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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 14516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 08.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 14516/2023
TRA
, e , Nq di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deceduto in corso di causa, rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. Palma Persona_1
Luca
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato domanda all'organismo competente per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'inabilità totale e dell'indennità di accompagnamento, nonché contestualmente domanda per l'accertamento dello stato di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap, con connotazione di gravità, idoneo al conseguimento dei benefici previsti dalla normativa vigente. In seguito a visita medica, la Commissione A.S.L. lo riconosceva invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti proprio della sua età; grave 100%, con decorrenza dal 18.10.22”, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3).
Veniva evidenziato che le patologie principali di cui soffriva il ricorrente fossero fortemente invalidanti, tali da non renderlo in grado di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita, ragion per cui sarebbe giustificabile il riconoscimento della permanente inabilità lavorativa al
100%, con necessità di assistenza continua.
Veniva, allora, presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. dinanzi al presente giudice, finalizzato all'accertamento dello stato patologico del ricorrente, al fine di dichiararne lo stato invalidante e la permanente inabilità lavorativa al 100%, con la necessità di assistenza continua, a decorrere dal 18.10.2022 (data della domanda amministrativa) o dalla diversa data ritenuta opportuna.
Tuttavia, il C.T.U. nominato in sede di ATP, dott. dichiarava il ricorrente “invalido in Persona_2 misura del 100%, non bisognevole di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita, a decorrere da ottobre 2022” ed il ricorrente, quindi, formulava tempestivamente atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno di invalidità.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
In corso di causa il ricorrente decedeva e si costituivano gli eredi, chiedendo una C.T.U. sugli atti per il defunto Sig. Persona_1
Veniva disposto il rinnovo della perizia, alla luce delle censure della parte, e, nominato all'uopo nuovo
C.T.U. il dott . Persona_3
Letta la perizia, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è quindi decisa con la presente sentenza
Ciò brevemente premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 22.11.23, a seguito di atto di dissenso depositato in data 23.10.2023,
e del decreto di fissazione dei termini depositato in data 26.09.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente deduceva in ricorso che il C.T.U. nominato in sede di A.T.P. aveva omesso di valutare alcune patologie;
veniva evidenziato, altresì, l'aggravamento delle patologie, in quanto il ricorrente è stato colpito da metastasi linfonodale e per tale recidiva si trovava in trattamento chemio/radioterapico al momento del ricorso. Sul punto, il consulente nominato nel presente giudizio, dott. , dopo aver valutato la Persona_3 documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritiene il Sign. era affetto dalle seguenti infermità: Persona_1
“…Esiti di cistectomia e prostatectomia radila per carcinoma;
Ipertensione arteriosa;
Artrosi con impegno deambulatorio.
Le principali patologie invocate per il defunto erano di tipo neoplastico e osteoarticolare, che con i loro effetti collaterali sarebbero sufficienti ad ottenere il beneficio, negato in sede di visita di invalidità e in fase di ATP.
Il Sig. è stato sottoposto a TURV nel 2022 e a successiva terapia. La resezione Per_1 transuretrale della vescica (TURV) è un intervento endoscopico con il quale si asportano lesioni
(neoformazioni o zone sospette) della parete vescicale.
Il quadro clinico menomativo del defunto si complica a distanza di circa un anno dal menzionato intervento per il riscontro di ripresa di malattia con metastasi che ha reso necessario il trattamento chemioterapico con carbo+gemcitabina protratto fino ad ottobre 2023. Subito dopo è stato sottoposto
a terapia radiante sui focolai metastatici fino al 23.10.2023.
A supporto di quanto affermato è da considerare che le infermità di cui era affetto avevano un carattere progressivo e ingravescente.
Il punto nodale che occorre prendere in considerazione è il quadro metastatico che ha reso necessaria la chemioterapia associata alla radioterapia, rendendo la persona menomata fino alla perdita di autonomia.
Occorre precisare che il riscontro del menzionato quadro patologico è successivo alla consulenza di ctu in fase di ATP (05.06.2023) le cui conclusioni sono da condividere.
Pertanto, il ricorrente è da considerarsi Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave al 100% dal 18.10.2022 al
02.08.2023. Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed
i compiti propri dell'età – grave al 100%, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana con necessità di assistenza continua, dal 03.08.2023 al 01.03.2024 (decesso)”.
Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, si intende qui integralmente condividerle e farle proprie.
Si osserva, infine, che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase, non sono in contrasto con quelle cui è pervenuto il ctu nominato nella precedente fase, dott. atteso il carattere Per_2 ingravescente delle patologie da cui era affetto il de cuius. Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va pertanto rigettata, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento della domanda solo da data successiva al ricorso per ATP, nonché alla domanda amministrativa( e considerato che l'opposizione ne costituisce mera ed eventuale prosecuzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. n. 28/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il de cuius invalido al 100% con necessità di assistenza continua dal 03.08.2023 al 01.03.2024, data del decesso;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 08.05.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 08.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 14516/2023
TRA
, e , Nq di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deceduto in corso di causa, rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. Palma Persona_1
Luca
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato domanda all'organismo competente per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'inabilità totale e dell'indennità di accompagnamento, nonché contestualmente domanda per l'accertamento dello stato di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap, con connotazione di gravità, idoneo al conseguimento dei benefici previsti dalla normativa vigente. In seguito a visita medica, la Commissione A.S.L. lo riconosceva invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti proprio della sua età; grave 100%, con decorrenza dal 18.10.22”, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3).
