Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 964
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Deducibilità spese di sponsorizzazione

    La Corte ritiene che la presunzione legale di deducibilità delle spese di sponsorizzazione non copra ipotesi di costo oggettivamente inesistente né consenta il superamento del requisito fondamentale dell'inerenza. Il contribuente non ha fornito la prova della corrispondenza tra la spesa dedotta e l'effettiva attività pubblicitaria ricevuta.

  • Rigettato
    Ribassi e abbuoni passivi

    Gli atti prodotti non consentono di apprezzare in modo univoco la reale destinazione degli sconti praticati né di riscontrare un nesso causale tra le deduzioni operate e l'ampliamento della clientela o la crescita del fatturato su base pluriennale. Le valutazioni offerte dagli appellanti sono generiche e prive di riscontri analitici concreti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 964
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 964
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo