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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 964/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1241/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5804/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02PD01880_2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01PD01884_2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01PD01883_2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: preliminarmente, chiede un breve rinvio della trattazione in attesa dell'emanazione della sentenza penale di cui non è possibile prevedere la tempistica
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia si oppone facendo presente che la sentenza penale, comunque, non fa stato sull'accertamento tributario ed incide, eventualmente, solo sulla parte riguardante le sanzioni e, pertanto, chiede che la causa venga posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi in data 4.5.2021, Ricorrente_3 s.n.c-, Ricorrente_2 e
Ricorrente_1, chiedevano armullarsi l'awiso di accertamento meglio specificato in epigrafe avente ad oggetto imposta sul reddito ed imposta sulle attività produttive anno 2015 emesso nei confronti della società e gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto IRPEF ed addizionali emessi nei confronti dei due soci quale conseguenza del maggiore reddito sociale accertato, oltre sanzioni ed interessi.
Stante la sussistenza di litisconsorzio necessario, i tré ricorsi venivano riuniti con provvedimento reso all'udienza di trattazione dell'1.7.2022.
In estrema sintesi con l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito di impresa derivante dal mancato riconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla società nella misura di € 19.130,00 stante la parziale inesistenza dell'operazione e derivante dal riconoscimento, nella misura di € 4.319,00 anziché € 31.717,31, di abbuoni alla clientela sul prezzo delle polizze vendute tramite la sua intermediazione, poi imputato pro quota ai due soci con gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di ciascuno di loro.
Segnatamente, avuto riguardo alle spese di sponsorizzazione rappresentate dalla fattura n. 11 di € 20.000,00 imponibile + € 4.400,00 IVA emessa dalla Associazione_1, 1'Agenzia ha ritenuto che la stessa
è stata emessa a fronte di operazione in parte inesistente sulla base dei seguenti elementi:
l'Associazione_1, nell'anno 2015, ha emesso n. 48 fatture di sponsorizzazione nei confronti di 26 operatori economici per complessivi € 429.067,22, con IVA a debito di € 94.394,79 mai versata e senza che mai l'associazione abbia presentato dichiarazioni fiscali e senza che la stessa sia stata in grado di esibire i libri sociali che era obbligata a tenere, ne alcuna forma di rendiconto e nemmeno le fatture di acquisto;
nell'anno 2015 l'attività competitiva della Associazione_1 si è risolta nella partecipazione al campionato italiano di serie A il quale constava di n. 2 tappe, ciascuna di tré giorni (dal 19 al 21 giugno a
Luogo_1 e dal 23 al 26 luglio a Luogo_2), oltre che nella partecipazione alla Coppa
Italia svoltasi in unica tappa a Luogo_3 dal 28 al 31 maggio;
l'associazione sportiva risultava priva di sede sociale reale;
dall'esame del conto corrente dell'associazione emergeva che nei giorni immediatamente successivi agli incassi delle fatture di sponsorizzazione venivano effettuati prelievi in contanti o bonifici con causali "rimborso spese" non documentate in favore di soggetti privi di rapportieconomici con l'associazione, nella misura del
85-92%;
i "Main sponsor" Società_1 e Società_2, avevano speso per la sponsorizzazione (consistente, in relazione al primo, anche nella presenza del suo segno distintivi sulla maglia da gioco e da allenamento della squadra), ciascuno € 2.000,00, mentre alla ricorrente per una sponsorizzazione che prevedeva, da contratto, soltanto l'inserimento della sua ragione sociale nei cartelloni da esporre nel campo di allenamento della Luogo_4, nelle locandine e nei poster, nel marchio sul sito internet e sulla pagina Sito_Web_1 e nella partecipazione ad una tappa a n. 6 persone dell'azienda, erano stati fatturati € 20.000,00 + IVA.
In ragione di quanto esposto l'Agenzia delle Entrate, anche attraverso una ricostruzione induttiva dei costi sostenuti dall'associazione, riteneva che il valore reale delle sponsorizzazioni prestate dall'associazione fosse pari ad € 5.270,00, con la conseguenza che, nel caso a mani, individuava una sovrafatturazione di
€ 19.130,00 che eliminava dai costi deducibili.
Sotto diverso profilo, poi, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che, a fronte delle provvigioni riconosciute alla società in € 208.438,84, la stessa aveva esposto ricavi per € 178.827,00 in parte frutto di errore riconosciuto dalla stessa società in sede di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle fatture mi. 64 e 65 non contabilizzate (di € 2.191,52 ed € 15.176,62) ed in parte frutto di asseriti abbuoni concessi alla clientela a valere sulla quota di profitto sociale che non potevano essere riconosciuti in difetto di produzione delle polizze e stante la eccessiva incidenza degli stessi sul totale dei ricavi e sul reddito dichiarato.
Avverso gli avvisi di accertamento proponevano ricorso sia la società che i soci illimitatamente responsabili.
In sintesi i ricorrenti sostenevano che tutte le anomalie ravvisate dall'Agenzia a carico dell'
Associazione Sportiva Dilettantesca non potevano costituire prove a loro carico, che non era stato dimostrato che il costo della sponsorizzazione fosse stato loro restituito "sotto banco", che la sponsorizzazione era stata effettivamente prestata, che la ricostruzione del valore presunto della sponsorizzazione sulla base dei costi presunti dell'associazione era arbitraria e che in ogni caso sussistevano tutti i presupposti previsti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 per il riconoscimento delle spese di sponsorizzazione quali spese di pubblicità.
Relativamente agli abbuoni evidenziavano che rientrava nella loro libertà di impresa riconoscere sconti alla clientela quale espressione di una politica commerciale particolarmente aggressiva che avevano inteso portare avanti.
Chiedevano in via principale l'annullamento parziale degli avvisi di accertamento con il riconoscimento pieno della deducibilità delle spese di sponsorizzazione e con la deducibilità degli abbuoni in misura non inferiore al 5% delle provvigioni certificate ovvero, in via subordinata, non inferiore al 2% delle provvigioni fatturate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
In data 20.6.2022 i ricorrenti depositavano memorie illustrative e nuovi documenti. All'udienza dell'1.7.2022 la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
Affermava la corte adita:
“Ritiene la commissione che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Con riferimento ai costi di sponsorizzazione va preliminarmente chiarito che le presunzioni stabilite dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 (secondo cui: "//corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiano, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917") nella lettura fomitane dalla S.C. (in relazione a cui, vedi, per tutte, Cass., sez. VI- V, 6 aprile 2017,
n.8981 secondo cui: "Le spese di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa soggetto ad IRES quali spese di pubblicità in forza di una presunzione legale di inerenza e deducibilità se: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite di duecentomila euro;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, ecc.), senza che a ciò ostino 'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la sponsee l'omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di quest'ultima, nonché la ritenuta antieconomicità della spesa'" e da ultimo Cass., sez. VI
- V, 6 maggio 2020, n. 8540), operano sempreché i costi in questione non costituiscano oggetto di operazioni inesistenti tra le quali, come è noto, vanno considerate le ipotesi di sovrafatturazione qualitativa (per tutte v. Cass. Pen., sez. Ili, 15 novembre 2019, n. 1998, secondo cui: "il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale" e non si dimentichi che nei confronti dei soci odierni ricorrenti è stata redatta comunicazione di notizia di reato inoltrata alla Procura di Catania per il reato di cui all'art. 2, D. Lgs. 74/2000).
Nel caso a mani la prestazione di sponsorizzazione di cui i ricorrenti hanno fornito prova consiste:
nell'indicazione della ragione sociale nei calendari dell'anno solare 2015 (accanto a quella di altro operatore economico denominato Società_3 s.r.l.) destinati ad essere regalati come gadget alla clientela e nella pagina Sito_Web_1 della squadra di beach soccer (insieme a molti altri sponsor e distinta da quello che viene definito "Main sponsor" indicato in Società_1).
Considerato che il costo della sponsorizzazione del "Main sponsor" SD (il cui identificativo era anche apposto sulle maglie della squadra con ben diversa visibilità, quindi), si attesta ad € 2.000,00 (a fronte degli
€ 20.000,00 + IVA fatturati alla ricorrente) e che l'associazione che i ricorrenti hanno deciso di sponsorizzare si caratterizza per una evidente strumentalità all'evasione fiscale apparendo del tutto irrealistico che decine di operatori commerciali optino per il pagamento di costose sponsorizzazioni di una squadra che si cimenta in uno sport di nicchia e che partecipa a competizioni che la hanno vista impegnata in un numero limitatissimo di incontri svoltisi nei soli mesi estivi, deve ragionevolmente ritenersi che la consistenza della prestazione di sponsorizzazione acquistata dalla ricorrente presenti un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello fatturato. Ne i ricorrenti, a fronte dei gravi elementi di prova raccolti in loro danno, hanno inteso fornire qualsivoglia dato concreto che consenta di dimostrare la corrispondenza dell'importo fatturato al valore della sponsorizzazione, essendosi sul punto limitati ad affermare di avere sponsorizzato anche manifestazioni di indubbio richiamo quali la "Denomin._1", ma astenendosi dall'indicare quanto sia loro costata la detta, senz'altro più penetrante e diffusiva, forma di pubblicità e continuando a trincerarsi su posizioni di tipo meramente formalistico del tutto avulse dalla realtà economica.
