Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5390
CASS
Sentenza 15 aprile 2002

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La revoca delle prestazioni assistenziali, susseguente all'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari secondo la disciplina dettata dall'art. 5 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, non presuppone necessariamente la preventiva sospensione della prestazione, posto che l'autorità erogante ha la facoltà di procedere direttamente alla revoca ovvero di sospenderne l'erogazione per evitare la corresponsione per lungo tempo di provvidenze non dovute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5390
    Data del deposito : 15 aprile 2002

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