ha formulato, tra gli altri, il seguente quesito:
«proceda alla resa dei conti tra i condividenti, in relazione alle spese, di cui vi sia prova documentale, sostenute da nella gestione dei terreni individuati nel capo 25-b-ii e 23-b-iii del Controparte_2
dispositivo della sentenza non definitiva pronunciata in data odierna».
Considerato che, in sede di approvazione del progetto divisionale predisposto dal giudice in data
15.11.2024, ha contestato il progetto nella parte in cui non risultavano riconosciute Controparte_2
in suo favore le spese sostenute per la gestione e i miglioramenti apportati al fondo agricolo sito in località ER e quantificate dal c.t.u. nella misura di euro 5.144,36, appare opportuno esaminare preliminarmente la domanda di rimborso sopra richiamata.
È bene evidenziare, infatti, come alcuna statuizione sul punto sia contenuta nella sentenza parziale del 29.10.2021, essendosi il giudice limitato, in sede di conferimento dell'incarico peritale, a chiedere una verifica in ordine alle spese effettivamente documentate dal al fine di procedere Per_1
eventualmente alla resa dei conti tra i condividenti.
L'art. 723 c.c. prevede, infatti, che: «dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo
9 dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti».
Tanto premesso, alla luce degli atti e della documentazione versata in causa, deve riconoscersi in capo a il diritto al rimborso delle spese anticipate per la conservazione del bene comune Controparte_2
per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In primis, è provato in causa, in quanto confermato dai testimoni escussi, che si sia Controparte_2
occupato personalmente e in via esclusiva della conduzione del fondo agricolo sito in Nuoro loc.
ER dopo la morte del padre , curando il vigneto, l'oliveto e il frutteto in esso presenti, Per_1
ricavandone i frutti, e occupandosi della pulizia dei confini, anche ai fini della prevenzione di possibili incendi.
Le attività di cura e conservazione del fondo svolte dal devono essere qualificate come svolte Per_1
in favore e nell'interesse della massa e, per tali ragioni, devono essere rimborsate al convenuto le spese sostenute per la conservazione del bene comune.
Ciò in forza di quanto statuito dall'art. 1110 c.c. secondo cui: «il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso».
Costituisce infatti principio ormai consolidato che l'erede, che abbia apportato delle migliorie sul bene comune, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, possa pretendere, in sede di divisione, il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 1110 c.c.
E ciò dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede (tra le molte, Cass. n. 925/1979; n. 3247/2009; n. 16206/2013; n. Cass. civ. n. 5135/2019;
Cass. civ. n. 2023, n. 1207).
Sulla scorta di tale principio, risultando provata in causa l'attività materiale di cura del fondo svolta dal il giudice ha affidato al c.t.u. il compito di quantificare le spese dal medesimo sostenute, Per_1
di cui sia stata fornita prova documentale.
All'esito degli accertamenti svolti, il perito del giudice ha riferito quanto segue: «Il totale delle spese sostenute dal sig. per la gestione dei terreni individuati nel capo 25-b-ii e 25-b-iii Controparte_2
del dispositivo della sentenza non definitiva ammonta a 5.144,36 euro».
Detto importo, ottenuto conteggiando le sole spese sostenute successivamente all'apertura della successione (2012 - 2015), ricomprende anche i costi, pari a euro 1.435,20, connessi agli spostamenti asseritamente effettuati dal convenuto presso il fondo dalla data della morte del genitore al marzo
2015.
Tuttavia, è doveroso evidenziare che, sulla base dell'istruttoria svolta, non risulta provato in causa con quale frequenza il si sia recato presso il fondo anzidetto. Si ritiene pertanto che l'importo Per_1
10 di euro 1.435,20, riconosciuto dal c.t.u., debba essere totalmente espunto.
Il rimborso può essere riconosciuto infatti solo con riguardo alle spese strettamente connesse alla conservazione del fondo e documentalmente provate.
È bene evidenziare altresì che tra le spese documentate vi sono anche diversi scontrini relativi a forniture di carburante effettuate nel medesimo periodo considerato, così che gli importi riconosciuti sulla base di asseriti spostamenti settimanali, peraltro indimostrati, appaiono almeno in parte una duplicazione delle medesime spese sostenute.
Ciò detto, si ritiene di ridurre l'importo calcolato dal c.t.u. nella minor somma corrispondente alla sommatoria dei documenti prodotti pari a euro 3.708,80, da suddividersi come segue: 3/9 a carico di
(euro 1.236,00) e 2/9 a carico di e (euro 824,18). Controparte_1 Pt_2 Parte_1
*
Parimenti, deve essere accolta la domanda di condanna di al rimborso, per la quota Controparte_2
di sua spettanza, delle spese sostenute dalle attrici con riguardo alla successione del padre . Per_1
L'art. 752 c.c. stabilisce infatti che «i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie, salvo che il testatore non abbia altrimenti disposto».
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, unitamente ai debiti del defunto, costituiscono un passivo ereditario gravante sugli eredi ex art. 752 c.c. sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, salvo che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (Cass. civ. n.1994 del 2016).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato in causa che le attrici hanno sostenuto le seguenti spese funerarie: euro 1.838,32, per spese di accatastamento e voltura (all. citazione), euro 2.350,00 per la cassa funebre, euro 60,00 per il necrologio, euro 800,00 per l'acquisto e posa in opera della lastra del loculo, euro 1.220,00 per l'affitto del loculo (allegati memorie 183, n.2, c.p.c.) per un importo complessivo di euro 6.268,32.
