Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5540 del 2022, proposto da
RT GR DE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesarchio, non costituito in giudizio;
nei confronti
Immobiliare NO del GR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del Permesso di Costruire n° 33, del 29.07.2022, rilasciato dal Comune di Montesarchio (BN) – Area Edilizia Privata, al sig. DE GR EG, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Immobiliare NO DE GR S.r.l. (P.I. 01533460620), con sede in Via Pantaniello, n° 10 – 82030 Tocco Caudio;
2) del Permesso di Costruire n° 14, del 22.02.2018, rilasciato dal Comune di Montesarchio (BN) e successivamente volturato in favore del sig. DE GR EG, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Immobiliare NO DE GR S.r.l. (P.I. 01533460620), con sede in Via Pantaniello, n° 10 – 82030 Tocco Caudio;
3) della richiesta prot. n° 20528, del 22.07.20221 e successiva integrazione prot. n° 21150 del 29.07.2022 prodotta dal controinteressato;
4) della relazione tecnica e di tutti gli elaborati grafici e tecnici posti a corredo delle istanze di permesso a costruire, nonché di ogni atto agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo della posizione della Società ricorrente, anche allo stato non conosciuto o non comunicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Immobiliare NO del GR S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa IA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società RT GR DE ha impugnato il permesso di costruire n. 33, del 29.07.2022, rilasciato dal Comune di Montesarchio in favore del sig. EG DE GR, nella qualità di legale rappresentante della Immobiliare NO DE GR, oltre ai titoli edilizi presupposti, chiedendone l’annullamento.
Di seguito i mezzi di gravame articolati:
1) si lamenta che, partendo da un’errata rappresentazione grafica delle distanze, il controinteressato avrebbe ottenuto un permesso di costruire illegittimo, che dovrebbe essere ritirato in autotutela dall’Amministrazione;
2) si aggiunge che, nel procedimento volto al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il tecnico avrebbe ritenuto sufficiente, per ovviare alla violazione delle norme sulle distanze, l’installazione di 3 dispositivi automatici di sanificazione, senza preoccuparsi di verificare la loro efficienza e capacità in relazione alle dimensioni volumetriche del cavedio, né di eventuali rischi sismici correlati all’esistenza dell’intercapedine.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, eccependo la tardività del gravame per aver avuto la RT GR DE piena conoscenza del permesso di costruire, e del suo preteso vizio, almeno dal 26 agosto 2019; nel merito, ha chiesto la reiezione del gravame.
Parte ricorrente, nelle memorie ex art. 73 cpa, ha eccepito la tardività del deposito della documentazione del 04.11.2025.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria in data 11 dicembre 2025, celebratasi in videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte della legittimità dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Montesarchio in favore della controinteressata.
Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di irricevibilità del gravame sollevata da quest’ultima.
Il Collegio la ritiene fondata con riguardo al permesso di costruire rilasciato dall’Amministrazione nell’anno 2018 (si tratta, in particolare, del permesso di costruire n. 14 del 22.02.2018).
Si rileva, in proposito, che la conoscenza del provvedimento indicato da parte della società ricorrente già in epoca piuttosto risalente nel tempo, si ricava dalle stesse difese svolte da quest’ultima; segnatamente, nel ricorso introduttivo, si deduce che: “ Con note del 26.08.2019 e del 30.10.2019, la Società ricorrente, avendo riscontrato abusi edilizi sulla proprietà della Società odierna controinteressata, informava il Comune di Montesarchio di tali illegittimità, consistenti, in primo luogo, nell’aver costruito violando le norme urbanistiche concernenti le distanze tra edifici ” e che: “ negli atti progettuali allegati alla richiesta di P.d.C. e nell’autorizzazione sismica, viene prospettata una costruzione in aderenza in luogo di un’intercapedine tra la parete meridionale del capannone e la limitrofa costruzione, inducendo in errore il Comune di Montesarchio.
Pertanto, la Società ricorrente, nella persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Ermelinda Eritreo, formalizzava atto di denuncia-querela ”.
Anche nelle successive memorie dell’8.11.2025, la ricorrente ha ribadito che: “… già nel permesso originario era apprezzabile l’illegittimità del progetto (per quanto detto circa il mancato rispetto delle norme in materia di distanze tra edifici ”.
Da quanto precede si ricava che la lamentata illegittimità era nota alla società RT GR DE già nell’anno 2019, allorquando la ricorrente esaminava il progetto allegato all’istanza di permesso di costruire, attivandosi per segnalare il preteso illecito all’Amministrazione: il presente ricorso risulta, tuttavia, notificato al Comune di Montesarchio e alla controinteressata solo nell’anno 2022.
Ne discende la parziale irricevibilità dell’impugnazione.
2. Nel resto, e dunque per quanto attiene alla censura articolata con il secondo motivo di gravame, il ricorso è da respingersi.
Si assume, infatti, che nel procedimento volto al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’Amministrazione procedente avrebbe “ autorizzato l’installazione di n. 3 dispositivi automatici di sanificazione, senza preoccuparsi di verificare la loro efficienza e capacità in relazione alle dimensioni volumetriche del cavedio e senza minimamente preoccuparsi di eventuali rischi sismici correlati all’esistenza dell’intercapedine ”.
Dunque, ciò che si lamenta prescinde del tuto dalla legittimità sul piano edilizio-urbanistico dell’intervento autorizzato, sicché, sulla base delle contestazioni svolte, il titolo impugnato non può ritenersi affetto da alcun vizio.
3. Conclusivamente, il ricorso è in parte irricevibile e in parte da respingere, nei termini in precedenza illustrati.
Quanto al regolamento delle spese di lite, esso segue la soccombenza nel rapporto processuale tra parte ricorrente e la controinteressata, mentre non c’è necessità di provvedere quanto al rapporto processuale con il Comune resistente, non essendosi quest’ultimo costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e nel resto lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della società Immobiliare NO DE GR s.r.l, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con la parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
MO LL Di OL, Presidente
IA TT, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TT | MO LL Di OL |
IL SEGRETARIO