Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19249
CASS
Sentenza 27 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia commesso un travisamento della prova riguardo alla notifica della diffida, la quale risulta eseguita regolarmente presso l'indirizzo di residenza dell'imputato. Inoltre, la Corte ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è un illecito omissivo istantaneo che si consuma alla scadenza del termine per il versamento, indipendentemente dalla conoscenza della diffida.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19249
    Data del deposito : 27 maggio 2026

    Testo completo