Va quindi senz'altro confermata la validità dell'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate appalesandosi del tutto ultronee le ampie dissertazioni operate in tema di legittimità della deduzione dei costi di sponsorizzazione quale portato delle presunzioni stabilite dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 atteso che, nel caso a mani, semplicemente, a monte l'amministrazione finanziaria ha dimostrato, sulla base di un corteo di elementi, che il prezzo fatturato della sponsorizzazione consistente nella possibilità di apporre il proprio segno distintivo su gadget di scarsissima consistenza quali sono i calendari e sulla pagina Sito_Web_1 dell'associazione dilettantistica sportiva è ampiamente superiore al suo valore.
Quanto al metodo utilizzato dall'amministrazione finanziaria per determinare, in via presuntiva, l'effettivo valore della sponsorizzazione (basato sul complesso dei costi sostenuti dall'associazione la cui copertura, in difetto di introiti di altro genere quali biglietti di ingresso alle competizioni, è stata verosimilmente assicurata dalle sponsorizzazioni), lo stesso si appalesa per nulla irragionevole ed anzi sembra particolarmente generoso per i ricorrenti, basandosi sull'assunto che tutti i costi dell'associazione siano stati effettivamente pagati a fronte di una struttura la cui vocazione alla frode fiscale non milita affatto nel senso della sua affidabilità commerciale.
Quanto poi alla mancata corrispondenza dei ricavi alle provvigioni erogate alla società quale corrispettivo della intermediazione nella conclusione delle polizze assicurative derivante dall'asserito riconoscimento di abbuoni alla clientela, ritiene la commissione che, siccome l'art. 131, comma 2 ter del D. Lgs. 209/2005, c.
d. Codice delle Assicurazioni Private (rubricato "Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto"), recita:t''I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell
'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto", in difetto di produzione delle polizze (inutilmente richiesto dall'Agenzia delle Entrate già in sede di contraddittorio endoprocedimentale), non sia possibile avallare la tesi dei ricorrenti secondo cui i minori corrispettivi deriverebbero dagli sconti praticati ai clienti, restando quest'ultimo un dato privo del riscontro documentale che ne avrebbe consentito la verificazione e considerato che l'importo degli sconti rappresenta una percentuale troppo elevata dei ricavi (pari a circa il 16%) e che è rimasta indimostrata l'asserita acquisizione di nuova clientela in dipendenza degli sconti asseritamente praticati, non potendosi di certo guardare all'incremento del fatturato avvenuto nel 2017, ossia a distanza di due anni dall'esercizio in esame, sì come affermato dai ricorrenti con le loro memorie illustrative.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_3 S.
N.C., il sig. Ricorrente_2 e il sig. Ricorrente_1 con atto del 27 Febbraio 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Sull'eccepita esistenza di proventi illeciti derivanti da presunte fatture oggettivamente inesistenti con riferimento al recupero di spese di sponsorizzazione, ovvero sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 39, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 90 co. 8 della legge 289 del 2002, dell'art. 109 del D.P.R. n.917/1986, nonché dell'art. 2697 c.c..
Gli avvisi di accertamento impugnati traggono origine da un accertamento eseguito nei confronti della “
Associazione_1”, C.F. P.IVA_2, con sede a Catania in Indirizzo_2, esercente l'attività di “ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE”, nei cui confronti è stata contestata l'emissione di “fatture a fronte di operazioni, in parte, oggettivamente inesistenti nei confronti di altri operatori economici ed utilizzate da questi al fine di esporre un risultato reddituale ed imposte inferiori a quelli reali” Dunque, l'Agenzia ha proceduto anche contro le società che hanno stipulato con quest'ultima contratti di sponsorizzazione tra le quali, vi era anche la società Ricorrente_3 S.N.C., alla quale ha contestato l'utilizzo di documenti di spesa sovrafatturati costituenti operazioni parzialmente inesistenti
(sponsorizzazioni) di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 74/2000;
A fronte di detta specifica contestazione gli odierni appellanti, in ottemperanza all'invito dell'Agenzia del
23.10.2020, hanno prodotto la documentazione contabile e amministrativa richiesta e una memoria, integrata da materiale fotografico, con cui illustravano sia il contenuto degli investimenti effettuati in pubblicità e sponsor, sia le ragioni economiche sottostanti agli stessi.
l'Amministrazione finanziaria, a seguito di verifica fiscale effettuata dall'Ufficio Controlli nei confronti della
Associazione_1, alla quale è stata contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha ritenuto che anche nei rapporti intercorsi tra detta associazione e la Ricorrente_3
S.N.C. avesse avuto luogo il medesimo modus operandi.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dagli odierni appellanti, mai contestata dall'Ufficio in sede di verifica e di accertamento, non vi è prova che i rapporti commerciali intrattenuti con la menzionata associazione sportiva fossero fittizi.
Infatti, dal contratto di pubblicità, dalle fatture, dalla tracciabilità dei pagamenti e dal materiale fotografico prodotto dalla ricorrente su richiesta dell'Ente si ravvisa l'effettiva sussistenza dell'attività di sponsorizzazione posta in essere dalla stessa ed il conseguente esborso di denaro sostenuto per dette spese di pubblicità.
Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate non ha mai specificatamente contestato le prove fornite dalla contribuente in sede di accertamento con adesione, ma si è limitata a ritenere inesistenti tali operazioni sulla base del presunto comportamento evasivo imputabile esclusivamente all'Associazione sportiva.
Altresì, infondata e generica è la contestata restituzione delle somme ricevute dall'A.S.D. all'odierna ricorrente.
Difatti, agli atti non vi è prova né di tale retrodazione contestata alla società ricorrente, che ha prodotto gli estratti conto bancari, né che effettivamente le somme corrisposte dalla società non siano state utilizzate dalla sponsee per scopi associativi, ovvero per il finanziamento dell'attività agonistica svolta.
Invero, l'Ufficio ha contestato genericamente detta restituzione in denaro sulla base di una mera presunzione non dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Ovvero, non vi è prova agli atti che proprio le somme corrisposte dalla ricorrente siano state prelevate dal rappresentante legale dell'associazione e non utilizzate ai fini associativi.
Dunque, la mera sproporzionalità delle somme di sponsorizzazione ricevute dalla A.S.D. rispetto ai costi sostenuti dalla stessa, essendo coinvolti più sponsor, non può di per sé, in assenza di ulteriori elementi corroborativi, essere ritenuta una valida prova, ovvero una presunzione qualificata, dell'effettiva restituzione delle somme corrisposte dall'odierna ricorrente, le quali di per sé sono oggettivamente congrue alle spese sostenute dalla Associazione.
Dunque, la ricostruzione presuntiva operata dall'Ufficio, in assenza di ulteriori elementi corroborativi, non può essere fatta valere tout court per tutti gli sponsor;
soprattutto, alla luce sia del fatto che le somme corrisposte all'A.S.D. dalla ricorrente siano assolutamente congrue alle spese sostenute dell'associazione, sia che è stata provata e documentata l'attività di sponsorizzazione posta in essere. Soprattutto se si considera che le somme corrisposte dagli odierni deducenti alla SD sono assolutamente congrue alle spese sostenute per l'associazione e che, l'attività di sponsorizzazione, è stata ampiamente documentata.
Infine, sempre in merito a detta contestazione, è importante citare la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate, richiamata dalla risoluzione n. 57/E del 23.06.2010, la quale precisa che l'articolo
90 comma 8 della legge 289 del 2002 ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura delle spese di sponsorizzazione che vengono considerate sempre deducibili nei limiti dell'importo di euro 200.000,00, a patto che:
• “i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
• a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione”. Nel caso di specie, per quanto sopra esposto la contribuente ha dimostrato, già in sede di accertamento con adesione, la sussistenza delle predette condizioni: pertanto contrariamente a quanto ex adverso sostenuto avrebbe avuto tutto il diritto a dedurre la spesa sostenuta.
In merito, è bene ribadire che nel caso in esame le spese di sponsorizzazione sostenute dall'odierna ricorrente sono oggettivamente congrue con le spese di gestione della A.S.D., che aveva partecipato negli anni in questione alle manifestazioni della serie A e della Coppa Italia di Beach Soccer organizzate dalla Ass._2 ed ha sostenuto, così come riconosciuto dallo Stesso Ufficio, costi di gran lunga superiori al costo di sponsorizzazione sostenuto dall'odierna ricorrente, la quale è del tutto estranea al contestato comportamento fraudolento della A.S.D., non imputabile in assenza di elementi certi che provino il coinvolgimento dell'odierna appellante.
Comunque, in merito alla contestata antieconomicità dell'investimento, non può non ritenersi provata la visibilità fornita dall'A.S.D. che, partecipando al campionato di massima serie, ha da un lato attirato l'attenzione ad un pubblico locale crescente e dall'altro ha dato visibilità all'odierna ricorrente anche a livello nazionale.
Inoltre, si evidenzia il fatto che la società ha registrato di anno in anno un incremento della clientela sia a livello locale che a livello nazionale.
Pertanto, è illegittimo il recupero operato dall'Ufficio, il quale ha come presupposto un'illegittima ed errata valutazione di condotta anti-economica.
2) Sull'eccepita illegittimità del metodo accertativo con riferimento al disconoscimento parziale dei “Ribassi
e abbuoni passivi” contabilizzati.
l'Agenzia ha contestato alla società anche parte degli abbuoni originariamente dichiarati, pari ad euro
31.717,31 (come da raggruppamento costi ne quadro RG, all. 10), riconoscendo: “che possa essere prassi effettuare dei semplici arrotondamenti nei confronti della generalità della clientela o degli sconti impropri nei confronti dei maggiori clienti o di familiari ed amici, pertanto si ritiene ragionevole riconoscere “sconti e abbuoni” in misura non superiore del 2% delle provvigioni complessive per un valore di €. 4.319,00 (2% di
€ 215.938,14) a scomputo delle provvigioni non dichiarate”.
