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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9864 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 75204/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
16.1.25 con termine per comparse dal 17.1.25
TRA
C.F. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., difesa dall'Avv. Giancarlo Mattiello RICORRENTE/ATTRICE E
C.F. difeso dall'avv. Alessandra Topino Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE/CONVENUTO
NONCHE'
c.f. , difesa dagli Avv.ti Filomena Silipo e Controparte_2 C.F._2
AN SA
RESISTENTE/CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema
pagina 1 di 4 Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte e le conclusioni ivi contenute.
Sinteticamente, depositava ricorso ex art. 702bis c.p.c. Parte_1 per sentir dichiarare l'inadempimento di e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della retta scolastica per l'anno 2019/2020, dell'importo di euro 6.744,95, relativa alla frequenza del figlio dei predetti, al liceo scientifico Persona_1 internazionale gestito dalla Parte_1
Si è costituito disconoscendo la sottoscrizione apposta al modulo di iscrizione CP_1 depositato in copia dalla ricorrente e rappresentando che, nel mese di ottobre 2013, con la coniuge aveva sottoscritto un verbale di separazione consensuale nel quale CP_2 quest'ultima dava atto che avrebbe provveduto in via esclusiva al pagamento della retta scolastica dell'istituto frequentato da entrambi i figli;
nel 2016, poi, era Parte_1 intervenuta una riconciliazione, ma gli accordi economici erano rimasti immutati, così come per gli anni a seguire;
nel mese di maggio 2019, si era allontanata dalla CP_2 casa coniugale unitamente ai figli e aveva depositato un ricorso per separazione giudiziale tutt'ora pendente;
in quel periodo era avvenuta l'iscrizione scolastica di cui è causa, alla quale si dichiara estraneo. CP_1
Si è costituita non contestando le richieste economiche dell'Istituto, ma CP_2 rappresentando la sussistenza della solidarietà del debito con l'ex coniuge;
in particolare, la predetta sostiene che, iscritto il figlio all'Istituto privato già dalle elementari, dopo una prima iscrizione, effettuata in presenza dai genitori, per gli anni successivi la mera formalità della reiscrizione era stata effettuata per tramite di persona interna all'Istituto, con il pieno consenso dei predetti;
a tal fine evidenzia la difformità anche della propria firma apposta in calce al documento n. 1 del fascicolo della ricorrente rispetto a quella apposta dalla stessa sul verbale di separazione.
La convenuta sostiene che era stato sempre consapevole e d'accordo con la CP_1 iscrizione del figlio all'Istituto e, dunque, che sia solidalmente tenuto al pagamento della quota.
A seguito delle difese dei convenuti, il rito è stato trasformato in ordinario.
Ciò premesso, deve rilevarsi, che la non autenticità della sottoscrizione di sul CP_1 modulo di iscrizione (doc. 1 ricorrente), oltre ad essere evidente anche solo confrontandola con la sottoscrizione della procura alle liti, della patente di guida e del verbale di separazione, è stata confermata da la quale ha confermato di aver CP_2 pagina 2 di 4 richiesto la iscrizione del figlio e di aver accettato le condizioni economiche, seppur verbalmente.
La tesi della sottoscrizione apposta da soggetto interno all' è rimasta priva di CP_3 riscontro, ma può ritenersi irrilevante, stante l'ammissione di di aver aderito CP_2 alle condizioni dell' . CP_3
Quanto all'obbligo solidale di non si tratta tanto di stabilire se egli fosse CP_1 consapevole e d'accordo con la frequentazione della scuola privata da parte del figlio, elemento che appare dimostrato dal verbale di separazione del 2013 e dal fatto che il figlio ha frequentato per molti anni l'Istituto, quanto di verificare quali fossero gli accordi economici tra i coniugi, circa la suddivisione di tale spesa straordinaria.
non ha contestato di aver versato le rate della scuola privata fin dalla CP_2 frequentazione delle classi elementari dell'Istituto da parte del figlio, salvo nel 2010, in cui avrebbe provveduto circostanza non contestata da quest'ultimo; inoltre, CP_1 non ha contestato di possedere un tenore di vita patrimoniale più elevato CP_2 rispetto al marito.
