Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5730 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 3 E . ) E N E N , C 1 O I 9 A Z 9 R A 1 I - R 1 D T 1 S - I E 1 G 2 C E I . EPUBBLICA ITALIANA R L D A U 9 I D 3 E G E A CORTE SUPR5730/0 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 6 N E 4 N S . . E T T T S I R Oggetto ( A ONTRAUY.NE SEZIONE STRADALE SENTENZA PRETORE APPELLO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22472/98 Dott. Alfredo - Presidente - ROCCHI Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Cron.12299 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. -© Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Mario ADAMO - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig..IL MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 3000 per diritti APR. 2001 tempore, PREFETTO DI FOGGIA, domiciliati in ROMA VIA IL CANCELLIERE DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO By STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
ricorrenti
contro
ST AN, elettivamente domiciliato in ROMA 320, presso l'avvocato MAZZA RICCI VIA PIETRALATA GIGLIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato 2001 JANNARELLI CARLO, giusta delega in calce al 274 controricorso;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 357/97 del Giudice di pace di FOGGIA, depositata il 18/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 6.11.1996 fu notificato a NI ZI, ad istanza del Servizio Riscossione Tributi- G.E.M.A. s.p.a., per conto della Prefettura di Foggia, un avviso di mora avente ad oggetto il pagamento di L. 3.616.048, per una sanzione per violazione di norme sulla circola- constatata il 2.11.1991 dalla polizia zione stradale stradale. Assumendo di non avere avuto alcuna notizia prima di tale avviso, lo NI, dopo aver pagato nei cin- que giorni la somma di L.
1.000.000 per evitare la ese- cuzione forzata, adì con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Pretore di Foggia, dal quale ottenne la sospensione dell'avviso di mora;
quindi citò dinanzi al giudice di - per ottenere la declaratoria di estinzione del- pace le pretesa per prescrizione e la restituzione di quanto 2 versato - la Prefettura di Forlì, il Ministero dell'In- terno e la soc. Gema, che si costitui eccependo il di- legittimazione passiva. Si costituì anchefetto di l'Amministrazione dell'Interno, eccependo la incompe- tenza funzionale del giudice adito, essendo competente il pretore, nonché la in ammissibilità della domanda, in quanto avrebbe dovuto essere proposta la opposizione ai sensi della legge 891/1981; nel merito chiese il ri- getto. Il giudice di pace rigettò la eccezione di incompe- tenza, assumendo che la legge invocata prevede la oppo- sizione alla ordinanza di ingiunzione e non è estensi- bile ad altre fattispecie in cui essa manchi;
ritenne che fosse possibile adire direttamente l'autorità giu- diziaria senza il preventivo ricorso al prefetto e che la pretesa di credito fosse prescritta per essere de- corso il termine del quinquennio dalla data della in- frazione, come previsto dall'art. 28 L.689/1981; con- dannò la Prefettura di Forlì a restituire l'acconto ri- SCOSSO e rigettò la domanda nei confronti della soc. Gema. Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con un motivo;
NI ZI ha re- sistito con controricorso, con il quale ha eccepito la inammissibilità del gravame, in quanto la sentenza $ avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello, non ri- correndo i presupposti del giudizio di equità. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 22 L.689/1981, in relazione al fatto che il giudice di pace abbia giudicato una vertenza a lui non devoluta, in quanto contro l'avviso di mora avrebbe dovuto essere proposta la opposizione ex artt. 22 e 23 legge citata, previo ricorso al prefetto. Il ricorso è inammissibile. Posto, infatti, che il provvedimento impugnato è una decisione del giudice di Z diic pace, che ha pronunziato ratione valoris secondo dirit- Mctiva to e non secondo equità, il mezzo di gravame non poteva che essere l'appello. Quel giudizio fu introdotto in via ordinaria e non con le forme di rito della legge 689/1981, con una do- manda di accertamento e condanna, nel convincimento della praticabilità del percorso alternativo a quello 137 co ol piefatto. segnato dalle norme speciali indicate;
e così fu rite- 1057, nuto dal giudice di merito. La censura, pertanto, nel momento in cui contesta la correttezza del rito adotta- con to, invocando quello speciale che avrebbe dovuto, pe- Hell raltro, portare alla competenza del pretore, doveva es- sere proposta con il mezzo dell'appello, avendo ad og- getto una decisione non ricorribile per cassazione, a 5 nulla rilevando che per cassazione sarebbe stata ricor- ribile quella che fosse stata resa ai sensi della L. 689/1981; e ciò in quanto la identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giu- risdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualifi- cazione dell'azione proposta, compiuta dal giudice in- dipendentemente dalla sua esattezza ( Cass. 12785/1998; 9587/1998; 9816/1997; 2104/1996; 8352/1995). Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L.
1.185.000 di cui L.
1.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- ) 4 E 7 3 C . O danna il ricorrente al pagamento delle spese processua- L A N L P , O 1 I B li in L. 1.185,000 9 D 9 E 1 E E - - di cui L.
1.000.000 per 1 N C 1 I O - I 1 D Z 2 U A I . R L T C onorari. S 9 I 3 E G E E N . R 6 T 4 A S I . Roma 31.1.2001 D ( T E T T R N A E S E Il Consigliere estensore Presidente Donate Plenteda Drunk CANCELLERIA 1.8 APR. 2001 IN DEPOSITATA IL CANCELLIERE OZZ Di Nuzzo Oggi, Difuzzo for IL CANCELLIERE aria M Mariaria Di Nypzof 5