I ricorrenti, di contro, sono riusciti a rinvenire dagli archivi documentazione atta a provare abbuoni per complessivi € 16.990,24 (cfr. all. 10, 11 e 11.b) e pertanto, hanno rinunciato a dedurre i restanti 14.727,07 euro.
Inoltre gli stessi, hanno rappresentato l'erroneità del calcolo operato dall'Agenzia ed infatti, le provvigioni
(comprese quelle non correttamente contabilizzate) ammontavano ad euro 208.438,54 euro e pertanto, la somma che la società chiedeva di dedurre rappresentava solo l'8% delle provvigioni, ossia una cifra oltre che ampiamente dimostrata, anche più che ragionevole. Infine, si è rilevato che anche tali abbuoni hanno consentito la crescita della società ed infatti, tale strategia ha apportato nuovi contratti e ha permesso alla società di raggiungere i target annuali prefissati dalle compagnie per il raggiungimento dei premi di produttività.
Preliminarmente si evidenzia che anche i giudici di prime cure hanno errato nel determinare la percentuale degli sconti rispetto ai ricavi.
Invero, come ravvisabile dalla documentazione versata in atti detta percentuale non è pari al 16%, bensì all'8%.
Inoltre, detta pronuncia è infondata nella parte in cui ritiene che non sia stata provata l'acquisizione di nuova clientela ritenendo irrilevante la crescita di fatturato documentata che non riguarda solo il 2017, bensì l'arco temporale che va dal 2014 al 2017.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5804/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania sez. 12 e depositata il 19 Luglio
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La società, in oggetto, è operativa nell'ambito degli “AGENTI DI ASSICURAZIONI” ed è risultata generosa mecenate in particolare di una squadra dilettantistica (Associazione_1 ” (C.F.
P.IVA_2) impegnata in serie minori, peraltro, “evasore totale”, per non avere mai presentato le dichiarazioni fiscali e non aver versato l'IVA esposta nelle fatture emesse, neppure nella misura ridotta prevista dalle norme agevolative riguardanti il terzo settore. Quale fonte d'impulso all'adozione dell'atto avversato vi è una verifica fiscale, che ha, giustappunto, riguardato l'Associazione_1”
(C.F. P.IVA_2), la quale, nientemeno, aveva emesso, con riferimento all'anno fiscale 2015, ben n. 48
(QUARANTOTTO) fatture di sponsorizzazione nei confronti di operatori economici, per l'importo complessivo di €. 429.067,22 con IVA dovuta pari ad €. 94.394,79; a fronte delle stesse non ha inteso versare la conseguente IVA dovuta.
In esito al controllo effettuato è emerso che l'Associazione_1 ha omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali, cui era tenuta per le specifiche attività poste in essere e non ha mai versato alcuna imposta.
Al momento dell'accesso, l'associazione non ha esibito:
1. il Libro dei Soci, il Libro Verbali Consiglio Direttivo ed il Libro Verbali delle assemblee dei soci dell'anno 2015, atti a dimostrare il requisito di democraticità, previsto dall'art. 148 del TUIR, affinché l'ente possa usufruire del regime fiscale agevolativo;
2. il Rendiconto
Economico-Finanziario dal quale evincere i costi ed i ricavi sostenuti nell'anno. Lo stesso deve essere redatto secondo principi di chiarezza e trasparenza in maniera tale da rendere edotti, sia i soci che i terzi (nella fattispecie gli enti pubblici, gli istituti di credito, organi federali, Amministrazione Finanziaria, ecc.), delle disponibilità finanziarie e delle immobilizzazioni, nonché delle esposizioni debitorie;
3. le fatture di acquisto;
L'Associazione non ha documentato il numero dei soci, né il rispetto della “libera eleggibilità” e della “sovranità dell'assemblea dei soci” atti a garantire lo scopo non lucrativo dell'ente ed impedire una gestione di “pochi” finalizzata a scopi personali diversi da quelli che solitamente caratterizzano il sodalizio associativo. Si evidenziano ancora, ulteriori elementi riscontrati nel corso della verifica condotta a carico della
Associazione_1” (C.F. P.IVA_2):
1. assenza di sede sociale - in data 31/01/2020 i verificatori, recatisi presso i locali della sede sociale, constatavano l'esistenza di una abitazione che non presentava insegne o altri riferimenti relativi all'associazione e/o al sig. Nominativo_1 , Legale
Rappresentante dell'associazione;
2. L'Associazione, anche se non è operativa dal punto di vista associativo, risultava militare nel settore “Beach Soccer” 3. La stessa ha disputato il campionato di serie A di beach soccer 2015, con tappa a Luogo_1 dal 19 al 21 giugno 2015 (3 GIORNI) e a Luogo_2
dal 23 al 26 luglio (4 GIORNI); ha partecipato alla coppa Italia 2015 con tappa unica a Luogo_3 dal 28 al 31 maggio 2015 (3 GIORNI). La parte, anche in tale sede si limita a contestare gli oneri di sponsorizzazione a favore dell'associazione sportiva dilettantistica “Associazione_1 ” (C.F.
P.IVA_2),” recuperati dall'Ufficio, facendo riferimento, come motivazione del recupero dell'Ufficio, al concetto di antieconomicità in relazione alla presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, legge 289/2002, ma i costi di sponsorizzazione a favore dell'associazione sportiva dilettantistica “Associazione_1
” sono stati recuperati, come si dirà in seguito, perché relativi ad operazioni parzialmente
INESISTENTI e, quindi, carenti del requisito previsto dall'art. 109 del TUIR di certezza e inerenza, pertanto le osservazioni di parte non sono conferenti a quanto contestato dall'Ufficio.
L'Ufficio erariale individuava il comportamento censurabile consistente nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ammontanti ad € 19.130,00; ossia i documenti fiscali emessi (all'ordine di parte ricorrente) dall'evasore totale “Associazione_1”. Circa la criticità in rassegna, si rappresenta come il meccanismo che vede coinvolti società sponsor (la ricorrente nel caso che ci occupa) e delle Associazioni
Sportivo Dilettantistiche (l'Associazione_1 ” può assumere profili patologici considerando: da una parte, la determinazione “forfettaria” del reddito ed il riconoscimento di una percentuale secca di detrazione dell'IVA in capo all'associazione (SD), e, dall'altra, l'integrale deduzione di costi e detrazione di imposta da parte dell'utilizzatore. Le ragioni che hanno innescato la ripresa hanno evidenziato l'esistenza di un profilo patologico che può trovare attecchimento ove il committente spesa per “intero” i costi di sponsorizzazione ed ottiene la detrazione dell'IVA afferente, mentre l'SD paga imposte solo (se lo fa) in minima misura sia sul fronte delle dirette che dell'IVA. Orbene, la produzione spesso di fenomeni evasivi anche tipicamente illeciti, quali la “sovrafatturazione” da parte dell'associazione sportiva, impone all'Amministrazione erariale di operare controlli puntuali per contrastare tali condotte scrutinando le ragioni ed il contesto dei singoli operatori coinvolti, a maggior ragione quando la condotta dell'SD, come nel caso in specie, è del tutto opaca e caratterizzata da condotte tipiche dell'evasore totale. Dall'esame delle foto prodotte dall'SD, gli unici sponsor che si rilevano nelle maglie sono: “Società_1” con il logo e la scritta nelle maglie da gioco e da passeggio, e “Società_3” su semplici maglie da allenamento. Appare strano che lo sponsor più presente nelle foto prodotte è “Società_1” che ha fatturato solo €. 2.049,00 nel 2015, mentre, degli sponsor che hanno fatturato importi elevati non c'è traccia nelle foto della squadra o presenti in maglie da allenamento;
infine l'SD ha prodotto delle bozze di locandine dove veniva indicato come “Main Sponsor”: Società_1 e Società_2, entrambi sponsor con fatturato intorno ai 2.000,00 euro, mentre gli altri, che fatturano importi elevati, sono indicati come “Sponsor ufficiali”. Alla luce del fatto che l'Associazione Sportiva non ha documentato alcun costo, i verbalizzanti hanno posto l'attenzione sulle movimentazioni rilevate dall'estratto del conto corrente bancario esibito. Dalla sua analisi è emerso che subito dopo, e nei giorni immediatamente successivi la riscossione di acconti delle fatture emesse, sono stati effettuati prelievi di denaro contante e bonifici per pagamenti di “rimborsi spese” non documentati, verso soggetti che non risulta abbiano stipulato accordi economici con l'associazione.
