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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06219/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01127 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06219/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6219 del 2025, proposto da ER MB
De MO, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Modugno e Gennaro
Terracciano, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Gennaro
Terracciano in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di N. 06219/2025 REG.RIC.
OR AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano De Perna, che si dichiara antistatario, con domicilio eletto presso il suo studio in Foggia, via Piave, n.
10;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
n. 9119/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, e di OR AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NI Di LO
e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Terracciano e Gaetano De Perna e l'avvocato dello Stato Erica Farinelli;
FATTO e DIRITTO
1.- L'originario ricorrente appella la sentenza in epigrafe con la quale è stato respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti in data 30 aprile 2024, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del n. 4269 del 6 marzo
2024, avente ad oggetto la nomina del controinteressato a Presidente del Tribunale di
Trani.
2.- In sintesi, il ricorso deduceva:
I) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (artt. 7, 13, 17, comma
1, lett. a) e b), e art. 24, comma 2, T.U. della Dirigenza giudiziaria) - Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, errore sui presupposti ed erronea N. 06219/2025 REG.RIC.
presupposizione, manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.
Ci si doleva anzitutto dell'errore contenuto alla Proposta B, pedissequamente recepita dal CSM, nel ritenere “di porre sullo stesso piano i due candidati quanto agli indicatori di cui all'art. 17, n. 1, lett. a)”, omettendo del tutto illegittimamente “di prendere in considerazione il periodo di quasi sei anni (dal 24/05/2010 al 09/02/2016) nel quale il dott. de MO è stato Consigliere della Corte d'Appello di Bari addetto sia alla sezione I^ penale che, con doppio incarico e senza esonero, alla sezione promiscua Famiglia e Minori, e quindi ha svolto le funzioni di giudice d'appello sia civile che penale, presiedendo numerosi collegi in entrambe le sezioni e prestando fattiva collaborazione organizzativa con i rispettivi presidenti (v. fascicolo personale): esperienza, questa, del tutto mancante nel curriculum del dott. AS”.
È stata, altresì, sottolineata, l'erroneità della ritenuta equivalenza per non aver adeguatamente considerato anche l'esercizio delle funzioni di secondo grado esercitate nella funzione di Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Bari relativamente alla trattazione degli appelli avverso le sentenze emesse dal Giudice di
Pace e quelle di Pubblico Ministero, totalmente assenti nel curriculum del controinteressato. Omissioni che, ove non commesse, avrebbero dovuto condurre alla netta prevalenza del ricorrente relativamente al predetto indicatore specifico (art. 17, primo comma, lett. a) e non già alla ritenuta equivalenza tra i due magistrati.
Sotto altro aspetto e con riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, primo comma, lett.
b), si è rilevato che il CSM avrebbe illegittimamente riconosciuto “prevalenza all'esperienza direttiva di Presidente del Tribunale di Campobasso senza considerare un dato concreto, ovvero che l'organico della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Bari è sostanzialmente identico a quello dell'intero Tribunale di Campobasso”. N. 06219/2025 REG.RIC.
II) Violazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), della legge 8 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti e omessa considerazione dei presupposti”.
A mezzo di tale censura è stata rilevata l'illegittimità della delibera impugnata per aver reiterato gli errori “fattuali” riscontrati nella Proposta B e oggetto di formale comunicazione trasmessa dall'odierno appellante alla V Commissione con nota del 2 marzo 2024, ove si era rappresentato che “(…) nella proposta B) relativa al collega dott. AS sono presenti due errori, che chiedo alla S.V. di emendare o comunque di tener presente: 1. a pag. 117, nell'indicare la durata della mia esperienza professionale alla data della pubblicazione della futura vacanza, si indicano "33 anni
e 4 mesi" anziché "35 anni e 11 mesi"; 2. a pag. 119, laddove si valorizza la funzione del collega come GIP/GUP presso il Tribunale di Foggia, non si considera che anche io ho espletato analoghe funzioni nel periodo in cui ho prestato servizio presso il
Tribunale di Trani con funzioni promiscue”.
Precisazioni, queste, che non sarebbero state in alcun modo considerate dall'Assemblea Plenaria, perseverando, dunque, tale organo, negli errori e nelle illegittimità già commesse in Commissione.
Sotto altro aspetto, è stata contestata la ritenuta equiparazione operata in delibera “fra le funzioni di Consigliere di Corte d'Appello, svolte dal ricorrente per quasi sei anni con ripetute presidenze dei collegi civili e penali, e l'attività del dott. AS quale componente della Corte d'Assise di Foggia”, rilevando che le due funzioni non possono, in alcun caso, essere messe sullo stesso piano “in quanto la Corte d'Assise è un giudice di primo grado e non di secondo grado come la Corte d'Appello”.
III) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (art. 7 e art. 17, comma 1, lett. b), T.U della Dirigenza giudiziaria - Difetto di istruttoria e insufficiente motivazione in ordine alla maggiore esperienza acquisita dal ricorrente in tema di competenze dirigenziali e organizzative - Travisamento dei fatti. N. 06219/2025 REG.RIC.
Con il terzo motivo è stata contestata la delibera impugnata per aver ignorato le plurime e considerevoli esperienze vantate dal ricorrente a comprova del possesso dell'indicatore speciale di cui alla lett. b) dell'art. 17 del T.U., elementi, questi, da cui si sarebbe potuta dedurre la sua “ben maggiore esperienza acquisita nel tempo” rispetto al controinteressato.
IV) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (artt. 11 e 13 T.U.
Dirigenza giudiziaria) per travisamento dei fatti e insufficienza grave di motivazione.
V) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (art. 7 T.U. Dirigenza giudiziaria) e omessa valutazione dei risultati conseguiti.
VI) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (artt. da 7 a 13 e artt.
19, 24 e 25 T.U.) - Travisamento dei fatti.
I motivi di ricorso da 4 a 7 hanno riguardato, sotto svariati aspetti, la ritenuta violazione, da parte del CSM, di alcune disposizioni del T.U.. In particolare, è stata contestata l'omessa valutazione e valorizzazione dell'attività “extragiudiziaria ordinamentale, rilevante ex artt. 11 e 13 del TU sulla Dirigenza”, oltre che la violazione dell'art. 28 del T.U. sui criteri di valutazione per uffici direttivi (giudicanti e requirenti) di primo grado di piccole e medie dimensioni. È stato, poi, rilevato che, anche qualora si volesse riconoscere ai candidati un giudizio di sostanziale equivalenza nel possesso degli indicatori specifici e generali previsti dalla normativa secondaria, l'impugnata deliberazione violerebbe l'art. 24, comma 3, del T.U. in quanto il ricorrente è più anziano di poco più di un anno nel ruolo organico della magistratura rispetto al controinteressato.
2.1.) I motivi aggiunti lamentavano invece:
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e insufficienza grave di motivazione, eccesso di potere per incongruità e irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per palese illogicità e per ingiustizia grave e manifesta - Violazione dei principi di N. 06219/2025 REG.RIC.
collaborazione e di buona fede di cui all'art. 2-bis della legga 8 agosto 1990, n. 241
- Violazione dell'art. 107, comma 3, Costituzione.
Ci si duole del fatto che “ciò che rileva ai fini del conferimento dell'incarico non è il formale possesso della carica direttiva o semi direttiva quanto piuttosto i risultati conseguiti”; occorre, infatti, compiere la comparazione fra i candidati “in concreto, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto della procedura concorsuale”, senza attribuire “posizioni di primazia degli aspiranti che abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale”.
II) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (artt. 7-13, 17, comma
1, lett. a) e b), e art. 24, comma 2, T.U. Dirigenza giudiziaria - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, per motivazione apparente e per travisamento dei fatti.
Si è dedotta la erroneità della valutazione comparativa dei parametri costituiti sia dal merito che dalle attitudini.
III) Violazione del principio del buon andamento della p.a. e di quello del risultato.
Si è osservato che “l'impugnata deliberazione di nomina del (n.d.r., controinteressato) ha omesso di considerare la sua modestissima produttività, evidenziata in modo palese dai dati statistici richiamati con il primo motivo aggiunto, rispetto a quella eccezionale del (n.d.r. ricorrente)”, con la conseguenza che vi sarebbe una violazione del principio del buon andamento dell'Amministrazione.
3.- La sentenza impugnata ha partitamente esaminato e respinto tutti i motivi dedotti.
4.- L'appello lamenta con un unico, complesso motivo: ERROR IN IUDICANDO:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N.
160/2006; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL “TESTO UNICO
SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA” RELATIVO AL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI (CIRCOLARE N. P-14858/2015 DEL
28 LUGLIO 2015 – DELIBERA DEL 28 LUGLIO 2015 E S.M.I.), ARTT. 7-13, 17,
19, 24, 25 e ss.; MOTIVAZIONE INESISTENTE, CONTRADDITTORIA O N. 06219/2025 REG.RIC.
CARENTE – MANCATO ESAME DI ASPETTI DECISIVI DELLA
CONTROVERSIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Preliminarmente, sotto un primo aspetto e seguendo l'ordine di trattazione della sentenza, si censura la parte in cui si è ritenuto che, poiché secondo la Proposta B
“dall'esame degli indicatori generali non è stato tratto alcun elemento idoneo a definire la prevalenza tra il dott. de MO ed il dott. AS” e considerando che
“sotto tale profilo, il mero richiamo, nella rubrica del primo motivo del ricorso, agli art. 7 – 13 del testo unico (cioè agli indicatori generali) risulta totalmente privo di sviluppo argomentativo” (pag. 18 sentenza impugnata) - è (solo) “sugli indicatori specifici che deve concentrarsi l'esame delle questioni”.
In disparte il non aver esaminato, la suddetta pronuncia, le difese svolte in merito alla sussistenza di significativi elementi ed esperienze a comprova del possesso degli indicatori generali in capo al ricorrente, si è altresì censurata la parte in cui sono state respinte tutte le plurime censure riguardanti: i) la illegittima ritenuta equivalenza dei due magistrati riguardo all'indicatore specifico di cui alla lett. a) dell'art. 17 del T.U.
e ii) la illegittima ritenuta “superiorità del controinteressato sul ricorrente con riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b)”.
4.- Hanno resistito il Ministero della giustizia e il CSM.
5.- Si è altresì costituito il controinteressato, insistendo sulla legittimità della propria nomina.
6.- Le parti hanno ulteriormente dedotto ai sensi dell'art. 73, c.p.a..
7.- Alla udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
8.- L'appello è fondato.
9.- I fatti sono stati adeguatamente illustrati dalla sentenza, come di seguito si riportano. N. 06219/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura datata 6 marzo 2024, avente ad oggetto la nomina del controinteressato a Presidente del Tribunale di Trani.
Per quel che più interessa i fatti di causa, nell'ambito del procedimento controverso hanno presentato domanda sia il ricorrente (“nominato con D.M. 20.11.1986, è stato: dal 16.7.1988 pretore presso la Pretura di SS; dal 19.2.1992 sostituto procuratore presso la Pretura di Trani; dal 27.3.1997 pretore presso la Pretura di Trani
(successivamente giudice presso il Tribunale di Trani); dal 7.3.2003 giudice presso il
Tribunale di Bari; dal 24.5.2010 consigliere della Corte di Appello di Bari; dal
9.2.2016 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Bari (delibera consiliare di conferma del 9.12.2020); dal 9.2.2024 giudice presso il Tribunale di Bari, per scadenza ottennio”), sia il controinteressato (“nominato con D.M. 22.12.1987, è stato: dal 23.10.1989 giudice presso il Tribunale di Foggia; dal 17.10.2011 Presidente della
Sezione lavoro presso il Tribunale di Foggia (delibera consiliare di conferma del
28.7.2016); dall'11.6.2018 ad oggi è Presidente del Tribunale di Campobasso
(delibera consiliare di conferma del 15.11.2023)”).
La Commissione, con due voti in favore del ricorrente e due voti in favore del controinteressato, di concerto con il Ministro della Giustizia, ha proposto al Plenum di deliberare su due proposte: la proposta A, favorevole al ricorrente, e la proposta B, favorevole al controinteressato (infine prevalsa).
Nella proposta A, in particolare, si è prospettato che, con riguardo “agli indicatori specifici, e all'art. 17, lett. a), T.U., il dott. de MO ha maturato una vasta e approfondita esperienza in vari settori della giurisdizione per oltre 36 anni alla data della vacanza. Ha invero fruttuosamente esercitato, come detto, le funzioni giudicanti civili e penali sia in primo grado che in secondo grado. Ha altresì maturato, nel corso della brillante carriera innanzi sintetizzata, una esperienza nelle funzioni requirenti di primo grado”; che ha maturato “esperienze (…) “variegate” – e quindi particolarmente N. 06219/2025 REG.RIC.
significative per il posto a concorso – anche in ragione della conoscenza di diverse realtà territoriali. Il medesimo candidato proposto si è, infatti, confrontato, in carriera, con diversi uffici in plurime realtà territoriali (Pretura del Mandamento di AM,
Preture circondariali di SS e di Trani, Procura circondariale di SS, Procura della Repubblica presso la Pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, Tribunale di Bari, Corte d'Appello di Bari)”; che, con riguardo all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b), T.U., “il dott. de MO vanta plurime attività di carattere organizzativo, svolte in carriera, oltre all'attuale e perdurante esercizio delle richiamate funzioni semidirettive. Ed invero, il candidato proposto è stato, dal giugno 2002 al marzo 2003,
“coordinatore” della Sezione distaccata di Molfetta. È stato, altresì, Presidente f.f. della Sezione del Riesame di Bari nel corso di tre applicazioni semestrali (1998, 1999,
2000). Vanta, inoltre, numerose deleghe organizzative, anche presso la Corte di
Appello di Bari. Il dott. de MO esercita, come detto, funzioni semidirettive di primo grado dal 2016 (ossia da circa 7 anni alla vacanza), oggetto di conferma all'esito del primo quadriennio, come Presidente della I Sezione civile presso il Tribunale di
Bari (Sezione della quale è stato, in precedenza, per due anni, Presidente f.f.). La
Sezione attualmente diretta dal dott. de MO è competente per la trattazione degli affari civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione. Tratta il diritto di famiglia, oltre alle successioni, i diritti reali, le querele di falso, i procedimenti per revocazione ed opposizione di terzo nelle materie di competenza. Sono, inoltre, assegnati alla Sezione in questione i ricorsi per decreto ingiuntivo e le relative opposizioni nonché i procedimenti sommari e i procedimenti cautelari nelle materie di competenza, i reclami avverso i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica emessi da giudici della stessa sezione, i procedimenti per ricusazione riguardanti i giudici della quarta sezione civile e della sezione lavoro. Fino all'introduzione, nel 2017, della
Sezione specializzata in materia di immigrazione, la sezione presieduta dal candidato proposto ha trattato anche tale contenzioso”. Quanto, invece, agli indicatori generali, N. 06219/2025 REG.RIC.
si è dato atto che il ricorrente “ha svolto, presso la Corte di Appello di Bari il compito di magistrato collaboratore per il tirocinio dei m.o.t. nominati con D.M. 7.2.2018, oltre che il ruolo di magistrato affidatario di m.o.t., di specializzandi delle SSPL e di stagisti ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 (art. 11 T.U.)”. Ha, inoltre, evidenziato credenziali in tema di formazione specifica in materia organizzativa (tra le quali, la partecipazione al corso di formazione per aspiranti dirigenti, organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura; l'incarico dal Consiglio di Facoltà dell'Università degli Studi di Bari, come docente per la didattica integrativa, di tenere presso la SSPL, un corso di diritto civile, ed in particolare di diritto di famiglia; la nomina a consulente della
Commissione Bicamerale d'inchiesta per i fatti accaduti nella comunità “Il Forteto”).
La preferenza accordata al ricorrente è stata profilata, nella proposta A, “nella valutazione delle significative esperienze giudiziarie maturate in carriera dal candidato. Quest'ultimo, infatti, ha esercitato sia le funzioni requirenti sia le funzioni giudicanti, in plurime realtà territoriali. Ha, altresì, svolto, tali ultime funzioni, sia nel settore civile sia nel settore penale, sia in primo grado sia in appello. Il candidato proposto possiede, quindi, un profilo professionale speso in una “pluralità di settori”
(art. 17 T.U.) e connotato, altresì, per l'acquisizione (art. 28, c. II, T.U.) di una
“pluralità di esperienze” (come detto, requirenti e giudicanti, in primo grado ed in appello). Il profilo professionale del candidato medesimo è, quindi, indubbiamente calzante alla luce delle esigenze funzionali da soddisfare nel caso di specie (art. 25
T.U.)”; dunque, nell'esercizio di “significative esperienze organizzative maturate in
Uffici di primo grado e in appello, innanzi richiamate e, dall'altro, dalla valutazione del citato perdurante e fruttuoso esercizio delle menzionate funzioni semidirettive, oggetto peraltro di conferma all'esito del primo quadriennio, esperienze – quelle appena citate – sintomatiche del sicuro possesso di attitudine direttiva”. La valutazione comparativa dei profili degli aspiranti candidati – peraltro qualificati dal CSM “tutti
(…) di ottimo livello” – avrebbe evidenziato, quanto al ricorrente, che le esperienze N. 06219/2025 REG.RIC.