Dette somme appaiono certamente congrue e non manifestamente eccessive, né risultano fondate sotto tale profilo le contestazioni sollevate dal convenuto, del tutto generiche e prive di riscontri, in ordine alla provenienza dei fondi utilizzati.
Pertanto, considerato che concorre all'eredità per la quota di 2/9 dell'asse Controparte_2
ereditario, egli sarà tenuto al rimborso in favore delle attrici dell'importo di euro 1.392,96, pari ai 2/9 del totale, da suddividersi in due parti uguali, pari a 696,48 ciascuna.
*
Ciò premesso, deve procedersi all'esame della domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalle attrici che deve ritenersi certamente meritevole di accoglimento, con riconoscimento del diritto di ciascun coerede all'assegnazione della propria quota ai sensi dell'art. 713 c.c. e seguenti.
11 Sulla base della consulenza tecnica espletata, il compendio ereditario, stimato dal perito nella misura di euro 628.519,90, oltre alla proprietà di ¼ dell'immobile di via Grazia Deledda, è composto come segue:
• Immobile piazza campo dei Fiori (valore complessivo di euro 455.338,35) di cui:
- Piano Terra Seminterrato: euro 106.310,20;
- Piano primo: euro 162.585,00;
- Piano secondo: euro 138.824,55;
- Lastrico solare: euro 47.618,55; (metà 23.809,28)
• (valore complessivo di euro 75.651,23); Parte_3
- Fabbricato: euro 69.405,00;
- Terreni: euro 6.246,23;
• 1/4 Proprietà Via Grazia Deledda: euro 32.169,28; Per_1
• 4) Libretti postali e depositi bancari: euro 97.530,32,
In ossequio a quanto stabilito nella sentenza parziale, il 50% del valore degli immobili in comunione legale tra i coniugi e il 50% delle somme depositate nei libretti di risparmio, deve essere attribuito a
(euro 48.765,17) per un valore complessivo di euro 314.259,95 (euro Controparte_1
628.519,90/2), mentre il restante 50% di beni mobili e immobili, oltre alla proprietà di ¼ dell'immobile di via Grazia Deledda, pari a euro 32.169,28, per un importo complessivo di euro
346.429,23, deve essere suddiviso in 4 quote: una quota di 3/9 (euro 115.476,41) a CP_1
e una quota di 2/9 ciascuno (euro 76.984,27) a e
[...] CP_2 Parte_1 Parte_2
Inoltre, e dovranno rimborsare a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_2
ciascuna nei limiti della propria quota, le spese sostenute per la cura del terreno sito in località
ER, quantificate in euro 3.708,80, che verrà compensato con eventuali conguagli esistenti tra i condividenti. dovrà invece corrispondere alle attrici l'importo di euro 1.392,96 (696,48/2) per il Controparte_2
rimborso delle spese funerarie e successorie dalle medesime sostenute. Alcun addebito verrà effettuato nei confronti di stante l'assenza di un'espressa domanda. Parte_2
Sulla base di quanto sopra esposto, il tribunale ritiene di procedere alla divisione del compendio ereditario secondo il seguente progetto divisionale:
• 1° lotto - quota pari al 50% dei beni in comunione legale e quota di 3/9 pari a euro
115.476,41 del valore della massa- a Franceschina DORE:
- quota del 50% del valore degli immobili in comunione legale (euro 314.259,95), con assegnazione del piano secondo, piano terra seminterrato, metà del lastrico solare
(23.809,28) e metà delle somme di denaro depositate nei libretti di risparmio (euro
12 48.765,17), per un totale di euro 317.709,20, con un conguaglio dare a favore della massa di euro 3.449,25.
- una quota pari ai 3/9 della massa (346.429,23), corrispondente a euro 115.476,41 che, decurtata dell'importo a debito di euro 3.449,25, risulta pari a euro 112.027,16, con assegnazione della proprietà di ½ dell'immobile di via Grazia Deledda (euro 32.169,28) e del fondo agricolo di ER (euro 75.651,23) per un totale di euro 107.820,51, con conguaglio avere di euro 4.206,65. Dovranno poi operarsi le compensazioni e i conguagli di cui alla parte motiva (+ 696,48 – 1.236,26).
- conguaglio avere, pari a euro 2.103,32 (euro 4.206,65/2), da Parte_2
- conguaglio avere, previa compensazione, pari a euro 1.563,54 (2.103,32 + 696,48 –
1.236,26) da Controparte_2
• 2° lotto - valore della quota (2/9) pari a euro 76.984,27 (+ 696,48 - 824,18 = 76.856,57) a
Parte_1
- una quota pari a 2/9, con assegnazione del 50% delle somme depositate nei libretti e conti bancari pari a euro 48.765,17, oltre alla metà del lastrico solare, pari a euro 23.809,28, per un totale di euro 72.574,45, con un conguaglio a favore di euro 4.409,82.
- conguaglio avere, pari a euro 2.204,91 (4.409,81/2), da Parte_2
- conguaglio avere, previa compensazione, pari a euro 2.077,21 (2.204,91 + 696,48 – 824,18), da Controparte_2
• 3° lotto - valore della quota (2/9) pari a euro 76.984,27 (- 824,18 = 76.160,09) a Pt_2
[...]
- una quota pari a 2/9, con assegnazione, in comproprietà, del primo piano dell'immobile di via Campo dei Fiori (euro 162.585,00/2: euro 81.292,50), dove attualmente risiede, con conguaglio a favore della massa di euro 4.308,23;
- conguaglio dare a pari a 2.103,32; Controparte_1
- conguaglio dare a pari a euro 2.204,91; Parte_1
- conguaglio dare a pari a euro 824,18 per le spese di conduzione del fondo; Controparte_2
• 4° lotto - valore della quota (2/9) pari a euro 76.984,27 (+ 2.884,62 – 1.392,96 = 78.475,93)
a Controparte_2
- una quota pari a 2/9 a con assegnazione, in comproprietà. del primo Controparte_2 piano dell'immobile di via Campo dei Fiori (euro 162.585,00/2: 81.292,50) dove attualmente risiede, con un conguaglio dare a favore della massa pari a euro 4.308,23;
13 - conguaglio dare, previa compensazione, a pari a euro 1.563,54 (2.103,32 Controparte_1
+ 696,48 -1236,26).
- conguaglio dare, previa compensazione, a pari a euro 2.077,21 (2.204,91 Parte_1
+ 696,48 - 824,18);
- conguaglio avere da pari a euro 824,18 per le spese di conduzione del fondo. Parte_2
*
Le spese del giudizio devono essere liquidate come segue:
- le spese di lite della domanda di divisione ereditaria devono essere poste a carico della massa;
- le spese di lite tra le attrici e devono essere integralmente compensate, tenuto Parte_2 conto dell'adesione della convenuta alle domande formulate dalle attrici in citazione;
- le spese di lite tra il convenuto e devono essere compensate, Controparte_2 Parte_2
stante la mancanza di opposizione;
- le spese di lite tra le attrici e il convenuto devono essere compensate sulla Controparte_2
base del principio della soccombenza parziale reciproca, avuto riguardo alle domande rispettivamente rigettate e accolte.
- le spese della c.t.u. sono poste a carico della massa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta che le attrici sono creditrici nei confronti di dell'importo di euro Controparte_2
1.392,96 per le spese sostenute a favore della comunione;
2. accerta che è creditore nei confronti della massa dell'importo di euro Controparte_2
3.708,00, per le spese di conservazione del fondo agricolo sito in Nuoro, loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al NCEU foglio 17, mappale 318-317-149-25-26-106;
3. ripartisce il compendio ereditario tra gli eredi come da progetto divisionale di cui alla parte motiva della sentenza;
4. compensa le spese di lite tra le attrici e Parte_2
5. compensa le spese di lite tra le attrici e Controparte_2
6. compensa le spese di lite tra e Controparte_2 Parte_2
7. pone le spese di lite e della C.T.U. relative alla domanda di divisione ereditaria a carico della massa;
Così deciso in Nuoro, 17.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1397/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1397/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Alberto Controparte_1 C.F._1
Mario ZIZI (C.F. ) e Monica MELE (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Nuoro Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio dei difensori;
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Alberto Parte_1 C.F._4
Mario ZIZI (C.F. ) e Monica MELE (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Nuoro Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio dei difensori;
attrici
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Renato SODDU Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nuoro, via Ballero n. 9, presso lo studio C.F._6
del difensore;
(C.F. ), rappresentata dal curatore speciale avv. Parte_2 C.F._7
Angelo Marongiu, con il patrocinio degli avvocati Antonio CUALBU (C.F. e C.F._8
Maria Anna SIRIGU, elettivamente domiciliata in Nuoro, via Roma n. 7, presso lo studio dei difensori;
convenuti
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note depositate il 26.4.2021):
“I) Dichiarando aperta la successione del signor , deceduto in Nuoro il 30.12.2011 e, Persona_1
previa formazione della massa ereditaria ai sensi art. 556 c.c.:
II) Disponendo la divisione dei beni dallo stesso relitti, come meglio indicati in narrativa, tra tutti gli aventi diritto, secondo le regole delle successioni legittime, tenuto conto dei diritti e delle quote spettanti a ciascuno di essi in qualità d'erede, previa determinazione ed attribuzione di quanto spettante in via esclusiva al coniuge , in virtù della comunione legale, e della Controparte_1 riserva di cui all'art. 540 c.c.;
III) Ordinare al convenuto di rendere i conti della gestione della porzione del Controparte_2
patrimonio immobiliare comune attratto nella sua esclusiva disponibilità e condannando lo stesso alla corresponsione dei frutti naturali e civili afferenti in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
IV) Condannando il predetto alla rifusione, per la quota di pertinenza, delle spese Controparte_2
sostenute dalle congiunte a favore della comunione (spese funerarie, per pratica di successione, volturazioni etc.).
V) Disponendo ogni ulteriore atto di legge in ordine a addizioni, miglioramenti, collazioni, conferimenti e a quant'altro si renderà necessario;
VI) ponendo le spese della divisione a carico della massa e quelle del giudizio a carico dei resistenti”.
Nell'interesse del convenuto (precisate nelle note depositate il 26.4.2021): Controparte_2
“1) pregiudizialmente: dichiarando l'improcedibilità della domanda e del giudizio per l'omessa chiamata in causa dei litisconsorti necessari ulteriori comproprietari della casa sita nella Via Grazia
Deledda n. 46 di Nuoro, in Catasto al F. 45, Mapp. 663, pure oggetto di divisione materiale ed in natura, e segnatamente (nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._9
, residente in [...]09/1943,
[...] Controparte_4
C.F. , residente in [...]), CodiceFiscale_10 CP_5
(nata in [...] il [...], C.F. , residente in [...], Via
[...] C.F._11
Nazionale n. 3) e (nata in [...] il [...], C.F. Controparte_6 [...]
, residente in [...]), come in atti;
C.F._12
2) preliminarmente: occorrendo, si chiede che il Giudice Ill.mo, sospeso il giudizio, voglia ammettere
i mezzi di prova finora pretermessi come in atti, disponendo per il loro espletamento, ed in particolare:
3 3) “B) ordine di esibizione dei contratti istitutivi e degli estratti conto storici di tutti i rapporti bancari
e postali come sopra indicati inerenti al de cuius , presso le attrici, le , Persona_1 CP_7 la BNL e il Banco di Sardegna, onde acquisire il tutto al processo” (ex memoria 183II CPC);
4) “D) CTU per il calcolo dei frutti civili ritratti e ritraibili dal compendio immobiliare e mobiliare occupato e goduto ed utilizzato come sopra (capp. 1-2) da (per quanto extra art. Controparte_1
5402 CC) e e dai conti correnti e dai libretti n. 80209/000037526744 e n. Parte_1
80209/000018296876 come sopra indicati nella loro esclusiva disponibilità dal decesso del de cuius
” (ex memoria 183II CPC); Persona_1
5) “E) CTU per la ricostruzione e valutazione della massa dividenda, comprensiva del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e dei relativi frutti, con formazione delle porzioni in natura dovute ai condividenti sulla base dell'asse formato e in proporzione alle rispettive quote, con imputazione dei debiti verso il defunto, conferimento dei beni donati e riduzione delle donazioni nella misura necessaria a reintegrare la quota dovuta al convenuto tenuto conto di tutti i suoi crediti,
Cont con i dovuti rimborsi o conguagli” (ex memoria 183II );
6) “F) verificazione ai sensi degli artt. 216 ss CPC dello scritto prodotto col n. 1 con accertamento dell'autenticità della scrittura del de cuius ivi contenuta, tramite il mezzo di prova Persona_1 costituito da apposita CTU grafica, indicando sin d'ora quali scritture di comparazione le scritture
e le firme a calce dei contratti 02.01.04 e di tutti gli altri nonché delle dichiarazioni e delle istanze pure in atti;
occorrendo, si chiede quindi l'acquisizione al processo dei relativi originali” (ex memoria 183II CPC);
7) “G) CTU fonica per la trascrizione e l'accertamento dell'autenticità delle conversazioni in date
25.11.11 tra il de cuius , l'attrice e il convenuto Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
circa la titolarità dei beni in successione, prodotte con il n. 2, con saggio vocale della e relativa CP_1
comparazione della voce della registrazione, traduzione integrale in italiano ove sia adoperata la lingua sarda, nonché interrogatorio formale delle attrici e, all'esito, prova testimoniale con tutti i testi sopra indicati, sul seguente capitolo: 19) Vero che nella registrazione che mi viene fatta ascoltare riconosco le voci appartenenti al de cuius , alla attrice Persona_1 Controparte_1
e al convenuto (ex memoria 183II CPC, con i testi ivi indicati tra cui in particolare Controparte_2
a scelta della parte o occorrendo nell'ordine , , Controparte_3 Controparte_9 CP_10
, , , , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Persona_2 CP_14
, , tutti da Nuoro); Controparte_15 Controparte_16
8) “verificazione ai sensi degli artt. 216 ss CPC del detto scritto [frase “BOTTE PICCOLA PRESI L
10 10 APRILE” redatta dalle attrici e in particolare da ] con accertamento Parte_1 dell'autenticità della scrittura della ivi contenuta, tramite il mezzo di prova Parte_1
4 costituito da apposita CTU grafica, con saggio grafico della predetta e Parte_1 indicandosi sin d'ora quali ulteriori scritture di comparazione le scritture e le firme in atti già dichiarate come provenienti in tutto od in parte dalla , quali le avverse produzioni Parte_1 nn. 18, 19, 20, 23; occorrendo, si chiede quindi l'acquisizione al processo dei relativi originali” (ex memoria 183III CPC);
9) prova testimoniale contraria sul capitolo n. 11 di cui alla memoria ex 183III (p. 20) avversaria, con tutti i testi già indicati nella memoria 183II CPC ed in particolare a scelta della parte o occorrendo nell'ordine , , , Controparte_3 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] Controparte_12 CP_13 Persona_2 CP_14 [...]
, , , , , CP_15 Controparte_16 Controparte_16 CP_17 CP_18 CP_19
tutti da Nuoro;
10) all'esito: dichiarando aperta la successione del defunto;
Persona_1
11) formando la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
12) riunendo alla stessa il valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di liberalità, e il valore dei relativi frutti;
13) con stima di tutti i beni, resa dei conti e calcolo dei frutti spettanti;
14) con imputazione dei debiti verso il defunto e l'eredità, conferimento dei beni donati anche indirettamente e riduzione delle liberalità nella misura necessaria a reintegrare la quota dovuta al convenuto;
15) con formazione delle porzioni dovute ai condividenti sulla base dell'asse formato e in proporzione alle rispettive quote;
16) disponendo quindi la divisione;
17) attribuendo all'esponente la sua porzione in natura con i dovuti rimborsi o conguagli;
18) spese di divisione ed ereditarie a carico della massa;
19) con vittoria di compensi professionali per assistenza e patrocinio e spese legali”.
Nell'interesse della convenuta (conclusioni formulate nella comparsa di Parte_2
risposta) conclude affinché il Tribunale, contrariis reiectis, voglia giudicare:
a) Dichiarando aperta la successione del Sig. deceduto in Nuoro il 30.12.2011 Persona_1
e, previa formazione della massa ereditaria ai sensi dell'art. 556 c.c.
b) Disponendo la divisione dei beni dello stesso relitti tra tutti gli aventi diritto, secondo le regole della successione legittima, tenuto conto dei diritti e delle quote spettanti a ciascuno di essi in qualità d'erede, previa determinazione ed attribuzione di quanto spettante in via esclusiva al coniuge in virtù della comunione legale e della riserva di Controparte_1 cui all'art. 540 c.c.
