Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5147
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi in cui, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore abbia cambiato domicilio indicando il nuovo domicilio nella certificazione medica regolarmente inviata all'istituto previdenziale e il medico incaricato della visita di controllo si sia invece recato al precedente recapito, indicato dal datore di lavoro, la visita di controllo non può ritenersi effettuata, con conseguente inapplicabilità della sanzione prevista in caso di irreperibilità del lavoratore alla visita di controllo a norma dell'art. 5 D.L. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983, a nulla rilevando che il lavoratore abbia comunicato il proprio indirizzo durante la malattia solo all'istituto previdenziale e non al datore di lavoro, giacché quest'ultimo, ai sensi dell'art. 5 legge n. 300 del 1970, può richiedere il controllo delle assenze per infermità soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5147
    Data del deposito : 26 maggio 1999

    Testo completo