Art. 12. Vendita delle carni equine 1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte".
2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63 , sono soppresse le parole: "di quelle equine e".
Note all' Art. 12:
- Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 reca: "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni". - Il testo vigente dell'Art. 30 del succitato regio decreto, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 30. - E' vietato di tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria. L'autorita' comunale puo', invece, autorizzare la vendita nello spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali".
- Il testo vigente dell' Art. 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 , sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), gia' modificato dall' Art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 e dalla legge 18 marzo 1977, n. 63 , come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 3. - Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate o confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati".
2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63 , sono soppresse le parole: "di quelle equine e".
Note all' Art. 12:
- Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 reca: "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni". - Il testo vigente dell'Art. 30 del succitato regio decreto, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 30. - E' vietato di tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria. L'autorita' comunale puo', invece, autorizzare la vendita nello spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali".
- Il testo vigente dell' Art. 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 , sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), gia' modificato dall' Art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 e dalla legge 18 marzo 1977, n. 63 , come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 3. - Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate o confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati".