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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. Prima, sentenza 21/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 20 gennaio 2026 alle ore 9:30 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 589/2024 depositato il 29 aprile 2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Caltanissetta - Corso Umberto 93100 Caltanissetta CL
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3744 TARI 2018
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullare l'avviso di accertamento impugnato per difetto di legittimazione passiva e/o perché emesso in assenza del presupposto del tributo, di cui alla legge 147/2013; in via gradata, annullare l'avviso di accertamento impugnato perché tardivo ovvero perché afferente ad un tributo prescritto.
Con condanna dell'ente resistente al pagamento delle competenze legali, da distrarre in favore dello scrivente difensore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 29 aprile 2024, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal Comune di
Caltanissetta per il recupero della Tari del 2018.
L'ente locale non si è costituito.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Con il primo motivo di impugnazione si deduce quanto segue: «Il ricorrente non ha detenuto gli immobili oggetto di esazione per l'anno di imposta 2018, in quanto non ne è stato né proprietario, né possessore.
Come si evince dal report delle risultanze catastali, infatti, il ricorrente non ha alcun immobile in proprietà (doc. 2).
È evidente, quindi, che l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di un soggetto che non ha alcuna legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamento del
Comune di Caltanissetta».
2.1. La doglianza va accolta. 2.1.1. Invero, mette conto di evidenziare che la proprietà o altro diritto reale sul bene, allorché gli stessi costituiscano il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche per mezzo delle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova di quei diritti (in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali), fanno sorgere una presunzione de facto di veridicità delle loro risultanze, ponendo dunque a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria
(si confrontino Cass. 14420/2010 e 13061/2017).
Ciò premesso, si rileva che l'ente locale impositore non è costituito in giudizio.
Questo giudice, di conseguenza, non è stato posto nelle condizioni di verificare se il
Ricorrente_1 si trovi nelle condizioni che lo obblighino al pagamento della Tari, la quale, ai sensi dell'art. 1, commi 642° e 643°, l. 147/2013, «è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani».
Non potendosi procedere a tali verifiche (e l'onere di dimostrare l'adempimento in
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 589/2024 questione incombeva all'ente locale che richiedeva il pagamento de quo), l'impugnato avviso va dunque annullato.
3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna del Comune di Caltanissetta al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; delle stesse va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Caltanissetta annulla l'avviso di accertamento indicato in epigrafe;
condanna il Comune di Caltanissetta al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €233,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e
Difensore_1accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. .
Caltanissetta, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
ON TO OL Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre
2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 589/2024
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 20 gennaio 2026 alle ore 9:30 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 589/2024 depositato il 29 aprile 2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Caltanissetta - Corso Umberto 93100 Caltanissetta CL
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3744 TARI 2018
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullare l'avviso di accertamento impugnato per difetto di legittimazione passiva e/o perché emesso in assenza del presupposto del tributo, di cui alla legge 147/2013; in via gradata, annullare l'avviso di accertamento impugnato perché tardivo ovvero perché afferente ad un tributo prescritto.
Con condanna dell'ente resistente al pagamento delle competenze legali, da distrarre in favore dello scrivente difensore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 29 aprile 2024, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal Comune di
Caltanissetta per il recupero della Tari del 2018.
L'ente locale non si è costituito.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Con il primo motivo di impugnazione si deduce quanto segue: «Il ricorrente non ha detenuto gli immobili oggetto di esazione per l'anno di imposta 2018, in quanto non ne è stato né proprietario, né possessore.
Come si evince dal report delle risultanze catastali, infatti, il ricorrente non ha alcun immobile in proprietà (doc. 2).
È evidente, quindi, che l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di un soggetto che non ha alcuna legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamento del
Comune di Caltanissetta».
2.1. La doglianza va accolta. 2.1.1. Invero, mette conto di evidenziare che la proprietà o altro diritto reale sul bene, allorché gli stessi costituiscano il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche per mezzo delle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova di quei diritti (in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali), fanno sorgere una presunzione de facto di veridicità delle loro risultanze, ponendo dunque a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria
(si confrontino Cass. 14420/2010 e 13061/2017).
Ciò premesso, si rileva che l'ente locale impositore non è costituito in giudizio.
Questo giudice, di conseguenza, non è stato posto nelle condizioni di verificare se il
Ricorrente_1 si trovi nelle condizioni che lo obblighino al pagamento della Tari, la quale, ai sensi dell'art. 1, commi 642° e 643°, l. 147/2013, «è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani».
Non potendosi procedere a tali verifiche (e l'onere di dimostrare l'adempimento in
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 589/2024 questione incombeva all'ente locale che richiedeva il pagamento de quo), l'impugnato avviso va dunque annullato.
3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna del Comune di Caltanissetta al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; delle stesse va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Caltanissetta annulla l'avviso di accertamento indicato in epigrafe;
condanna il Comune di Caltanissetta al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €233,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e
Difensore_1accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. .
Caltanissetta, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
ON TO OL Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre
2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 589/2024