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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14953/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Garofalo Lucia;
- parte ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Fiorentino MA;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza dell'1/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con è nata a Controparte_1
Palermo il 20/08/2021 la IG e che, cessata la Persona_1 convivenza tra i genitori, la minore vive con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori, con l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita a Palermo, vicolo
Pantelleria n. 73 e l'obbligo, a carico del resistente, di corrispondere una somma non inferiore a 500,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della IG, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
2. In data 22/05/2025 le parti, in considerazione dell'imminente trasferimento della ricorrente, unitamente alla IG, nel nord Italia e della conseguente lontananza geografica, hanno depositato un “Accordo di conversione in ricorso per affidamento esclusivo”, sottoscritto il 16/05/2025 e successivamente integrato, su sollecitazione del Giudice Delegato in relazione al regime di visita della bambina da parte del genitore non convivente, il
30/05/2025, alle seguenti condizioni:
“1) Statuire l'affidamento esclusivo della minore alla Persona_1 madre;
Parte_1
2) Statuire a carico del IG. l'obbligo di versare alla SI.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento in favore della minore la Parte_1 somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese necessarie per la minore come per legge;
3) Il IG. dichiara di rinunciare alla propria metà dell'Assegno Unico CP_1 in favore della IG.ra ; Parte_1
4) Il SI. potrà sentire ogni giorno la IG minore , anche CP_1 Per_1 tramite videochiamate, oltre a poterla vedere e tenere con sé ogni qualvolta desidera, recandosi presso la città dove la minore si trasferirà unitamente alla madre, non potendo la minore, allo stato, viaggiare da sola, essendo in tenera età.
Le parti concordano che, pur in considerazione della distanza geografica, al
IG. siano garantiti almeno due incontri mensili ed un week-end CP_1 mensile con la minore. All'uopo sarà cura del IG. recarsi presso la città CP_1 di residenza della minore, tenuto conto della tenera età della stessa, e ciò sino
a quando la IG non avrà conseguito un'età tale da poter viaggiare seppur accompagnata.
Le feste natalizie, le feste pasquali e le altre festività calendate verranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione per un periodo minimo di 5 giorni consecutivi;
tenuto conto della distanza geografica e della tenera età della minore, sarà il
IG. a recarsi presso la città di residenza della minore, e ciò sino a CP_1 quando la IG non avrà conseguito un'età tale da poter viaggiare seppur accompagnata.
Ed infine, le parti concordano che durante il periodo estivo, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 7 gg. consecutivi dalla fine della scuola, per il mese di giugno, e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per
i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra le parti, da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta.
Nei giorni di permanenza della minore presso il padre, sarà cura dello stesso prenderla presso la residenza e riportarla al termine del periodo concordato.
Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra la IG e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con la minore e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5) La SI.ra lascerà l'attuale abitazione sita in Via Pantelleria Parte_1
n. 73 di proprietà del IG. per trasferirsi altrove, entro e non oltre il 20 CP_1 giugno per permettere all'altra IG MA di terminare l'anno scolastico in corso, visto che frequenta il primo anno dell'Istituto Professionale Esfor.
6. Il IG. sin da adesso esprime il consenso al cambio di Controparte_1 residenza della IG minore” (si vedano “Accordo di conversione in ricorso per affidamento esclusivo” depositato il 22/05/2025 e note integrative del
30/05/2025).
4. Infine, all'udienza dell'1/07/2025 sono comparse le parti personalmente le quali hanno confermato l'accordo raggiunto, precisando, in relazione al punto 5), che la SInora lascerà l'immobile ove attualmente risiede Pt_1 entro il 3 agosto 2025 (“Il 3 agosto lascerò la casa ove vivo che è di proprietà del SI. e mi trasferirò in provincia di Milano, dove attualmente vive CP_1 mio fratello. Porterò con me mia IG . Abbiamo Persona_1 concordato con il SI. che venga disposto in mio favore l'affidamento CP_1 esclusivo in considerazione della distanza geografica, per evitare problemi a mia IG”, si veda verbale d'ud. citato).
5. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere recepite, atteso che il regime di affidamento esclusivo di Persona_1
alla madre, ai sensi del primo comma dell'art. 337 quater cod.
[...] civ., trova giustificazione nell'eSIenza di scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni riguardanti la minore in considerazione della distanza geografica dei genitori, stante l'imminente trasferimento della ricorrente con la IG nel nord Italia e fermo restando che le decisioni di maggior interesse per la predetta saranno adottate da entrambi.
6. Alla luce dell'esito del giudizio, va infine disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della IG minore delle parti , nata a [...] il Persona_1
20/08/2021, sia regolato in base all'accordo depositato in data 22/05/2025, come integrato dalle note del 30/05/2022 e dal verbale d'udienza dell'1/07/2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Monica Montante.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14953/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Garofalo Lucia;
- parte ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Fiorentino MA;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza dell'1/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con è nata a Controparte_1
Palermo il 20/08/2021 la IG e che, cessata la Persona_1 convivenza tra i genitori, la minore vive con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori, con l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita a Palermo, vicolo
Pantelleria n. 73 e l'obbligo, a carico del resistente, di corrispondere una somma non inferiore a 500,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della IG, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
2. In data 22/05/2025 le parti, in considerazione dell'imminente trasferimento della ricorrente, unitamente alla IG, nel nord Italia e della conseguente lontananza geografica, hanno depositato un “Accordo di conversione in ricorso per affidamento esclusivo”, sottoscritto il 16/05/2025 e successivamente integrato, su sollecitazione del Giudice Delegato in relazione al regime di visita della bambina da parte del genitore non convivente, il
30/05/2025, alle seguenti condizioni:
“1) Statuire l'affidamento esclusivo della minore alla Persona_1 madre;
Parte_1
2) Statuire a carico del IG. l'obbligo di versare alla SI.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento in favore della minore la Parte_1 somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese necessarie per la minore come per legge;
3) Il IG. dichiara di rinunciare alla propria metà dell'Assegno Unico CP_1 in favore della IG.ra ; Parte_1
4) Il SI. potrà sentire ogni giorno la IG minore , anche CP_1 Per_1 tramite videochiamate, oltre a poterla vedere e tenere con sé ogni qualvolta desidera, recandosi presso la città dove la minore si trasferirà unitamente alla madre, non potendo la minore, allo stato, viaggiare da sola, essendo in tenera età.
Le parti concordano che, pur in considerazione della distanza geografica, al
IG. siano garantiti almeno due incontri mensili ed un week-end CP_1 mensile con la minore. All'uopo sarà cura del IG. recarsi presso la città CP_1 di residenza della minore, tenuto conto della tenera età della stessa, e ciò sino
a quando la IG non avrà conseguito un'età tale da poter viaggiare seppur accompagnata.
Le feste natalizie, le feste pasquali e le altre festività calendate verranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione per un periodo minimo di 5 giorni consecutivi;
tenuto conto della distanza geografica e della tenera età della minore, sarà il
IG. a recarsi presso la città di residenza della minore, e ciò sino a CP_1 quando la IG non avrà conseguito un'età tale da poter viaggiare seppur accompagnata.
Ed infine, le parti concordano che durante il periodo estivo, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 7 gg. consecutivi dalla fine della scuola, per il mese di giugno, e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per
i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra le parti, da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta.
Nei giorni di permanenza della minore presso il padre, sarà cura dello stesso prenderla presso la residenza e riportarla al termine del periodo concordato.
Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra la IG e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con la minore e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5) La SI.ra lascerà l'attuale abitazione sita in Via Pantelleria Parte_1
n. 73 di proprietà del IG. per trasferirsi altrove, entro e non oltre il 20 CP_1 giugno per permettere all'altra IG MA di terminare l'anno scolastico in corso, visto che frequenta il primo anno dell'Istituto Professionale Esfor.
6. Il IG. sin da adesso esprime il consenso al cambio di Controparte_1 residenza della IG minore” (si vedano “Accordo di conversione in ricorso per affidamento esclusivo” depositato il 22/05/2025 e note integrative del
30/05/2025).
4. Infine, all'udienza dell'1/07/2025 sono comparse le parti personalmente le quali hanno confermato l'accordo raggiunto, precisando, in relazione al punto 5), che la SInora lascerà l'immobile ove attualmente risiede Pt_1 entro il 3 agosto 2025 (“Il 3 agosto lascerò la casa ove vivo che è di proprietà del SI. e mi trasferirò in provincia di Milano, dove attualmente vive CP_1 mio fratello. Porterò con me mia IG . Abbiamo Persona_1 concordato con il SI. che venga disposto in mio favore l'affidamento CP_1 esclusivo in considerazione della distanza geografica, per evitare problemi a mia IG”, si veda verbale d'ud. citato).
5. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere recepite, atteso che il regime di affidamento esclusivo di Persona_1
alla madre, ai sensi del primo comma dell'art. 337 quater cod.
[...] civ., trova giustificazione nell'eSIenza di scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni riguardanti la minore in considerazione della distanza geografica dei genitori, stante l'imminente trasferimento della ricorrente con la IG nel nord Italia e fermo restando che le decisioni di maggior interesse per la predetta saranno adottate da entrambi.
6. Alla luce dell'esito del giudizio, va infine disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della IG minore delle parti , nata a [...] il Persona_1
20/08/2021, sia regolato in base all'accordo depositato in data 22/05/2025, come integrato dalle note del 30/05/2022 e dal verbale d'udienza dell'1/07/2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Monica Montante.