Dall'esame dei prelevamenti si rileva che ci sono dei prelievi molto elevati, in percentuale pari rispettivamente al 85% e al 92% delle uscite, numeri che hanno portato i funzionari ad approfondire tale comportamento, concludendo per la parziale ed oggettiva inesistenza delle fatture emesse nei periodi di imposta 2015 e
2016. Tale fatto lascia agilmente presumere una retro-dazione del denaro agli utilizzatori delle fatture, in parte oggettivamente inesistenti, attraverso terzi soggetti che si sono prestati a fare da “ponte” tra questi e l'SD. Appare di fondamentale importanza ribadire, a rischio di inflazionare il concetto, che l'
Associazione_1” risulta essere evasore totale, non avendo mai presentato il Modello Unico per gli enti non commerciali, né avendo mai provveduto al versamento dell'Iva sulle fatture emesse. E ciò non al fine di far discendere un'automatica e a cascata indeducibilità degli utilizzatori dei documenti emessi dalla SD, ma per almeno altri due ordini di motivi, a parere dell'Ufficio scrivente imprescindibili: 1) Il fatto che per godere del regime agevolativo fiscale l'associazione debba essere in regola con gli adempimenti
(minimi) contabili e fiscali previsti dalla legge (dettagliati nelle C.M. n. 9.4.2009, n. 13/E e C.M. n. 16.4.2010,
n. 20/E), in particolare si fa riferimento al comma 8 lettera d), dell'art.140 del DPR 917 del 1986, il quale stabilisce ai fini del riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica “l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”; 2) Non si può affermare di sostenere una società dilettantistica e poi disinteressarsi totalmente della conduzione contabile e fiscale della stessa. La ricorrente avrebbe inteso foraggiare l'Associazione_1
” per aumentare il numero delle polizze collocate sul mercato. A conferma dell'inesistenza parziale delle operazioni fatturate depone quanto emerso dalla verifica fiscale che ha riguardato l'SD, la quale non ha evidenziato nessuna pezza d'appoggio, nessuna registrazione, pochissimi documenti sono stati, nel dettaglio, sottoposti ai verificatori contestualmente alla richiesta. Non può essere semplicemente invocato l'art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, come ritiene l'odierno appellante, esso, infatti, non contiene una “presunzione ex-lege” di inerenza ed effettività delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ove contenute entro l'importo annuo di € 200.000,00.
L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 21/E/2003, ha chiarito che la disposizione di cui all'articolo
90, comma 8, introduce una presunzione assoluta circa la NATURA delle spese erogate in favore di società
e associazioni sportive dilettantistiche, secondo cui entro il limite di 200.000 euro sono considerate di pubblicità (sul punto vedi anche la risoluzione n. 57/E/2010). Ultimo accenno lo merita il fatto che l'Ufficio erariale lungi dal travolgere per intero le spese dedotte dall'odierna ricorrente, si è speso per calibrare le riprese in maniera ragionevole ed imparziale. L'amministrazione erariale ha, sì, come più volte accennato:
1) rilevato la condotta fiscalmente censurabile dell'emittente le fatture, la singolarità che la stessa non disponesse di idonee prove circa l'impiego, in contanti, dei numerosissimi prelevamenti effettuati nell'imminenza degli accrediti provenienti dagli sponsor;
2) la singolarità per la ricorrente di sponsorizzare proprio l'ambito agonistico del BEACH SOCCER e, nel particolare, guarda caso la “Associazione_1
piuttosto che altri;
3) ha rilevato come mancasse di netto l'effettività delle sponsorizzazioni fatturate, a latitare difatti risultano: l'iscrizione alla federazione di appartenenza della SD sponsorizzata, le locandine, le magliette con loghi ascrivibili alla ricorrente, foto di precisi eventi, insomma prove circa le iniziative effettivamente “coltivate” dalla SD per aumentare la “considerazione” dello sponsor/odierno ricorrente, il quale non poteva ignorare come, già a priori, assolutamente contenuti sarebbero risultati gli effetti di campagne pubblicitarie affidate alla “Associazione_1. In quanto l'ente in parola risultava attiva per, appena, 10 giornate di trofei e campionato 2015, giocate, peraltro, a distanza di km dalla sede catanese centro di interessi ed attività della ricorrente. Al contempo, però, l'Ufficio accertatore si è sforzato di supplire alla carenza di documentazione, spingendosi a “ricostruire” quali avrebbero potuto essere i costi sostenuti dalla SD, così da assegnare loro un corrispondente volume di ricavi da sponsorizzazione da dividere tra i numerosi sponsor. Orbene, dapprima allo scopo di quantificare il valore presumibile della sponsorizzazione (ritenuta coincidente con i costi sostenuti dall'Associazione sportiva) è stata considerato la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti dall'SD, così come rilevati dai verificatori per €.
43.095,00. Nel particolare, alla luce dei costi ricostruiti i verbalizzanti, sulla base di elementi certi, sono stati verosimilmente rintracciati costi effettivamente sostenuti ammontanti ad €. 43.095,00. L'Ufficio erariale, inoltre, in aggiunta ai costi appena citati, al fine di riconoscere un'ulteriore quota di costo deducibili, quantificava, presuntivamente, in €. 75.000,00 il costo per il pagamento dei calciatori sostenuto dall'SD, costi non riconosciuti dai verbalizzanti, è bene segnalarlo, in quanto la documentazione di supporto esibita dall'SD non è stata ritenuta idonea al riconoscimento del costo sostenuto. Ripartendo tale riconoscimento tra tutti gli utilizzatori/sponsor, si è determinato un maggior costo riconosciuto come “reale” pari ad €. €.
2.956,00, che sommati all'importo già riconosciuto in precedenza € 1.363,93, determina un totale di €.
5.270,00 (importo comprensivo dell'IVA indetraibile). Infine, per differenza con l'importo fatturato, è stato determinato una parte presuntivamente inesistente della fatturazione per un ammontare pari ad €. 19.130,00.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 12 Maggio 2025 parte appellante deposita istanza di rinvio, con cui si chiede un ulteriore rinvio del giudizio al fine di addivenire alla conciliazione della controversia, congiuntamente con il giudizio RGA
5657/2023, stante la connessione soggettiva ed oggettiva delle controversie stesse.
All'Udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione – Presupposti e limiti dell'art.90, co.8, L.289/2002, dall'esame degli atti, delle risultanze istruttorie e dei rilievi sollevati dall'Ufficio consente di chiarire che la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute dagli appellanti trova un chiaro limite applicativo: Requisiti normativi: la disposizione di cui all'art.90, co.8, L.289/2002 prevede, nell'ambito del regime fiscale agevolativo delle associazioni sportive dilettantistiche, una presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione e della loro deducibilità, subordinata al rigoroso rispetto dei presupposti normativi, tra i quali:
1. Effettiva natura dilettantistica e rispetto delle prescrizioni in tema di gestione, trasparenza e partecipazione;
2. Dimostrata attività promozionale in concreto svolta;
3. Congruità dei corrispettivi rispetto alla realtà economica, ai risultati attesi, e allo specifico mercato di riferimento. Dalle risultanze documentali emergono numerose carenze: L'associazione beneficiaria delle sponsorizzazioni risultava inadempiente ad elementari obblighi contabili e dichiarativi e priva della documentazione richiesta dalla normativa di settore;
Le prestazioni pubblicitarie si sono concretizzate, nella ricostruzione dell'Ufficio, in iniziative di limitata esposizione promozionale e scarsamente attinenti al mercato di riferimento dello sponsor;
si rileva un disallineamento tra il volume delle somme sponsorizzate e l'effettivo valore del ritorno pubblicitario, anche in rapporto alle ordinarie dinamiche di mercato. Elementi indiziari di operazioni oggettivamente inesistenti: Prelievi di contante per importi rilevantissimi, privi di coerente giustificazione e in assenza di documentazione di spesa;
Assenza di riscontri visivi circa l'esposizione dei loghi o marchi degli sponsor;
Carenza di rendicontazione economico-finanziaria dettagliata da parte dell'ente beneficiario delle sponsorizzazioni;
Mancanza di prova rigorosa circa effettivi eventi promozionali realizzati a vantaggio dello sponsor. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la presunzione legale di cui all'art.90, co.8,
L.289/2002 non copre ipotesi di costo oggettivamente inesistente, né consente il superamento del requisito fondamentale dell'inerenza. In presenza di fondate contestazioni sollevate dall'Amministrazione, il contribuente è onerato della puntuale prova circa la corrispondenza tra la spesa dedotta e l'effettiva attività pubblicitaria ricevuta;
prova che, nella fattispecie, si rivela del tutto carente.
La questione relativa ai ribassi e abbuoni passivi emerge come ulteriore profilo rilevante ai fini della rideterminazione dell'imponibile. L'applicazione di sconti, ribassi e abbuoni in misura significativa rispetto al totale delle provvigioni incassate va adeguatamente documentata, affinché sia chiara la funzione economica della scelta imprenditoriale ed il diretto collegamento tra spesa sostenuta e vantaggio conseguito. In difetto di analitica indicazione e prova dell'esistenza di strategie commerciali sottese alla concessione di sconti, la prassi amministrativa considera deducibili solo abbuoni entro limiti quantitativamente ragionevoli, come puntualmente applicato dall'Ufficio nel caso di specie, mediante una percentuale (2%) dei ricavi quali abbuoni effettivamente ammissibili in deduzione. Gli atti prodotti a favore degli appellanti non consentono di apprezzare in modo univoco la reale destinazione degli sconti praticati, né di riscontrare un nesso causale tra le deduzioni operate e l'ampliamento della clientela o la crescita del fatturato su base pluriennale, risultando le valutazioni offerte dagli appellanti generiche e prive di riscontri analitici concreti.
Sotto il profilo processuale, l'atto di appello si contraddistingue per la pedissequa riproposizione delle eccezioni e delle argomentazioni presentate in primo grado, senza il necessario grado di specificità richiesto dall'art.53, D. Lgs. n.546/1992. L'assenza di una articolata critica puntuale ai capi motivazionali della sentenza impugnata incide sull'ammissibilità stessa dell'appello, confermando, per ulteriore profilo, la correttezza della decisione di rigetto in sede di gravame.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_3
S. n. c. e dai signori Ricorrente_2 e Ricorrente_1 va rigettato. Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Catania.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lote che liquida come in motivazione.
