Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore abbia cambiato domicilio indicando il nuovo domicilio nella certificazione medica regolarmente inviata all'istituto previdenziale e il medico incaricato della visita di controllo si sia invece recato al precedente recapito, indicato dal datore di lavoro, la visita di controllo non può ritenersi effettuata, con conseguente inapplicabilità della sanzione prevista in caso di irreperibilità del lavoratore alla visita di controllo a norma dell'art. 5 D.L. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983, a nulla rilevando che il lavoratore abbia comunicato il proprio indirizzo durante la malattia solo all'istituto previdenziale e non al datore di lavoro, giacché quest'ultimo, ai sensi dell'art. 5 legge n. 300 del 1970, può richiedere il controllo delle assenze per infermità soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Sommella Presidente
Dott. Paolino Dell'Anno Consigliere
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Pietro Cuoco Consigliere
Dott. Luciano Vigolo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 17, presso gli avvocati Giuseppe Gigante e Mario Passaro, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO NA RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 611 in data 11 luglio 1995. dep. 13/7/95 R.G. 1388/92 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Franco Agostini;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 611 in data 11 luglio 1995 il Tribunale di Reggio Emilia, in riforma della sentenza del Pretore di quella Città del 28 agosto 1994, accoglieva la domanda di RO NA RI, intesa ad ottenere la condanna dell'INPS a corrisponderle l'indennità di malattia, denegata sul presupposto del mancato reperimento al domicilio comunicato dal datore di lavoro ma differente rispetto a quello effettivo ancorché risultante dalla certificazione medica trasmessa dalla lavoratrice.
Il Collegio di merito richiamava la giurisprudenza di questa Corte nel senso che l'obbligo di comunicare il recapito durante il periodo di malattia, diverso dall'abituale residenza o dimora, sussiste solo nei riguardi dell'INPS, non anche del datore di lavoro. Ha proposto ricorso per cassazione l'INPS con un unico motivo variamente articolato.
Resiste con controricorso la RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso, notificato il 30 agosto 1996 e tempestivamente depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 369 cpc.. Ed invero il ricorso principale è stato notificato il 23 novembre 1995 e pertanto il termine di gg. 20, decorrente ai sensi dell'art.370 cpc dalla scadenza di quello stabilito ugualmente in gg. 20 per il deposito in cancelleria del ricorso principale, era longe et ultra decorso alla data di notifica del controricorso. Con l'unico mezzo l'INPS denuncia la violazione dell'art. 5 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, in riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc.
Il motivo non è fondato.
Come questa Corte ha già osservato con sentenza n. 4687/91 in data, 1 dicembre 1989, per il controllo dello stato di salute del lavoratore l'art. 5 della legge 20 maggio 1970 così testualmente dispone: "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda." Il controllo delle assenze per infermità è dunque compito degli istituti previdenziali e il datore di lavoro ha solo la facoltà di sollecitarlo. Per lo svolgimento del controllo sulle assenze per infermità del lavoratore la legge prevede una serie di formalità e tra l'altro impone al lavoratore l'obbligo di farsi trovare in casa durante determinate fasce orarie.
La RO NA RI, durante il periodo di assenza dal lavoro, si è trasferita in altro domicilio e, nella certificazione medica regolarmente inviata all'istituto previdenziale, ha indicato nell'apposito spazio l'indirizzo di effettiva reperibilità nel corso della malattia, mentre il medico incaricato della visita di controllo si è recato, nelle more di inoltro della certificazione a cura della parte, al recapito comunicato dal datore di lavoro. Giustamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che la visita di controllo non potesse ritenersi effettuata in quanto avvenuta in un indirizzo diverso da quello indicato dal lavoratore. E non ha rilievo di sorta la circostanza che la lavoratrice abbia comunicato il proprio indirizzo durante la malattia solo all'Istituto Previdenziale e non al datore di lavoro, atteso che questi può richiedere il controllo delle assenze per infermità "soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti"; di conseguenza, secondo la normativa in vigore, le eventuali variazioni di domicilio durante la malattia debbono essere indicate solo nella certificazione all'INPS. Nello stesso senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 8612/1993 in data il 23 giugno 1992. Questa Corte non ravvisa ragioni di sorta per modificare un orientamento del tutto coerente al testo normativo in ordine al quale l'Istituto ricorrente non svolge critiche di sorta, limitandosi a non tenerne conto.
È solo il caso di porre in evidenza, a fronte dell'argomentazione svolta dall'Istituto nel senso che il lavoratore avrebbe l'onere di comunicare il proprio effettivo recapito anche al datore di lavoro al fine di prestare una doverosa collaborazione all'Ente previdenziale incaricato del controllo, che tale collaborazione va resa anzitutto dall'Istituto che invece, al ricevimento della certificazione medica, non si è curato di disporre una nuova visita all'indirizzo ivi indicato, considerando sufficiente l'esito negativo della prima verifica, pur se compiuta ad un indirizzo che risultava errato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Va disposta la distrazione, come da richiesta, in favore dell'avv. Franco Agostini dichiaratosi antistatario, che ha partecipato all'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte