CASS
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ON HA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/08/2025 del GIP del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da NA ON HA avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 30 giugno 2025 dal medesimo ufficio, ritenendo non superata la presunzione relativa prevista dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. 2. ON HA NA ricorre per cassazione censurando il provvedimento, con il primo motivo, per error in procedendo in quanto si tratta di provvedimento emesso de plano in violazione di quanto disposto dagli artt. 99, comma 3, 170, comma 1, d.P.R. n.115/2002 e 15 d. lgs. n.150/2011. La difesa evidenzia che il tribunale ha emesso la decisione senza fissare l’udienza normativamente prevista e in assenza di contraddittorio, precludendo al ricorrente di interloquire sul ricorso in opposizione proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n.115/2002. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 in quanto il tribunale, con il provvedimento impugnato, si limita a ritenere inaccoglibile l’istanza di ammissione facendo riferimento al reato ostativo Penale Sent. Sez. 4 Num. 5349 Anno 2026 Presidente: DI VO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 20/01/2026 2 di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La difesa evidenzia, tuttavia, che il ricorrente è stato condannato per un reato non ostativo in quanto la sentenza emessa il 7 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania concerne il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 74, comma 2, T.U. Stup., laddove il reato ostativo è quello previsto dall’art. 74, comma 1, T.U. Stup. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende ultronea la disamina del secondo. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281 decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale» (Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077 – 01; Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424 - 01). 5. Tanto premesso, è bene sottolineare che, a differenza del decreto motivato con il quale, ai sensi dall’art. 97, comma 1, d.P.R. n.115/2002, «il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio», il provvedimento conclusivo della fase di opposizione è, a norma dell’art. 99 d.P.R. n.115/2002, un’ordinanza. Se ne desume la necessità, per il magistrato che procede, di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio enunciato dall’art. 111, comma 2, Cost., in armonia con le disposizioni generali relative al processo penale principale. 6. Secondo quanto si evince dalla disamina degli atti, consentita dalla natura della censura, il provvedimento impugnato è stato emesso senza previa fissazione dell’udienza, con violazione, dunque, del principio del contraddittorio enunciato dall’art. 111, comma 2, Cost., che assurge a regola generale, inderogabile se non nei casi espressamente previsti dalla legge. 3 7. Per tali ragioni, il provvedimento essere annullato senza rinvio, con trasmissione atti al Presidente del Tribunale di Caltanissetta per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EMANUELE DI VO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da NA ON HA avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 30 giugno 2025 dal medesimo ufficio, ritenendo non superata la presunzione relativa prevista dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. 2. ON HA NA ricorre per cassazione censurando il provvedimento, con il primo motivo, per error in procedendo in quanto si tratta di provvedimento emesso de plano in violazione di quanto disposto dagli artt. 99, comma 3, 170, comma 1, d.P.R. n.115/2002 e 15 d. lgs. n.150/2011. La difesa evidenzia che il tribunale ha emesso la decisione senza fissare l’udienza normativamente prevista e in assenza di contraddittorio, precludendo al ricorrente di interloquire sul ricorso in opposizione proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n.115/2002. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 in quanto il tribunale, con il provvedimento impugnato, si limita a ritenere inaccoglibile l’istanza di ammissione facendo riferimento al reato ostativo Penale Sent. Sez. 4 Num. 5349 Anno 2026 Presidente: DI VO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 20/01/2026 2 di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La difesa evidenzia, tuttavia, che il ricorrente è stato condannato per un reato non ostativo in quanto la sentenza emessa il 7 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania concerne il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 74, comma 2, T.U. Stup., laddove il reato ostativo è quello previsto dall’art. 74, comma 1, T.U. Stup. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende ultronea la disamina del secondo. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281 decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale» (Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077 – 01; Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424 - 01). 5. Tanto premesso, è bene sottolineare che, a differenza del decreto motivato con il quale, ai sensi dall’art. 97, comma 1, d.P.R. n.115/2002, «il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio», il provvedimento conclusivo della fase di opposizione è, a norma dell’art. 99 d.P.R. n.115/2002, un’ordinanza. Se ne desume la necessità, per il magistrato che procede, di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio enunciato dall’art. 111, comma 2, Cost., in armonia con le disposizioni generali relative al processo penale principale. 6. Secondo quanto si evince dalla disamina degli atti, consentita dalla natura della censura, il provvedimento impugnato è stato emesso senza previa fissazione dell’udienza, con violazione, dunque, del principio del contraddittorio enunciato dall’art. 111, comma 2, Cost., che assurge a regola generale, inderogabile se non nei casi espressamente previsti dalla legge. 3 7. Per tali ragioni, il provvedimento essere annullato senza rinvio, con trasmissione atti al Presidente del Tribunale di Caltanissetta per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EMANUELE DI VO