Catania, 14.11.2025 Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1241/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5804/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02PD01880_2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01PD01884_2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01PD01883_2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: preliminarmente, chiede un breve rinvio della trattazione in attesa dell'emanazione della sentenza penale di cui non è possibile prevedere la tempistica
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia si oppone facendo presente che la sentenza penale, comunque, non fa stato sull'accertamento tributario ed incide, eventualmente, solo sulla parte riguardante le sanzioni e, pertanto, chiede che la causa venga posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi in data 4.5.2021, Ricorrente_3 s.n.c-, Ricorrente_2 e
Ricorrente_1, chiedevano armullarsi l'awiso di accertamento meglio specificato in epigrafe avente ad oggetto imposta sul reddito ed imposta sulle attività produttive anno 2015 emesso nei confronti della società e gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto IRPEF ed addizionali emessi nei confronti dei due soci quale conseguenza del maggiore reddito sociale accertato, oltre sanzioni ed interessi.
Stante la sussistenza di litisconsorzio necessario, i tré ricorsi venivano riuniti con provvedimento reso all'udienza di trattazione dell'1.7.2022.
In estrema sintesi con l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito di impresa derivante dal mancato riconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla società nella misura di € 19.130,00 stante la parziale inesistenza dell'operazione e derivante dal riconoscimento, nella misura di € 4.319,00 anziché € 31.717,31, di abbuoni alla clientela sul prezzo delle polizze vendute tramite la sua intermediazione, poi imputato pro quota ai due soci con gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di ciascuno di loro.
Segnatamente, avuto riguardo alle spese di sponsorizzazione rappresentate dalla fattura n. 11 di € 20.000,00 imponibile + € 4.400,00 IVA emessa dalla Associazione_1, 1'Agenzia ha ritenuto che la stessa
è stata emessa a fronte di operazione in parte inesistente sulla base dei seguenti elementi:
l'Associazione_1, nell'anno 2015, ha emesso n. 48 fatture di sponsorizzazione nei confronti di 26 operatori economici per complessivi € 429.067,22, con IVA a debito di € 94.394,79 mai versata e senza che mai l'associazione abbia presentato dichiarazioni fiscali e senza che la stessa sia stata in grado di esibire i libri sociali che era obbligata a tenere, ne alcuna forma di rendiconto e nemmeno le fatture di acquisto;
nell'anno 2015 l'attività competitiva della Associazione_1 si è risolta nella partecipazione al campionato italiano di serie A il quale constava di n. 2 tappe, ciascuna di tré giorni (dal 19 al 21 giugno a
Luogo_1 e dal 23 al 26 luglio a Luogo_2), oltre che nella partecipazione alla Coppa
Italia svoltasi in unica tappa a Luogo_3 dal 28 al 31 maggio;
l'associazione sportiva risultava priva di sede sociale reale;
dall'esame del conto corrente dell'associazione emergeva che nei giorni immediatamente successivi agli incassi delle fatture di sponsorizzazione venivano effettuati prelievi in contanti o bonifici con causali "rimborso spese" non documentate in favore di soggetti privi di rapportieconomici con l'associazione, nella misura del
85-92%;
i "Main sponsor" Società_1 e Società_2, avevano speso per la sponsorizzazione (consistente, in relazione al primo, anche nella presenza del suo segno distintivi sulla maglia da gioco e da allenamento della squadra), ciascuno € 2.000,00, mentre alla ricorrente per una sponsorizzazione che prevedeva, da contratto, soltanto l'inserimento della sua ragione sociale nei cartelloni da esporre nel campo di allenamento della Luogo_4, nelle locandine e nei poster, nel marchio sul sito internet e sulla pagina Sito_Web_1 e nella partecipazione ad una tappa a n. 6 persone dell'azienda, erano stati fatturati € 20.000,00 + IVA.
In ragione di quanto esposto l'Agenzia delle Entrate, anche attraverso una ricostruzione induttiva dei costi sostenuti dall'associazione, riteneva che il valore reale delle sponsorizzazioni prestate dall'associazione fosse pari ad € 5.270,00, con la conseguenza che, nel caso a mani, individuava una sovrafatturazione di
€ 19.130,00 che eliminava dai costi deducibili.
Sotto diverso profilo, poi, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che, a fronte delle provvigioni riconosciute alla società in € 208.438,84, la stessa aveva esposto ricavi per € 178.827,00 in parte frutto di errore riconosciuto dalla stessa società in sede di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle fatture mi. 64 e 65 non contabilizzate (di € 2.191,52 ed € 15.176,62) ed in parte frutto di asseriti abbuoni concessi alla clientela a valere sulla quota di profitto sociale che non potevano essere riconosciuti in difetto di produzione delle polizze e stante la eccessiva incidenza degli stessi sul totale dei ricavi e sul reddito dichiarato.
Avverso gli avvisi di accertamento proponevano ricorso sia la società che i soci illimitatamente responsabili.
In sintesi i ricorrenti sostenevano che tutte le anomalie ravvisate dall'Agenzia a carico dell'
Associazione Sportiva Dilettantesca non potevano costituire prove a loro carico, che non era stato dimostrato che il costo della sponsorizzazione fosse stato loro restituito "sotto banco", che la sponsorizzazione era stata effettivamente prestata, che la ricostruzione del valore presunto della sponsorizzazione sulla base dei costi presunti dell'associazione era arbitraria e che in ogni caso sussistevano tutti i presupposti previsti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 per il riconoscimento delle spese di sponsorizzazione quali spese di pubblicità.
Relativamente agli abbuoni evidenziavano che rientrava nella loro libertà di impresa riconoscere sconti alla clientela quale espressione di una politica commerciale particolarmente aggressiva che avevano inteso portare avanti.
Chiedevano in via principale l'annullamento parziale degli avvisi di accertamento con il riconoscimento pieno della deducibilità delle spese di sponsorizzazione e con la deducibilità degli abbuoni in misura non inferiore al 5% delle provvigioni certificate ovvero, in via subordinata, non inferiore al 2% delle provvigioni fatturate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
In data 20.6.2022 i ricorrenti depositavano memorie illustrative e nuovi documenti. All'udienza dell'1.7.2022 la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
Affermava la corte adita:
“Ritiene la commissione che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Con riferimento ai costi di sponsorizzazione va preliminarmente chiarito che le presunzioni stabilite dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 (secondo cui: "//corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiano, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917") nella lettura fomitane dalla S.C. (in relazione a cui, vedi, per tutte, Cass., sez. VI- V, 6 aprile 2017,
n.8981 secondo cui: "Le spese di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa soggetto ad IRES quali spese di pubblicità in forza di una presunzione legale di inerenza e deducibilità se: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite di duecentomila euro;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, ecc.), senza che a ciò ostino 'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la sponsee l'omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di quest'ultima, nonché la ritenuta antieconomicità della spesa'" e da ultimo Cass., sez. VI
- V, 6 maggio 2020, n. 8540), operano sempreché i costi in questione non costituiscano oggetto di operazioni inesistenti tra le quali, come è noto, vanno considerate le ipotesi di sovrafatturazione qualitativa (per tutte v. Cass. Pen., sez. Ili, 15 novembre 2019, n. 1998, secondo cui: "il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale" e non si dimentichi che nei confronti dei soci odierni ricorrenti è stata redatta comunicazione di notizia di reato inoltrata alla Procura di Catania per il reato di cui all'art. 2, D. Lgs. 74/2000).
Nel caso a mani la prestazione di sponsorizzazione di cui i ricorrenti hanno fornito prova consiste:
nell'indicazione della ragione sociale nei calendari dell'anno solare 2015 (accanto a quella di altro operatore economico denominato Società_3 s.r.l.) destinati ad essere regalati come gadget alla clientela e nella pagina Sito_Web_1 della squadra di beach soccer (insieme a molti altri sponsor e distinta da quello che viene definito "Main sponsor" indicato in Società_1).
Considerato che il costo della sponsorizzazione del "Main sponsor" SD (il cui identificativo era anche apposto sulle maglie della squadra con ben diversa visibilità, quindi), si attesta ad € 2.000,00 (a fronte degli
€ 20.000,00 + IVA fatturati alla ricorrente) e che l'associazione che i ricorrenti hanno deciso di sponsorizzare si caratterizza per una evidente strumentalità all'evasione fiscale apparendo del tutto irrealistico che decine di operatori commerciali optino per il pagamento di costose sponsorizzazioni di una squadra che si cimenta in uno sport di nicchia e che partecipa a competizioni che la hanno vista impegnata in un numero limitatissimo di incontri svoltisi nei soli mesi estivi, deve ragionevolmente ritenersi che la consistenza della prestazione di sponsorizzazione acquistata dalla ricorrente presenti un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello fatturato. Ne i ricorrenti, a fronte dei gravi elementi di prova raccolti in loro danno, hanno inteso fornire qualsivoglia dato concreto che consenta di dimostrare la corrispondenza dell'importo fatturato al valore della sponsorizzazione, essendosi sul punto limitati ad affermare di avere sponsorizzato anche manifestazioni di indubbio richiamo quali la "Denomin._1", ma astenendosi dall'indicare quanto sia loro costata la detta, senz'altro più penetrante e diffusiva, forma di pubblicità e continuando a trincerarsi su posizioni di tipo meramente formalistico del tutto avulse dalla realtà economica.
