Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3089
CASS
Sentenza 4 marzo 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 27 dell'allegato n. 7 del c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, contemplante un'indennità per lavoratori utilizzati in "turni fessurizzati", aveva accertato - anche sulla base di quanto previsto nell'accordo sul salario del 9 maggio 1990 - la insussistenza di contenuti precettivi concreti nella clausola così come stipulata, in considerazione della incertezza sugli aspetti funzionali dell'indennità e della mancanza di necessarie specificazioni da parte di accordi collettivi in sede locale, nonché della inidoneità dell'avvenuta corresponsione dell'indennità ad alcuni dipendenti a configurare un adempimento ricognitivo di un obbligo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3089
    Data del deposito : 4 marzo 2002

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