Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10021
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione all'art. 43 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.

    Le contestazioni della ricorrente erano puntuali e specifiche. In presenza di tali contestazioni, il giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza di comparizione innanzi all'organo collegiale competente, non potendosi procedere direttamente all'approvazione del rendiconto. L'omissione dell'udienza collegiale integra una violazione di legge. Inoltre, l'eventuale fondamento del provvedimento su note non comunicate alla ricorrente integra un'ulteriore violazione del principio del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10021
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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