Articolo 8 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1938
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Versione
27 luglio 1954
Art. 8.

La iscrizione e' facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue; ((6))
b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,

c) siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila; ((6))

d) siano in servizio in qualita' di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilita'.

E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale - in posti regolarmente istituiti - prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonche' per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di eta'.

------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 1) che "Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall' art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo";
- (con l'art. 18, comma 1) che "Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesso e' elevato a lire 1.500.000";
- (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dal 13 luglio 1954.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954
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