5 c) Ordinare al convenuto di rendere i conti della gestione della porzione di Controparte_2
patrimonio immobiliare comune attratto nella sua esclusiva disponibilità e condannando lo stesso alla corresponsione dei frutti naturali e civili afferenti in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
d) Disponendo ogni ulteriore atto di legge in ordine a addizioni, miglioramenti, collazioni, conferimenti e a quant'altro si renderà necessario.
e) Ponendo le spese della divisione a carico a della massa e quelle del giudizio a carico dei resisenti;
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Controparte_1 Parte_1
convenuto in giudizio e esponendo che: CP_2 Parte_2
• il 30.12.2011 era deceduto in Nuoro nato a [...] il [...], al quale Persona_1
erano succeduti ab intestato gli eredi legittimi, ossia il coniuge e i figli Controparte_1
e (quest'ultima interdetta e, all'epoca, avente come Parte_1 CP_2 Parte_2
tutrice ; Persona_3
- il patrimonio relitto del de cuius (di cui era titolare del 50% del diritto dominicale Franceschina in virtù del regime di comunione legale dei beni, salvo l'immobile di via Grazia Deledda CP_1
di seguito identificato) è così composto: 1) immobile sito in Nuoro, Piazza Campo dei Fiori, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, particella 3267, sub. 2-3-4-5; 2) terreno sito in
Nuoro, loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al foglio 17, particella 318; 3) terreno sito in Nuoro loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al foglio 17, particelle 317-149-25-26-
106; 4) 13.171,93 euro sul conto corrente n. 600/12785 presso il Banco di Sardegna di Nuoro, somma già suddivisa fra le parti in virtù di accordo bonario;
5) euro 78.777,32 depositati su libretto di risparmio postale n. 000018296876, presso Bancoposta, cointestato al coniuge CP_1
6) euro 18.753,00 depositati su libretto di risparmio postale n. 000037526744 presso
[...]
Bancoposta, cointestato al coniuge;
6) quota (ancora indivisa) di ¼ Controparte_1 dell'immobile sito in Nuoro, via Grazia Deledda, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 663 (pervenuta iure successionis a ; Persona_1
- nonostante la volontà delle attrici di pervenire alla divisione del compendio ereditario, CP_2
i era sempre mostrato indisponibile, non partecipando neppure all'incontro fissato nel
[...]
procedimento di mediazione;
Tanto premesso, le odierne attrici hanno insistito per la divisione del compendio ereditario chiedendo che le spese della divisione siano poste a carico della massa e quelle del giudizio a carico dei resistenti.
6 *
si è costituito in giudizio e, in qualità erede del de cuius con Controparte_2 Persona_1
riguardo al compendio ereditario, ha contestato che oggetto della divisione fosse il 50% dell'asse come individuato, poiché, a suo dire, il de cuius con più atti di liberalità, aveva Persona_1
attribuito al coniuge la quota pari al 50% del suo patrimonio – salva la quota Controparte_1
della casa di via Deledda (quella in comunione fra e i suoi fratelli), detenuta da Persona_1
terzi – facendola figurare come acquirente e titolare degli immobili sopra indicati e intestandole i libretti di risparmio, operazioni compiute con denaro del solo defunto;
Ha altresì evidenziato che l'appartamento sito nel piano primo in Piazza Campo dei Fiori (censito al foglio 45, mappale 3267, sub. 2), concessogli in comodato dal de cuius, era stato da lui arredato, mentre riguardo a quello del secondo piano – comprensivo di garage, pertinenze etc., censito al foglio
45, mappale 3267, sub. 3-4-5 –, utilizzato dalle attrici, dovevano essere esclusi dalla divisione
“tecnigrafo, tavolo da disegno, lampada da tavolo e accessori vari” in quanto di sua esclusiva proprietà; Assumeva altresì di aver sostenuto tutti gli oneri e le spese relativi alla conduzione del fondo agricolo (sito in loc. ER) e di aver contribuito alle spese relative ai restanti beni del compendio ereditario.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.1.2014, si è costituita in giudizio Pt_2
rappresentata dall'allora curatrice speciale la quale ha aderito alla
[...] Persona_3
domanda di divisione e alle conclusioni rassegnate dalle attrici.
*
All' udienza del 15.1.2015, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma
6, c.p.c. Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 6.5.2021, svolta con la modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di precisazione delle conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 472/2021, resa in data 29.10.2021, il Tribunale di Nuoro provvedeva a dichiarare aperta la successione di , pronunciando il seguente dispositivo (come Persona_4
modificato con decreto di correzione di errore materiale del 24.01.2022):
«Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
«a. dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduto il 30.12.2011;
b. dichiara che l'asse ereditario di è composto come segue: Persona_1
7 一 i. proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in Nuoro, Piazza Campo dei Fiori, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 3267, sub. 2-3-4-5;
一 ii. proprietà della quota del 50% del terreno sito in Nuoro, loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al NCEU foglio 17, mappale 318;
一 iii. proprietà della quota del 50% del terreno sito in Nuoro loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al NCEU foglio 17, mappali 317-149-25-26-106;
一 iv. 39.388,67 euro depositati su libretto di risparmio postale n. 000018296876;
一 v. 9.376,50 euro depositati su libretto di risparmio postale n. 000037526744;
一 vi. proprietà in comunione indivisa della quota di ¼ dell'immobile sito a Nuoro, via Grazia
Deledda, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 663;
c. dichiara che hanno diritto di concorrere alla divisione del patrimonio di cui al punto che precede gli eredi legittimi di in comunione indivisa per le seguenti quote: Persona_1
i i. (C.F. , coniuge, per la quota di 3/9; Controparte_1 C.F._1
ii ii. (C.F. ), figlia, per la quota di 2/9; Parte_1 C.F._4
iii iii. (C.F. ), figlio, per la quota di 2/9; Controparte_2 C.F._5
iv iv. (C.F. , figlia, per la quota di 2/9; Parte_2 C.F._7
d. rigetta le domande di rappresentazione dei frutti formulate dalle parti;
e. dispone l'ulteriore corso del processo con separata ordinanza.
