Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
La domanda con la quale l'ex dipendente dell'E.R.S.A.P. - Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - trasferito all'I.N.A.D.E.L. rivendichi il diritto alla corresponsione in suo favore delle differenze tra l'importo della indennità di anzianità maturata presso l'ente di provenienza e la quota teorica di indennità premio di fine servizio, dà luogo ad una controversia di natura previdenziale, essendo la eventuale eccedenza cui il dipendente ha diritto espressamente ricompresa, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge n. 482 del 1988, nella detta indennità, con la conseguenza che la giurisdizione sulla stessa spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F. F. -
Dott. Michele CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC EP, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EP TORRE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA (E.R.S.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOVA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio dott. Franca Carlucci, depositata in data 15/12/1997, in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 1508/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 24/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato Antonio BOVA, per l'I.N.P.D.A.P.;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 marzo 1995, il lavoratore indicato in epigrafe, già dipendente dell'E.R.S.A.P. e poi trasferito all'I.N.A.D.E.L., oggi I.N.P.D.A.P., ai fini del trattamento di fine servizio, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1988, premesso:
- che, a norma dell'art. 6 della stessa legge, l'Ente di provenienza era tenuto a versare all'I.N.A.D.E.L., entro 180 giorni dall'entrata in vigore, l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L., in relazione alla rispettiva anzianità di servizio ed alla posizione giuridica ed economica di ciascuno;
- che l'I.N.A.D.E.L., determinato in via teorica l'importo della indennità di fine servizio spettante, avrebbe dovuto provvedere al pagamento, in favore dei dipendenti interessati, dell'eventuale eccedenza entro un anno dal versamento;
- che l'E.R.S.A.P. aveva stipulato con l'I.N.A. una polizza di assicurazione, integrante un contratto a favore di terzi, anche per garantire al personale la corresponsione di una indennità di anzianità in misura superiore a quella legale o contrattuale;
- che, in relazione a tale polizza, erano state poste in essere una serie di inadempienze, che avevano compromesso in misura considerevole i diritti dei beneficiari;
tanto premesso, e ritenute inadeguate le somme versate dall'I.N.A.D.E.L. con grave ritardo, conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Lecce, quale giudice del lavoro, l'.I.N.P.D.A.P. per sentirlo condannare alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di eccedenza, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dal 30 maggio 1990 sull'importo dovuto a titolo di eccedenze e dal centoventesimo giorno dalla cessazione del rapporto sull'importo per "indennità premio fine servizio".
Nel costituirsi in giudizio l'I.N.P.D.A.P. eccepiva l'inammissibilità della domanda, per indeterminatezza dell'oggetto e, nel merito, la sua infondatezza, per avere provveduto, dopo avere sollecitato più volte il versamento del maturato economico, al pagamento delle somme spettanti a titolo di eccedenza, sulla base delle schede riepilogative dell'E.R.S.A.P., di cui chiedeva la chiamata in causa.
Citato in giudizio, l'E.R.S.A.P. si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e l'infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Il Pretore di Lecce dichiarava, con sentenza, il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e tale pronuncia era confermata dal Tribunale di Lecce.
A sostegno della pronuncia, per la parte che interessa l'odierno ricorso per cassazione, il giudice del gravame osservava:
- che ai fini della attrazione della controversia nella sfera di giurisdizione dell'a.g.o. non è decisiva la circostanza che l'azione venga intentata o meno nei confronti dell'ente datore di lavoro, ma che la pretesa dedotta in giudizio, anche se rivolta direttamente contro l'ente previdenziale abbia titolo necessario nel rapporto di pubblico impiego e negli istituti di carattere giuridico ed economico attinenti a detto rapporto, dal momento che, al fine di perfezionare la giurisdizione del giudice amministrativo è sufficiente che il rapporto di pubblico impiego ed i suoi istituti funzionino da momento genetico dei diritti rivendicati (Cass. n. 899 del 1995);
- che, nella specie, la valutazione del pregresso rapporto di pubblico impiego era necessario ai fini dello stesso riconoscimento e della stessa quantificazione del beneficio richiesto;
- che il ricorrente aveva chiesto che nella determinazione della indennità di anzianità, a tutto il 30 novembre 1988, venissero inclusi, nella base di calcolo, lo stipendio tabellare maturato alla data indicata nel rispetto delle leggi regionali n. 13 del 1988 e n. 22 del 1990, il riequilibrio di anzianità in godimento, la I.I.S., l'anzianità di direzione e/o di funzione, i ratei della 13^ correlati alla retribuzione di fatto con tutti gli emolumenti di natura retributivi corrisposti in misura fissa, il rateo di 13^ sull'I.I.S.;
- che il lavoratore aveva chiesto, fra l'altro, l'affermazione di responsabilità dell'I.N.P.D.A.P. per non avere preteso, imposto e curato il recupero degli accantonamenti, giusta previsione dell'art.6 della legge n. 428 del 1988;
- che l'indagine sulla presunta responsabilità
dell'I.N.P.D.A.P. si converte nell'indagine sulla presunta responsabilità dell'E.R.S.A.P., per non avere quest'ultimo ente fatto, a tempo debito, quanto imposto dalla legge, con la conseguente necessità di entrare nell'ambito della giurisdizione amministrativa (Cass. n. 7088 del 1995);
- che al fine di determinare esattamente le eventuali spettanze dovute al dipendente occorrerebbe procedere ad una indagine approfondita in ordine a voci retributive ed istituti propri del rapporto di lavoro pregresso, con la conseguente necessità di incardinare la causa dinanzi al giudice amministrativo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente in epigrafe indicato, cui resiste con controricorso l'E.R.S.A.P., mentre l'I.N.P.D.A.P. si è costituito con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si deduce violazione ed errata interpretazione della legge n. 1034 del 1971, degli artt. 409 e 443 c.p.c.; degli artt. 34, 40 e 106 c.p.c., nonché della legge n. 2248 del 19865 All. E, per non avere il tribunale tenuto presente che la controversia non era stata promossa dal pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro per la determinazione della base contributiva o per accertare l'obbligo della stessa al versamento dei contributi assicurativi, ne' era stata proposta azione di danni per la scorretta costituzione del rapporto assicurativo e contributivo, con la conseguenza che il pretore non era stato investito di due cause, quella principale e quella pregiudiziale, da decidere entrambe con efficacia di giudicato.
Secondo il ricorrente il giudizio è stato correttamente incardinato innanzi al giudice del lavoro, "la cui giurisdizione va affermata anche in costanza della chiamata in garanzia impropria, atteso anche la novità più significativa contenuta nell'art. 442, comma 1, c.p.c., come novellato dalla legge n.533/1973, che consiste nell'avere sganciato il rapporto di assistenza e previdenza da quelli elencati nell'art. 409 c.p.c., con la conseguenza di estendere la disciplina processuale a tutte le controversie di previdenza e di assistenza, con esclusione di quelle espressamente attribuite alla cognizione di altro giudice".
A tale formulazione del ricorso la controricorrente E.R.S.A.P. oppone la sua inammissibilità per avere il ricorrente insistito su domande formulate con l'atto di appello e dal tribunale respinte, senza argomentare nei confronti delle statuizioni e della motivazione della sentenza di secondo grado che aveva affermato che, ai fini della giurisdizione, quello che assume carattere decisivo è la circostanza che la pretesa, pur rivolta nei confronti dell'ente previdenziale, trova il proprio titolo nel rapporto di impiego e negli istituti giuridici ed economici ad esso attinenti. L'eccezione è infondata ed al fine del suo rigetto è
sufficiente la lettura del ricorso dal quale emerge la richiesta di affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla causa previdenziale, anche in presenza di questioni pregiudiziali devolute al giudice amministrativo dal momento che in tale ipotesi il giudice ordinario può conoscere incidenter tantum di tali questioni o può sospendere la propria decisione in attesa che il giudice amministrativo si pronunci sulla pregiudiziale, con ciò contestando implicitamente, ma necessariamente, la tesi sostenuta nella sentenza impugnata e per la quale la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste per il semplice fatto che la domanda, sia pure proposta nei confronti dell'ente previdenziale, abbia titolo necessario nel rapporto di pubblico impiego.
Il ricorso è fondato sulla base delle considerazioni che seguono.
Il ricorrente - già dipendente dell'ERSAP e poi trasferito all'INADEL (oggi INPDAP) - ha chiesto ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di fine servizio) la condanna di quest'ultimo ente alla corresponsione dell'eccedenza dovuta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 482 del 1988 e determinata secondo le disposizioni della norma stessa.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermazione del principio secondo cui la controversia sulla corresponsione dell'indennità premio di fine servizio ha natura previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulla stessa spetta all'autorità giudiziaria ordinaria (con la competenza del giudice del lavoro) (Cass. 11 aprile 1995 n. 4149; Cass. 26 maggio 1994 n. 5124), fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale (Cass. 25 novembre 1993 n. 11647; Cass. 16 giugno 1993 n. 6700; Cass. 26 febbraio 1993 n. 2423; Cass. 10 luglio 1992 n. 8413), dovendo ogni accertamento sul rapporto di pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale (Cass. 4 gennaio 1993 n. 7), essendo al riguardo irrilevante la l. 27 ottobre 1988 n. 482 (disciplina sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), la quale non ha inciso sui criteri di riparto della giurisdizione (Cass. 11 gennaio 1990 n. 58). La giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata anche quando la domanda per la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio venga proposta da un dipendente dell'istituto, perché la circostanza che i due indicati rapporti facciano capo allo stesso soggetto non incide sull'autonomia dell'uno dall'altro e sulla inerenza dell'indicata pretesa al solo rapporto assicurativo (Cass.20 novembre 1982 n. 6242; Cass. 15 ottobre 1983 n. 6044; Cass. 19
aprile 1984 n. 2551; Cass. 5 dicembre 1986 n. 7206; Cass. 2 marzo 1989 n. 1162, 1163 e 1164). L'eccedenza di cui l'ex dipendente ha chiesto la corresponsione è espressamente ricompresa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 482 del 1988, nell'indennità premio di fine servizio e ciò
è sufficiente, per radicare, sulla base della giurisprudenza in precedenza richiamata, la giurisdizione dell'a.g.o., la quale potrà conoscere incidenter tantum delle questioni, che dovessero sorgere, relative al rapporto di pubblico impiego.
Nè al fine di superare le raggiunte conclusioni vale il richiamo operato dalla sentenza impugnata a Cass. 26 gennaio 1995 n. 899 - che riguarda la diversa fattispecie di controversia avente contenuto meramente patrimoniale, con conseguente affermazione della giurisdizione del g.a., ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo necessario nel rapporto di pubblico impiego, laddove invece, nella specie, quest'ultimo rapporto si pone come mero presupposto esterno del rapporto previdenziale - o a Cass. 23 giugno 1995 n. 7088, che riguarda l'impugnazione di un comportamento omissivo della p.a. che ha determinato danni al pubblico dipendente nella liquidazione dell'indennità di buonuscita e cioè controversia devoluta al giudice amministrativo, mentre nella specie la controversia, proprio perché di carattere previdenziale, era devoluta all'a.g.o.
La sentenza impugnata che degli esposti principi non ha fatto applicazione va, pertanto, cassata, con rinvio, ai sensi dell'art.382 c.p.c. - e tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 413 c.p.c. dall'art. 82 d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, con efficacia dal
2 giugno 1999 - al tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica, il quale provvederà anche sulle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio, al tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 1 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999