Va quindi senz'altro confermata la validità dell'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate appalesandosi del tutto ultronee le ampie dissertazioni operate in tema di legittimità della deduzione dei costi di sponsorizzazione quale portato delle presunzioni stabilite dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 atteso che, nel caso a mani, semplicemente, a monte l'amministrazione finanziaria ha dimostrato, sulla base di un corteo di elementi, che il prezzo fatturato della sponsorizzazione consistente nella possibilità di apporre il proprio segno distintivo su gadget di scarsissima consistenza quali sono i calendari e sulla pagina Sito_Web_1 dell'associazione dilettantistica sportiva è ampiamente superiore al suo valore.
Quanto al metodo utilizzato dall'amministrazione finanziaria per determinare, in via presuntiva, l'effettivo valore della sponsorizzazione (basato sul complesso dei costi sostenuti dall'associazione la cui copertura, in difetto di introiti di altro genere quali biglietti di ingresso alle competizioni, è stata verosimilmente assicurata dalle sponsorizzazioni), lo stesso si appalesa per nulla irragionevole ed anzi sembra particolarmente generoso per i ricorrenti, basandosi sull'assunto che tutti i costi dell'associazione siano stati effettivamente pagati a fronte di una struttura la cui vocazione alla frode fiscale non milita affatto nel senso della sua affidabilità commerciale.
Quanto poi alla mancata corrispondenza dei ricavi alle provvigioni erogate alla società quale corrispettivo della intermediazione nella conclusione delle polizze assicurative derivante dall'asserito riconoscimento di abbuoni alla clientela, ritiene la commissione che, siccome l'art. 131, comma 2 ter del D. Lgs. 209/2005, c.
d. Codice delle Assicurazioni Private (rubricato "Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto"), recita:t''I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell
'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto", in difetto di produzione delle polizze (inutilmente richiesto dall'Agenzia delle Entrate già in sede di contraddittorio endoprocedimentale), non sia possibile avallare la tesi dei ricorrenti secondo cui i minori corrispettivi deriverebbero dagli sconti praticati ai clienti, restando quest'ultimo un dato privo del riscontro documentale che ne avrebbe consentito la verificazione e considerato che l'importo degli sconti rappresenta una percentuale troppo elevata dei ricavi (pari a circa il 16%) e che è rimasta indimostrata l'asserita acquisizione di nuova clientela in dipendenza degli sconti asseritamente praticati, non potendosi di certo guardare all'incremento del fatturato avvenuto nel 2017, ossia a distanza di due anni dall'esercizio in esame, sì come affermato dai ricorrenti con le loro memorie illustrative.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_3 S.
N.C., il sig. Ricorrente_2 e il sig. Ricorrente_1 con atto del 27 Febbraio 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Sull'eccepita esistenza di proventi illeciti derivanti da presunte fatture oggettivamente inesistenti con riferimento al recupero di spese di sponsorizzazione, ovvero sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 39, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 90 co. 8 della legge 289 del 2002, dell'art. 109 del D.P.R. n.917/1986, nonché dell'art. 2697 c.c..
Gli avvisi di accertamento impugnati traggono origine da un accertamento eseguito nei confronti della “
Associazione_1”, C.F. P.IVA_2, con sede a Catania in Indirizzo_2, esercente l'attività di “ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE”, nei cui confronti è stata contestata l'emissione di “fatture a fronte di operazioni, in parte, oggettivamente inesistenti nei confronti di altri operatori economici ed utilizzate da questi al fine di esporre un risultato reddituale ed imposte inferiori a quelli reali” Dunque, l'Agenzia ha proceduto anche contro le società che hanno stipulato con quest'ultima contratti di sponsorizzazione tra le quali, vi era anche la società Ricorrente_3 S.N.C., alla quale ha contestato l'utilizzo di documenti di spesa sovrafatturati costituenti operazioni parzialmente inesistenti
(sponsorizzazioni) di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 74/2000;
A fronte di detta specifica contestazione gli odierni appellanti, in ottemperanza all'invito dell'Agenzia del
23.10.2020, hanno prodotto la documentazione contabile e amministrativa richiesta e una memoria, integrata da materiale fotografico, con cui illustravano sia il contenuto degli investimenti effettuati in pubblicità e sponsor, sia le ragioni economiche sottostanti agli stessi.
l'Amministrazione finanziaria, a seguito di verifica fiscale effettuata dall'Ufficio Controlli nei confronti della
Associazione_1, alla quale è stata contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha ritenuto che anche nei rapporti intercorsi tra detta associazione e la Ricorrente_3
S.N.C. avesse avuto luogo il medesimo modus operandi.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dagli odierni appellanti, mai contestata dall'Ufficio in sede di verifica e di accertamento, non vi è prova che i rapporti commerciali intrattenuti con la menzionata associazione sportiva fossero fittizi.
Infatti, dal contratto di pubblicità, dalle fatture, dalla tracciabilità dei pagamenti e dal materiale fotografico prodotto dalla ricorrente su richiesta dell'Ente si ravvisa l'effettiva sussistenza dell'attività di sponsorizzazione posta in essere dalla stessa ed il conseguente esborso di denaro sostenuto per dette spese di pubblicità.
Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate non ha mai specificatamente contestato le prove fornite dalla contribuente in sede di accertamento con adesione, ma si è limitata a ritenere inesistenti tali operazioni sulla base del presunto comportamento evasivo imputabile esclusivamente all'Associazione sportiva.
Altresì, infondata e generica è la contestata restituzione delle somme ricevute dall'A.S.D. all'odierna ricorrente.
Difatti, agli atti non vi è prova né di tale retrodazione contestata alla società ricorrente, che ha prodotto gli estratti conto bancari, né che effettivamente le somme corrisposte dalla società non siano state utilizzate dalla sponsee per scopi associativi, ovvero per il finanziamento dell'attività agonistica svolta.
Invero, l'Ufficio ha contestato genericamente detta restituzione in denaro sulla base di una mera presunzione non dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Ovvero, non vi è prova agli atti che proprio le somme corrisposte dalla ricorrente siano state prelevate dal rappresentante legale dell'associazione e non utilizzate ai fini associativi.
Dunque, la mera sproporzionalità delle somme di sponsorizzazione ricevute dalla A.S.D. rispetto ai costi sostenuti dalla stessa, essendo coinvolti più sponsor, non può di per sé, in assenza di ulteriori elementi corroborativi, essere ritenuta una valida prova, ovvero una presunzione qualificata, dell'effettiva restituzione delle somme corrisposte dall'odierna ricorrente, le quali di per sé sono oggettivamente congrue alle spese sostenute dalla Associazione.
Dunque, la ricostruzione presuntiva operata dall'Ufficio, in assenza di ulteriori elementi corroborativi, non può essere fatta valere tout court per tutti gli sponsor;
soprattutto, alla luce sia del fatto che le somme corrisposte all'A.S.D. dalla ricorrente siano assolutamente congrue alle spese sostenute dell'associazione, sia che è stata provata e documentata l'attività di sponsorizzazione posta in essere. Soprattutto se si considera che le somme corrisposte dagli odierni deducenti alla SD sono assolutamente congrue alle spese sostenute per l'associazione e che, l'attività di sponsorizzazione, è stata ampiamente documentata.
Infine, sempre in merito a detta contestazione, è importante citare la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate, richiamata dalla risoluzione n. 57/E del 23.06.2010, la quale precisa che l'articolo
90 comma 8 della legge 289 del 2002 ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura delle spese di sponsorizzazione che vengono considerate sempre deducibili nei limiti dell'importo di euro 200.000,00, a patto che:
• “i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
• a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione”. Nel caso di specie, per quanto sopra esposto la contribuente ha dimostrato, già in sede di accertamento con adesione, la sussistenza delle predette condizioni: pertanto contrariamente a quanto ex adverso sostenuto avrebbe avuto tutto il diritto a dedurre la spesa sostenuta.
In merito, è bene ribadire che nel caso in esame le spese di sponsorizzazione sostenute dall'odierna ricorrente sono oggettivamente congrue con le spese di gestione della A.S.D., che aveva partecipato negli anni in questione alle manifestazioni della serie A e della Coppa Italia di Beach Soccer organizzate dalla Ass._2 ed ha sostenuto, così come riconosciuto dallo Stesso Ufficio, costi di gran lunga superiori al costo di sponsorizzazione sostenuto dall'odierna ricorrente, la quale è del tutto estranea al contestato comportamento fraudolento della A.S.D., non imputabile in assenza di elementi certi che provino il coinvolgimento dell'odierna appellante.
Comunque, in merito alla contestata antieconomicità dell'investimento, non può non ritenersi provata la visibilità fornita dall'A.S.D. che, partecipando al campionato di massima serie, ha da un lato attirato l'attenzione ad un pubblico locale crescente e dall'altro ha dato visibilità all'odierna ricorrente anche a livello nazionale.
Inoltre, si evidenzia il fatto che la società ha registrato di anno in anno un incremento della clientela sia a livello locale che a livello nazionale.
Pertanto, è illegittimo il recupero operato dall'Ufficio, il quale ha come presupposto un'illegittima ed errata valutazione di condotta anti-economica.
2) Sull'eccepita illegittimità del metodo accertativo con riferimento al disconoscimento parziale dei “Ribassi
e abbuoni passivi” contabilizzati.
l'Agenzia ha contestato alla società anche parte degli abbuoni originariamente dichiarati, pari ad euro
31.717,31 (come da raggruppamento costi ne quadro RG, all. 10), riconoscendo: “che possa essere prassi effettuare dei semplici arrotondamenti nei confronti della generalità della clientela o degli sconti impropri nei confronti dei maggiori clienti o di familiari ed amici, pertanto si ritiene ragionevole riconoscere “sconti e abbuoni” in misura non superiore del 2% delle provvigioni complessive per un valore di €. 4.319,00 (2% di
€ 215.938,14) a scomputo delle provvigioni non dichiarate”.