Veniva evidenziato che le patologie principali di cui soffriva il ricorrente fossero fortemente invalidanti, tali da non renderlo in grado di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita, ragion per cui sarebbe giustificabile il riconoscimento della permanente inabilità lavorativa al
100%, con necessità di assistenza continua.
Veniva, allora, presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. dinanzi al presente giudice, finalizzato all'accertamento dello stato patologico del ricorrente, al fine di dichiararne lo stato invalidante e la permanente inabilità lavorativa al 100%, con la necessità di assistenza continua, a decorrere dal 18.10.2022 (data della domanda amministrativa) o dalla diversa data ritenuta opportuna.
Tuttavia, il C.T.U. nominato in sede di ATP, dott. dichiarava il ricorrente “invalido in Persona_2 misura del 100%, non bisognevole di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita, a decorrere da ottobre 2022” ed il ricorrente, quindi, formulava tempestivamente atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno di invalidità.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
In corso di causa il ricorrente decedeva e si costituivano gli eredi, chiedendo una C.T.U. sugli atti per il defunto Sig. Persona_1
Veniva disposto il rinnovo della perizia, alla luce delle censure della parte, e, nominato all'uopo nuovo
C.T.U. il dott . Persona_3
Letta la perizia, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è quindi decisa con la presente sentenza
Ciò brevemente premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 22.11.23, a seguito di atto di dissenso depositato in data 23.10.2023,
e del decreto di fissazione dei termini depositato in data 26.09.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente deduceva in ricorso che il C.T.U. nominato in sede di A.T.P. aveva omesso di valutare alcune patologie;
veniva evidenziato, altresì, l'aggravamento delle patologie, in quanto il ricorrente è stato colpito da metastasi linfonodale e per tale recidiva si trovava in trattamento chemio/radioterapico al momento del ricorso. Sul punto, il consulente nominato nel presente giudizio, dott. , dopo aver valutato la Persona_3 documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritiene il Sign. era affetto dalle seguenti infermità: Persona_1
“…Esiti di cistectomia e prostatectomia radila per carcinoma;
Ipertensione arteriosa;
Artrosi con impegno deambulatorio.
Le principali patologie invocate per il defunto erano di tipo neoplastico e osteoarticolare, che con i loro effetti collaterali sarebbero sufficienti ad ottenere il beneficio, negato in sede di visita di invalidità e in fase di ATP.
Il Sig. è stato sottoposto a TURV nel 2022 e a successiva terapia. La resezione Per_1 transuretrale della vescica (TURV) è un intervento endoscopico con il quale si asportano lesioni
(neoformazioni o zone sospette) della parete vescicale.
Il quadro clinico menomativo del defunto si complica a distanza di circa un anno dal menzionato intervento per il riscontro di ripresa di malattia con metastasi che ha reso necessario il trattamento chemioterapico con carbo+gemcitabina protratto fino ad ottobre 2023. Subito dopo è stato sottoposto
a terapia radiante sui focolai metastatici fino al 23.10.2023.
A supporto di quanto affermato è da considerare che le infermità di cui era affetto avevano un carattere progressivo e ingravescente.
Il punto nodale che occorre prendere in considerazione è il quadro metastatico che ha reso necessaria la chemioterapia associata alla radioterapia, rendendo la persona menomata fino alla perdita di autonomia.
Occorre precisare che il riscontro del menzionato quadro patologico è successivo alla consulenza di ctu in fase di ATP (05.06.2023) le cui conclusioni sono da condividere.
Pertanto, il ricorrente è da considerarsi Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave al 100% dal 18.10.2022 al
02.08.2023. Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed
i compiti propri dell'età – grave al 100%, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana con necessità di assistenza continua, dal 03.08.2023 al 01.03.2024 (decesso)”.
Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, si intende qui integralmente condividerle e farle proprie.
Si osserva, infine, che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase, non sono in contrasto con quelle cui è pervenuto il ctu nominato nella precedente fase, dott. atteso il carattere Per_2 ingravescente delle patologie da cui era affetto il de cuius. Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va pertanto rigettata, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento della domanda solo da data successiva al ricorso per ATP, nonché alla domanda amministrativa( e considerato che l'opposizione ne costituisce mera ed eventuale prosecuzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. n. 28/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il de cuius invalido al 100% con necessità di assistenza continua dal 03.08.2023 al 01.03.2024, data del decesso;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 08.05.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo