Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
La revoca delle prestazioni assistenziali, susseguente all'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari secondo la disciplina dettata dall'art. 5 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, non presuppone necessariamente la preventiva sospensione della prestazione, posto che l'autorità erogante ha la facoltà di procedere direttamente alla revoca ovvero di sospenderne l'erogazione per evitare la corresponsione per lungo tempo di provvidenze non dovute.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO DIAGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MACCARRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILENA PATTERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI NUORO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 14/01/99 R.G.N. 3044/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del giudizio
Con ricorso del 15 ottobre 1997, il Ministero dell'Interno proponeva opposizione contro il decreto del 22 agosto 1997 del pretore di Nuoro, che gli aveva ingiunto di pagare a RE IC L.
9.059.669 a titolo di ratei della indennità di accompagnamento dal marzo 1996 al febbraio 1997.
Assumeva il ministero che al RE, titolare di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento, era stata revocata con decorrenza 1 gennaio 1995 la prima provvidenza per sopravvenuto difetto dei requisiti reddituali ed era stata sospesa dal marzo del 1996 la seconda provvidenza a seguito di visita di revisione per difetto dei requisiti sanitari, risultati invece esistenti a seguito di una nuova visita medica, con conseguente ripristino del beneficio. Deduceva il ministero che, nel ripristinare questa ultima provvidenza, aveva pagato nel luglio 1997 la somma di L.
2.323.685 anziché l'importo maturato di L.
9.059.669 per ratei arretrati dal marzo 1996 al febbraio 1997, in quanto nel periodo gennaio - dicembre 1995 e maggio - ottobre 1996 aveva erogato la somma di L.
6.735.975 per la pensione di inabilità, non più dovuta perché revocata. Il Ministero chiedeva pertanto l'annullamento del decreto ingiuntivo posto.
RE IC si costituiva, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa decurtazione della somma di L. 2.325.685, già riscossa per indennità di accompagnamento, e la declaratoria di impetibilità della somma di L.
6.735.975 percepita per pensione di inabilità.
Il pretore condannava il ministero a pagare al RE la somma di L.
6.735.975 a titolo di indennità di accompagnamento, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso per il maggiore importo, e dichiarava non opponibile in compensazione e non ripetibile dal ministero l'identica somma percepita dal RE a titolo di pensione di inabilità, in quanto il provvedimento di revoca della pensione non era stato preceduto dalla sospensione cautelativa della provvidenza e pertanto doveva essere disapplicato con conseguente inesistenza del credito vantato dall'amministrazione per indebito pagamento. Avverso tale sentenza il Ministero proponeva appello chiedendo di essere assolto da ogni domanda.
Sulla resistenza del RE, il tribunale di Cagliari, con sentenza del 13 gennaio 1999, accoglieva l'appello, assolveva il ministero da ogni domanda e compensava le spese del giudizio.
Avverso la sentenza il RE ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
Il Ministero non si è costituito.
Motivi della decisione
Con i motivi di annullamento, il RE denuncia sempre la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, e vizi della motivazione su punti decisivi della controversia.
In particolare con il primo motivo di ricorso e con il secondo, denuncia il fatto che il giudice di appello, diversamente da quello di primo grado, ha ritenuto che il mancato esercizio della facoltà di sospensione preventiva della provvidenza non incida sul potere della pubblica amministrazione di procedere alla sua revoca. per cui tale revoca non poteva essere disapplicata.
ricorrente censura questa decisione, sostenendo che essa è stata adottata senza alcuna motivazione in ordine alla interpretazione dell'art. 5 in esame, e che la norma delinea, in difetto dei requisiti necessari per il godimento dei benefici, una sequenza procedimentale complessa, che inizia con l'accertamento della sopravvenuta carenza dei requisiti medesimi e con l'adozione di un provvedimento cautelativo di sospensione dei pagamenti, che va notificato entro il termine perentorio di 30 giorni e viene eseguito poi dalla revoca;
sequenza procedimentale dalla quale non può prescindersi.
In proposito, viceversa, va condivisa l'osservazione del tribunale, secondo la quale l'istituto della sospensione si giustifica nel caso in cui l'organo competente a disporre la revoca del beneficio sia diverso da quello che accerta la mancanza dei requisiti. Quando dall'accertamento sanitario emerge la mancanza dei requisiti, l'autorità che procede alla relativa erogazione, ha la facoltà di sospenderla, ma può anche procedere direttamente alla revoca, dato che la sospensione tende solo ad evitare la corresponsione per lungo tempo di provvidenze non dovute.
D'altra parte, che gli effetti si producano dal momento della mancanza dei requisiti e che la revoca operi dal relativo accertamento di tale mancanza, emerge anche da Cass., n. 14212 del 2001, per la quale, anche quando non vi sia stata sospensione, la revoca ha effetto dal momento della visita, sentenza che conferma che la sospensione non un istituto indefettibile rispetto alla revoca. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce che non è possibile configurare quale indebito oggettivo la percezione dei ratei quando erano stati superati i limiti di reddito, cosa avvenuta il primo gennaio 1995, mentre la revoca venne disposta con decreto 30 ottobre 1995. Poiché si è visto che è possibile la revoca anche senza la previa sospensione, ne segue che la percezione risulta indebita quando segua la revoca.
Anche l'osservazione che il legislatore abbia voluto con l'art. 5 in esame, derogare al principio codicistico dell'indebito oggettivo è frutto di una interpretazione erronea del dato normativo, che è contrastata anche da Cass., n. 3930 del 2001. Anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che la revoca è illegittima perché non era stata notificata la sospensione, è infondato, in quanto, non essendo, come si è visto, la sospensione un momento necessario del procedimento, ma solo strumentale, neanche può costituire motivo di invalidità del procedimento la mancata sua notificazione.
Con il quinto motivo il RE sostiene che erroneamente è stata dal tribunale ritenuta la propria malafede nella percezione dei ratei dopo la revoca.
Anche tale motivo è infondato, in quanto il decreto di revoca venne notificato alla moglie e quindi in modo del tutto rituale, con la conseguente sopravvenienza della malafede, non essendo prevista in alcun modo la notifica diretta all'interessato.
Anche il sesto motivo è infondato, perché con esso il ricorrente contesta il dovere di restituire le somme percepite indebitamente, deduzione che non ha nessun supporto normativo nel testo di legge in esame o nei principi generali.
Anche il settimo motivo di ricorso, con cui il RE contesta la legittimità della compensazione operata dal Ministero tra le poste di dare ed avere, non merita accoglimento.
E ciò in quanto, pur trattandosi di benefici diversi, entrambi si svolgono nell'ambito del medesimo rapporto assistenziale, per cui la compensazione contabile operata dall'ente erogatore è del tutto legittima.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002