Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
Si configura il tentativo di rapina impropria anche quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di assicurarsi l'impunità, senza che si sia realizzato l'impossessamento della cosa per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 28044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28044 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE - Presidente - del 16/05/2001
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - N. 2759
Dott. SECONDO CARMENINI rel - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLA PODO - Consigliere - N. 8664/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
IC DA, nato a [...] il [...] avverso ordinanza dell'11.1.2001 del Tribunale del riesame di Torino Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini, Udite le conclusioni del P.G., in persona del Dr. G. Veneziano che ha chiesto il rigetto
OSSERVA
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Torino in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale, che applicava a EL AV la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, 582 e 585 c.p., per fatti commessi in Borgaro il 23.12.2000.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del reato contestato, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Per comodità espositiva è bene trattare subito quest'ultimo profilo di censura, per rilevarne l'inconsistenza. Il Tribunale ha correttamente ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, correlate al pericolo reiterativo, sulla base della gravità della condotta e della personalità dell'imputato, individuo senza fissa dimora, senza lecite fonti di reddito, clandestino con a carico numerosi arresti o segnalazioni per furti commessi in varie città d'Italia.
Il primo motivo di doglianza merita, invece, un maggiore approfondimento.
È opportuno illustrare brevemente il dato di fatto pressoché pacifico: il AV era stato sorpreso con due complici su un balcone di un appartamento privato;
la vittima li aveva afferrati, nel tentativo di fermarli, ma aveva ricevuto un colpo sotto il mento con un oggetto di grosse dimensioni;
nondimeno, con l'ausilio di un amico, aveva trattenuto l'attuale imputato, che pure lo aggrediva con pugni e calci, fino all'arrivo dei militari.
L'indagato, nel corso dell'udienza di convalida, ammetteva di avere tentato di penetrare nell'appartamento in questione con due suoi connazionali.
Questi i fatti, il ricorrente sostiene che "non pare in alcun modo ipotizzabile che il tentato furto seguito da violenza o minaccia integri ipotesi di tentata rapina impropria, configurabile, eventualmente, nel caso di atti diretti in modo non equivoco ad esercitare violenza o minaccia, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui".
Il motivo in esame impone la soluzione della qualificazione giuridica del tentativo di sottrarre una cosa mobile altrui con uso di violenza o minaccia alla persona, quando il mezzo coercitivo sia stato adoperato prima della sottrazione e senza che questa si verifichi per l'intervento di fattori estranei all'agente. La giurisprudenza prevalente è orientata nel senso di ritenere verificato il tentativo di rapina impropria, quando l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui, che si sono arrestati in itinere per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (v. ex plurimis Cass. Sez. 2^, sent. 1291/91 RV 186419). Non mancano, tuttavia decisioni di segno opposto.
Di recente è stato ritenuto che la configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628, comma 2, c.p.), presuppone inderogabilmente l'avvenuta sottrazione della cosa. Di talché, ove manchi tale presupposto - come si verifica nel caso in cui l'agente, sorpreso prima della sottrazione, usi violenza al solo fine di fuggire - il fatto realizza una duplice ipotesi di reato: tentato furto e l'altro autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza o minaccia (v. Cass. Sez. 5^, sent. 3796/1999 RV 215102). Questo Collegio ritiene di dover aderire al primo e maggioritario orientamento.
Sì deva, quindi affermare, che il tentativo di rapina impropria si configura anche quando la violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità siano esercitate nel corso degli atti esecutivi, prima dell'impossessamento della cosa e senza che questo si realizzi. A questa conclusione deva giungersi attraverso una lettura logico-sistematica e non meramente letterale del dato normativo. Il secondo co dell'art. 628 c.p., invero, descrive la condotta tipica della rapina impropria (ovviamente) consumata;
ma quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica è al tratto di condotta messo in atto fino all'intervento dei fattori esterni interruttivi che deva aversi riguardo con una visione unitaria.
Si deve tenere presente che il delitto tentato costituisce una fattispecie criminosa a sè stante e cioè una figura autonoma di reato risultante dalla combinazione della norma principale incriminatrice e della norma secondaria ex art. 56 c.p., con la conseguenza che ogni valutazione deve essere compiuta al termine dell'operato del reo.
Quando un tentativo di furto sfocia in violenza o minaccia finalizzate all'impunità non può spezzarsi l'azione in due tronconi, l'uno configurante un delitto consumato contro la persona (lesioni, minaccia o altro) e l'altro un delitto tentato contro il patrimonio (furto). La considerazione unitaria non può non portare a concludere che è stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e quindi un tentativo di rapina impropria anche se non si era conseguita la sottrazione del bene altrui.
Queste considerazioni portano a disattendere le argomentazioni difensive e conducono al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001