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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 7163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7163 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 23207/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
24332/2023 (ATPO) vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana n. 41, presso lo studio dell'avv. Stefania Pedata (C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti (PEC: ) Email_1
-ricorrente-
E
in persona Controparte_1 del suo Presidente pro-tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
A. De Gasperi, n.55 presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo difende e rappresenta in virtù di procura generale alle liti (PEC: t;
) Email_2
-resistente – Oggetto: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 29.10.2024 la ricorrente ha esposto di avere presentato in data 21.3.2022 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio della pensione di inabilità ex L. 222/1984 o, in subordine, per l'assegno ordinario;
e che, in data 13.5.2022 dalla Commissione Medica di Prima Istanza riceveva la reiezione della domanda di pensione per carenza del requisito sanitario, non essendo risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre le si riconosceva la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti le sue attitudini personali.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase ( Parte_2 concludeva ritenendo non sussistente il requisito sanitario ai fini del riconoscimento della pensione, negando altresì il requisito sanitario per la prestazione che già riconosciuta in via amministrativa e cioè l'assegno ordinario. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dott. . Parte_2 All'udienza del 25.9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
24332/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dott. - nel suo elaborato peritale depositato in data 7.9.2025- Persona_1 che risulta affetta dalle seguenti patologie: “Esiti di emorragia cerebrale Parte_1 temporo-parietale 2. Sindrome depressiva 3. Ipertensione arteriosa 4. Artrosi polidistrettaule a modesto impegno funzionale”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dott.
[...]
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo: “da quanto esposto Per_1 in sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 67 Parte_1 presenta un complesso patologico che riduce a meno di un terzo la capacità lavorativa della ricorrente in attività confacenti le sue attitudini. Pertanto, è da ritenersi invalida ai sensi della legge 222/84. Si precisa che la stessa non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità ai sensi della legge 222/84. Tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dalla domanda del 21/03/2022”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dott. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Persona_1 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la conferma della corresponsione del beneficio assistenziale richiesto in subordine dell'assegno di invalidità. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per la conferma del riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dalla domanda del 21.3.2022, ma non quelli necessari al riconoscimento della pensione di inabilità. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dalla domanda amministrativa del 21.3.2022.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese seguono il principio per 1/2 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del presente ricorso di opposizione).
P.Q.M.
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto conferma e dichiara che
è soggetto invalido ai sensi della legge 222/1984; Parte_1 b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'assegno di invalidità a far CP_1 Parte_1 data dalla domanda del 21.3.2022 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/2 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 1.100/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Napoli, 10.10.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 23207/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
24332/2023 (ATPO) vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana n. 41, presso lo studio dell'avv. Stefania Pedata (C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti (PEC: ) Email_1
-ricorrente-
E
in persona Controparte_1 del suo Presidente pro-tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
A. De Gasperi, n.55 presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo difende e rappresenta in virtù di procura generale alle liti (PEC: t;
) Email_2
-resistente – Oggetto: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 29.10.2024 la ricorrente ha esposto di avere presentato in data 21.3.2022 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio della pensione di inabilità ex L. 222/1984 o, in subordine, per l'assegno ordinario;
e che, in data 13.5.2022 dalla Commissione Medica di Prima Istanza riceveva la reiezione della domanda di pensione per carenza del requisito sanitario, non essendo risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre le si riconosceva la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti le sue attitudini personali.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase ( Parte_2 concludeva ritenendo non sussistente il requisito sanitario ai fini del riconoscimento della pensione, negando altresì il requisito sanitario per la prestazione che già riconosciuta in via amministrativa e cioè l'assegno ordinario. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dott. . Parte_2 All'udienza del 25.9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
24332/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dott. - nel suo elaborato peritale depositato in data 7.9.2025- Persona_1 che risulta affetta dalle seguenti patologie: “Esiti di emorragia cerebrale Parte_1 temporo-parietale 2. Sindrome depressiva 3. Ipertensione arteriosa 4. Artrosi polidistrettaule a modesto impegno funzionale”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dott.
[...]
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo: “da quanto esposto Per_1 in sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 67 Parte_1 presenta un complesso patologico che riduce a meno di un terzo la capacità lavorativa della ricorrente in attività confacenti le sue attitudini. Pertanto, è da ritenersi invalida ai sensi della legge 222/84. Si precisa che la stessa non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità ai sensi della legge 222/84. Tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dalla domanda del 21/03/2022”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dott. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Persona_1 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la conferma della corresponsione del beneficio assistenziale richiesto in subordine dell'assegno di invalidità. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per la conferma del riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dalla domanda del 21.3.2022, ma non quelli necessari al riconoscimento della pensione di inabilità. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dalla domanda amministrativa del 21.3.2022.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese seguono il principio per 1/2 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del presente ricorso di opposizione).
P.Q.M.
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto conferma e dichiara che
è soggetto invalido ai sensi della legge 222/1984; Parte_1 b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'assegno di invalidità a far CP_1 Parte_1 data dalla domanda del 21.3.2022 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/2 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 1.100/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Napoli, 10.10.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile