Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 7763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7763 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04872/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4872 del 2022, proposto da:
IG LO, RA LO e RI LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Cardaropoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente prot. n. 32106 del 28.6.2022 (Prat. SET5-54-20220), notificata in data 30.06.2022, di acquisizione di opere abusive a seguito di accertamento di inottemperanza delle ordinanze di ingiunzione a demolire n. 326, avente prot. n. 11499 del 18.8.1993 e n. 365, avente prot. n. 13485 del 29.9.1993, alla via Tre Ponti Masseria Lepre;
di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto, non conosciuto e consequenziale, se ed in quanto lesivo per i ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025, il dott. AO IN;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I germani LO IG, LO RA e LO RI, proprietari in virtù di successione mortis causa alla madre GO PO GA, deceduta in data 10.04.2015, dell’immobile residenziale, sito nel Comune di Pompei alla via Tre Ponti Masseria Lepre n. 42, identificato in N.C.E.U. al foglio 4, p.lla n. 694, realizzato all’inizio degli anni novanta del secolo scorso dalla madre, in assenza del prescritto permesso comunale di costruzione; premesso che, al fine di regolarizzare la costruzione abusiva, il sig. LO IG, figlio della proprietaria ed esecutrice delle opere, presentò al Comune di Pompei domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994, recante protocollo n.4870 del 28.02.1995, regolarmente integrata nel 1996, e tuttavia non ancora esitata dall’ente comunale; che, in data 30.06.2022, il Comune di Pompei notificava ai germani LO, nella qualità di figli e di eredi della defunta GO PO GA, la Determinazione del Dirigente prot. n. 32106 del 28.6.2022 (Prat. SET5-54-20220), recante la dichiarazione di acquisizione dell’immobile abusivo sopra descritto, della relativa area di sedime, nonché dell’intera particella fondiaria; che, a fondamento di tale provvedimento, l’ente locale richiamava l’ordinanza n. 326 del 18.08.1993 con la quale si ingiungeva la demolizione “di un corpo di fabbrica di dimensioni in pianta pari a mt. 10,00 x mt. 17,00 costituito da tre piani fuori terra, completo delle strutture in c.a. ad eccezione del piano, ove risultavano in opera casseri e le armature della pilastratura e l’impalcatura dell’ultimo solaio” e la successiva ordinanza n. n. 365 del 29.09.1993, con la quale si contestava l’ulteriore corso delle opere abusive, all’epoca notificate alla sola GO PO GA; tanto premesso, avverso la citata ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale articolavano le seguenti censure in diritto:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R.380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.27 DEL D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 38 E 44 DELLA LEGGE 47/1985. ECCESSO DI POTERE PER: DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; ISTRUTTORIA ERRONEA, INSUFFICIENTE ED INADEGUATA; MOTIVAZIONE ERRONEA ED ILLOGICA; TRAVISAMENTO; ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.: premesso che il provvedimento gravato era un provvedimento di acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 31 commi 3 e 4 del d.P.R. 380/2001 del fabbricato nella titolarità dei ricorrenti, della relativa area di sedime, nonché dell’intera superficie del terreno di loro proprietà, e che, ai sensi dell’art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.P.R.380/2001: “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”; ciò posto, denunziavano i ricorrenti che l’Amministrazione aveva “sistematicamente violato le disposizioni citate, adottando un provvedimento in assoluta carenza dei presupposti di legge, oltre che sulla scorta di un’istruttoria insufficiente ed inadeguata; in effetti, prima della notificazione del provvedimento de quo, attualmente di loro proprietà, l’Amministrazione Comunale non aveva mai notificato loro la presupposta ordinanza di demolizione (le ordinanze di demolizione, n. 326 del 18.08.1993 e n. 365 del 29.09.1993 erano state notificate unicamente alla defunta loro madre, quale responsabile dell’abuso commesso, e pertanto, solo a costei era stato assegnato il termine per procedere spontaneamente alla demolizione dell’abuso, dietro avviso che in mancanza si sarebbe prodotto, quale sanzione ulteriore, l’effetto acquisitivo); ma “la preventiva notifica dell’ingiunzione a demolire costituisce il presupposto necessario per l’ulteriore sanzione ablatoria, la quale non è una conseguenza dell’attività di costruzione abusiva, ma è l’effetto ex lege della mancata ottemperanza all’ordine impartito dall’amministrazione di demolire l’abuso nel termine assegnato”; insomma, ai fini della produzione dell’effetto acquisitivo nei loro confronti, quali attuali proprietari, non responsabili dell’abuso commesso, l’Amministrazione era obbligata a notificare preventivamente l’ordinanza di demolizione e solo nel caso di mancato rispetto dell’ordine impartito, poteva dichiararne l’acquisizione al patrimonio comunale; altrimenti opinando, l’effetto sanzionatorio dell’acquisizione