Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
In caso d'aggravamento delle esigenze cautelari a norma dell'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., la sostituzione della misura applicata con altra più grave ovvero l'applicazione con modalità più gravose non obbliga il giudice a procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen.. (Fattispecie d'aggravamento di misura cautelare disposta dal giudice d'Appello).
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, aggravamento delle esigenze cautelari, sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia carcerariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2008, n. 46087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46087 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1265
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 029752/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FT EN, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 13.8.2008 del Tribunale di Genova sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentito il P.G. dr. Vincenzo Geraci;
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) FT EN, tratto in arresto in data 31.5.2007, per i reati di cui all'art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 337 c.p., veniva condannato con sentenza del 15.11.2007 per il solo reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente e, con sentenza del 25.3.2008 della Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, anche per il reato di resistenza.
Il 21.12.2007, intanto, il GIP aveva sostituito la misura della detenzione in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Con ordinanza in data 23.4.2008 la Corte di Appello ripristinava la misura della custodia in carcere, in quanto il prevenuto, benché erroneamente scarcerato prima della scadenza del 31.5.2011, si era reso irreperibile con ciò mostrando l'inadeguatezza della detenzione domiciliare a salvaguardare le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame di Genova, nel rigettare l'appello avverso l'ordinanza della Corte di Appello del 8.7.2008 (diretta ad ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia della misura per omesso interrogatorio di garanzia), assumeva che era inapplicabile il disposto di cui all'art. 294 c.p.p. in quanto al momento del ripristino della custodia cautelare in carcere il SS era stato già giudicato in primo e secondo grado.
2) Propone ricorso per cassazione FT EN denunciando, con un unico motivo, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o di decadenza in relazione agli artt. 302, 299, 294, 276 e 275 c.p.p.. Nonostante la modifica in peius della misura cautelare ex art. 299 c.p.p. la Corte di Appello non ha proceduto all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in tali casi necessario l'interrogatorio di garanzia (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 26681 del 11.6.2007) pur quando la misura cautelare sia stata disposta da un giudice di secondo grado;
senza quindi individuare nell'apertura del dibattimento di primo grado il limite ultimo per l'espletamento dell'interrogatorio medesimo.
Anche con altre pronunce la Suprema Corte ha ritenuto necessario tale espletamento senza individuare alcun limite temporale in quanto "l'interessato che ha subito un peggioramento della propria situazione cautelare deve poter tempestivamente rappresentare dati di fatto o considerazioni giuridiche in merito alla sussistenza della contestata trasgressione, alla sua reale entità, alle condizioni oggettive e ai motivi soggettivi che l'abbiano determinata, nonché alle circostanze nelle quali si è verificata" (cfr. Cass. pen. sez. 4, 28.9.2007 n. 39861). Non essendo stato espletato l'interrogatorio nei termini di legge, la misura cautelare disposta ha perduto efficacia, per cui vanno ripristinati gli arresti domiciliari.
3) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3.1) Va premesso che la misura è stata disposta a norma dell'art.299 c.p.p., comma 4 (aggravamento delle esigenze cautelari) e non ex art. 276 c.p.p. (trasgressione alle prescrizioni imposte). La giurisprudenza di questa Corte in ordine alla necessità dell'interrogatorio di garanzia nelle ipotesi previste dall'art. 276 c.p.p. non è assolutamente uniforme (in senso favorevole si sono pronunciate Cass. sez. 4 n. 39861 del 28.9.2007 - Gallo;
Cass. sez. 6 n. 15 del 2.10.2006 - Calderone: Cass. sez. 5 n. 19874 del 26.4.2006 - Padel ed altro;
Cass. sez. 3 n. 21407 del 7.4,2005 - Fanale;
in senso contrario, invece, Cass. sez. 2 n. 14037 del 18.3.2008 - Di Bella;
Cass. sez. 3 n. 37948 del 21.9.2007 - Di Cagno;
Cass. sez. A n. 36928 del 7.6.2007 - Bruccuesi;
Cass. sez. 2 n. 7394 del 13.12.2006 - Cantoni;
Cass. sez. 6 n. 21400 del 5.5.2006 - Romanelli), tanto che la questione pende davanti alla sezioni unite. In tema di interrogatorio di garanzia nell'ipotesi di aggravamento della misura ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4 la sentenza richiamata nel ricorso (Cass. sez. 6 n. 26681 dell'11.6.2007) è invece contrastata dalla pronuncia della medesima sez. 4 del 26.6.2007 n. 42696. 3.2) Tanto premesso, ritiene la Corte che non sia previsto da alcuna norma l'interrogatorio di garanzia nell'ipotesi di cui all'art. 299 c.p.p., comma 4. Il cit. art. 299 c.p.p., comma 3 ter dispone che "il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta".
Significativamente tale interrogatorio "preventivo" non è invece previsto nell'ipotesi di cui al comma 4.
Nè tantomeno si ricava dall'art. 299 c.p.p. la necessità di un interrogatorio "successivo".
Va allora accertato se la obbligatorietà dell'interrogatorio della persona nei cui confronti sia stato disposto un aggravamento della misura possa farsi discendere dalle previsioni dell'art. 294 c.p.p.. Il comma 1 di tale norma prevede che "Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare".
Si tratta evidentemente di "prima applicazione" della misura, come si evince dal riferimento all'arresto o al fermo.
Dal cit. art. 294 c.p.p., comma 4 bis si ricava la conferma che l'interrogatorio è dovuto in caso di applicazione "originaria" della misura (quando essa non sia stata disposta nella fase delle indagini preliminari, ma dalla Corte di Assise o dal Tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato).
Neppure, quindi, nell'art. 294 c.p.p. trova fondamento la necessità dell'interrogatorio di garanzia nelle ipotesi di "modifiche" delle misure già in precedenza applicate.
Ha già, condivisibilmente, affermato questa Corte che le esigenze di difesa sottese alla necessità dell'interrogatorio di garanzia al momento dell'applicazione della misura originaria "non riguardano le vicende che possono intervenire in momenti successivi. Già definito invero il quadro indiziario e già accertata l'esistenza di precise esigenze di cautela, il thema decidendum, in sede di aggravamento ex art. 299 c.p.p. comma 4, è evidentemente limitato alla verifica dell'adeguatezza del regime cautelare in ottomila luce di fatti sopravvenuti, idonei a mutare il quadro preesistente, non anche, come nell'interrogatorio di garanzia, a approfondire i temi probatori e qualificanti dell'indagine. Ciò chiaramente induce a ritenere che, nell'ipotesi di aggravamento, del tutto diverse, e certo di minor rilievo, siano le esigenze di verifica, comunque in nessun modo riferibili alle tematiche che costituiscono oggetto peculiare dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. e ad esse per nulla assimilabili, in quanto riconducibili a fasi procedimentali ed a vicende per nulla tra loro omologabili. Tale diversità, peraltro, si rinviene anche nel rispettivo regime delle impugnazioni poiché, mentre per l'originario provvedimento cautelare, al quale si riferisce l'art. 294 c.p.p., è prevista la procedura del riesame, l'ordinanza aggravati va può essere impugnata solo attraverso strumento, tipicamente devolutivo, dell'appello disciplinato dall'art. 310 c.p.p." (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 42696 del 26.6.2007). Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008