Con separata ordinanza, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la stima del compendio ereditario e la predisposizione del progetto divisionale, conferendo al c.t.u. Ing. il relativo Persona_5
incarico peritale.
All'esito delle operazioni peritali, dopo ripetuti rinvii concessi per valutare la possibilità di un accordo tra le parti, il giudice ha provveduto al deposito del progetto divisionale ai sensi dell'art. 789 c.p.c.
All'udienza del 19.11.2024, verificata l'impossibilità di trovare un accordo e considerate le contestazioni sollevate al progetto divisionale, la causa veniva tenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, va evidenziato che con la sentenza non definitiva n 472/2021, emessa in data
29.10.2021, è stata aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] e Persona_1
ivi deceduto il 30.12.2011, con individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria.
Nello specifico, il Tribunale ha statuito che l'asse ereditario di è composto come Persona_1
segue:
• proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in Nuoro, Piazza Campo dei Fiori, censito 8 nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 3267, sub. 2-3-4-5;
• proprietà della quota del 50% del terreno sito in Nuoro, loc. ER, censito nel NCT di detto
Comune al NCEU foglio 17, mappale 318;
• proprietà della quota del 50% del terreno sito in Nuoro loc. ER, censito nel NCT di detto
Comune al NCEU foglio 17, mappali 317-149-25-26-106;
• somma di euro 39.388,67 euro depositati su libretto di risparmio postale n. 000018296876;
• somma di euro 9.376,50 euro depositati su libretto di risparmio postale n. 000037526744;
• proprietà in comunione indivisa della quota di ¼ dell'immobile sito a Nuoro, via Grazia
Deledda, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 663;
Con la sentenza indicata, oggetto di correzione di errore materiale, è stato altresì statuito il diritto degli eredi legittimi di di concorrere alla divisione del patrimonio indicato per le Persona_1
seguenti quote: il coniuge, , per la quota di 3/9, i figli e Controparte_1 Parte_1 CP_2
per la quota di 2/9 ciascuno. Parte_2
Il Tribunale ha inoltre rigettato la domanda di rappresentazione dei frutti formulata da parte attrice, dichiarato il non luogo a provvedere con riguardo alla domanda di di cui al punto Controparte_2
14 della comparsa di costituzione e risposta (conferimento dei beni donati anche indirettamente e riduzione delle liberalità nella misura necessaria a reintegrare la quota dovuta al convenuto), rimesso la causa in istruttoria per la stima del compendio ereditario e la formazione di un progetto divisionale.
Con l'ordinanza istruttoria sopra richiamata, il giudice ha formulato, tra gli altri, il seguente quesito:
«proceda alla resa dei conti tra i condividenti, in relazione alle spese, di cui vi sia prova documentale, sostenute da nella gestione dei terreni individuati nel capo 25-b-ii e 23-b-iii del Controparte_2
dispositivo della sentenza non definitiva pronunciata in data odierna».
Considerato che, in sede di approvazione del progetto divisionale predisposto dal giudice in data
15.11.2024, ha contestato il progetto nella parte in cui non risultavano riconosciute Controparte_2
in suo favore le spese sostenute per la gestione e i miglioramenti apportati al fondo agricolo sito in località ER e quantificate dal c.t.u. nella misura di euro 5.144,36, appare opportuno esaminare preliminarmente la domanda di rimborso sopra richiamata.
È bene evidenziare, infatti, come alcuna statuizione sul punto sia contenuta nella sentenza parziale del 29.10.2021, essendosi il giudice limitato, in sede di conferimento dell'incarico peritale, a chiedere una verifica in ordine alle spese effettivamente documentate dal al fine di procedere Per_1
eventualmente alla resa dei conti tra i condividenti.
L'art. 723 c.c. prevede, infatti, che: «dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo
9 dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti».
Tanto premesso, alla luce degli atti e della documentazione versata in causa, deve riconoscersi in capo a il diritto al rimborso delle spese anticipate per la conservazione del bene comune Controparte_2
per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In primis, è provato in causa, in quanto confermato dai testimoni escussi, che si sia Controparte_2
occupato personalmente e in via esclusiva della conduzione del fondo agricolo sito in Nuoro loc.
ER dopo la morte del padre , curando il vigneto, l'oliveto e il frutteto in esso presenti, Per_1
ricavandone i frutti, e occupandosi della pulizia dei confini, anche ai fini della prevenzione di possibili incendi.
Le attività di cura e conservazione del fondo svolte dal devono essere qualificate come svolte Per_1
in favore e nell'interesse della massa e, per tali ragioni, devono essere rimborsate al convenuto le spese sostenute per la conservazione del bene comune.
Ciò in forza di quanto statuito dall'art. 1110 c.c. secondo cui: «il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso».
Costituisce infatti principio ormai consolidato che l'erede, che abbia apportato delle migliorie sul bene comune, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, possa pretendere, in sede di divisione, il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 1110 c.c.
E ciò dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede (tra le molte, Cass. n. 925/1979; n. 3247/2009; n. 16206/2013; n. Cass. civ. n. 5135/2019;
Cass. civ. n. 2023, n. 1207).
Sulla scorta di tale principio, risultando provata in causa l'attività materiale di cura del fondo svolta dal il giudice ha affidato al c.t.u. il compito di quantificare le spese dal medesimo sostenute, Per_1
di cui sia stata fornita prova documentale.
All'esito degli accertamenti svolti, il perito del giudice ha riferito quanto segue: «Il totale delle spese sostenute dal sig. per la gestione dei terreni individuati nel capo 25-b-ii e 25-b-iii Controparte_2
del dispositivo della sentenza non definitiva ammonta a 5.144,36 euro».
Detto importo, ottenuto conteggiando le sole spese sostenute successivamente all'apertura della successione (2012 - 2015), ricomprende anche i costi, pari a euro 1.435,20, connessi agli spostamenti asseritamente effettuati dal convenuto presso il fondo dalla data della morte del genitore al marzo
2015.
Tuttavia, è doveroso evidenziare che, sulla base dell'istruttoria svolta, non risulta provato in causa con quale frequenza il si sia recato presso il fondo anzidetto. Si ritiene pertanto che l'importo Per_1
10 di euro 1.435,20, riconosciuto dal c.t.u., debba essere totalmente espunto.
Il rimborso può essere riconosciuto infatti solo con riguardo alle spese strettamente connesse alla conservazione del fondo e documentalmente provate.
È bene evidenziare altresì che tra le spese documentate vi sono anche diversi scontrini relativi a forniture di carburante effettuate nel medesimo periodo considerato, così che gli importi riconosciuti sulla base di asseriti spostamenti settimanali, peraltro indimostrati, appaiono almeno in parte una duplicazione delle medesime spese sostenute.
Ciò detto, si ritiene di ridurre l'importo calcolato dal c.t.u. nella minor somma corrispondente alla sommatoria dei documenti prodotti pari a euro 3.708,80, da suddividersi come segue: 3/9 a carico di
(euro 1.236,00) e 2/9 a carico di e (euro 824,18). Controparte_1 Pt_2 Parte_1
*
Parimenti, deve essere accolta la domanda di condanna di al rimborso, per la quota Controparte_2
di sua spettanza, delle spese sostenute dalle attrici con riguardo alla successione del padre . Per_1
L'art. 752 c.c. stabilisce infatti che «i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie, salvo che il testatore non abbia altrimenti disposto».
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, unitamente ai debiti del defunto, costituiscono un passivo ereditario gravante sugli eredi ex art. 752 c.c. sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, salvo che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (Cass. civ. n.1994 del 2016).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato in causa che le attrici hanno sostenuto le seguenti spese funerarie: euro 1.838,32, per spese di accatastamento e voltura (all. citazione), euro 2.350,00 per la cassa funebre, euro 60,00 per il necrologio, euro 800,00 per l'acquisto e posa in opera della lastra del loculo, euro 1.220,00 per l'affitto del loculo (allegati memorie 183, n.2, c.p.c.) per un importo complessivo di euro 6.268,32.
Dette somme appaiono certamente congrue e non manifestamente eccessive, né risultano fondate sotto tale profilo le contestazioni sollevate dal convenuto, del tutto generiche e prive di riscontri, in ordine alla provenienza dei fondi utilizzati.
Pertanto, considerato che concorre all'eredità per la quota di 2/9 dell'asse Controparte_2
ereditario, egli sarà tenuto al rimborso in favore delle attrici dell'importo di euro 1.392,96, pari ai 2/9 del totale, da suddividersi in due parti uguali, pari a 696,48 ciascuna.
*
Ciò premesso, deve procedersi all'esame della domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalle attrici che deve ritenersi certamente meritevole di accoglimento, con riconoscimento del diritto di ciascun coerede all'assegnazione della propria quota ai sensi dell'art. 713 c.c. e seguenti.
11 Sulla base della consulenza tecnica espletata, il compendio ereditario, stimato dal perito nella misura di euro 628.519,90, oltre alla proprietà di ¼ dell'immobile di via Grazia Deledda, è composto come segue:
• Immobile piazza campo dei Fiori (valore complessivo di euro 455.338,35) di cui:
- Piano Terra Seminterrato: euro 106.310,20;
- Piano primo: euro 162.585,00;
- Piano secondo: euro 138.824,55;
- Lastrico solare: euro 47.618,55; (metà 23.809,28)
• (valore complessivo di euro 75.651,23); Parte_3
- Fabbricato: euro 69.405,00;
- Terreni: euro 6.246,23;
• 1/4 Proprietà Via Grazia Deledda: euro 32.169,28; Per_1
• 4) Libretti postali e depositi bancari: euro 97.530,32,
In ossequio a quanto stabilito nella sentenza parziale, il 50% del valore degli immobili in comunione legale tra i coniugi e il 50% delle somme depositate nei libretti di risparmio, deve essere attribuito a
(euro 48.765,17) per un valore complessivo di euro 314.259,95 (euro Controparte_1
628.519,90/2), mentre il restante 50% di beni mobili e immobili, oltre alla proprietà di ¼ dell'immobile di via Grazia Deledda, pari a euro 32.169,28, per un importo complessivo di euro
346.429,23, deve essere suddiviso in 4 quote: una quota di 3/9 (euro 115.476,41) a CP_1
e una quota di 2/9 ciascuno (euro 76.984,27) a e
[...] CP_2 Parte_1 Parte_2
Inoltre, e dovranno rimborsare a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_2
ciascuna nei limiti della propria quota, le spese sostenute per la cura del terreno sito in località
ER, quantificate in euro 3.708,80, che verrà compensato con eventuali conguagli esistenti tra i condividenti. dovrà invece corrispondere alle attrici l'importo di euro 1.392,96 (696,48/2) per il Controparte_2
rimborso delle spese funerarie e successorie dalle medesime sostenute. Alcun addebito verrà effettuato nei confronti di stante l'assenza di un'espressa domanda. Parte_2
Sulla base di quanto sopra esposto, il tribunale ritiene di procedere alla divisione del compendio ereditario secondo il seguente progetto divisionale:
• 1° lotto - quota pari al 50% dei beni in comunione legale e quota di 3/9 pari a euro
115.476,41 del valore della massa- a Franceschina DORE:
- quota del 50% del valore degli immobili in comunione legale (euro 314.259,95), con assegnazione del piano secondo, piano terra seminterrato, metà del lastrico solare
(23.809,28) e metà delle somme di denaro depositate nei libretti di risparmio (euro
12 48.765,17), per un totale di euro 317.709,20, con un conguaglio dare a favore della massa di euro 3.449,25.