di quest'ultimo “sono più ampie e variegate (art. 28, c. II, T.U.) rispetto a quelle degli aspiranti dott.ri RS, NE, AS e AN, non avendo questi ultimi svolto né funzioni requirenti né funzioni di secondo grado”; con riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b), T.U. si è, invece, prospettato che “sussiste sostanziale equivalenza, con riferimento all'indicatore in parola, tra il profilo professionale del dott. de MO e il profilo professionale dei dott.ri RS,
NE, AS, De CI e AN, avendo tutti i candidati ora menzionati acquisito in carriera esperienze organizzative di rilievo, che si aggiungono al perdurante e fruttuoso esercizio di funzioni semidirettive (il dott. AS altresì direttive) in tutti i casi oggetto di conferma all'esito del primo quadriennio. Non può,
d'altra parte, ritenersi recessivo il profilo professionale del dott. de MO rispetto a quello, in particolare, dei dott.ri RS e AS – vantando, la prima, due incarichi semidirettivi (oltre ad un periodo di “reggenza”) e, il secondo, un incarico semidirettivo ed un direttivo (ancora in atto) –, derivando il giudizio di equivalenza qui argomentato dalla valutazione comparata della complessità, dal punto di vista organizzativo, degli Uffici coinvolti”. Si è, infatti, considerato che il ricorrente ha esercitato le proprie funzioni presso il Tribunale di Bari, “mentre il dott. AS ha svolto le funzioni in questione presso le realtà territoriali di Foggia e Campobasso, che di certo non sono organizzativamente più complesse nella comparazione con l'Ufficio di Bari, tenuto conto dell'organico, del carico di lavoro, del numero di magistrati diretti o coordinati, dell'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza”. Ed ancora, si è profilato che “certa e incontestabile è, pertanto, nel caso di specie, tenuto conto delle esigenze funzionali da soddisfare rispetto al posto a concorso (art. 25 T.U.) la prevalenza attitudinale specifica del dott. de MO, prevalendo quest'ultimo, rispetto al profilo professionale di tutti gli aspiranti, almeno con riferimento ad un indicatore specifico su due. Quanto alla valutazione degli “indicatori generali” – pur vantando i candidati, come innanzi evidenziato, esperienze valorizzabili con riferimento a tali N. 06219/2025 REG.RIC.
parametri (cfr. i profili professionali innanzi sintetizzati) – non si riscontrano, nel caso di specie, esperienze di pregnanza tale da ribaltare la prevalenza attitudinale specifica del candidato proposto. Del resto, gli indicatori specifici hanno uno “speciale rilievo” rispetto agli indicatori generali, mentre questi ultimi vengono utilizzati quali “ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale”, secondo il disposto dell'art. 26, c. III e
IV del Testo Unico, ragion per cui i primi assumono, nella comparazione, una rafforzata funzione selettiva. Da ultimo, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza tra tutti i profili in comparazione – ma non è questo il caso, per le ragioni innanzi esposte – prevarrebbe comunque il profilo del dott. de
MO, rispetto ai dott.ri NE, AS, De CI e AN, in virtù del residuale criterio della maggior anzianità maturata nel ruolo della magistratura (ex art. 24, comma 3, T.U.)”.
Nella proposta B, invece, si è evidenziato che “il dott. AS, come si illustrerà nelle comparazioni che verranno di seguito effettuate, è titolare, sotto il profilo degli indicatori di attitudine direttiva, valutati nella loro complessiva portata, di esperienze decisamente più solide, robuste e pregnanti rispetto a quelle degli altri candidati”. Si
è, in particolare, prospettata una prevalenza rispetto alla posizione del ricorrente, essendosi osservato che “il profilo del dott. AS prevale indiscutibilmente sul piano degli indicatori specifici, ai quali va attribuito “speciale rilievo” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.). Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U. (che attribuisce valenza selettiva, non alla durata, ma alla eterogeneità delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario facendo espresso riferimento alla “pluralità dei settori e delle materie trattate”) vengono in rilievo profili sostanzialmente equivalenti. Entrambi i candidati hanno, infatti, esercitato funzioni giudiziarie sia nel settore penale che nel settore civile e si sono occupati di molteplici e variegate materie; peraltro, se solo il dott. de MO ha svolto funzioni requirenti e ha maturato esperienza nelle funzioni giudicanti di secondo grado, solo il dott. N. 06219/2025 REG.RIC.
AS ha maturato esperienza quale G.I.P./G.U.P. nonché quale componente della
Corte d'assise. Quanto, invece, all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b, T.U., soltanto il dott. AS ha egregiamente sperimentato funzioni direttive in uffici omologhi per funzioni per oltre 4 anni (è Presidente del Tribunale di Campobasso dall'11.6.2018), così maturando un'esperienza – peraltro arricchita dalla pregressa positiva sperimentazione di funzioni semidirettive (è stato Presidente della Sezione Lavoro del
Tribunale di Foggia) – che, in quanto sovrapponibile al posto direttivo messo a concorso, è tendenzialmente idonea a superare l'esperienza semidirettiva maturata dal concorrente quale Presidente di sezione del Tribunale di Bari, pure protrattasi per 7 anni. E invero, i profili di complessità organizzativa sottesi agli incarichi direttivi e alla connessa diretta responsabilità dell'intero ufficio giudiziario – con i quali solo il candidato proposto si è confrontato – non sono in concreto equiparabili a quelli, più settoriali e limitati, riconducibili all'esperienza semidirettiva del dott. de MO, nell'ambito della quale non vengono in rilievo attività gestionali involgenti l'organizzazione complessiva dell'Ufficio. Né sono idonee a superare la ritenuta prevalenza le ulteriori esperienze sulle quali il concorrente può contare – di cui si è dato conto nell'illustrazione del profilo – in quanto mere esperienze di collaborazione risalenti, limitate nella durata e comunque settoriali e relative a specifiche e contingenti esigenze organizzative degli Uffici. L'esame degli indicatori generali, poi, non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'art. 26 T.U.). Invero, nessuno dei candidati vanta esperienze dotate di valenza selettiva sul piano dei predetti parametri”. Si è, pertanto, disposta la votazione per ballottaggio con l'ausilio del sistema elettronico di votazione; la votazione ha riportato il seguente esito: la proposta A ha ottenuto 15 voti e la proposta B 16 voti; il tutto con un'astensione. N. 06219/2025 REG.RIC.
10.- Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Le censure dedotte non si risolvono infatti in una mera riproduzione delle doglianze già articolate avverso la delibera impugnata in primo grado, risultando di converso analiticamente censurate le argomentazioni del primo giudice ed espressamente menzionati i capi della sentenza ritenuti errati, motivandosi puntualmente sulle critiche ad essi rivolte.
11.- Nel merito, va anzitutto accolta la censura tesa a dimostrare il difetto di motivazione e il mancato esame di aspetti ritenuti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali.
La sentenza impugnata, infatti, a pagina 18, afferma che «il mero richiamo, nella rubrica del primo motivo del ricorso, agli artt. 7-13 del Testo unico (ossia agli indicatori generali) risulta totalmente privo di sviluppo argomentativo. Invero, hanno assunto valore decisivo gli indicatori specifici».
Tale affermazione è smentita dagli atti e dai documenti di causa, atteso che il ricorrente non solo ha specificatamente contestato la ritenuta irrilevanza, ai fini della comparazione tra il Dott. AS ed il Dott. de MO, – affermata nella Proposta B
– della disamina degli indicatori generali, ma ha anche espressamente e diffusamente argomentato in ordine alle plurime esperienze comprovanti il possesso di tali indicatori.
In particolare, nel ricorso principale si era dedotto (terzo e quarto motivo) che il CSM, nel recepire la Proposta B senza compiere una adeguata attività istruttoria, aveva omesso di tener conto delle esperienze sia giudiziarie che extragiudiziarie (art. 11 e 13 del T.U.) del ricorrente, il quale:
(i) è stato incaricato dal Consiglio di Facoltà dell'Università degli Studi di Bari, come docente per la didattica integrativa, di tenere presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi, II anno, un corso di diritto civile, e in particolare di “diritto di famiglia”, che ha svolto fino all'anno accademico 2022- 2023 (v. all. 76 e 76 septies N. 06219/2025 REG.RIC.
alla sceda di autorelazione inoltrata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso);
(ii) con comunicazione del 28/5/2020 è stato nominato dapprima consulente della
Commissione Bicamerale d'inchiesta per i fatti accaduti nella comunità “Il Forteto”, incarico autorizzato dal CSM nella seduta del 15/7/2020, e poi coordinatore dei consulenti con delibera dell'ufficio di presidenza del 14/10/2020 (v. allegati 76 bis, 76 ter e 76 quater);
(iii) con nota del 5/5/2020 è stato invitato a far parte del Comitato tecnico scientifico del Master di I livello in Diritto Matrimoniale Canonico, Civile, Concordatario per l'anno accademico 2020-2021 promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, incarico autorizzato con delibera del
CSM del 9/9/2020 (v. all. 76 quinques e 76 sexies);
(iv) con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Bari del 14/10/2020 è stato nominato referente del progetto regionale “Sportello Virtuale della Giustizia” in qualità di civilista esperto, in particolare, nella materia della Volontaria Giurisdizione
(v. all. 76 octies).
(v) alle pagine 13 e 14 dell'atto di appello si riepilogano, inoltre, svariate attività svolte in ambito formativo e scientifico, alla cui descrizione puntuale ivi sinteticamente illustrata ci si riporta.
11.1.- Di tali evidenze, pertanto, il CSM dovrà tenere conto, riesercitando il potere di valutazione emendandolo dagli oggettivi difetti istruttori e lacune nella ricostruzione dei fatti materiali.
12.- Pure fondati sono i motivi con cui si deduce la carente, oltre che contraddittoria valutazione, sotto il profilo motivazionale, svolta dal giudice di primo grado in ordine alle plurime censure riguardanti: i) la illegittima ritenuta equivalenza dei due magistrati riguardo all'indicatore specifico di cui alla lett. a) dell'art. 17 del T.U. e ii) N. 06219/2025 REG.RIC.
la illegittima ritenuta “superiorità del controinteressato sul ricorrente con riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b)”.
13.- Più nel dettaglio, con riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 17, comma
1, lett. a) (“Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti negli uffici di piccole e medie dimensioni: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi
e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione”), la sentenza finisce di fatto per supplire, sostituendovisi, alla decisione amministrativa errata in relazione al dato temporale della “durata” delle esperienze maturate, oggetto di specifica richiesta di correzione trasmessa al CSM in data 2/03/2024 dal ricorrente, ma ignorata sia dalla
Quinta Commissione che dal Plenum.
Sul punto la sentenza è quindi errata, perché afferma che l'anzianità si calcolerebbe, per il ricorrente, a partire dal 16/07/1988, “data di inizio effettivo delle funzioni” del medesimo. L'assunto non può essere condiviso in quanto l'anzianità di servizio va calcolata non dalla presa di possesso della prima sede dopo l'uditorato, ma a partire dal momento in cui vi è l'immissione del magistrato nel ruolo organico della magistratura che, per il ricorrente, risale al 20/11/1986 (con conseguente anzianità di servizio, alla data del bando, pari a 35 anni e 11 mesi). E infatti, l'art. 201, primo comma, del R.D. n. 12/1941, stabilisce che “L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado”.
Nel confronto con il controinteressato (nominato con decreto del 22/12/1987), non vi
è quindi dubbio che il ricorrente possa vantare oltre un anno di anzianità di ruolo in più.
Di tale oggettivo dato temporale il CSM dovrà tenere nel riesercitare il potere, emendando il relativo vizio istruttorio. N. 06219/2025 REG.RIC.
Da ciò consegue che le censure riproposte in ordine al peso delle diverse esperienze professionali maturate nel corso della carriera dagli aspiranti in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) vanno invece assorbite, in quanto il CSM dovrà ripronunciarsi in toto in ordine al suddetto indicatore considerando la corretta anzianità di servizio e non omettendo i periodi di servizio come di seguito indicati:
(i) il Dott. ER MB de MO (VII valutazione di professionalità), nominato con D.M. 20/11/1986, è stato: - dal 16/7/1988 pretore presso la Pretura mandamentale di AM (CS) e poi di quella circondariale di SS (CS), con prolungate applicazioni sia al Tribunale che alla Procura della Repubblica; - dal 19/2/1992 sostituto procuratore presso la Pretura di Trani; - dal 27/3/1997 pretore presso la
Pretura di Trani (successivamente giudice presso il Tribunale di Trani con tre applicazioni semestrali al Tribunale del riesame di Bari dal 1998 al 2000 con funzioni di Presidente f.f.); - dal 7/3/2003 giudice presso il Tribunale di Bari, nel cui incarico
è stato Presidente f.f. per oltre due anni; dal 24/5/2010 consigliere della Corte di
Appello di Bari; - dal 9/2/2016 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Bari
(delibera consiliare di conferma del 9/12/2020); - dal 9/2/2024 giudice presso il
Tribunale di Bari, per scadenza ottennio ma con successivo incarico di coordinatore della sezione I^ Civile.
(ii) Il Dott. AS, nominato con D.M. 22/12/1987, è stato: - dal 23/10/1989 giudice presso il Tribunale di Foggia; - dal 17/10/2011 Presidente della Sezione lavoro presso il Tribunale di Foggia (delibera consiliare di conferma del 28/7/2016); - dall'11/62018
Presidente del Tribunale di Campobasso (delibera consiliare di conferma del
15/11/2023).
Non va poi sottaciuto che, quanto al rilievo riferito all'anzianità di servizio, gli appellati omettono qualsiasi difesa, limitandosi ad osservare che il TAR avrebbe correttamente ritenuto che si tratterebbe, ad ogni modo, di un'evenienza “di rilevanza N. 06219/2025 REG.RIC.
eventuale”. Ma tale conclusione non è condivisibile, posto che l'anzianità assume sicura rilevanza qualora vi sia una sostanziale equivalenza dei profili.
Non coglie inoltre nel segno la difesa del controinteressato con riguardo alle funzioni
GIP/GUP svolte dal ricorrente e non considerate dal CSM. Anche in tal caso ci si limita a richiamare la decisione impugnata, ritenendo, dunque, corretta l'omessa valutazione di tale esperienza in quanto non dedotta. Al contrario, trattasi di elemento che il CSM doveva conoscere essendo agli atti del fascicolo del magistrato e, in ogni caso, indicato nella autorelazione prodotta, oltre che, come dedotto, chiarito nella nota trasmessa al CSM dal ricorrente.
Infine, nemmeno sono fondate le argomentazioni spese dal controinteressato secondo cui le ulteriori esperienze possedute dal ricorrente, pur non essendo state espressamente esaminate nella delibera del Plenum, sarebbero state implicitamente ritenute prive di rilevanza per il sol fatto di essere state indicate nelle autorelazioni.
L'omessa presa in esame di plurimi elementi caratterizzanti il profilo del ricorrente non denota infatti un vizio della motivazione, in relazione al quale si potrebbe porre un problema di verifica della sufficienza, adeguatezza e congruità del giudizio espresso, bensì un vero e proprio difetto dell'istruttoria, che va colmato in via materiale attraverso la completezza dei fatti assunti ad oggetto del giudizio.
Non può infatti questo giudice supplire alle mancanze istruttorie realizzatesi nella trattazione delle pratiche, non potendosi affermare, ma neppure di contro escludere, che se il CSM avesse considerato compiutamente tutte le esperienze vantate dal ricorrente, si sarebbe magari avveduto della presenza di caratteristiche oggettive tali da ribaltare la valutazione svolta.
A tale attività dovrà dunque attendere il CSM, non potendo supplirvi questo giudice.
14.- Infine fondato è il lamentato difetto di motivazione della delibera impugnata in riferimento alla lettera b) dell'art. 17 del T.U. (“Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti negli uffici N. 06219/2025 REG.RIC.
di piccole e medie dimensioni: …b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9”).
Sulla base dell'espressa previsione riportata, non può affermarsi la sussistenza della prevalenza del c.d. principio gerarchico, dovendo di converso prediligere la esegesi che punta alla “massima apertura all'accesso alla dirigenza degli uffici giudiziari di piccole e medie dimensioni”, rimarcando la prevalenza del principio meritocratico, con esclusione di qualsiasi automatismo preferenziale (v. il T.U. Dirigenza nelle premesse.
Ciò significa che il CSM, nel riesercitare il potere, potrà anche giungere a formulare il medesimo giudizio qui impugnato, ma soltanto motivando esaustivamente in ordine alle funzioni effettivamente svolte dal controinteressato come Presidente del Tribunale di Campobasso e dal ricorrente quale Presidente di sezione del Tribunale di Bari
(dimensioni dell'ufficio, numero di magistrati impiegati, durata del periodo, natura delle funzioni, risultati conseguiti, deleghe, coordinamenti svolti, etc.. In altre parole, non è sufficiente l'utilizzo di aggettivazioni avverbiali da parte della delibera impugnata, ripetute anche dal TAR, come ad esempio quella secondo cui il controinteressato ha svolto le funzioni direttive egregiamente, per giustificare l'effettivo peso fra le esperienze, peso che va dunque declinato in concreto se si vuole soddisfare la ratio specifica alla base della circolare quale atto di autovincolo amministrativo, ovverossia che la lett. b) dell'art. 17 pone sullo stesso piano le funzioni direttive e quelle semidirettive e rifiuta qualsiasi automatismo nel confronto.
Ne consegue che il CSM rivaluterà e motiverà le ragioni per le quali ritiene l'organizzazione del Tribunale di Campobasso in concreto sicuramente più complessa per numero di magistrati assegnati all'Ufficio e per diversità delle materie (civile, N. 06219/2025 REG.RIC.
penale e GIP/GUP) rispetto a quella della sola prima sezione civile del Tribunale di
Bari.
15.- In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vanno accolti il ricorso e i motivi aggiunti, e di conseguenza annullata la delibera impugnata.
16.- Nel riesercitare il potere di valutazione, al CSM non è precluso di giungere allo stesso giudizio qui impugnato e oggetto dell'odierno annullamento, ma a tanto potrà arrivare solo previa completa e rinnovata istruttoria degli elementi di fatto mancanti e risultanti dagli atti della procedura, nei sensi indicati ai punti che precedono (in special modo, punti 11, 12, 13, 14).
17.- Le spese del doppio grado possono compensarsi, stante la complessità delle questioni trattate e la necessità per l'amministrazione di riesercitare il potere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado e di conseguenza annulla la delibera impugnata, fermi gli ulteriori provvedimenti nei sensi indicati in motivazione (in speciale modo, punti 11, 12, 13 e 14).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NI Di LO, Consigliere, Estensore N. 06219/2025 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE
NI Di LO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco LI
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01127 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06219/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6219 del 2025, proposto da ER MB
De MO, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Modugno e Gennaro
Terracciano, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Gennaro
Terracciano in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di N. 06219/2025 REG.RIC.
OR AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano De Perna, che si dichiara antistatario, con domicilio eletto presso il suo studio in Foggia, via Piave, n.
10;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
n. 9119/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, e di OR AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NI Di LO
e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Terracciano e Gaetano De Perna e l'avvocato dello Stato Erica Farinelli;
FATTO e DIRITTO
1.- L'originario ricorrente appella la sentenza in epigrafe con la quale è stato respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti in data 30 aprile 2024, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del n. 4269 del 6 marzo
2024, avente ad oggetto la nomina del controinteressato a Presidente del Tribunale di
Trani.
2.- In sintesi, il ricorso deduceva:
I) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (artt. 7, 13, 17, comma
1, lett. a) e b), e art. 24, comma 2, T.U. della Dirigenza giudiziaria) - Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, errore sui presupposti ed erronea N. 06219/2025 REG.RIC.
presupposizione, manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.
Ci si doleva anzitutto dell'errore contenuto alla Proposta B, pedissequamente recepita dal CSM, nel ritenere “di porre sullo stesso piano i due candidati quanto agli indicatori di cui all'art. 17, n. 1, lett. a)”, omettendo del tutto illegittimamente “di prendere in considerazione il periodo di quasi sei anni (dal 24/05/2010 al 09/02/2016) nel quale il dott. de MO è stato Consigliere della Corte d'Appello di Bari addetto sia alla sezione I^ penale che, con doppio incarico e senza esonero, alla sezione promiscua Famiglia e Minori, e quindi ha svolto le funzioni di giudice d'appello sia civile che penale, presiedendo numerosi collegi in entrambe le sezioni e prestando fattiva collaborazione organizzativa con i rispettivi presidenti (v. fascicolo personale): esperienza, questa, del tutto mancante nel curriculum del dott. AS”.
È stata, altresì, sottolineata, l'erroneità della ritenuta equivalenza per non aver adeguatamente considerato anche l'esercizio delle funzioni di secondo grado esercitate nella funzione di Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Bari relativamente alla trattazione degli appelli avverso le sentenze emesse dal Giudice di
Pace e quelle di Pubblico Ministero, totalmente assenti nel curriculum del controinteressato. Omissioni che, ove non commesse, avrebbero dovuto condurre alla netta prevalenza del ricorrente relativamente al predetto indicatore specifico (art. 17, primo comma, lett. a) e non già alla ritenuta equivalenza tra i due magistrati.
Sotto altro aspetto e con riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, primo comma, lett.
b), si è rilevato che il CSM avrebbe illegittimamente riconosciuto “prevalenza all'esperienza direttiva di Presidente del Tribunale di Campobasso senza considerare un dato concreto, ovvero che l'organico della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Bari è sostanzialmente identico a quello dell'intero Tribunale di Campobasso”. N. 06219/2025 REG.RIC.
II) Violazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), della legge 8 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti e omessa considerazione dei presupposti”.
A mezzo di tale censura è stata rilevata l'illegittimità della delibera impugnata per aver reiterato gli errori “fattuali” riscontrati nella Proposta B e oggetto di formale comunicazione trasmessa dall'odierno appellante alla V Commissione con nota del 2 marzo 2024, ove si era rappresentato che “(…) nella proposta B) relativa al collega dott. AS sono presenti due errori, che chiedo alla S.V. di emendare o comunque di tener presente: 1. a pag. 117, nell'indicare la durata della mia esperienza professionale alla data della pubblicazione della futura vacanza, si indicano "33 anni
e 4 mesi" anziché "35 anni e 11 mesi"; 2. a pag. 119, laddove si valorizza la funzione del collega come GIP/GUP presso il Tribunale di Foggia, non si considera che anche io ho espletato analoghe funzioni nel periodo in cui ho prestato servizio presso il
Tribunale di Trani con funzioni promiscue”.
Precisazioni, queste, che non sarebbero state in alcun modo considerate dall'Assemblea Plenaria, perseverando, dunque, tale organo, negli errori e nelle illegittimità già commesse in Commissione.
Sotto altro aspetto, è stata contestata la ritenuta equiparazione operata in delibera “fra le funzioni di Consigliere di Corte d'Appello, svolte dal ricorrente per quasi sei anni con ripetute presidenze dei collegi civili e penali, e l'attività del dott. AS quale componente della Corte d'Assise di Foggia”, rilevando che le due funzioni non possono, in alcun caso, essere messe sullo stesso piano “in quanto la Corte d'Assise è un giudice di primo grado e non di secondo grado come la Corte d'Appello”.
III) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (art. 7 e art. 17, comma 1, lett. b), T.U della Dirigenza giudiziaria - Difetto di istruttoria e insufficiente motivazione in ordine alla maggiore esperienza acquisita dal ricorrente in tema di competenze dirigenziali e organizzative - Travisamento dei fatti. N. 06219/2025 REG.RIC.
Con il terzo motivo è stata contestata la delibera impugnata per aver ignorato le plurime e considerevoli esperienze vantate dal ricorrente a comprova del possesso dell'indicatore speciale di cui alla lett. b) dell'art. 17 del T.U., elementi, questi, da cui si sarebbe potuta dedurre la sua “ben maggiore esperienza acquisita nel tempo” rispetto al controinteressato.
IV) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (artt. 11 e 13 T.U.
Dirigenza giudiziaria) per travisamento dei fatti e insufficienza grave di motivazione.
V) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (art. 7 T.U. Dirigenza giudiziaria) e omessa valutazione dei risultati conseguiti.
VI) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (artt. da 7 a 13 e artt.
19, 24 e 25 T.U.) - Travisamento dei fatti.
I motivi di ricorso da 4 a 7 hanno riguardato, sotto svariati aspetti, la ritenuta violazione, da parte del CSM, di alcune disposizioni del T.U.. In particolare, è stata contestata l'omessa valutazione e valorizzazione dell'attività “extragiudiziaria ordinamentale, rilevante ex artt. 11 e 13 del TU sulla Dirigenza”, oltre che la violazione dell'art. 28 del T.U. sui criteri di valutazione per uffici direttivi (giudicanti e requirenti) di primo grado di piccole e medie dimensioni. È stato, poi, rilevato che, anche qualora si volesse riconoscere ai candidati un giudizio di sostanziale equivalenza nel possesso degli indicatori specifici e generali previsti dalla normativa secondaria, l'impugnata deliberazione violerebbe l'art. 24, comma 3, del T.U. in quanto il ricorrente è più anziano di poco più di un anno nel ruolo organico della magistratura rispetto al controinteressato.
2.1.) I motivi aggiunti lamentavano invece:
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e insufficienza grave di motivazione, eccesso di potere per incongruità e irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per palese illogicità e per ingiustizia grave e manifesta - Violazione dei principi di N. 06219/2025 REG.RIC.
collaborazione e di buona fede di cui all'art. 2-bis della legga 8 agosto 1990, n. 241
- Violazione dell'art. 107, comma 3, Costituzione.
Ci si duole del fatto che “ciò che rileva ai fini del conferimento dell'incarico non è il formale possesso della carica direttiva o semi direttiva quanto piuttosto i risultati conseguiti”; occorre, infatti, compiere la comparazione fra i candidati “in concreto, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto della procedura concorsuale”, senza attribuire “posizioni di primazia degli aspiranti che abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale”.
II) Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa (artt. 7-13, 17, comma
1, lett. a) e b), e art. 24, comma 2, T.U. Dirigenza giudiziaria - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, per motivazione apparente e per travisamento dei fatti.
Si è dedotta la erroneità della valutazione comparativa dei parametri costituiti sia dal merito che dalle attitudini.
III) Violazione del principio del buon andamento della p.a. e di quello del risultato.
Si è osservato che “l'impugnata deliberazione di nomina del (n.d.r., controinteressato) ha omesso di considerare la sua modestissima produttività, evidenziata in modo palese dai dati statistici richiamati con il primo motivo aggiunto, rispetto a quella eccezionale del (n.d.r. ricorrente)”, con la conseguenza che vi sarebbe una violazione del principio del buon andamento dell'Amministrazione.
3.- La sentenza impugnata ha partitamente esaminato e respinto tutti i motivi dedotti.
4.- L'appello lamenta con un unico, complesso motivo: ERROR IN IUDICANDO:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N.
160/2006; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL “TESTO UNICO
SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA” RELATIVO AL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI (CIRCOLARE N. P-14858/2015 DEL
28 LUGLIO 2015 – DELIBERA DEL 28 LUGLIO 2015 E S.M.I.), ARTT. 7-13, 17,
19, 24, 25 e ss.; MOTIVAZIONE INESISTENTE, CONTRADDITTORIA O N. 06219/2025 REG.RIC.
CARENTE – MANCATO ESAME DI ASPETTI DECISIVI DELLA
CONTROVERSIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Preliminarmente, sotto un primo aspetto e seguendo l'ordine di trattazione della sentenza, si censura la parte in cui si è ritenuto che, poiché secondo la Proposta B
“dall'esame degli indicatori generali non è stato tratto alcun elemento idoneo a definire la prevalenza tra il dott. de MO ed il dott. AS” e considerando che
“sotto tale profilo, il mero richiamo, nella rubrica del primo motivo del ricorso, agli art. 7 – 13 del testo unico (cioè agli indicatori generali) risulta totalmente privo di sviluppo argomentativo” (pag. 18 sentenza impugnata) - è (solo) “sugli indicatori specifici che deve concentrarsi l'esame delle questioni”.
In disparte il non aver esaminato, la suddetta pronuncia, le difese svolte in merito alla sussistenza di significativi elementi ed esperienze a comprova del possesso degli indicatori generali in capo al ricorrente, si è altresì censurata la parte in cui sono state respinte tutte le plurime censure riguardanti: i) la illegittima ritenuta equivalenza dei due magistrati riguardo all'indicatore specifico di cui alla lett. a) dell'art. 17 del T.U.
e ii) la illegittima ritenuta “superiorità del controinteressato sul ricorrente con riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b)”.
4.- Hanno resistito il Ministero della giustizia e il CSM.
5.- Si è altresì costituito il controinteressato, insistendo sulla legittimità della propria nomina.
6.- Le parti hanno ulteriormente dedotto ai sensi dell'art. 73, c.p.a..
7.- Alla udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
8.- L'appello è fondato.
9.- I fatti sono stati adeguatamente illustrati dalla sentenza, come di seguito si riportano. N. 06219/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura datata 6 marzo 2024, avente ad oggetto la nomina del controinteressato a Presidente del Tribunale di Trani.
Per quel che più interessa i fatti di causa, nell'ambito del procedimento controverso hanno presentato domanda sia il ricorrente (“nominato con D.M. 20.11.1986, è stato: dal 16.7.1988 pretore presso la Pretura di SS; dal 19.2.1992 sostituto procuratore presso la Pretura di Trani; dal 27.3.1997 pretore presso la Pretura di Trani
(successivamente giudice presso il Tribunale di Trani); dal 7.3.2003 giudice presso il
Tribunale di Bari; dal 24.5.2010 consigliere della Corte di Appello di Bari; dal
9.2.2016 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Bari (delibera consiliare di conferma del 9.12.2020); dal 9.2.2024 giudice presso il Tribunale di Bari, per scadenza ottennio”), sia il controinteressato (“nominato con D.M. 22.12.1987, è stato: dal 23.10.1989 giudice presso il Tribunale di Foggia; dal 17.10.2011 Presidente della
Sezione lavoro presso il Tribunale di Foggia (delibera consiliare di conferma del
28.7.2016); dall'11.6.2018 ad oggi è Presidente del Tribunale di Campobasso
(delibera consiliare di conferma del 15.11.2023)”).
La Commissione, con due voti in favore del ricorrente e due voti in favore del controinteressato, di concerto con il Ministro della Giustizia, ha proposto al Plenum di deliberare su due proposte: la proposta A, favorevole al ricorrente, e la proposta B, favorevole al controinteressato (infine prevalsa).
Nella proposta A, in particolare, si è prospettato che, con riguardo “agli indicatori specifici, e all'art. 17, lett. a), T.U., il dott. de MO ha maturato una vasta e approfondita esperienza in vari settori della giurisdizione per oltre 36 anni alla data della vacanza. Ha invero fruttuosamente esercitato, come detto, le funzioni giudicanti civili e penali sia in primo grado che in secondo grado. Ha altresì maturato, nel corso della brillante carriera innanzi sintetizzata, una esperienza nelle funzioni requirenti di primo grado”; che ha maturato “esperienze (…) “variegate” – e quindi particolarmente N. 06219/2025 REG.RIC.
significative per il posto a concorso – anche in ragione della conoscenza di diverse realtà territoriali. Il medesimo candidato proposto si è, infatti, confrontato, in carriera, con diversi uffici in plurime realtà territoriali (Pretura del Mandamento di AM,
Preture circondariali di SS e di Trani, Procura circondariale di SS, Procura della Repubblica presso la Pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, Tribunale di Bari, Corte d'Appello di Bari)”; che, con riguardo all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b), T.U., “il dott. de MO vanta plurime attività di carattere organizzativo, svolte in carriera, oltre all'attuale e perdurante esercizio delle richiamate funzioni semidirettive. Ed invero, il candidato proposto è stato, dal giugno 2002 al marzo 2003,
“coordinatore” della Sezione distaccata di Molfetta. È stato, altresì, Presidente f.f. della Sezione del Riesame di Bari nel corso di tre applicazioni semestrali (1998, 1999,
2000). Vanta, inoltre, numerose deleghe organizzative, anche presso la Corte di
Appello di Bari. Il dott. de MO esercita, come detto, funzioni semidirettive di primo grado dal 2016 (ossia da circa 7 anni alla vacanza), oggetto di conferma all'esito del primo quadriennio, come Presidente della I Sezione civile presso il Tribunale di
Bari (Sezione della quale è stato, in precedenza, per due anni, Presidente f.f.). La
Sezione attualmente diretta dal dott. de MO è competente per la trattazione degli affari civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione. Tratta il diritto di famiglia, oltre alle successioni, i diritti reali, le querele di falso, i procedimenti per revocazione ed opposizione di terzo nelle materie di competenza. Sono, inoltre, assegnati alla Sezione in questione i ricorsi per decreto ingiuntivo e le relative opposizioni nonché i procedimenti sommari e i procedimenti cautelari nelle materie di competenza, i reclami avverso i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica emessi da giudici della stessa sezione, i procedimenti per ricusazione riguardanti i giudici della quarta sezione civile e della sezione lavoro. Fino all'introduzione, nel 2017, della
Sezione specializzata in materia di immigrazione, la sezione presieduta dal candidato proposto ha trattato anche tale contenzioso”. Quanto, invece, agli indicatori generali, N. 06219/2025 REG.RIC.
si è dato atto che il ricorrente “ha svolto, presso la Corte di Appello di Bari il compito di magistrato collaboratore per il tirocinio dei m.o.t. nominati con D.M. 7.2.2018, oltre che il ruolo di magistrato affidatario di m.o.t., di specializzandi delle SSPL e di stagisti ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 (art. 11 T.U.)”. Ha, inoltre, evidenziato credenziali in tema di formazione specifica in materia organizzativa (tra le quali, la partecipazione al corso di formazione per aspiranti dirigenti, organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura; l'incarico dal Consiglio di Facoltà dell'Università degli Studi di Bari, come docente per la didattica integrativa, di tenere presso la SSPL, un corso di diritto civile, ed in particolare di diritto di famiglia; la nomina a consulente della
Commissione Bicamerale d'inchiesta per i fatti accaduti nella comunità “Il Forteto”).
La preferenza accordata al ricorrente è stata profilata, nella proposta A, “nella valutazione delle significative esperienze giudiziarie maturate in carriera dal candidato. Quest'ultimo, infatti, ha esercitato sia le funzioni requirenti sia le funzioni giudicanti, in plurime realtà territoriali. Ha, altresì, svolto, tali ultime funzioni, sia nel settore civile sia nel settore penale, sia in primo grado sia in appello. Il candidato proposto possiede, quindi, un profilo professionale speso in una “pluralità di settori”
(art. 17 T.U.) e connotato, altresì, per l'acquisizione (art. 28, c. II, T.U.) di una
“pluralità di esperienze” (come detto, requirenti e giudicanti, in primo grado ed in appello). Il profilo professionale del candidato medesimo è, quindi, indubbiamente calzante alla luce delle esigenze funzionali da soddisfare nel caso di specie (art. 25
T.U.)”; dunque, nell'esercizio di “significative esperienze organizzative maturate in
Uffici di primo grado e in appello, innanzi richiamate e, dall'altro, dalla valutazione del citato perdurante e fruttuoso esercizio delle menzionate funzioni semidirettive, oggetto peraltro di conferma all'esito del primo quadriennio, esperienze – quelle appena citate – sintomatiche del sicuro possesso di attitudine direttiva”. La valutazione comparativa dei profili degli aspiranti candidati – peraltro qualificati dal CSM “tutti
(…) di ottimo livello” – avrebbe evidenziato, quanto al ricorrente, che le esperienze N. 06219/2025 REG.RIC.
