Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 27 dell'allegato n. 7 del c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, contemplante un'indennità per lavoratori utilizzati in "turni fessurizzati", aveva accertato - anche sulla base di quanto previsto nell'accordo sul salario del 9 maggio 1990 - la insussistenza di contenuti precettivi concreti nella clausola così come stipulata, in considerazione della incertezza sugli aspetti funzionali dell'indennità e della mancanza di necessarie specificazioni da parte di accordi collettivi in sede locale, nonché della inidoneità dell'avvenuta corresponsione dell'indennità ad alcuni dipendenti a configurare un adempimento ricognitivo di un obbligo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - rel. Consigliere -
Dott. TO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GI D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mirella Caffaratti del Foro di Torino e dall'avv. Giuseppe Ramadori con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Prestinari n. 13, come da procura speciale a margine del ricorso
- ricorrenti -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi p.a., con sede in Roma, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferiti con procura per atto notaio Paolo Castellini di Roma in data 23 febbraio 1999, rep. 56911, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Federico Bucci con domicilio eletto in Roma alla via Santa Maria Mediatrice n. 1
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 7605 in data 1^ dicembre 1997/1 giugno 1998 (R.G.L. 1058/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Mirella Caffaratti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi al OR del lavoro di Torino depositati il 18 novembre 1995, gli odierni ricorrenti, come in epigrafe specificati, convenivano in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato, esponendo di prestare servizio presso la biglietteria della stazione di Torino- Porta Nuova, osservando il c.d. turno "in seconda", strutturato sul susseguirsi di un giorno di lavoro al mattino e di un giorno di lavoro al pomeriggio, senza che venisse loro corrisposta l'indennità di fessurizzazione prevista dall'art. 27 delle Disposizioni sulle competenze accessorie contenute nel ccnl 1990/92. La struttura oraria della loro prestazione lavorativa era del tutto analoga a quella dei dipendenti ai quali veniva corrisposta;
ed identica alla loro era, in qualche caso, anche la configurazione del turno di lavoro di alcuni agenti che pure percepivano la predetta indennità.
Tanto premesso, chiedevano la condanna della società al pagamento delle somme corrispondenti all'indennità di fessurizzazione, pari a L. 10.000 per presenza giornaliera, a decorrere dalla data di sua istituzione (10 giugno 1990), oltre accessori di legge. Costituendosi in giudizio, la s.p.a. Ferrovie dello Stato contestava il fondamento delle (identiche) domande, chiedendone il rigetto. Precisava che, al fine di assicurare una uniforme applicazione del citato art. 27, nonché una corretta interpretazione dello stesso, il Direttore del Compartimento di Torino aveva emanato in data 4 dicembre 1990 il Foglio Disposizioni n. 168, divulgando le precisazioni fornite in materia di "turni fessurizzati" dal Dipartimento Organizzazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, e rilevava che l'indennità in questione era stata corrisposta ai turnisti delle Biglietterie di Stazione (compresi i ricorrenti) nel pieno rispetto delle specifiche previsioni di cui al citato Foglio Disposizioni n. 168/1990.