Nella e-mail inviata in data 19 febbraio 2020 dal difensore di a nella CP_2 CP_1 quale sono riportate le spese straordinarie per l'anno scolastico 2019-2020 per le quali chiedeva il 50% di rimborso, non sono indicate le spese per il liceo (doc. 4). CP_2
Il verbale di separazione del 2013, seppur superato dalla successiva riconciliazione, prevedeva l'impegno di al versamento della retta dell'Istituto privato per CP_2 entrambi i figli.
Da tutte queste circostanze, emerge la prova che vi fosse un accordo tra i coniugi circa il pagamento esclusivo della retta scolastica da parte di CP_2
In assenza di un modulo firmato da e della accettazione delle condizioni CP_1 economiche dell'Istituto, nonché della prova di un accordo specifico sulla suddivisione delle spese straordinarie del liceo al 50%, non potrà addossarsi a il relativo CP_1 obbligo. Pertanto, la domanda di parte ricorrente/attrice sarà accolta solo nei confronti di
CP_2
Le spese di lite seguiranno la soccombenza tra la e con Parte_1 CP_2 liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14, vista la assenza di questioni complesse e il riconoscimento parziale del debito;
le spese tra la e Parte_1 CP_1 saranno, invece, compensate, non potendo la parte ricorrente essere a conoscenza della suddivisione delle spese negli accordi tra genitori e vigendo il principio di solidarietà per le spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento Controparte_2 di euro 6.744,95 in favore della parte ricorrente/attrice, oltre interessi legali ex art. 1284
pagina 3 di 4 c.c. dalla domanda;
- rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_1
- condanna la parte alla rifusione delle spese di lite della parte Controparte_2 ricorrente/attrice, che quantifica in euro 2.540,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente/attrice e . Controparte_1
Roma, 1.7.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 75204/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
16.1.25 con termine per comparse dal 17.1.25
TRA
C.F. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., difesa dall'Avv. Giancarlo Mattiello RICORRENTE/ATTRICE E
C.F. difeso dall'avv. Alessandra Topino Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE/CONVENUTO
NONCHE'
c.f. , difesa dagli Avv.ti Filomena Silipo e Controparte_2 C.F._2
AN SA
RESISTENTE/CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema
pagina 1 di 4 Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte e le conclusioni ivi contenute.
Sinteticamente, depositava ricorso ex art. 702bis c.p.c. Parte_1 per sentir dichiarare l'inadempimento di e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della retta scolastica per l'anno 2019/2020, dell'importo di euro 6.744,95, relativa alla frequenza del figlio dei predetti, al liceo scientifico Persona_1 internazionale gestito dalla Parte_1
Si è costituito disconoscendo la sottoscrizione apposta al modulo di iscrizione CP_1 depositato in copia dalla ricorrente e rappresentando che, nel mese di ottobre 2013, con la coniuge aveva sottoscritto un verbale di separazione consensuale nel quale CP_2 quest'ultima dava atto che avrebbe provveduto in via esclusiva al pagamento della retta scolastica dell'istituto frequentato da entrambi i figli;
nel 2016, poi, era Parte_1 intervenuta una riconciliazione, ma gli accordi economici erano rimasti immutati, così come per gli anni a seguire;
nel mese di maggio 2019, si era allontanata dalla CP_2 casa coniugale unitamente ai figli e aveva depositato un ricorso per separazione giudiziale tutt'ora pendente;
in quel periodo era avvenuta l'iscrizione scolastica di cui è causa, alla quale si dichiara estraneo. CP_1
Si è costituita non contestando le richieste economiche dell'Istituto, ma CP_2 rappresentando la sussistenza della solidarietà del debito con l'ex coniuge;
in particolare, la predetta sostiene che, iscritto il figlio all'Istituto privato già dalle elementari, dopo una prima iscrizione, effettuata in presenza dai genitori, per gli anni successivi la mera formalità della reiscrizione era stata effettuata per tramite di persona interna all'Istituto, con il pieno consenso dei predetti;
a tal fine evidenzia la difformità anche della propria firma apposta in calce al documento n. 1 del fascicolo della ricorrente rispetto a quella apposta dalla stessa sul verbale di separazione.
La convenuta sostiene che era stato sempre consapevole e d'accordo con la CP_1 iscrizione del figlio all'Istituto e, dunque, che sia solidalmente tenuto al pagamento della quota.
A seguito delle difese dei convenuti, il rito è stato trasformato in ordinario.
Ciò premesso, deve rilevarsi, che la non autenticità della sottoscrizione di sul CP_1 modulo di iscrizione (doc. 1 ricorrente), oltre ad essere evidente anche solo confrontandola con la sottoscrizione della procura alle liti, della patente di guida e del verbale di separazione, è stata confermata da la quale ha confermato di aver CP_2 pagina 2 di 4 richiesto la iscrizione del figlio e di aver accettato le condizioni economiche, seppur verbalmente.
La tesi della sottoscrizione apposta da soggetto interno all' è rimasta priva di CP_3 riscontro, ma può ritenersi irrilevante, stante l'ammissione di di aver aderito CP_2 alle condizioni dell' . CP_3
Quanto all'obbligo solidale di non si tratta tanto di stabilire se egli fosse CP_1 consapevole e d'accordo con la frequentazione della scuola privata da parte del figlio, elemento che appare dimostrato dal verbale di separazione del 2013 e dal fatto che il figlio ha frequentato per molti anni l'Istituto, quanto di verificare quali fossero gli accordi economici tra i coniugi, circa la suddivisione di tale spesa straordinaria.
non ha contestato di aver versato le rate della scuola privata fin dalla CP_2 frequentazione delle classi elementari dell'Istituto da parte del figlio, salvo nel 2010, in cui avrebbe provveduto circostanza non contestata da quest'ultimo; inoltre, CP_1 non ha contestato di possedere un tenore di vita patrimoniale più elevato CP_2 rispetto al marito.
Nella e-mail inviata in data 19 febbraio 2020 dal difensore di a nella CP_2 CP_1 quale sono riportate le spese straordinarie per l'anno scolastico 2019-2020 per le quali chiedeva il 50% di rimborso, non sono indicate le spese per il liceo (doc. 4). CP_2
Il verbale di separazione del 2013, seppur superato dalla successiva riconciliazione, prevedeva l'impegno di al versamento della retta dell'Istituto privato per CP_2 entrambi i figli.
Da tutte queste circostanze, emerge la prova che vi fosse un accordo tra i coniugi circa il pagamento esclusivo della retta scolastica da parte di CP_2
In assenza di un modulo firmato da e della accettazione delle condizioni CP_1 economiche dell'Istituto, nonché della prova di un accordo specifico sulla suddivisione delle spese straordinarie del liceo al 50%, non potrà addossarsi a il relativo CP_1 obbligo. Pertanto, la domanda di parte ricorrente/attrice sarà accolta solo nei confronti di
CP_2
Le spese di lite seguiranno la soccombenza tra la e con Parte_1 CP_2 liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14, vista la assenza di questioni complesse e il riconoscimento parziale del debito;
le spese tra la e Parte_1 CP_1 saranno, invece, compensate, non potendo la parte ricorrente essere a conoscenza della suddivisione delle spese negli accordi tra genitori e vigendo il principio di solidarietà per le spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento Controparte_2 di euro 6.744,95 in favore della parte ricorrente/attrice, oltre interessi legali ex art. 1284
pagina 3 di 4 c.c. dalla domanda;
- rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_1
- condanna la parte alla rifusione delle spese di lite della parte Controparte_2 ricorrente/attrice, che quantifica in euro 2.540,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente/attrice e . Controparte_1
Roma, 1.7.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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