I ricorrenti, di contro, sono riusciti a rinvenire dagli archivi documentazione atta a provare abbuoni per complessivi € 16.990,24 (cfr. all. 10, 11 e 11.b) e pertanto, hanno rinunciato a dedurre i restanti 14.727,07 euro.
Inoltre gli stessi, hanno rappresentato l'erroneità del calcolo operato dall'Agenzia ed infatti, le provvigioni
(comprese quelle non correttamente contabilizzate) ammontavano ad euro 208.438,54 euro e pertanto, la somma che la società chiedeva di dedurre rappresentava solo l'8% delle provvigioni, ossia una cifra oltre che ampiamente dimostrata, anche più che ragionevole. Infine, si è rilevato che anche tali abbuoni hanno consentito la crescita della società ed infatti, tale strategia ha apportato nuovi contratti e ha permesso alla società di raggiungere i target annuali prefissati dalle compagnie per il raggiungimento dei premi di produttività.
Preliminarmente si evidenzia che anche i giudici di prime cure hanno errato nel determinare la percentuale degli sconti rispetto ai ricavi.
Invero, come ravvisabile dalla documentazione versata in atti detta percentuale non è pari al 16%, bensì all'8%.
Inoltre, detta pronuncia è infondata nella parte in cui ritiene che non sia stata provata l'acquisizione di nuova clientela ritenendo irrilevante la crescita di fatturato documentata che non riguarda solo il 2017, bensì l'arco temporale che va dal 2014 al 2017.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5804/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania sez. 12 e depositata il 19 Luglio
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La società, in oggetto, è operativa nell'ambito degli “AGENTI DI ASSICURAZIONI” ed è risultata generosa mecenate in particolare di una squadra dilettantistica (Associazione_1 ” (C.F.
P.IVA_2) impegnata in serie minori, peraltro, “evasore totale”, per non avere mai presentato le dichiarazioni fiscali e non aver versato l'IVA esposta nelle fatture emesse, neppure nella misura ridotta prevista dalle norme agevolative riguardanti il terzo settore. Quale fonte d'impulso all'adozione dell'atto avversato vi è una verifica fiscale, che ha, giustappunto, riguardato l'Associazione_1”
(C.F. P.IVA_2), la quale, nientemeno, aveva emesso, con riferimento all'anno fiscale 2015, ben n. 48
(QUARANTOTTO) fatture di sponsorizzazione nei confronti di operatori economici, per l'importo complessivo di €. 429.067,22 con IVA dovuta pari ad €. 94.394,79; a fronte delle stesse non ha inteso versare la conseguente IVA dovuta.
In esito al controllo effettuato è emerso che l'Associazione_1 ha omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali, cui era tenuta per le specifiche attività poste in essere e non ha mai versato alcuna imposta.
Al momento dell'accesso, l'associazione non ha esibito:
1. il Libro dei Soci, il Libro Verbali Consiglio Direttivo ed il Libro Verbali delle assemblee dei soci dell'anno 2015, atti a dimostrare il requisito di democraticità, previsto dall'art. 148 del TUIR, affinché l'ente possa usufruire del regime fiscale agevolativo;
2. il Rendiconto
Economico-Finanziario dal quale evincere i costi ed i ricavi sostenuti nell'anno. Lo stesso deve essere redatto secondo principi di chiarezza e trasparenza in maniera tale da rendere edotti, sia i soci che i terzi (nella fattispecie gli enti pubblici, gli istituti di credito, organi federali, Amministrazione Finanziaria, ecc.), delle disponibilità finanziarie e delle immobilizzazioni, nonché delle esposizioni debitorie;
3. le fatture di acquisto;
L'Associazione non ha documentato il numero dei soci, né il rispetto della “libera eleggibilità” e della “sovranità dell'assemblea dei soci” atti a garantire lo scopo non lucrativo dell'ente ed impedire una gestione di “pochi” finalizzata a scopi personali diversi da quelli che solitamente caratterizzano il sodalizio associativo. Si evidenziano ancora, ulteriori elementi riscontrati nel corso della verifica condotta a carico della
Associazione_1” (C.F. P.IVA_2):
1. assenza di sede sociale - in data 31/01/2020 i verificatori, recatisi presso i locali della sede sociale, constatavano l'esistenza di una abitazione che non presentava insegne o altri riferimenti relativi all'associazione e/o al sig. Nominativo_1 , Legale
Rappresentante dell'associazione;
2. L'Associazione, anche se non è operativa dal punto di vista associativo, risultava militare nel settore “Beach Soccer” 3. La stessa ha disputato il campionato di serie A di beach soccer 2015, con tappa a Luogo_1 dal 19 al 21 giugno 2015 (3 GIORNI) e a Luogo_2
dal 23 al 26 luglio (4 GIORNI); ha partecipato alla coppa Italia 2015 con tappa unica a Luogo_3 dal 28 al 31 maggio 2015 (3 GIORNI). La parte, anche in tale sede si limita a contestare gli oneri di sponsorizzazione a favore dell'associazione sportiva dilettantistica “Associazione_1 ” (C.F.
P.IVA_2),” recuperati dall'Ufficio, facendo riferimento, come motivazione del recupero dell'Ufficio, al concetto di antieconomicità in relazione alla presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, legge 289/2002, ma i costi di sponsorizzazione a favore dell'associazione sportiva dilettantistica “Associazione_1
” sono stati recuperati, come si dirà in seguito, perché relativi ad operazioni parzialmente
INESISTENTI e, quindi, carenti del requisito previsto dall'art. 109 del TUIR di certezza e inerenza, pertanto le osservazioni di parte non sono conferenti a quanto contestato dall'Ufficio.
L'Ufficio erariale individuava il comportamento censurabile consistente nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ammontanti ad € 19.130,00; ossia i documenti fiscali emessi (all'ordine di parte ricorrente) dall'evasore totale “Associazione_1”. Circa la criticità in rassegna, si rappresenta come il meccanismo che vede coinvolti società sponsor (la ricorrente nel caso che ci occupa) e delle Associazioni
Sportivo Dilettantistiche (l'Associazione_1 ” può assumere profili patologici considerando: da una parte, la determinazione “forfettaria” del reddito ed il riconoscimento di una percentuale secca di detrazione dell'IVA in capo all'associazione (SD), e, dall'altra, l'integrale deduzione di costi e detrazione di imposta da parte dell'utilizzatore. Le ragioni che hanno innescato la ripresa hanno evidenziato l'esistenza di un profilo patologico che può trovare attecchimento ove il committente spesa per “intero” i costi di sponsorizzazione ed ottiene la detrazione dell'IVA afferente, mentre l'SD paga imposte solo (se lo fa) in minima misura sia sul fronte delle dirette che dell'IVA. Orbene, la produzione spesso di fenomeni evasivi anche tipicamente illeciti, quali la “sovrafatturazione” da parte dell'associazione sportiva, impone all'Amministrazione erariale di operare controlli puntuali per contrastare tali condotte scrutinando le ragioni ed il contesto dei singoli operatori coinvolti, a maggior ragione quando la condotta dell'SD, come nel caso in specie, è del tutto opaca e caratterizzata da condotte tipiche dell'evasore totale. Dall'esame delle foto prodotte dall'SD, gli unici sponsor che si rilevano nelle maglie sono: “Società_1” con il logo e la scritta nelle maglie da gioco e da passeggio, e “Società_3” su semplici maglie da allenamento. Appare strano che lo sponsor più presente nelle foto prodotte è “Società_1” che ha fatturato solo €. 2.049,00 nel 2015, mentre, degli sponsor che hanno fatturato importi elevati non c'è traccia nelle foto della squadra o presenti in maglie da allenamento;
infine l'SD ha prodotto delle bozze di locandine dove veniva indicato come “Main Sponsor”: Società_1 e Società_2, entrambi sponsor con fatturato intorno ai 2.000,00 euro, mentre gli altri, che fatturano importi elevati, sono indicati come “Sponsor ufficiali”. Alla luce del fatto che l'Associazione Sportiva non ha documentato alcun costo, i verbalizzanti hanno posto l'attenzione sulle movimentazioni rilevate dall'estratto del conto corrente bancario esibito. Dalla sua analisi è emerso che subito dopo, e nei giorni immediatamente successivi la riscossione di acconti delle fatture emesse, sono stati effettuati prelievi di denaro contante e bonifici per pagamenti di “rimborsi spese” non documentati, verso soggetti che non risulta abbiano stipulato accordi economici con l'associazione.
Dall'esame dei prelevamenti si rileva che ci sono dei prelievi molto elevati, in percentuale pari rispettivamente al 85% e al 92% delle uscite, numeri che hanno portato i funzionari ad approfondire tale comportamento, concludendo per la parziale ed oggettiva inesistenza delle fatture emesse nei periodi di imposta 2015 e
2016. Tale fatto lascia agilmente presumere una retro-dazione del denaro agli utilizzatori delle fatture, in parte oggettivamente inesistenti, attraverso terzi soggetti che si sono prestati a fare da “ponte” tra questi e l'SD. Appare di fondamentale importanza ribadire, a rischio di inflazionare il concetto, che l'
Associazione_1” risulta essere evasore totale, non avendo mai presentato il Modello Unico per gli enti non commerciali, né avendo mai provveduto al versamento dell'Iva sulle fatture emesse. E ciò non al fine di far discendere un'automatica e a cascata indeducibilità degli utilizzatori dei documenti emessi dalla SD, ma per almeno altri due ordini di motivi, a parere dell'Ufficio scrivente imprescindibili: 1) Il fatto che per godere del regime agevolativo fiscale l'associazione debba essere in regola con gli adempimenti
(minimi) contabili e fiscali previsti dalla legge (dettagliati nelle C.M. n. 9.4.2009, n. 13/E e C.M. n. 16.4.2010,
n. 20/E), in particolare si fa riferimento al comma 8 lettera d), dell'art.140 del DPR 917 del 1986, il quale stabilisce ai fini del riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica “l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”; 2) Non si può affermare di sostenere una società dilettantistica e poi disinteressarsi totalmente della conduzione contabile e fiscale della stessa. La ricorrente avrebbe inteso foraggiare l'Associazione_1
” per aumentare il numero delle polizze collocate sul mercato. A conferma dell'inesistenza parziale delle operazioni fatturate depone quanto emerso dalla verifica fiscale che ha riguardato l'SD, la quale non ha evidenziato nessuna pezza d'appoggio, nessuna registrazione, pochissimi documenti sono stati, nel dettaglio, sottoposti ai verificatori contestualmente alla richiesta. Non può essere semplicemente invocato l'art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, come ritiene l'odierno appellante, esso, infatti, non contiene una “presunzione ex-lege” di inerenza ed effettività delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ove contenute entro l'importo annuo di € 200.000,00.
L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 21/E/2003, ha chiarito che la disposizione di cui all'articolo
90, comma 8, introduce una presunzione assoluta circa la NATURA delle spese erogate in favore di società
e associazioni sportive dilettantistiche, secondo cui entro il limite di 200.000 euro sono considerate di pubblicità (sul punto vedi anche la risoluzione n. 57/E/2010). Ultimo accenno lo merita il fatto che l'Ufficio erariale lungi dal travolgere per intero le spese dedotte dall'odierna ricorrente, si è speso per calibrare le riprese in maniera ragionevole ed imparziale. L'amministrazione erariale ha, sì, come più volte accennato:
1) rilevato la condotta fiscalmente censurabile dell'emittente le fatture, la singolarità che la stessa non disponesse di idonee prove circa l'impiego, in contanti, dei numerosissimi prelevamenti effettuati nell'imminenza degli accrediti provenienti dagli sponsor;
2) la singolarità per la ricorrente di sponsorizzare proprio l'ambito agonistico del BEACH SOCCER e, nel particolare, guarda caso la “Associazione_1
piuttosto che altri;
3) ha rilevato come mancasse di netto l'effettività delle sponsorizzazioni fatturate, a latitare difatti risultano: l'iscrizione alla federazione di appartenenza della SD sponsorizzata, le locandine, le magliette con loghi ascrivibili alla ricorrente, foto di precisi eventi, insomma prove circa le iniziative effettivamente “coltivate” dalla SD per aumentare la “considerazione” dello sponsor/odierno ricorrente, il quale non poteva ignorare come, già a priori, assolutamente contenuti sarebbero risultati gli effetti di campagne pubblicitarie affidate alla “Associazione_1. In quanto l'ente in parola risultava attiva per, appena, 10 giornate di trofei e campionato 2015, giocate, peraltro, a distanza di km dalla sede catanese centro di interessi ed attività della ricorrente. Al contempo, però, l'Ufficio accertatore si è sforzato di supplire alla carenza di documentazione, spingendosi a “ricostruire” quali avrebbero potuto essere i costi sostenuti dalla SD, così da assegnare loro un corrispondente volume di ricavi da sponsorizzazione da dividere tra i numerosi sponsor. Orbene, dapprima allo scopo di quantificare il valore presumibile della sponsorizzazione (ritenuta coincidente con i costi sostenuti dall'Associazione sportiva) è stata considerato la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti dall'SD, così come rilevati dai verificatori per €.
43.095,00. Nel particolare, alla luce dei costi ricostruiti i verbalizzanti, sulla base di elementi certi, sono stati verosimilmente rintracciati costi effettivamente sostenuti ammontanti ad €. 43.095,00. L'Ufficio erariale, inoltre, in aggiunta ai costi appena citati, al fine di riconoscere un'ulteriore quota di costo deducibili, quantificava, presuntivamente, in €. 75.000,00 il costo per il pagamento dei calciatori sostenuto dall'SD, costi non riconosciuti dai verbalizzanti, è bene segnalarlo, in quanto la documentazione di supporto esibita dall'SD non è stata ritenuta idonea al riconoscimento del costo sostenuto. Ripartendo tale riconoscimento tra tutti gli utilizzatori/sponsor, si è determinato un maggior costo riconosciuto come “reale” pari ad €. €.
2.956,00, che sommati all'importo già riconosciuto in precedenza € 1.363,93, determina un totale di €.
5.270,00 (importo comprensivo dell'IVA indetraibile). Infine, per differenza con l'importo fatturato, è stato determinato una parte presuntivamente inesistente della fatturazione per un ammontare pari ad €. 19.130,00.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 12 Maggio 2025 parte appellante deposita istanza di rinvio, con cui si chiede un ulteriore rinvio del giudizio al fine di addivenire alla conciliazione della controversia, congiuntamente con il giudizio RGA
5657/2023, stante la connessione soggettiva ed oggettiva delle controversie stesse.
All'Udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione – Presupposti e limiti dell'art.90, co.8, L.289/2002, dall'esame degli atti, delle risultanze istruttorie e dei rilievi sollevati dall'Ufficio consente di chiarire che la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute dagli appellanti trova un chiaro limite applicativo: Requisiti normativi: la disposizione di cui all'art.90, co.8, L.289/2002 prevede, nell'ambito del regime fiscale agevolativo delle associazioni sportive dilettantistiche, una presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione e della loro deducibilità, subordinata al rigoroso rispetto dei presupposti normativi, tra i quali:
1. Effettiva natura dilettantistica e rispetto delle prescrizioni in tema di gestione, trasparenza e partecipazione;
2. Dimostrata attività promozionale in concreto svolta;
3. Congruità dei corrispettivi rispetto alla realtà economica, ai risultati attesi, e allo specifico mercato di riferimento. Dalle risultanze documentali emergono numerose carenze: L'associazione beneficiaria delle sponsorizzazioni risultava inadempiente ad elementari obblighi contabili e dichiarativi e priva della documentazione richiesta dalla normativa di settore;
Le prestazioni pubblicitarie si sono concretizzate, nella ricostruzione dell'Ufficio, in iniziative di limitata esposizione promozionale e scarsamente attinenti al mercato di riferimento dello sponsor;
si rileva un disallineamento tra il volume delle somme sponsorizzate e l'effettivo valore del ritorno pubblicitario, anche in rapporto alle ordinarie dinamiche di mercato. Elementi indiziari di operazioni oggettivamente inesistenti: Prelievi di contante per importi rilevantissimi, privi di coerente giustificazione e in assenza di documentazione di spesa;
Assenza di riscontri visivi circa l'esposizione dei loghi o marchi degli sponsor;
Carenza di rendicontazione economico-finanziaria dettagliata da parte dell'ente beneficiario delle sponsorizzazioni;
Mancanza di prova rigorosa circa effettivi eventi promozionali realizzati a vantaggio dello sponsor. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la presunzione legale di cui all'art.90, co.8,
L.289/2002 non copre ipotesi di costo oggettivamente inesistente, né consente il superamento del requisito fondamentale dell'inerenza. In presenza di fondate contestazioni sollevate dall'Amministrazione, il contribuente è onerato della puntuale prova circa la corrispondenza tra la spesa dedotta e l'effettiva attività pubblicitaria ricevuta;
prova che, nella fattispecie, si rivela del tutto carente.
La questione relativa ai ribassi e abbuoni passivi emerge come ulteriore profilo rilevante ai fini della rideterminazione dell'imponibile. L'applicazione di sconti, ribassi e abbuoni in misura significativa rispetto al totale delle provvigioni incassate va adeguatamente documentata, affinché sia chiara la funzione economica della scelta imprenditoriale ed il diretto collegamento tra spesa sostenuta e vantaggio conseguito. In difetto di analitica indicazione e prova dell'esistenza di strategie commerciali sottese alla concessione di sconti, la prassi amministrativa considera deducibili solo abbuoni entro limiti quantitativamente ragionevoli, come puntualmente applicato dall'Ufficio nel caso di specie, mediante una percentuale (2%) dei ricavi quali abbuoni effettivamente ammissibili in deduzione. Gli atti prodotti a favore degli appellanti non consentono di apprezzare in modo univoco la reale destinazione degli sconti praticati, né di riscontrare un nesso causale tra le deduzioni operate e l'ampliamento della clientela o la crescita del fatturato su base pluriennale, risultando le valutazioni offerte dagli appellanti generiche e prive di riscontri analitici concreti.
Sotto il profilo processuale, l'atto di appello si contraddistingue per la pedissequa riproposizione delle eccezioni e delle argomentazioni presentate in primo grado, senza il necessario grado di specificità richiesto dall'art.53, D. Lgs. n.546/1992. L'assenza di una articolata critica puntuale ai capi motivazionali della sentenza impugnata incide sull'ammissibilità stessa dell'appello, confermando, per ulteriore profilo, la correttezza della decisione di rigetto in sede di gravame.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_3
S. n. c. e dai signori Ricorrente_2 e Ricorrente_1 va rigettato. Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Catania.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lote che liquida come in motivazione.
Catania, 14.11.2025 Il Presidente