di quest'ultimo “sono più ampie e variegate (art. 28, c. II, T.U.) rispetto a quelle degli aspiranti dott.ri RS, NE, AS e AN, non avendo questi ultimi svolto né funzioni requirenti né funzioni di secondo grado”; con riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b), T.U. si è, invece, prospettato che “sussiste sostanziale equivalenza, con riferimento all'indicatore in parola, tra il profilo professionale del dott. de MO e il profilo professionale dei dott.ri RS,
NE, AS, De CI e AN, avendo tutti i candidati ora menzionati acquisito in carriera esperienze organizzative di rilievo, che si aggiungono al perdurante e fruttuoso esercizio di funzioni semidirettive (il dott. AS altresì direttive) in tutti i casi oggetto di conferma all'esito del primo quadriennio. Non può,
d'altra parte, ritenersi recessivo il profilo professionale del dott. de MO rispetto a quello, in particolare, dei dott.ri RS e AS – vantando, la prima, due incarichi semidirettivi (oltre ad un periodo di “reggenza”) e, il secondo, un incarico semidirettivo ed un direttivo (ancora in atto) –, derivando il giudizio di equivalenza qui argomentato dalla valutazione comparata della complessità, dal punto di vista organizzativo, degli Uffici coinvolti”. Si è, infatti, considerato che il ricorrente ha esercitato le proprie funzioni presso il Tribunale di Bari, “mentre il dott. AS ha svolto le funzioni in questione presso le realtà territoriali di Foggia e Campobasso, che di certo non sono organizzativamente più complesse nella comparazione con l'Ufficio di Bari, tenuto conto dell'organico, del carico di lavoro, del numero di magistrati diretti o coordinati, dell'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza”. Ed ancora, si è profilato che “certa e incontestabile è, pertanto, nel caso di specie, tenuto conto delle esigenze funzionali da soddisfare rispetto al posto a concorso (art. 25 T.U.) la prevalenza attitudinale specifica del dott. de MO, prevalendo quest'ultimo, rispetto al profilo professionale di tutti gli aspiranti, almeno con riferimento ad un indicatore specifico su due. Quanto alla valutazione degli “indicatori generali” – pur vantando i candidati, come innanzi evidenziato, esperienze valorizzabili con riferimento a tali N. 06219/2025 REG.RIC.
parametri (cfr. i profili professionali innanzi sintetizzati) – non si riscontrano, nel caso di specie, esperienze di pregnanza tale da ribaltare la prevalenza attitudinale specifica del candidato proposto. Del resto, gli indicatori specifici hanno uno “speciale rilievo” rispetto agli indicatori generali, mentre questi ultimi vengono utilizzati quali “ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale”, secondo il disposto dell'art. 26, c. III e
IV del Testo Unico, ragion per cui i primi assumono, nella comparazione, una rafforzata funzione selettiva. Da ultimo, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza tra tutti i profili in comparazione – ma non è questo il caso, per le ragioni innanzi esposte – prevarrebbe comunque il profilo del dott. de
MO, rispetto ai dott.ri NE, AS, De CI e AN, in virtù del residuale criterio della maggior anzianità maturata nel ruolo della magistratura (ex art. 24, comma 3, T.U.)”.
Nella proposta B, invece, si è evidenziato che “il dott. AS, come si illustrerà nelle comparazioni che verranno di seguito effettuate, è titolare, sotto il profilo degli indicatori di attitudine direttiva, valutati nella loro complessiva portata, di esperienze decisamente più solide, robuste e pregnanti rispetto a quelle degli altri candidati”. Si
è, in particolare, prospettata una prevalenza rispetto alla posizione del ricorrente, essendosi osservato che “il profilo del dott. AS prevale indiscutibilmente sul piano degli indicatori specifici, ai quali va attribuito “speciale rilievo” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.). Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U. (che attribuisce valenza selettiva, non alla durata, ma alla eterogeneità delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario facendo espresso riferimento alla “pluralità dei settori e delle materie trattate”) vengono in rilievo profili sostanzialmente equivalenti. Entrambi i candidati hanno, infatti, esercitato funzioni giudiziarie sia nel settore penale che nel settore civile e si sono occupati di molteplici e variegate materie; peraltro, se solo il dott. de MO ha svolto funzioni requirenti e ha maturato esperienza nelle funzioni giudicanti di secondo grado, solo il dott. N. 06219/2025 REG.RIC.
AS ha maturato esperienza quale G.I.P./G.U.P. nonché quale componente della
Corte d'assise. Quanto, invece, all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b, T.U., soltanto il dott. AS ha egregiamente sperimentato funzioni direttive in uffici omologhi per funzioni per oltre 4 anni (è Presidente del Tribunale di Campobasso dall'11.6.2018), così maturando un'esperienza – peraltro arricchita dalla pregressa positiva sperimentazione di funzioni semidirettive (è stato Presidente della Sezione Lavoro del
Tribunale di Foggia) – che, in quanto sovrapponibile al posto direttivo messo a concorso, è tendenzialmente idonea a superare l'esperienza semidirettiva maturata dal concorrente quale Presidente di sezione del Tribunale di Bari, pure protrattasi per 7 anni. E invero, i profili di complessità organizzativa sottesi agli incarichi direttivi e alla connessa diretta responsabilità dell'intero ufficio giudiziario – con i quali solo il candidato proposto si è confrontato – non sono in concreto equiparabili a quelli, più settoriali e limitati, riconducibili all'esperienza semidirettiva del dott. de MO, nell'ambito della quale non vengono in rilievo attività gestionali involgenti l'organizzazione complessiva dell'Ufficio. Né sono idonee a superare la ritenuta prevalenza le ulteriori esperienze sulle quali il concorrente può contare – di cui si è dato conto nell'illustrazione del profilo – in quanto mere esperienze di collaborazione risalenti, limitate nella durata e comunque settoriali e relative a specifiche e contingenti esigenze organizzative degli Uffici. L'esame degli indicatori generali, poi, non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'art. 26 T.U.). Invero, nessuno dei candidati vanta esperienze dotate di valenza selettiva sul piano dei predetti parametri”. Si è, pertanto, disposta la votazione per ballottaggio con l'ausilio del sistema elettronico di votazione; la votazione ha riportato il seguente esito: la proposta A ha ottenuto 15 voti e la proposta B 16 voti; il tutto con un'astensione. N. 06219/2025 REG.RIC.
10.- Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Le censure dedotte non si risolvono infatti in una mera riproduzione delle doglianze già articolate avverso la delibera impugnata in primo grado, risultando di converso analiticamente censurate le argomentazioni del primo giudice ed espressamente menzionati i capi della sentenza ritenuti errati, motivandosi puntualmente sulle critiche ad essi rivolte.
11.- Nel merito, va anzitutto accolta la censura tesa a dimostrare il difetto di motivazione e il mancato esame di aspetti ritenuti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali.
La sentenza impugnata, infatti, a pagina 18, afferma che «il mero richiamo, nella rubrica del primo motivo del ricorso, agli artt. 7-13 del Testo unico (ossia agli indicatori generali) risulta totalmente privo di sviluppo argomentativo. Invero, hanno assunto valore decisivo gli indicatori specifici».
Tale affermazione è smentita dagli atti e dai documenti di causa, atteso che il ricorrente non solo ha specificatamente contestato la ritenuta irrilevanza, ai fini della comparazione tra il Dott. AS ed il Dott. de MO, – affermata nella Proposta B
– della disamina degli indicatori generali, ma ha anche espressamente e diffusamente argomentato in ordine alle plurime esperienze comprovanti il possesso di tali indicatori.
In particolare, nel ricorso principale si era dedotto (terzo e quarto motivo) che il CSM, nel recepire la Proposta B senza compiere una adeguata attività istruttoria, aveva omesso di tener conto delle esperienze sia giudiziarie che extragiudiziarie (art. 11 e 13 del T.U.) del ricorrente, il quale:
(i) è stato incaricato dal Consiglio di Facoltà dell'Università degli Studi di Bari, come docente per la didattica integrativa, di tenere presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi, II anno, un corso di diritto civile, e in particolare di “diritto di famiglia”, che ha svolto fino all'anno accademico 2022- 2023 (v. all. 76 e 76 septies N. 06219/2025 REG.RIC.
alla sceda di autorelazione inoltrata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso);
(ii) con comunicazione del 28/5/2020 è stato nominato dapprima consulente della
Commissione Bicamerale d'inchiesta per i fatti accaduti nella comunità “Il Forteto”, incarico autorizzato dal CSM nella seduta del 15/7/2020, e poi coordinatore dei consulenti con delibera dell'ufficio di presidenza del 14/10/2020 (v. allegati 76 bis, 76 ter e 76 quater);
(iii) con nota del 5/5/2020 è stato invitato a far parte del Comitato tecnico scientifico del Master di I livello in Diritto Matrimoniale Canonico, Civile, Concordatario per l'anno accademico 2020-2021 promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, incarico autorizzato con delibera del
CSM del 9/9/2020 (v. all. 76 quinques e 76 sexies);
(iv) con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Bari del 14/10/2020 è stato nominato referente del progetto regionale “Sportello Virtuale della Giustizia” in qualità di civilista esperto, in particolare, nella materia della Volontaria Giurisdizione
(v. all. 76 octies).
(v) alle pagine 13 e 14 dell'atto di appello si riepilogano, inoltre, svariate attività svolte in ambito formativo e scientifico, alla cui descrizione puntuale ivi sinteticamente illustrata ci si riporta.
11.1.- Di tali evidenze, pertanto, il CSM dovrà tenere conto, riesercitando il potere di valutazione emendandolo dagli oggettivi difetti istruttori e lacune nella ricostruzione dei fatti materiali.
12.- Pure fondati sono i motivi con cui si deduce la carente, oltre che contraddittoria valutazione, sotto il profilo motivazionale, svolta dal giudice di primo grado in ordine alle plurime censure riguardanti: i) la illegittima ritenuta equivalenza dei due magistrati riguardo all'indicatore specifico di cui alla lett. a) dell'art. 17 del T.U. e ii) N. 06219/2025 REG.RIC.
la illegittima ritenuta “superiorità del controinteressato sul ricorrente con riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b)”.
13.- Più nel dettaglio, con riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 17, comma
1, lett. a) (“Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti negli uffici di piccole e medie dimensioni: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi
e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione”), la sentenza finisce di fatto per supplire, sostituendovisi, alla decisione amministrativa errata in relazione al dato temporale della “durata” delle esperienze maturate, oggetto di specifica richiesta di correzione trasmessa al CSM in data 2/03/2024 dal ricorrente, ma ignorata sia dalla
Quinta Commissione che dal Plenum.
Sul punto la sentenza è quindi errata, perché afferma che l'anzianità si calcolerebbe, per il ricorrente, a partire dal 16/07/1988, “data di inizio effettivo delle funzioni” del medesimo. L'assunto non può essere condiviso in quanto l'anzianità di servizio va calcolata non dalla presa di possesso della prima sede dopo l'uditorato, ma a partire dal momento in cui vi è l'immissione del magistrato nel ruolo organico della magistratura che, per il ricorrente, risale al 20/11/1986 (con conseguente anzianità di servizio, alla data del bando, pari a 35 anni e 11 mesi). E infatti, l'art. 201, primo comma, del R.D. n. 12/1941, stabilisce che “L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado”.
Nel confronto con il controinteressato (nominato con decreto del 22/12/1987), non vi
è quindi dubbio che il ricorrente possa vantare oltre un anno di anzianità di ruolo in più.
Di tale oggettivo dato temporale il CSM dovrà tenere nel riesercitare il potere, emendando il relativo vizio istruttorio. N. 06219/2025 REG.RIC.
Da ciò consegue che le censure riproposte in ordine al peso delle diverse esperienze professionali maturate nel corso della carriera dagli aspiranti in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) vanno invece assorbite, in quanto il CSM dovrà ripronunciarsi in toto in ordine al suddetto indicatore considerando la corretta anzianità di servizio e non omettendo i periodi di servizio come di seguito indicati:
(i) il Dott. ER MB de MO (VII valutazione di professionalità), nominato con D.M. 20/11/1986, è stato: - dal 16/7/1988 pretore presso la Pretura mandamentale di AM (CS) e poi di quella circondariale di SS (CS), con prolungate applicazioni sia al Tribunale che alla Procura della Repubblica; - dal 19/2/1992 sostituto procuratore presso la Pretura di Trani; - dal 27/3/1997 pretore presso la
Pretura di Trani (successivamente giudice presso il Tribunale di Trani con tre applicazioni semestrali al Tribunale del riesame di Bari dal 1998 al 2000 con funzioni di Presidente f.f.); - dal 7/3/2003 giudice presso il Tribunale di Bari, nel cui incarico
è stato Presidente f.f. per oltre due anni; dal 24/5/2010 consigliere della Corte di
Appello di Bari; - dal 9/2/2016 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Bari
(delibera consiliare di conferma del 9/12/2020); - dal 9/2/2024 giudice presso il
Tribunale di Bari, per scadenza ottennio ma con successivo incarico di coordinatore della sezione I^ Civile.
(ii) Il Dott. AS, nominato con D.M. 22/12/1987, è stato: - dal 23/10/1989 giudice presso il Tribunale di Foggia; - dal 17/10/2011 Presidente della Sezione lavoro presso il Tribunale di Foggia (delibera consiliare di conferma del 28/7/2016); - dall'11/62018
Presidente del Tribunale di Campobasso (delibera consiliare di conferma del
15/11/2023).
Non va poi sottaciuto che, quanto al rilievo riferito all'anzianità di servizio, gli appellati omettono qualsiasi difesa, limitandosi ad osservare che il TAR avrebbe correttamente ritenuto che si tratterebbe, ad ogni modo, di un'evenienza “di rilevanza N. 06219/2025 REG.RIC.
eventuale”. Ma tale conclusione non è condivisibile, posto che l'anzianità assume sicura rilevanza qualora vi sia una sostanziale equivalenza dei profili.
Non coglie inoltre nel segno la difesa del controinteressato con riguardo alle funzioni
GIP/GUP svolte dal ricorrente e non considerate dal CSM. Anche in tal caso ci si limita a richiamare la decisione impugnata, ritenendo, dunque, corretta l'omessa valutazione di tale esperienza in quanto non dedotta. Al contrario, trattasi di elemento che il CSM doveva conoscere essendo agli atti del fascicolo del magistrato e, in ogni caso, indicato nella autorelazione prodotta, oltre che, come dedotto, chiarito nella nota trasmessa al CSM dal ricorrente.
Infine, nemmeno sono fondate le argomentazioni spese dal controinteressato secondo cui le ulteriori esperienze possedute dal ricorrente, pur non essendo state espressamente esaminate nella delibera del Plenum, sarebbero state implicitamente ritenute prive di rilevanza per il sol fatto di essere state indicate nelle autorelazioni.
L'omessa presa in esame di plurimi elementi caratterizzanti il profilo del ricorrente non denota infatti un vizio della motivazione, in relazione al quale si potrebbe porre un problema di verifica della sufficienza, adeguatezza e congruità del giudizio espresso, bensì un vero e proprio difetto dell'istruttoria, che va colmato in via materiale attraverso la completezza dei fatti assunti ad oggetto del giudizio.
Non può infatti questo giudice supplire alle mancanze istruttorie realizzatesi nella trattazione delle pratiche, non potendosi affermare, ma neppure di contro escludere, che se il CSM avesse considerato compiutamente tutte le esperienze vantate dal ricorrente, si sarebbe magari avveduto della presenza di caratteristiche oggettive tali da ribaltare la valutazione svolta.
A tale attività dovrà dunque attendere il CSM, non potendo supplirvi questo giudice.
14.- Infine fondato è il lamentato difetto di motivazione della delibera impugnata in riferimento alla lettera b) dell'art. 17 del T.U. (“Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti negli uffici N. 06219/2025 REG.RIC.
di piccole e medie dimensioni: …b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9”).
Sulla base dell'espressa previsione riportata, non può affermarsi la sussistenza della prevalenza del c.d. principio gerarchico, dovendo di converso prediligere la esegesi che punta alla “massima apertura all'accesso alla dirigenza degli uffici giudiziari di piccole e medie dimensioni”, rimarcando la prevalenza del principio meritocratico, con esclusione di qualsiasi automatismo preferenziale (v. il T.U. Dirigenza nelle premesse.
Ciò significa che il CSM, nel riesercitare il potere, potrà anche giungere a formulare il medesimo giudizio qui impugnato, ma soltanto motivando esaustivamente in ordine alle funzioni effettivamente svolte dal controinteressato come Presidente del Tribunale di Campobasso e dal ricorrente quale Presidente di sezione del Tribunale di Bari
(dimensioni dell'ufficio, numero di magistrati impiegati, durata del periodo, natura delle funzioni, risultati conseguiti, deleghe, coordinamenti svolti, etc.. In altre parole, non è sufficiente l'utilizzo di aggettivazioni avverbiali da parte della delibera impugnata, ripetute anche dal TAR, come ad esempio quella secondo cui il controinteressato ha svolto le funzioni direttive egregiamente, per giustificare l'effettivo peso fra le esperienze, peso che va dunque declinato in concreto se si vuole soddisfare la ratio specifica alla base della circolare quale atto di autovincolo amministrativo, ovverossia che la lett. b) dell'art. 17 pone sullo stesso piano le funzioni direttive e quelle semidirettive e rifiuta qualsiasi automatismo nel confronto.
Ne consegue che il CSM rivaluterà e motiverà le ragioni per le quali ritiene l'organizzazione del Tribunale di Campobasso in concreto sicuramente più complessa per numero di magistrati assegnati all'Ufficio e per diversità delle materie (civile, N. 06219/2025 REG.RIC.
penale e GIP/GUP) rispetto a quella della sola prima sezione civile del Tribunale di
Bari.
15.- In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vanno accolti il ricorso e i motivi aggiunti, e di conseguenza annullata la delibera impugnata.
16.- Nel riesercitare il potere di valutazione, al CSM non è precluso di giungere allo stesso giudizio qui impugnato e oggetto dell'odierno annullamento, ma a tanto potrà arrivare solo previa completa e rinnovata istruttoria degli elementi di fatto mancanti e risultanti dagli atti della procedura, nei sensi indicati ai punti che precedono (in special modo, punti 11, 12, 13, 14).
17.- Le spese del doppio grado possono compensarsi, stante la complessità delle questioni trattate e la necessità per l'amministrazione di riesercitare il potere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado e di conseguenza annulla la delibera impugnata, fermi gli ulteriori provvedimenti nei sensi indicati in motivazione (in speciale modo, punti 11, 12, 13 e 14).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NI Di LO, Consigliere, Estensore N. 06219/2025 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE
NI Di LO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco LI