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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1064/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rossi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240013715206000 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6202/2025 depositato il
27/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020240013715206000, notificata il 10.12.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla quota consortile 2022 (Euro 346,88) del Consorzio_1.
Parte ricorrente evidenzia, in primo luogo, con riferimento al piano di classifica consortile, un difetto di motivazione inerente l'iter di approvazione dell'atto, tenuto conto che nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 58 del 19 giugno 2017 non viene pubblicato il Piano di Classifica del Consorzio_1
, bensì viene indicata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 199 del 5 giugno 2017, con la quale è stato approvato il piano di classifica di altro Consorzio (Ionio Catanzarese).
Censura, quindi, l'atto per violazione dell'art. 23 - comma 1 - lett a) della legge Regione Calabria n.
11/2003, nel testo così come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del
19.10.2018, tenuto conto che, nella fattispecie in esame, difetta il necessario vantaggio che deve derivare al fondo interessato dal tributo richiesto, che non può essere indiretto o generico, ma deve risultare concreto ed effettivo.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la resistente non ha provveduto, per come avrebbe potuto fare, a chiamare in giudizio il Consorzio_2 ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
E' fondata, inoltre, anche la censura sulla motivazione della cartella in relazione all'erronea indicazione, nell'iter approvativo del piano di classifica, del Consorzio interessato.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rossi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240013715206000 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6202/2025 depositato il
27/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020240013715206000, notificata il 10.12.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla quota consortile 2022 (Euro 346,88) del Consorzio_1.
Parte ricorrente evidenzia, in primo luogo, con riferimento al piano di classifica consortile, un difetto di motivazione inerente l'iter di approvazione dell'atto, tenuto conto che nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 58 del 19 giugno 2017 non viene pubblicato il Piano di Classifica del Consorzio_1
, bensì viene indicata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 199 del 5 giugno 2017, con la quale è stato approvato il piano di classifica di altro Consorzio (Ionio Catanzarese).
Censura, quindi, l'atto per violazione dell'art. 23 - comma 1 - lett a) della legge Regione Calabria n.
11/2003, nel testo così come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del
19.10.2018, tenuto conto che, nella fattispecie in esame, difetta il necessario vantaggio che deve derivare al fondo interessato dal tributo richiesto, che non può essere indiretto o generico, ma deve risultare concreto ed effettivo.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la resistente non ha provveduto, per come avrebbe potuto fare, a chiamare in giudizio il Consorzio_2 ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
E' fondata, inoltre, anche la censura sulla motivazione della cartella in relazione all'erronea indicazione, nell'iter approvativo del piano di classifica, del Consorzio interessato.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).