Versione
1 gennaio 1938
1 gennaio 1938
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Versione
27 luglio 1954
27 luglio 1954
Art. 8.
La iscrizione e' facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue; ((6))
b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,
c) siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila; ((6))
d) siano in servizio in qualita' di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilita'.
E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale - in posti regolarmente istituiti - prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonche' per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di eta'.
------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 1) che "Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall' art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo";
- (con l'art. 18, comma 1) che "Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesso e' elevato a lire 1.500.000";
- (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dal 13 luglio 1954.
La iscrizione e' facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue; ((6))
b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,
c) siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila; ((6))
d) siano in servizio in qualita' di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilita'.
E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale - in posti regolarmente istituiti - prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonche' per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di eta'.
------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 1) che "Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall' art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo";
- (con l'art. 18, comma 1) che "Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesso e' elevato a lire 1.500.000";
- (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dal 13 luglio 1954.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 04/06/2004, n. 286Provvedimento: […] per cui l'obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale era decorso solo dal 1 gennaio 1963, trovando in precedenza applicazione nei suoi confronti il combinato disposto degli artt. 8 legge 6 luglio 1939 n° 1035 e 34 legge 11 aprile 1955 n° 379; che l'NP aveva attestato la mancanza di ulteriori contributi affluiti nella propria gestione ovvero certificati dall'Inps; […] egli acquistò la definitiva stabilità nel posto di assistente solo a seguito della legge 10 maggio 1964 n° 336 [profilo questo che attiene al rapporto di lavoro ed esula quindi dai poteri cognitivi di questa Corte] e pertanto, in virtù del combinato disposto dell'art. 8 legge 6 luglio 1939 n° 1035, dell'art. 34, secondo comma, […]Leggi di più...
- art. 30 decreto legge 55/1983·
- art. 26 r.d. 1038/1933·
- servizio utile·
- recupero indebito·
- buona fede·
- art. 346 c.p.c.·
- art. 1 legge 662/1996·
- art. 52 legge 88/1989·
- compensazione spese·
- incompetenza organo·
- obbligo di iscrizione·
- pensione provvisoria·
- art. 3 e 38 Costituzione·
- art. 206 dPR 1092/1973