Riuniti i giudizi, il OR accoglieva le domande (per quanto di ragione), dichiarando che ciascun lavoratore aveva diritto all'indennità di cui all'art. 27 dell'Allegato 7 al ccnl Ferrovieri 1990/92 "solo nelle giornate in cui risulta sussistente una frattura tra turno e turno". Quindi condannava la società convenuta al pagamento della richiesta indennità, nei limiti suddetti. Avverso questa decisione proponevano appello i lavoratori, i quali chiedevano la riforma (parziale) di detta pronuncia, nella parte in cui il OR aveva disatteso le domande fondate sulle prestazioni lavorative nell'ambito di turni perfettamente contigui e perciò privi di qualsiasi interruzione. Appellò anche la s.p.a. Ferrovie dello Stato (in via incidentale), chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Torino accoglieva l'appello delle Ferrovie e rigettava quello dei lavoratori;
per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte da costoro con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il Collegio di appello premetteva che l'art. 27 dell'all. 7 al ccnl del 18 luglio 1990, nell'introdurre la "Indennità di fessurizzazione" e nello stabilire che al personale del settore stazioni, "utilizzato in turno fessurizzato", veniva corrisposta, per ogni giornata di effettivo servizio in detto turno, un compenso di L 10.000 con decorrenza 1^ giugno 1990, non aveva fatto seguire alcuna spiegazione su che cosa dovesse intendersi per turno fessurizzato. Le informative sindacali non avevano consentito di chiarire tale lato oscuro del dettato contrattuale, avendo i rappresentanti delle parti fornito versioni contrastanti sulle finalità di tale istituto retributivo. Anzi, il sindacalista della FILT-CGIL nazionale aveva esplicitamente affermato che "volutamente la formula dell'art. 27 era stata lasciata nell'indeterminatezza dell'entità della fessurizzazione", intendendosi rinviare alla contrattazione compartimentale il compito di riempire di contenuto l'art. 27. D'altra parte - proseguiva il Tribunale - erano da ritenere inattendibili le dichiarazioni del rappresentante FILT-CGIL del Compartimento di Torino, secondo il quale si era voluto concedere l'indennità, indipendentemente dall'esistenza di una fessura tra i turni e dell'entità di essa. Nessuna prova di una successiva contrattazione integrativa aziendale poteva trarsi dal verbale della riunione del 13 novembre 1992 tra i rappresentanti delle OO.SS. e quelli aziendali, ove alla richiesta sindacale di estendere l'indennità di fessurizzazione per tutti i turni che erano passati da 8 ore a 7,12 oppure 6,48 giornaliere, il rappresentante delle FS aveva replicato manifestando una mera disponibilità a prendere in considerazione la proposta. Tuttavia - concludeva il Tribunale - andava preso atto che le Ferrovie dello Stato avevano elaborato, sia pure unilateralmente, una loro interpretazione del turno fessurizzato, stabilendo che per fessurizzazione doveva intendersi una soluzione di continuità, tra due prestazioni contigue dello stesso turno, non inferiore a 48 minuti. Ma poiché l'organo giudicante non aveva il potere di estendere l'ambito di questa definizione o di modificarne il senso, non poteva riconoscersi il diritto dei lavoratori all'indennità di fessurizzazione in situazioni diverse da quelle per cui le Ferrovie dello Stato avevano spontaneamente attribuito tale spettanza, quali quelle nelle quali avevano operato gli odierni ricorrenti (e cioè in turno di seconda con fessura inferiore ai 48' o senza fessura). Per quanto riguarda il solo SO TA, il Tribunale rilevava altresì che il rigetto dell'appello conseguiva anche alla mancanza di specifici motivi avverso la totale reiezione della (sua) domanda pronunciata dal OR (con la sentenza definitiva).
Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli intestati lavoratori, formulando tre motivi di impugnazione, cui resiste la s.p.a. Ferrovie dello Stato con controricorso illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, secondo comma, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1371 cod. civ., nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.), i ricorrenti criticano l'impugnata sentenza per avere il
Tribunale ritenuto che l'art. 27 dell'allegato 7 ai vari contratti collettivi nazionali succedutisi nel tempo sia norma non immediatamente precettiva e pertanto necessiti di ulteriori precisazioni ed accordi tra le parti, senza considerare che le Ferrovie dello Stato vi hanno dato e vi danno applicazione, onde l'obbligo del giudicante di esaminare il contratto e di procedere alla sua interpretazione, individuandone l'origine e la causa. A tale operazione erano di ausilio i chiarimenti forniti dai rappresentanti sindacali delle due parti, dai quali risultava che l'indennità di fessurizzazione era da collegare alla riduzione dell'orario di lavoro da 8 ore a 7, 12 ore, ed era stata introdotta come contropartita alla riduzione di spesa ottenuta dalle FS con l'eliminazione del lavoro straordinario e conseguenti compensi (essendo stati introdotti turni di 7,12 ore in luogo di quelli di 8 ore), e che l'intervallo tra un turno e il successivo era caratteristica del tutto irrilevante. Contraddittoria ed insufficiente sarebbe la motivazione della sentenza, laddove rileva una presunta anomalia, secondo la quale con l'indennità di fessurizzazione si compenserebbe con una maggiore retribuzione un minor lavoro.
