Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 06/05/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 18/A/2026 nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 7021 del registro di segreteria, depositato in data 27/5/2025, promosso da
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;
contro
- D’LC NO, nata a [...], l’[...], rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni ST AL, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via V. Di Marco n. 41 (pec avvgiovannibattistascalia@pec.it);
avverso la sentenza n. 122 del 2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 28/4/2025.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 19/3/2026, il pubblico ministero dott.ssa Maria Licastro, viceprocuratore generale, e l’avv. Giovanni ST AL per D’LC NO.
Ritenuto in
AT
1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 22/11/2024 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione effettuata con nota prot. n. 0053462 del 22/4/2024 della Questura di Palermo, conveniva in giudizio D’LC NO, assistente di Polizia di Stato, per essere condannata al pagamento della somma di euro 7.640,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dal Ministero dell’interno – Questura di Palermo, nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, per i danni cagionati all’autovettura di servizio in conseguenza di un sinistro stradale.
1.1. Di seguito i fatti, come compendiati nell’atto di citazione e ricostruiti sulla base del verbale della Polizia municipale di Palermo del 20/5/2022.
Il giorno 23/3/2002, la convenuta, alla guida dell’autovettura di servizio, Fiat Fullback, targata polizia M3688, mentre si recava ad effettuare un sopralluogo a seguito di un furto presso un esercizio commerciale, attraversava, a velocità sostenuta, con “lucidi segnali di colore blu attivi” e segnale acustico di allarme spento, un incrocio lungo via Liberà, mentre la luce semaforica era rossa; si scontrava, pertanto, con l’autovettura Volkswagen Golf, targata CT921BT, che impegnava lo stesso incrocio da via La Farina, con la luce semaforica verde; a seguito del sinistro tutti i soggetti coinvolti erano trasportati al locale nosocomio per le cure del caso.
Veniva, quindi, avviato un procedimento disciplinare che si concludeva con l’irrogazione del richiamo scritto, per violazione dell’articolo 25 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, essendo stata riscontrata a carico di D’LC NO negligenza in servizio, come previsto dall’articolo 3, n. 2, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
1.2. Per il pubblico ministero, l’attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso avveniva in violazione dell’articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tenuto conto che il dispositivo acustico di allarme era spento, e, comunque, non giustificato, stante la mancanza di particolari esigenze di servizio poiché l’intervento non era stato richiesto per arrestare o impedire la consumazione di fattispecie delittuose, ma per svolgere un sopralluogo di polizia scientifica in ordine ad un furto con danneggiamento, commesso presso un esercizio commerciale.
La condotta della convenuta, che aveva violato l’articolo 41, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, doveva ritenersi, dunque, connotata dall’elemento psicologico del dolo, sub specie del dolo eventuale, sussistente ogni qualvolta l’agente si rappresenti la significativa possibilità di verificazione dell’evento e si determini ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo.
2. La locale Sezione di primo grado, con la sentenza n. 122 del 2025, respingeva la domanda attorea.
I giudici di prime cure ritenevano che nonostante l’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso costituisse, in linea di principio, una violazione dell’articolo 41, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, risultava incontestato che l’auto della Polizia avesse in funzione i lampeggianti blu e procedesse a velocità moderata, circostanze confermate dal filmato della videocamera di sorveglianza prodotto in atti; nonostante l’articolo 177 del citato decreto legislativo consentisse ai veicoli delle forze di polizia di derogare alle norme di circolazione stradale nel caso di dispositivi di segnalazione visiva e acustica in funzione, nella fattispecie la mancata attivazione di quest’ultimo non era sufficiente di per sé a qualificare la condotta come dolosa o gravemente colposa per le seguenti circostanze: la moderata velocità; l’uso del dispositivo acustico avrebbe arrecato un inutile disturbo, tenuto conto che erano le ore 4.24; l’incrocio era visibile e privo di ostacoli; il conducente dell’altro veicolo procedeva a velocità elevata.
