Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10100 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
E N IO 16/4/1986 Z 65584 A R T IS G E 00/ 02 R A D IA H REPUBBLICA.IT E R U . T A N N T SE U E IB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11 IA R T R E T L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 21676/9 Consigliere Cron. 27593 Dott. Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 05/04/02 SPAGNA MUSSO Rel. ConsigliereDott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T E N Z A 66679 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, PRIMO UFF DISTRETTUALE II DD TORINO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TI, EN ON, EN GIOVANNI elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CAVANA, giusta2002 1443 delega in calce;
-1
- controricorrente -
n. 1/99 della Commissione avverso la sentenza tributaria regionale di TORINO, depositata il 15/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito pe il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Commissione Tributaria di primo grado di Torino, con sentenze n. 372/18/91 e 373/18/91, in data 26-3-1991, relativamente agli avvisi di accertamento di maggior imposta, ai fini Irpef ed Ilor per gli anni 1983 e 1984, accoglieva i ricorsi presentati da EN NI BA ed EN Se- condina. A seguito dell'appello dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Torino e dopo che la Commissione di secondo grado di Torino aveva dichiarato nulli gli accertamenti ma senza depositare la relativa de- cisione, stante l'entrata in vigore della disciplina riguardante l'istituzione delle Commissioni Regio- nali, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riuniti i relativi procedimenti, con la sen- tenza in esame, confermava le impugnate decisioni. Ricorre per cassazione, con due motivi, l'Ufficio; resistono con controricorso EN NI Bat- tista ed EN DI. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p., 12 della 1. n. 516/82, 51, 2° comma, n. 2, del D.P.R. n. 633/72 e 32, 1° comma, n. 2, del D.P.R. n. 600/73, nonché dei principi generali sui rapporti tra giudizio penale e tributario, in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5, c.p.c., ed all'art. 62, 1° comma, D. Lgs. n. 546/92, laddove i giudici tri- butari hanno ritenuto che il giudizio espresso in sede penale fosse vincolante nella presente causa tributaria, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l'art. 12, D.L. n. 429/82, convertito nella 1. n. 516/82, è stato abrogato con l'entrata in vigore delle nuove norme sul processo penale, ai sensi dell'art. 207 delle Disp. att. del c.p.p. 1988. Con il secondo motivo si deduce la violazione, sotto altro profilo, dell'art. 12 del D.L. n. 429/82, convertito nella 1. n. 516/82, in rapporto all'art. 24 Cost. Si afferma in proposito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la persistente vigenza dell'art. 12, D.L. 429/82, che, in applicazione dei principi contenuti negli artt. 25 e ss. del previgente c.p.p., attribuente efficacia vincolante al giudi- cato della sentenza del giudice penale in sede tributaria, la sentenza impugnata sarebbe comunque illegittima, non avendo considerato i limiti di tale efficacia, alla luce dei principi contenuti nell'art. 24 Cost. ed affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 165 del 26 giugno 1975 e n. 55 del 22 marzo 1971. In base a questi principi, si conclude, la sentenza penale non può avere efficacia in sede extrapenale (e, quindi, anche in sede tributaria) se la parte nei cui confronti essa è opposta non abbia preso parte o non abbia avuto la possibilità di prendere parte al processo penale. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo ritenendo, così, in esso assorbito il secondo. in vigure, Con l'entrata infatti, delle nuove norme sul processo penale, ai sensi dell'art. 207 delle Disp. att., l'art. 12 del D. L. n. 429/82 è da ritenersi abrogato, conformemente, del resto, a quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 7403/95 e Cass. n. 5730/98): la struttura del processo penale non è compatibile con l'efficacia extrapenale della pronuncia resa in tale sede, soprattutto in consi- derazione della diversità del sistema probatorio vigente in ambito civilistico e tributario. Errato è, altresì, il riferimento all'art. 654 c.p.p.da parte della Commissione Regionale, poiché detta norma prevede l'efficacia di giudicato di quanto deciso in sede penale nei confronti dei soli soggetti che risultano costituitisi parte civile;
nella fattispecie in esame non è avvenuta la costituzione di parte civile dell'Ufficio in sede penale. Ne consegue che il giudice tributario, contrariamente a quanto statuito nell'impugnata decisione, non doveva ritenersi del tutto vincolato dalla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale Penale di Torino (sentenza, tra l'altro, riguardante la posizio- ne del solo EN NI BA) ma poteva comunque liberamente valutare i fatti di causa, li- bera valutazione che non emerge nella motivazione dell'impugnata pronuncia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Pie 2 0 0 2 . monte. G U In Roma, il 5-4-2002 L 9 TV YI ICT /N 9961/6/6 S IV Il Presidente Kestensore E не IL CANCEL DERE C1 Innocenzo Barista