li sarebbe venuti a colpire, per non aver adempiuto ad un obbligo che, in realtà, non era da loro esigibile. Era riportata giurisprudenza a sostegno;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER: MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E GENERICA; PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ MANIFESTA: inoltre il provvedimento di acquisizione “non si limita all’acquisizione della costruzione abusiva e dell’area di sedime, ma si spinge a decretare l’acquisizione anche della superficie ulteriore, corrispondente all’intera superficie della particella 694”, con “determinazione illegittima, perché l’Amministrazione, nell’acquisire l’intera particella fondiaria contraddistinta con il numero 694, ha omesso di illustrare le ragioni di interesse pubblico poste a base della stessa, in tal modo impedendo ai ricorrenti di percepire l’entità effettiva del pregiudizio arrecatogli dal provvedimento, onde determinarsi in ordine alla demolizione o meno del fabbricato allo scopo di evitare le conseguenze acquisitive”; infatti, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del d.P.R. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime, per esplicita previsione legislativa, è un effetto automatico alla mancata ottemperanza all’ordine di demolire non occorrendo pertanto alcuna specificazione, la quale piuttosto è richiesta in vista dell'acquisizione, in ampliamento all'area di sedime del manufatto abusivo, dell'ulteriore (e solo eventuale) area necessaria, fino ad un massimo di dieci volte la superficie occupata dalle opere abusive, per realizzarne di analoghe. Era citata giurisprudenza a sostegno;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 38 E 44 DELLA LEGGE 47/1985. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 31 DEL D.P.R.380/2001- ECCESSO DI POTERE PER: DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; PER TRAVISAMENTO DEL FATTO; PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO. CARENZA DI POTERE. MOTIVAZIONE ILLOGICA ED INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990. ILLOGICITÀ MANIFESTA. INGIUSTIZIA MANIFESTA: infine, il provvedimento impugnato era illegittimo “anche perché l’Amministrazione procedente non si è minimamente avveduta che sull’immobile oggetto di causa pende una domanda di condono ai sensi della Legge 724/1994 presentata dal sig. LO IG al Comune di Pompei, gravante sul protocollo dell’Ente al numero 4870 e a tutt’oggi ancora non esitata dall’amministrazione comunale”; “in effetti, l’Amministrazione intimata non fa alcun riferimento all’esistenza della predetta domanda di sanatoria, come se addirittura di tale circostanza non avesse alcuna notizia o ragguaglio: il che è sintomatico di una grave omissione istruttoria, poiché, diversamente, la conoscenza di esse avrebbe condotto a tutt’altro esito procedimentale, sicuramente conforme alla speciale normativa recata dalla legge 47/1985, e non certo, - come è invece avvenuto - all’adozione di un provvedimento sanzionatorio così pregiudizievole per i ricorrenti”; “infatti, la pendenza della domanda di sanatoria assume rilievo decisivo laddove si consideri che la legge 47/85 prevede il particolare regime sospensivo conseguente alla presentazione della domanda di condono edilizio, disciplinato appunto dagli artt. 38 e 44”; era citata giurisprudenza a sostegno, per l’affermazione della tesi che l’Amministrazione, in pendenza della domanda di condono, non ha il potere di adottare provvedimenti repressivi o sanzionatori aventi ad oggetto i manufatti interessati dalla sanatoria, e che diversamente opinando si lederebbe in misura intollerabile l’interesse del soggetto ad ottenere la sanatoria delle opere abusive, con una sostanziale elusione della normativa in materia di condono edilizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pompei, dapprima con memoria di stile e quindi depositando documentazione ed uno scritto difensivo in cui replicava alle doglianze avverse, segnatamente, quanto al primo motivo, affermando che “il principio invocato dai ricorrenti che prevede la notifica dell’ordine di demolizione nei confronti degli eredi va applicato, secondo giurisprudenza costante, soltanto nell’ipotesi in cui nessuna notifica sia stata effettuata al responsabile dell’illecito; viceversa, allorquando le ordinanze di demolizione siano state già validamente notificate all’autore incontestato degli abusi edilizi, come nel caso di specie, le stesse non devono essere nuovamente notificate agli eredi, in quanto quest’ultimi subentrano automaticamente nella posizione patrimoniale del de cuius, ovvero in tutti i rapporti attivi e passivi del dante causa e nella sua stessa posizione ad ogni effetto giuridico”; quanto poi alla terza censura di controparte, ne deduceva l’irrilevanza, posto che “la domanda di condono presentata dal Sig. LO IG è stata rigettata, ed il suo rigetto è stato debitamente comunicato all’interessato”.
Seguiva il deposito di memoria di replica, per il ricorrente.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25.11.2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Carattere dirimente, con assorbimento delle altre censure, riveste la considerazione del primo motivo di ricorso, come in narrativa specificato.
I ricorrenti, com’è incontestato, non sono stati destinatari dell’ordinanza di demolizione, notificata soltanto alla loro dante causa, ma unicamente – in qualità di eredi della medesima e, quindi, di proprietari iure successionis del compendio immobiliare abusivo – del gravato provvedimento del Comune di Pompei, che dispone, in loro danno, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime.
L’accoglimento del gravame, sotto il citato assorbente profilo, discende, allora, dall’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, che si ritiene preferibile, e che si riporta di seguito:
“Affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa, dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale, all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l'inosservanza. Con la sanzione dell'acquisizione, inoltre, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota. Diversamente opinando, si finirebbe infatti per mettere il contitolare nelle condizioni di subire a sua insaputa la confisca del bene e dell'area di sedime. Ne consegue che il soggetto nel cui interesse è prevista detta comunicazione può legittimamente censurare la relativa omissione, che assume un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale; ciò in ragione della funzione assolta dall'istituto, consistente nell'esigenza di portare a conoscenza dell'atto il suo destinatario” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 03/03/2025, n. 1692); “L'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione al proprietario dell'immobile non implica l'illegittimità del provvedimento demolitorio, ma, afferendo all'integrazione dell'efficacia, rileva ai fini della possibilità di poterne pretendere l'adempimento dal soggetto rimastone ignaro. In ossequio ad un elementare criterio di conoscenza e di esigibilità occorre, infatti, che il proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell'opera abusiva (o, comunque, a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza dell'abuso e, quindi, abbia avuto modo di attivarsi per ripristinare la situazione preesistente all'illegalità compiuta. Nell'ipotesi in cui il proprietario sia ignaro dell'ingiunzione adottata dall'Amministrazione, di cui non risulti la relativa formale comunicazione, il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, quale conseguenza dell'inadempimento rispetto ad un ordine di demolizione che il destinatario non ha potuto eseguire perché non ne era a conoscenza, è illegittimo” (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 02/10/2024, n. 2735); “Affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari. In ottemperanza ai principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, infatti, non è possibile riconoscere idoneità fondativa della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l'inosservanza. Del resto, essendo l'acquisizione una sanzione rivolta al proprietario del bene, non può avere alcun effetto l'ordine di demolizione notificato ad altri soggetti i quali, pur se responsabili dell'abuso, non subiscono l'effetto acquisitivo della proprietà” (Consiglio di Stato, sez. II, 15/09/2023, n. 8339); “In tema di costruzioni abusive, considerato che la notifica dell'ordine di demolizione al proprietario, oltreché all'autore dell'abuso, costituisce il presupposto per il successivo provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e della corrispondente area di sedime, deve rilevarsi come tale provvedimento non può essere pronunciato nei confronti di chi non sia stato concreto destinatario di quest'ultimo” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 16/03/2022, n. 1771); “L'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva, costituendo una conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all'area necessaria per opere analoghe), e postulante un volontario inadempimento da parte dell'obbligato, presuppone — in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità — che la persona dell'obbligato medesimo alla rimozione (o a partire l'operazione demolitoria comunale) sia stata fatta formalmente destinataria del previo ordine di demolizione e abbia avuto a sua disposizione il termine per provvedere alla demolizione stessa (nel caso di specie, l'ordine di demolizione era stato notificato solo all'allora vivente proprietario, di cui gli attuali ricorrenti sono i successivi eredi)” (T.A.R. Aosta, (Valle d'Aosta) sez. I, 24/05/2017, n. 32); “È illegittimo disporre l'acquisizione gratuita, o, in ipotesi, effettuare questo materiale intervento comunale, in danno di chi non è responsabile dell'abuso e nei cui confronti sia mancata la notifica dell'ordine di demolizione. Essendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale una misura prevista per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, essa postula comunque un'inottemperanza da parte di chi va a patirne le pur giuste conseguenze. Dunque, la misura dell'acquisizione gratuita — o della demolizione pubblica in danno — può essere rivolta soltanto all'autore della violazione ovvero a chi, subentrato nella titolarità del bene, sia stato destinatario dell'ordine di demolizione e non lo abbia ottemperato nei termini previsti dalla legge” (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/04/2015, n. 1927).
Le citate sentenze sono indicative del prevalente indirizzo giurisprudenziale per il quale l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima, esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla. Al riguardo, è possibile anche richiamare l'orientamento della Corte costituzionale favorevole alla configurazione della natura sanzionatoria dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Corte cost., 12 settembre 1995 n. 427, in www.giurcost.org; Id., 14 luglio 1991 n. 345, ivi; Id. 28 gennaio 1991 n. 82, ivi) configurata quale “reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un'opera abusiva e poi non adempie all'obbligo di demolirla, che si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento”.
Le spese seguono la soccombenza del Comune di Pompei, e sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Pompei al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
OL Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO IN |
IL SEGRETARIO