Art. 19.
Nell'applicare agli ufficiali della Guardia di finanza disposizioni delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in vigore delle leggi stesse, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge.
Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni della presente legge o da altre leggi con cui e' stata parzialmente estesa alla Guardia di finanza la legge 10 aprile 1954, n. 113 .
Nell'applicare agli ufficiali della Guardia di finanza disposizioni delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in vigore delle leggi stesse, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge.
Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni della presente legge o da altre leggi con cui e' stata parzialmente estesa alla Guardia di finanza la legge 10 aprile 1954, n. 113 .