- una quota pari ai 3/9 della massa (346.429,23), corrispondente a euro 115.476,41 che, decurtata dell'importo a debito di euro 3.449,25, risulta pari a euro 112.027,16, con assegnazione della proprietà di ½ dell'immobile di via Grazia Deledda (euro 32.169,28) e del fondo agricolo di ER (euro 75.651,23) per un totale di euro 107.820,51, con conguaglio avere di euro 4.206,65. Dovranno poi operarsi le compensazioni e i conguagli di cui alla parte motiva (+ 696,48 – 1.236,26).
- conguaglio avere, pari a euro 2.103,32 (euro 4.206,65/2), da Parte_2
- conguaglio avere, previa compensazione, pari a euro 1.563,54 (2.103,32 + 696,48 –
1.236,26) da Controparte_2
• 2° lotto - valore della quota (2/9) pari a euro 76.984,27 (+ 696,48 - 824,18 = 76.856,57) a
Parte_1
- una quota pari a 2/9, con assegnazione del 50% delle somme depositate nei libretti e conti bancari pari a euro 48.765,17, oltre alla metà del lastrico solare, pari a euro 23.809,28, per un totale di euro 72.574,45, con un conguaglio a favore di euro 4.409,82.
- conguaglio avere, pari a euro 2.204,91 (4.409,81/2), da Parte_2
- conguaglio avere, previa compensazione, pari a euro 2.077,21 (2.204,91 + 696,48 – 824,18), da Controparte_2
• 3° lotto - valore della quota (2/9) pari a euro 76.984,27 (- 824,18 = 76.160,09) a Pt_2
[...]
- una quota pari a 2/9, con assegnazione, in comproprietà, del primo piano dell'immobile di via Campo dei Fiori (euro 162.585,00/2: euro 81.292,50), dove attualmente risiede, con conguaglio a favore della massa di euro 4.308,23;
- conguaglio dare a pari a 2.103,32; Controparte_1
- conguaglio dare a pari a euro 2.204,91; Parte_1
- conguaglio dare a pari a euro 824,18 per le spese di conduzione del fondo; Controparte_2
• 4° lotto - valore della quota (2/9) pari a euro 76.984,27 (+ 2.884,62 – 1.392,96 = 78.475,93)
a Controparte_2
- una quota pari a 2/9 a con assegnazione, in comproprietà. del primo Controparte_2 piano dell'immobile di via Campo dei Fiori (euro 162.585,00/2: 81.292,50) dove attualmente risiede, con un conguaglio dare a favore della massa pari a euro 4.308,23;
13 - conguaglio dare, previa compensazione, a pari a euro 1.563,54 (2.103,32 Controparte_1
+ 696,48 -1236,26).
- conguaglio dare, previa compensazione, a pari a euro 2.077,21 (2.204,91 Parte_1
+ 696,48 - 824,18);
- conguaglio avere da pari a euro 824,18 per le spese di conduzione del fondo. Parte_2
*
Le spese del giudizio devono essere liquidate come segue:
- le spese di lite della domanda di divisione ereditaria devono essere poste a carico della massa;
- le spese di lite tra le attrici e devono essere integralmente compensate, tenuto Parte_2 conto dell'adesione della convenuta alle domande formulate dalle attrici in citazione;
- le spese di lite tra il convenuto e devono essere compensate, Controparte_2 Parte_2
stante la mancanza di opposizione;
- le spese di lite tra le attrici e il convenuto devono essere compensate sulla Controparte_2
base del principio della soccombenza parziale reciproca, avuto riguardo alle domande rispettivamente rigettate e accolte.
- le spese della c.t.u. sono poste a carico della massa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta che le attrici sono creditrici nei confronti di dell'importo di euro Controparte_2
1.392,96 per le spese sostenute a favore della comunione;
2. accerta che è creditore nei confronti della massa dell'importo di euro Controparte_2
3.708,00, per le spese di conservazione del fondo agricolo sito in Nuoro, loc. ER, censito nel NCT di detto Comune al NCEU foglio 17, mappale 318-317-149-25-26-106;
3. ripartisce il compendio ereditario tra gli eredi come da progetto divisionale di cui alla parte motiva della sentenza;
4. compensa le spese di lite tra le attrici e Parte_2
5. compensa le spese di lite tra le attrici e Controparte_2
6. compensa le spese di lite tra e Controparte_2 Parte_2
7. pone le spese di lite e della C.T.U. relative alla domanda di divisione ereditaria a carico della massa;
Così deciso in Nuoro, 17.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
14