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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
NO VA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO (rinunziatario)
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.3.2024, la Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione agli
[...] atti esecutivi da essa proposta nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale presso terzi RGE 3321/2023, deducendo essenzialmente la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato, in quanto non preceduto dalla
1 valida notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 50, comma secondo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Non si costituivano né la creditrice né, a seguito di CP_3 integrazione del contraddittorio, la terza pignorata
[...]
, per cui di esse va dichiarata la contumacia. CP_2
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, come correttamente riportato dalla stessa opponente l'avviso di cui all'art. 50 dpr 602/1973 va notificato se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, laddove, nel caso di specie, le cartelle sottese al pignoramento risultano notificate tra il 16.3.2023 ed il 28.6.2023 mentre il pignoramento risulta notificato il 2.11.2023, ovvero entro un anno dalla notifica delle prime.
Dunque, non risulta sussistere il denunciato mancato rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento e della notificazione dell'avviso ex art. 50 cit.
Occorre aggiungere che, soltanto con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c., parte opponente inammissibilmente deduceva altresì la mancata notifica della cartella
(rectius delle cartelle) e la violazione del principio di proporzionalità nell'esecuzione forzata.
Orbene, tali eccezioni risultano evidentemente tardive in quanto non proposte né con l'originario ricorso innanzi al
GE né con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito, laddove la Cassazione ha affermato che
“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha
"mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto
2 non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema
d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile,
a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi” (cfr. Cass. 18761/2013;
7163/2023).
Occorre aggiungere che il GE, con l'ordinanza del 5.1.2024 che definiva la fase sommaria della presente opposizione, pur correttamente descrivendo il procedimento di cui all'art.72bis del D.P.R. 602/1973 e pur evidenziando che
“nella specie, il termine sancito dall'art.72 bis, primo comma, lettera a), D.P.R. 602/1973 risulta interamente spirato – non emerge dagli atti di causa se con il pagamento al riscossore o meno”, erroneamente prendeva
“atto della sopravvenuta inefficacia del pignoramento e della cessazione di eventuali obblighi di custodia da parte del terzo”, laddove avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, non essendo stato accertato se il pignoramento fosse divenuto inefficace, per mancato adempimento del terzo nel termine di cui alla norma indicata, o il procedimento si fosse ormai definito con l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Nulla va disposto per le spese di lite, essendo le parti opposte rimaste contumaci.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. NO VA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' e della CP_3 CP_2
;
[...]
B) Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
C) Nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 21/10/2025
IL GIUDICE Dott. NO VA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
NO VA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO (rinunziatario)
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.3.2024, la Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione agli
[...] atti esecutivi da essa proposta nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale presso terzi RGE 3321/2023, deducendo essenzialmente la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato, in quanto non preceduto dalla
1 valida notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 50, comma secondo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Non si costituivano né la creditrice né, a seguito di CP_3 integrazione del contraddittorio, la terza pignorata
[...]
, per cui di esse va dichiarata la contumacia. CP_2
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, come correttamente riportato dalla stessa opponente l'avviso di cui all'art. 50 dpr 602/1973 va notificato se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, laddove, nel caso di specie, le cartelle sottese al pignoramento risultano notificate tra il 16.3.2023 ed il 28.6.2023 mentre il pignoramento risulta notificato il 2.11.2023, ovvero entro un anno dalla notifica delle prime.
Dunque, non risulta sussistere il denunciato mancato rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento e della notificazione dell'avviso ex art. 50 cit.
Occorre aggiungere che, soltanto con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c., parte opponente inammissibilmente deduceva altresì la mancata notifica della cartella
(rectius delle cartelle) e la violazione del principio di proporzionalità nell'esecuzione forzata.
Orbene, tali eccezioni risultano evidentemente tardive in quanto non proposte né con l'originario ricorso innanzi al
GE né con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito, laddove la Cassazione ha affermato che
“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha
"mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto
2 non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema
d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile,
a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi” (cfr. Cass. 18761/2013;
7163/2023).
Occorre aggiungere che il GE, con l'ordinanza del 5.1.2024 che definiva la fase sommaria della presente opposizione, pur correttamente descrivendo il procedimento di cui all'art.72bis del D.P.R. 602/1973 e pur evidenziando che
“nella specie, il termine sancito dall'art.72 bis, primo comma, lettera a), D.P.R. 602/1973 risulta interamente spirato – non emerge dagli atti di causa se con il pagamento al riscossore o meno”, erroneamente prendeva
“atto della sopravvenuta inefficacia del pignoramento e della cessazione di eventuali obblighi di custodia da parte del terzo”, laddove avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, non essendo stato accertato se il pignoramento fosse divenuto inefficace, per mancato adempimento del terzo nel termine di cui alla norma indicata, o il procedimento si fosse ormai definito con l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Nulla va disposto per le spese di lite, essendo le parti opposte rimaste contumaci.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. NO VA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' e della CP_3 CP_2
;
[...]
B) Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
C) Nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 21/10/2025
IL GIUDICE Dott. NO VA
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