Il collegio aggiungeva, previa analitica indicazione temporale delle tempistiche semaforiche, che dalla visione del filmato si desumeva, con elevato grado di certezza, che il conducente del veicolo Wolkswagen, “vedendo, con sufficiente anticipo, la luce del semaforo sul giallo, invece di arrestare la marcia, come imposto dal codice della strada, abbia accelerato, impegnando l’incrocio con la luce gialla o, verosimilmente, con quella rossa, nel breve intervallo di tempo in cui, per entrambe le direzioni, il semaforo rimane acceso sul rosso”.
Tale dinamica escludeva non solo il dolo eventuale, ma anche la colpa grave poiché la condotta della convenuta, “sebbene censurabile sul piano strettamente formale, è stata influenzata dall’esigenza di svolgere un’attività di servizio e non ha avuto un’incidenza decisiva nella dinamica del sinistro”, stante il ruolo determinante del comportamento del conducente dell’altra vettura; in ogni caso l’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, escludeva la responsabilità per colpa grave nel caso di condotta attiva
(attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso).
3. La procura regionale, con atto di appello depositato in data 27/5/2025, impugnava la predetta sentenza.
3.1. Preliminarmente, l’appellante contestava la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e all’uopo depositava
“l’esito di alcuni accertamenti inerenti alla tempistica delle fasi semaforiche relative” all’impianto ubicato nell’incrocio ove si era verificato il sinistro; riteneva che, nonostante il divieto contenuto nell’articolo 194 del codice di giustizia contabile, la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado appariva talmente errata e priva di supporto documentale che “solo in questa fase di gravame vengono in evidenza e richiedono un’inidonea confutazione, e tale condizione non può precludere la produzione documentale che dimostri l’assoluta assenza di fondamento – anzi la contrarietà al compendio probatorio in atti – della ricostruzione fatta”.
Dagli atti acquisiti (nota prot. n. 748366 del 21/5/2025 della Polizia municipale di Palermo, con i relativi allegati) era evidente che l’autovettura di servizio attraversava l’incrocio con semaforo rosso (il verde scattava solo un secondo dopo l’impatto), mentre quella privata lo attraversava con semaforo giallo (il rosso scattava solo nel momento in cui aveva già impegnato l’incrocio).
Inoltre, dal filmato in atti si evinceva che il veicolo privato, sebbene non procedesse a passo d’uomo, non teneva una velocità elevata e “i tre/quattro secondi di giallo non avrebbero consentito al conducente un arresto in condizioni di sicurezza”, come prescritto dall’articolo 41, comma 10, del codice della strada, “considerato pure il fatto, come si vede dal filmato in atti, che a ridosso, da dietro, sopraggiungeva un’altra autovettura che, in caso di arresto repentino, sicuramente lo avrebbe tamponato”; del resto, gli agenti di Polizia municipale, intervenuti, non sanzionavano il conducente del veicolo privato, ritenendo responsabile dell’accaduto il conducente dell’auto di servizio per violazione dell’articolo 41, comma 11, e dell’articolo 146, comma 2, del codice della strada, sanzione non comminata per effetto dell’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n, 689, poiché il sinistro era occorso durante il servizio d’istituito.
In ultimo, dal filmato si evinceva che neanche i lampeggianti erano stati attivati al momento del sinistro, poiché venivano accesi subito dopo.
3.2. L’appellante impugnava la suddetta sentenza anche sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo.
3.2.1. Ravvisava, in primo luogo, il dolo eventuale poiché l’appellata, che si recava per un sopralluogo in condizioni di non urgenza, attraversava l’incrocio con la luce semaforica rossa accesa, senza i dispositivi acustici e luminosi in funzione; inoltre, non poneva in essere alcuna cautela, nonostante l’ora tarda e la possibilità del sopraggiungimento di un altro veicolo; in ultimo, il conducente dell’autovettura privata non solo era perfettamente visibile, ma non aveva neanche alcun obbligo di arrestare la marcia nell’attraversare l’incrocio con la luce gialla.
Operando in tal modo l’appellata accettava, come poi in effetti accadeva, il rischio del verificarsi di un sinistro.
3.2.2. L’attore pubblico, poi, sosteneva che il giudice di primo grado, pur potendo riqualificare l’elemento soggettivo aveva, comunque, escluso la colpa grave poiché riteneva che la condotta della convenuta, sebbene censurabile sul piano formale, poteva ritenersi giustificata dall’esigenza di svolgere un’attività di servizio e non incideva in modo preponderante sulla dinamica del sinistro.
Tali affermazioni, per l’organo requirente, erano prive di riscontro probatorio sia perché l’attraversamento avveniva senza dispositivi luminosi e acustici in funzione, non essendovi del resto alcuna urgenza, sia perché nessuna incidenza causale aveva avuto la condotta del conducente del veicolo privato.
3.2.3. La procura contestava, inoltre, che la Sezione di primo grado avesse giudicato non sanzionabile la condotta dell’appellata per colpa grave per effetto dell’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020; detta disposizione, a seguito di numerose proroghe, riteneva non punibili le condotte attive poste in essere durante e dopo la grave situazione economica derivante dall’epidemia Covid-19.
Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 2024, aveva riconosciuto la conformità a Costituzione della suddetta novella legislativa sul presupposto del particolare contesto economico e sociale in cui si era trovata l’Italia a causa della pandemia che rendeva ragionevole una disciplina normativa che limitasse le conseguenze dell’azione amministrativa attiva alle sole ipotesi di dolo, dovendo necessariamente procedere ad un bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti.
Per tale ragione, il pubblico ministero riteneva che dalla suddetta normativa dovessero essere escluse, sia pure in un contesto emergenziale, “quelle responsabilità riferibili ad attività materiali non amministrative […] e quelle per le quali non si ponga un problema di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti”.
L’appellante, quindi, chiedeva, in via subordinata, che nel caso in cui non fosse ravvisabile il dolo eventuale si procedesse ad una interpretazione costituzionalmente orientata, escludendo dal perimetro di applicazione dell’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 la condotta materiale e scriteriata di D’LC che aveva posto a repentaglio beni di rango elevato, quale il diritto alla salute e alla vita.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva che fosse sollevata questione di costituzionalità della citata normativa poiché in contrasto con l’articolo 103 (sentenza delle Corte costituzionale n. 371 del 1998)
nella parte in cui comprendeva le attività materiali non meramente amministrative; la norma, infatti, nella sua connotazione “generalista”,
di limitazione tout court della responsabilità per tutte le condotte attive, appariva “irragionevole e sproporzionata nella misura e non funzionale alla finalità dichiaratamente perseguita, realizzando un generale scudo erariale” anche in fattispecie che nulla avevano a che fare con l’intento di consentire una più rapida adozione di provvedimenti amministrativi nell’ottica del rilancio dell’economia del Paese, duramente penalizzata dal periodo pandemico; tale aspetto, sia pure prospettato nell’ordinanza di rimessione, non era stato scrutinato dalla Corte per l’irrilevanza nel giudizio oggetto di cognizione.
Ulteriore profilo di violazione era individuato nell’articolo 97, comma 2, della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità, poiché “la disposizione censurata, se estesa anche alle attività meramente materiali, disincentiva il pubblico dipendente, legalizzando l’agire a prescindere dal rispetto delle norme minime cautelari e delle regole di prudenza, perizia e di diligenza, senza apportare alcun beneficio alla funzionalità dell’Amministrazione anzi fortemente incidendo sulla stessa. Tali conseguenze non trovano giustificazione nell’avere la norma carattere emergenziale e straordinario”; inoltre, l’errore grave e inescusabile del dipendente, non collegato con l’esercizio di attività amministrativa, restava a carico della collettività se non determinato da omissione, con frustrazione dell’interesse pubblico ad una azione amministrativa efficiente.
Infine, sarebbe stato violato anche l’articolo 28 della Costituzione, sotto il profilo del collegamento al buon andamento e a quello di responsabilità dei dipendenti pubblici giacché, sebbene il legislatore potesse perimetrare detta responsabilità, non avrebbe potuto eliminarla del tutto per le condotte colpose materiali commissive; era, parimenti, violato l’articolo 3 della Costituzione poiché era stata creata “una evidente discriminazione, risultando la norma irragionevolmente ampia nel suo comprendere qualunque condotta commissiva gravemente colposa di natura materiale”, con anche una evidente discriminazione tra lavoratori del settore privato e pubblico che sarebbero stati sottoposti ad una differente normativa, nonostante svolgessero una medesima attività, ovverosia la conduzione su strada di autoveicoli.
4. D’LC NO, con il patrocinio dell’avv. NO Zampardi, nella memoria depositata in data 1/10/2025, confutava i motivi di appello e chiedeva di rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata.
5. All’udienza del 9/10/2025, il pubblico ministero eccepiva l’inammissibilità della memoria di costituzione dell’avv. NO Zampardi poiché non abilitata al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori; il collegio, stante la violazione dell’articolo 28, comma 2, del codice di giustizia contabile, disponeva il rinvio della trattazione del giudizio all’udienza del 15/1/2026, per costituenda difesa.
6. D’LC NO, previo conferimento di nuova procura alle liti all’avv. Giovanni ST AL, nella memoria depositata in data 13/1/2026, chiedeva di rigettare l’appello, con conferma della sentenza impugnata.
6.1. Preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità, ai sensi dell’art.
194 del codice di giustizia contabile, del deposito, unitamente all’atto di appello, della documentazione (allegati 4 e 5) relativa “alla tempistica delle fasi semaforiche dell’incrocio interessato dal sinistro” che avrebbe dovuto essere prodotta nel giudizio di primo grado, tenuto conto che “la dinamica del sinistro e il funzionamento dell’impianto semaforico sono stati il fulcro del dibattito processuale sin dall’atto di citazione”.
6.2. Nel merito, l’appellata sosteneva che il giudice di prime cure, dopo avere visionato il filmato delle telecamere di videosorveglianza e gli altri documenti in atti, ricostruiva correttamente la dinamica del sinistro, giungendo alla conclusione che la sua condotta, sebbene avesse attraversato il semaforo con luce rossa, non fosse connotata né da dolo eventuale, né da colpa grave, a cagione della velocità moderata e del segnale luminoso in funzione, essendo giustificato per l’ora tarda che quello acustico fosse spento.
Del resto, il punto dirimente era costituito dal comportamento del conducente del veicolo privato che impegnava l’incrocio a velocità elevata e senza la dovuta prudenza.
6.3. In ogni caso, operava l’art. 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 che si estendeva, per espressa previsione, a tutte le condotte attive, senza operare alcuna distinzione tra attività provvedimentale e attività materiale.
Inoltre, la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità era manifestamente infondata poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 2024, si era già pronunciata in materia, ritenendo la suddetta disposizione normativa non irragionevole nel suo carattere di misura eccezionale e temporanea.
7. L’udienza del 15/1/2026, era differita, con decreto presidenziale n. 4 del 2026, all’udienza del 19/3/2026.
8. All’udienza del 19/3/26, le parti reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti difensivi.
Considerato in
TO
1. La procura regionale, con l’atto di citazione depositato in data 22/11/2024, ha chiesto la condanna di D’LC NO, assistente di Polizia di Stato, al pagamento della somma di euro 7.640,36, a titolo di dolo eventuale, per i danni cagionati all’autovettura di servizio in conseguenza di un sinistro stradale.
Il collegio di primo grado, con la sentenza in questa sede impugnata, ha assolto la convenuta poiché non solo non ha ravvisato il dolo eventuale nella sua condotta, così come contestato, ma neanche la colpa grave in quanto la condotta rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla n. 120 del 2020.
La procura regionale, con atto di appello depositato in data 27/5/2025, ha chiesto la riforma della predetta sentenza, con condanna di d’LC NO a titolo di dolo eventuale e, in subordine, per colpa grave; in ulteriore subordine, ha chiesto che fosse sollevata questione di costituzionalità dell’articolo 21, comma 2, del decretolegge n. 76 del 2020, convertito dalla n. 120 del 2020.
D’LC NO, nella memoria di costituzione depositata in data 27/5/2025, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dal pubblico ministero, in particolare
“l’esito di alcuni accertamenti inerenti alla tempistica delle fasi semaforiche relative” all’impianto ubicato nell’incrocio ove si era verificato il sinistro, per violazione dell’articolo 194 del codice di giustizia contabile.
Trattasi, infatti, di un documento nuovo, volto a contestare la ricostruzione della dinamica del sinistro, contenuta nella sentenza impugnata, il cui deposito in questo giudizio non appare giustificabile;
infatti, la ricostruzione della dinamica del sinistro è stata oggetto di contrasto tra le parti sin dagli albori del processo e il giudice di primo grado, peritus peritorum, senza disporre una perizia d’ufficio, ha provveduto, sulla base di tutti gli atti riversati nel fascicolo processuale, a trarre il proprio libero convincimento; ne consegue che non sussiste un’ipotesi di impedimento alla produzione documentale non imputabile alla parte per giustificare l’ammissione di nuovi documenti in appello.
3. Il motivo di impugnazione attinente alla sussistenza del dolo eventuale nella condotta dell’appellata non è fondato, non ricorrendo gli indici sintomatici, esemplificativamente enumerati nella sentenza n.
62 del 2023 di questa Sezione; all’uopo, deve osservarsi, infatti, che non è sufficiente la mera violazione di un disposto normativo, segnatamente l’articolo 146 del codice della strada che vieta il passaggio con il semaforo rosso, per ritenere sussistente il dolo eventuale.
Del resto, dalla ricostruzione del sinistro, come evincibile dagli atti riversati nel fascicolo processuale di primo grado, emergono elementi che escludono la ricorrenza del dolo eventuale:
- l’appellata alla guida dell’autovettura di servizio si stava recando a fare un sopralluogo a seguito di una rapina;
- la velocità non era elevata, come risulta dal filmato in atti e trova conferma nel limitato importo del risarcimento e dall’assenza di lesioni personali gravi a carico delle parti coinvolte;
- l’assenza di dispositivo acustico in funzione può trovare giustificazione nell’ora tarda, mentre per quello lampeggiante il pubblico ministero, modificando la contestazione, lo ha dapprima ritenuto in funzione (atto di citazione) per poi escluderlo (atto di appello).
Tali elementi denotano, a parere del collegio, l’assenza del dolo eventuale, inteso come consapevole accettazione del rischio di una elevata probabilità di verificazione dell’evento dannoso; in altre parole, non risulta che la convenuta abbia agito con un atteggiamento di totale disprezzo delle regole che governano la conduzione dei veicoli sulla strada tanto da accettare il rischio della causazione di un sinistro, con gravi conseguenze sulla incolumità di altre persone; la circostanza, sostenuta dall’appellante, secondo la quale l’agente di polizia D’LC, pur avendo visto il sopraggiungere dell’altra autovettura
(abbia “deciso di attraversare l’incrocio nonostante il sopraggiungere dell’altra autovettura a lei perfettamente visibile”) abbia, scientemente impegnato l’incrocio, appare del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio.
Del resto, la stessa Corte di cassazione ha ritenuto sussistente il dolo eventuale nei sinistri stradali in ipotesi del tutto particolari, caratterizzate da specifiche circostanze fattuali, che hanno avuto conseguenze gravissime sull’incolumità delle persone coinvolte, cagionandone addirittura la morte, non essendo all’uopo sufficiente la generica rappresentazione della situazione di pericolo da parte dell’agente.
4. La condotta della convenuta integra, piuttosto, un’ipotesi di colpa grave, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, tenuto conto che è stata violata, senza alcuna plausibile ragione, una norma del codice della strada, segnatamente l’articolo 146, che impone l’arresto del veicolo con luce semaforica rossa, non sussistendo le condizioni di cui al successivo articolo 177.
Del resto, l’appellata era ben a conoscenza, proprio per le particolari mansioni lavorative svolte, delle norme stradali, la cui violazione, in assenza di alcuna giustificazione, può comportare il rischio di causare sinistri stradali.
5. La condotta positiva di cui sopra, consistita proprio nell’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa dal quale è derivato, a seguito di collisione, un danno all’autovettura di servizio, rientra nella previsione dell’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n.
76 del 2020, convertito dalla n. 120 del 2020 che recita: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.
L’ampia e chiara formulazione della norma non consente, così come richiesto dall’appellante, di escludere la fattispecie oggetto del presente giudizio dal suo campo di applicazione, dovendo il giudice attenersi, principalmente, al canone dell’interpretazione letterale, come sancito dall’articolo 12, comma 1, del codice civile.
6. Questa Sezione, poi, non ritiene di accogliere la prospettata questione di costituzionalità per le ragioni che seguono, essendo manifestamente infondata, giacché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 2024, si è già occupata della materia del contendere, la cui questione di costituzionalità era stata sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Core dei conti per la Regione Campania, in relazione agli articoli 3, 28, 91, 97 e 103 della Costituzione.
In particolare, nella fattispecie scrutinata dal Giudice delle leggi veniva in rilievo la condotta positiva materiale, gravemente colposa, di alcuni dipendenti che avevano illecitamente apposto la firma di traenza su assegni “determinativi delle ingiustificate e dannose fuoriuscite” di denaro, senza operare i necessari controlli, e ciò aveva permesso ad un altro dipendente di incassarli fraudolentemente.
Orbene, la Corte costituzionale ha ritenuto che la limitazione della responsabilità amministrativa prevista dall’art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, applicabile alla suddetta fattispecie, fosse del tutto plausibile in quanto in armonia con la Carta fondamentale.
La Corte, infatti, ha puntualizzato: «Deve tuttavia essere considerato, in senso contrario, che l’attività della pubblica amministrazione è sempre funzionalizzata alla cura di interessi pubblici, sia quando si estrinseca attraverso atti e provvedimenti, sia quando si estrinseca attraverso comportamenti materiali, e l’operato dei pubblici dipendenti, a qualsiasi livello, può incidere sull’efficacia ed efficienza dell’amministrazione medesima. Parallelamente, la
“burocrazia difensiva” non si annida necessariamente nelle sole attività procedimentali o provvedimentali o nei grandi centri decisionali, ma è in grado di interessare trasversalmente l’intero operato della pubblica amministrazione. Ciò - nel peculiarissimo contesto dato e unitamente alla obiettiva difficoltà di individuare ex ante e in maniera esaustiva le attività immediatamente rispondenti all’urgente bisogno di favorire la ripresa economica - rende non manifestamente incongrua la scelta legislativa iniziale di combattere la “burocrazia difensiva” su “grande scala”, ingenerando un complessivo clima di fiducia tra gli agenti pubblici, volto a favorire la spinta dell’intera macchina amministrativa.
Per le stesse ragioni si giustifica, nella fase successiva, la mancata distinzione tra attività legate all’attuazione del PNNR e attività ad essa estranee, specie ove si consideri che, nel concreto dispiegarsi dell’attività amministrativa, vi possono essere attività ed opere che, per quanto non ricomprese nel Piano, ad esse risultano strettamente connesse o funzionali”.
Orbene, da tali ampi e chiari passaggi argomentativi non appare condivisibile porre un’ulteriore differenziazione nelle attività materiali, tra quelle amministrative e quelle non amministrative, per ritenere che la succitata norma, includendo anche queste ultime, oggetto del presente giudizio, violi i parametri costituzionali indicati dalla procura regionale che sono stati già scrutinati dal Giudice delle leggi.
7. In conclusione, l’appello della Procura regionale deve essere rigettato, con conferma della sentenza n. 122 del 2025 della locale Sezione territoriale, pur con le precisazioni sopra esposte.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del Ministero dell’interno – Questura di Palermo, amministrazione di appartenenza dell’appellata e nei cui confronti è stato instaurato il rapporto di servizio ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,
- rigetta l’appello della Procura regionale, con conferma della sentenza n. 122 del 2025 della locale Sezione territoriale;
- liquida a D’LC NO le spese di lite in € 1.522,00, oltre il 15%
per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico del Ministero dell’interno-Questura di Palermo.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.
L’Estensore Il Presidente Dott. Giuseppe Colavecchio Dott. Vincenzo Lo Presti F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,06/05/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente