Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1127
TAR
Sentenza 12 maggio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), della legge 8 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti e omessa considerazione dei presupposti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione in ordine alla maggiore esperienza acquisita dal ricorrente in tema di competenze dirigenziali e organizzative - Travisamento dei fatti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa, travisamento dei fatti e insufficienza grave di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa e omessa valutazione dei risultati conseguiti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa, travisamento dei fatti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    Motivi aggiunti: Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e insufficienza grave di motivazione, eccesso di potere per incongruità e irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per palese illogicità e per ingiustizia grave e manifesta - Violazione dei principi di collaborazione e di buona fede - Violazione dell'art. 107, comma 3, Costituzione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    Motivi aggiunti: Eccesso di potere per violazione di circolare amministrativa - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, per motivazione apparente e per travisamento dei fatti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    Motivi aggiunti: Violazione del principio del buon andamento della p.a. e di quello del risultato

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e al mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali, poiché il TAR ha affermato l'irrilevanza di tali indicatori, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

  • Accolto
    ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 160/2006; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL “TESTO UNICO SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA” RELATIVO AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI, ARTT. 7-13, 17, 19, 24, 25 E SS.; MOTIVAZIONE INESISTENTE, CONTRADDITTORIA O CARENTE – MANCATO ESAME DI ASPETTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo fondato il lamentato difetto di motivazione e il mancato esame di aspetti decisivi della controversia da parte del primo giudice con riferimento agli indicatori generali. Ha inoltre ritenuto fondate le censure relative alla carente e contraddittoria valutazione della sentenza di primo grado riguardo alle plurime censure concernenti l'illegittima ritenuta equivalenza dei due magistrati riguardo all'indicatore specifico di cui alla lett. a) dell'art. 17 del T.U. e la illegittima ritenuta superiorità del controinteressato sul ricorrente con riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b).

  • Accolto
    Correzione del calcolo dell'anzianità di servizio ai fini dell'indicatore di cui all'art. 17, comma 1, lett. a)

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado sia errata nell'affermare che l'anzianità si calcoli dalla data di inizio effettivo delle funzioni, sostenendo che vada calcolata dalla data del decreto di nomina nel ruolo organico. Ha inoltre rilevato che il CSM dovrà tenere conto di tale dato oggettivo nel riesercitare il potere, emendando il relativo vizio istruttorio.

  • Accolto
    Difetto di motivazione in riferimento alla lettera b) dell'art. 17 del T.U. sulla comparazione delle esperienze direttive e semidirettive

    La Corte ha ritenuto fondato il lamentato difetto di motivazione della delibera impugnata in riferimento alla lettera b) dell'art. 17 del T.U., affermando che il CSM dovrà rivalutare e motivare esaustivamente le ragioni per cui ritiene l'organizzazione del Tribunale di Campobasso più complessa rispetto a quella della prima sezione civile del Tribunale di Bari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1127
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1127
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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