Art. 54. Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico 1. Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , partecipa all'attivita' di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza.
Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attivita' di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.
2. Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attivita' del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili individuano le unita' da impiegare e la modalita' di partecipazione al servizio.
3. Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalita' e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.
4. Sulla base di quanto disposto dall' articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , durante le attivita' di soccorso in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, cui vengono fornite idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal caso il personale espleta le attivita' proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento, individuata dal responsabile operativo sul posto.
Note all'art. 54:
Il Titolo I°, Capo II°, e il titolo II° del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 recano rispettivamente "Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi" e "Ordinamento del personale direttivo e dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Si riporta l'articolo 85, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 :
«Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - (Omissis).
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.».
Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attivita' di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.
2. Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attivita' del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili individuano le unita' da impiegare e la modalita' di partecipazione al servizio.
3. Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalita' e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.
4. Sulla base di quanto disposto dall' articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , durante le attivita' di soccorso in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, cui vengono fornite idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal caso il personale espleta le attivita' proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento, individuata dal responsabile operativo sul posto.
Note all'art. 54:
Il Titolo I°, Capo II°, e il titolo II° del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 recano rispettivamente "Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi" e "Ordinamento del personale direttivo e dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Si riporta l'articolo 85, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 :
«Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - (Omissis).
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.».