Analogo vizio si ravviserebbe nella parte in cui la sentenza afferma che la norma dell'art. 27 prevede ulteriori accordi volti a stabilire cosa debba intendersi per turno fessurizzato, senza considerare che ulteriori intese sono previste solo per estendere l'istituto ad altri settori. Inoltre, il Tribunale non avrebbe valutato il comportamento complessivo delle parti, tenuto successivamente alla conclusione del contratto. Non avrebbe tenuto conto che le FS hanno proceduto alla sua concreta applicazione, corrispondendo l'indennità a soggetti che osservano lo stesso orario di lavoro e che nel medesimo luogo svolgono identiche prestazioni, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. L'interpretazione fornita dal Tribunale sarebbe contraria a buona fede (artt. 1366 e 1367 cod.civ.) perché presuppone che le parti abbiano pattuito una clausola con la riserva di non poterla applicare;
e violerebbe l'art. 1371 cod.civ., in quanto favorevole alla società, che attribuisce l'indennità secondo il proprio arbitrio.
Il secondo motivo denuncia omessa motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. Si sostiene che il Tribunale non si sarebbe fatto carico di individuare quale sia il turno fessurizzato che dà origine al diritto di percepire la relativa indennità. Poiché la causa dell'istituto sarebbe rinvenibile nella riduzione dell'orario di lavoro da 8 ore a 7 ore e 12 minuti, ne deriverebbe che il turno fessurizzato non può essere che quello risultante dalla riduzione dell'orario lavorativo, onde l'indennità spetterebbe a chi partecipi ad un turno di lavoro che è risultato ridotto nel modo anzidetto. Il terzo motivo denuncia anch'esso vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cod.proc.civ.). I ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe negato erroneamente forma contrattuale perfetta al verbale della riunione in data 13 novembre 1992, nel corso della quale i rappresentanti delle FS e quelli delle OO.SS. si accordarono perché l'indennità di fessurizzazione venisse corrisposta per tutti i turni che passavano da 8 ore a 7,12. Il Tribunale ha ritenuto - contro il chiaro testo del verbale, che in ordine a tale questione attestava l'esistenza di una risposta datoriale compiuta e definitiva, e non solo interlocutoria - che non trattavasi di esplicitazione di una volontà contrattuale perfetta.
Gli anzidetti motivi sono infondati.
Con riguardo al primo motivo, sostengono i ricorrenti che nel giudizio di merito era rimasto accertato il fondamento e la funzione dell'istituto retributivo: con la riduzione dell'orario di lavoro e la nuova articolazione dei turni, l'azienda avrebbe risparmiato i costi connessi alle prestazioni di lavoro straordinario, mentre i dipendenti avrebbero dovuto rendere una prestazione dai caratteri più intensi all'interno del turno (che in una prima fase, dopo la riduzione dell'orario di lavoro a 7,12 ore, era stato conservato in 8 ore, con conseguente prestazione di 48 minuti di lavoro straordinario).
Tale accertamento avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della fondatezza della pretesa alla corresponsione dell'indennità, nella ricorrenza dell'indicato presupposto, poiché del tutto arbitrariamente l'azienda pretendeva di limitarne la corresponsione nei soli casi di intervallo di 48 minuti e più tra un turno e l'altro.
Nel contempo, lo stesso accertamento privava di giustificazione logica le affermazioni del Tribunale secondo le quali non sarebbe stato possibile determinare i contenuti concreti della pattuizione concernente l'istituto retributivo in questione, non potendosi attribuire all'indennità l'anomala funzione di compenso di un lavoro minore.
Ad ogni modo, la motivazione del rigetto delle pretese dei lavoratori, fondata, nel nucleo centrale, sulla natura non immediatamente precettiva della previsione recata dai contratti collettivi e sulla necessità di pattuizioni a livello compartimentale, sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, affetta da molteplici violazioni delle norme sull'interpretazione dei contratti e vizi della motivazione:
a) insufficiente motivazione circa l'intenzione delle parti di non assumere un impegno definitivo, ricavata dalle affermazioni e valutazioni di un rappresentante sindacale, smentite dallo scopo e dalla funzione dell'indennità emersi dall'istruzione probatoria;
b) violazione degli artt. 1362 e 1368 cod.civ. per omessa, adeguata, valutazione del comportamento delle parti, considerato che l'azienda aveva dato, sia pure parzialmente, immediata applicazione alla previsione contrattuale, corrispondendo l'indennità a lavoratori che si trovavano nella medesima situazione degli attuali ricorrenti, nonché contraddizione logica tra l'affermata natura non immediatamente precettiva della previsione contrattuale con l'accertamento dell'applicazione di fatto dell'istituto retributivo;
c) violazione dell'art. 1363 cod.civ. per non aver considerato che il rinvio ad "intese specifiche", operato dalla norma collettiva, concerneva "altri settori";
d) violazione degli artt. 1366, 1367 e 1371 cod.civ. perché, nella ricostruzione operata dal Tribunale, le parti si sarebbero accordate per lasciare mano libera al datore di lavoro, un'interpretazione questa contraria al precetto di buona fede, tale da privare di ogni effetto la clausola e da negare la funzione negoziale di equo contemperamento degli interessi delle parti.
Il motivo è infondato.
Richiamati i limiti del sindacato di legittimità, nel cui ambito è possibile ottenere, mediante la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, un riesame del giudizio di merito non per la sua intrinseca "ingiustizia", ma solo ove siano comprovati i vizi di violazione di legge o della motivazione che giustifica la decisione, deve escludersi che nella fattispecie siano riscontrabili sia gli uni che gli altri.
Come riconoscono gli stessi ricorrenti, il nucleo centrale della motivazione del Tribunale è che la contrattazione collettiva (confermata nei contenuti anche in sede di rinnovo) si è limitata a "dare un'indicazione di principio da riempirsi di contenuti concreti ad opera della contrattazione integrativa a livello compartimentale". A tali conclusioni il giudice del merito è pervenuto sulla base della lettera della clausola ("Indennità di fessurizzazione" recante la seguente previsione: "Al personale del settore stazioni utilizzato in turno fessurizzato è corrisposto per ogni giornata di effettivo servizio, un compenso di L. 10.000 a decorrere dall'1/6/90", e di quella dell'intesa sul salario del 9 maggio 1990: "indennità di fessurizzazione: L. 10.000 per ogni turno fessurizzato. Per le modalità applicative di tale indennità si fa riferimento all'accordo sull'organizzazione del lavoro contestuale alla presente intesa".
Dato atto che non era stato prodotto alcun accordo sull'organizzazione del lavoro, il Tribunale ha rilevato l'impossibilità di ravvisare contenuti precettivi concreti nella clausola così come stipulata: le parole adoperate ("fessurizzazione" e "turni fessurizzati") non avevano alcun significato oggettivo;
i rappresentanti sindacali, sentiti a norma dell'art. 425 cod.proc.civ., avevano fornito versioni assolutamente contrastanti circa il preteso significato della clausola, da una parte affermando che tutto era rimesso ad accordi in sede compartimentale, dall'altra che l'indennità avrebbe dovuto essere corrisposta indipendentemente dall'esistenza di una "fessura" tra i turni e della sua entità. Tutto ciò, ha concluso il Tribunale, unitamente all'incertezza sugli aspetti funzionali dell'indennità (destinata, secondo la tesi dei lavoratori, a compensare la riduzione dell'orario di lavoro, quindi un minor lavoro, con evidente anomalia), induceva a ritenere che i contenuti dell'obbligo avrebbero dovuti essere specificati da accordi collettivi in sede locale, così come, tra l'altro, affermato dal rappresentante sindacale della Filt-Cgil nazionale. Si è in presenza di un giudizio al quale il Tribunale è pervenuto con motivazione sufficiente e logica, senza incorrere in alcuna violazione degli artt. 1362 e seguenti cod.civ.
In particolare, non vi sono elementi decisivi la cui valutazione è stata omessa, e ciò deve dirsi con specifico riferimento alla censura (anche sotto il profilo della violazione dell'art. 1363 cod.civ.) concernente la mancata valutazione della previsione negoziale secondo cui l'indennità di fessurizzazione sarebbe stata eventualmente estesa ad altri settori dell'azienda sulla base di specifiche intese.
È evidente, infatti, come l'esame di questa disposizione in nulla avrebbe potuto modificare l'affermata natura di principio della previsione dell'indennità, previsione da ritenere specifica proprio e soltanto in tema di settore lavorativo di riferimento (la cui estensione sarebbe stata oggetto di "specifiche intese"). Sotto il profilo logico-giuridico, il ragionamento del Tribunale è conforme alla possibilità (non rara nell'esperienza della contrattazione collettiva) che venga assunto negozialmente il mero obbligo di contrattare in futuro (allo stesso o a diverso livello) sopra oggetti definiti soltanto ai fini del suddetto obbligo, ma da ritenere non determinati (ai sensi dell'art. 1346 cod.civ.) ai fini delle obbligazioni di cui si prevede la nascita in futuro. In questa prospettiva, pertanto, resta esclusa la violazione degli artt. 1366, 1368 e 1371 cod.civ.
Nè, infine, è ravvisabile contraddizione logica, oltre che la violazione dell'art. 1362 cod.civ., tra affermata natura solo di principio della previsione dell'indennità e comportamento dell'azienda, consistito nel pagamento dell'indennità in questione, sia pure restringendo arbitrariamente, a giudizio dei ricorrenti, l'ambito dei beneficiari.
Una volta accertato che doveva escludersi l'assunzione contrattuale dell'obbligo di pagamento senza la mediazione di accordi a livello compartimentale, con indiscutibile coerenza il Tribunale ha considerato il comportamento dell'azienda non quale adempimento, ma in termini di determinazione unilaterale, escludendo che i lavoratori potessero domandare l'estensione del suo ambito di riferimento o la sua "razionalizzazione". In altre parole, il Tribunale, proprio perché ha interpretato la clausola nel senso della sua non immediata operatività, ha concluso nel senso che l'azienda, in assenza di vincolo negoziale, ha corrisposto l'indennità in forza di una determinazione unilaterale.
Il secondo motivo con il quale si sostiene che il Tribunale non ha neppure tentato di individuare quale fosse il turno fessurizzato che dava origine al diritto all'indennità, è anche infondato. Si tratta di un motivo sostanzialmente assorbito nell'esame del primo motivo.
La mancanza di autonomia della censura è resa evidente dal fatto che, anche prescindendo dalla considerazione che il Tribunale ha ritenuto incerta anche la funzione complessiva dell'istituto retributivo, i ricorrenti insistono sul significato concreto e immediatamente precettivo della clausola, tale quindi da attribuire ad essi il diritto all'indennità, in contrasto con la ricostruzione operata in modo, come si è detto, insindacabile dal giudice di merito. Anche il terzo motivo non è fondato. Le parole "d'accordo" e "disponibile" sono state ritenute dal Tribunale tali da manifestare soltanto consenso ad una mera ipotesi di accordo, da concludere successivamente. Si oppone da parte dei ricorrenti una lettura diversa, senza dimostrare vizi della motivazione e violazione di norme. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Stimasi di giustizia compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002