Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2022, proposto da
Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato, Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seriate, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- delle norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio 2021 del Comune di Seriate, adottato con delibera Consiglio comunale n. 46 del 2 dicembre 2021, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 13 giugno 2022 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2022 in seguito alla pubblicazione sul BURL, serie avvisi e concorsi n. 40 del 5 ottobre 2022 nella parte in cui, (articolo 10, comma 2) è stabilito che “Le Sale da gioco sono ammesse solo nelle Aree per servizi di proprietà comunale” e nella parte in cui (articolo 38, comma 5) stabilisce che “l'Amministrazione Comunale può, per le aree di proprietà e di uso pubblico, prevedere qualunque destinazione d'uso, mentre gli altri soggetti/Enti dovranno preventivamente convenzionare con l'Amministrazione Comunale l'ammissibilità delle destinazioni sopra vietate per valutare l'interesse pubblico”;
- della nota prot. n. 48034 del 21 ottobre 2022, inviata tramite PEC alla ricorrente, in cui il SUAP del Comune di Seriate, nel dare riscontro all' istanza ex art. 1, comma 3, d.lg. n. 222 del 2016 del 18 ottobre 2022, ha stabilito che “le sale da gioco sono ammesse solo nelle aree per servizi di proprietà comunale” e che “A oggi non risulta alcuna area disponibile”;
- della nota prot. n. 51877 del 14 novembre 2022, inviata tramite PEC alla ricorrente, in cui il SUAP del Comune di Seriate, nel dare riscontro all'istanza di Allstar di costituzione e messa a disposizione di aree di proprietà comunale per l'apertura di una sala da gioco in ottemperanza all'art. 10, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del PGT e di comunicazione di dette aree, ha risposto che “Ad oggi nessuna è stata individuata”;
- di ogni altro provvedimento connesso, conseguente od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto, attualmente non nella disponibilità della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. NI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 14/11/2025, con la quale il procuratore di parte ricorrente rappresenta il venir meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del contenzioso, avendo l’Amministrazione adottato un nuovo atto sostitutivo di quello impugnato emendato dei vizi censurati in ricorso;
ritenuto che a detta memoria debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422);
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
NI AR, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AR | LO BR |
IL SEGRETARIO