CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2023, n. 34897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34897 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'NO IE VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. RIESAME di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. Larussa NT che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; Penale Sent. Sez. F Num. 34897 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di ET AN D'ST la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Lamezia Terme dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di NT NO [capo 1)] ed in plurimi delitti di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti commessi in Lamezia Terme nel periodo giugno- novembre 2019 [capi 47), 51), 52), 53), 54), 56)] . Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia GE CA e GI IA, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia NO (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lamezia Terme che fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia NO, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a RI TR e alla figlia NG NC). Secondo i giudici i NO (il padre IO e i figli NT e GE cl. 90), rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano RA SC, AR ER e BA ON, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché RU CA e i LL RE. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, NT IA (detto Tony Tony), NT UR (detto Pupello), GI MM, PA LL, RE D'ST, ET AN D'TI e IA DI. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei NO in Lametia Terme) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla TR. 2 In tale contesto era emersa la figura di ET AN D'ST, il quale, secondo i giudici della cautela, unitamente al fratello RE e allo zio PA LL, gestiva lo spaccio per conto dei NO nel quartiere Capizzaglie di Lamezia Terme. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha censurato la violazione di legge e il vizio di in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sotto il profilo della contestazione del reato associativo e dei reati scopo, il difensore osserva che: - la partecipazione al sodalizio sarebbe stata desunta dal coinvolgimento nei reati scopo che al più valevano a provare un rapporto esclusivo con NT NO, finanche di carattere illecito, ma non già l'affectio societatis;
- sarebbe stato valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate, in assenza di riscontri oggettivi;
- il ricorrente aveva, al più, svolto il ruolo di pusher in qualche isolata occasione. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva che i fatti risalirebbero comunque al 2019 e che l'arresto di NT NO aveva determinato la fine del presunto sodalizio. 3. Nel corso dell'udienza il Procuratore Generale e il difensore hanno concluso come indicato in epigrafe. Il difensore ha anche depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagato al sodalizio di cui al capo 1 e, sia pure in maniera generica, della gravità indiziaria dei reti scopo e il ritenuto quadro cautelare. 3. Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di 3 legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva, quanto alla gravità indiziaria, che il Tribunale ha richiamato il contenuto delle conversazioni, debitamente indicate, da cui era emerso il coinvolgimento del ricorrente nei delitti scopo. Il Tribunale ha, altresì, rilevato che da tali conversazioni era emerso anche che lo stesso, insieme al fratello RE e allo zio PA LL, era considerato da NT NO suo spacciatore di fiducia, in grado di apportare all'associazione importanti guadagni, garantendo la vendita di 20 grammi di sostanza ogni settimana, dieci giorni;
che era solito spacciare sostanza stupefacente secondo le direttive del capo dell'associazione, NT NO;
che immediatamente dopo l'arresto del fratello RE e dello zio PA 4 LL, aveva avvisato NT NO e AR ER. Tutti tali elementi deponevano, secondo il Tribunale, per lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio con il ruolo di stabile pusher, tale da contribuire alla prosperità del gruppo e alla sua conservazione. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la gravità indiziaria, è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le doglienze relative ai delitti scopo sono del tutto aspecifiche, essendosi il difensore limitato, in alcuni passaggi, a contestare, in maniera, come visto, inammissibile, la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, ed, in altri passaggi, ad ammettere il coinvolgimento di D'ST negli affari illeciti di NT NO. Le doglianze sono aspecifiche anche con riferimento alla contestazione del reato associativo, rispetto al quale il ricorrente si limita a riportare ampi stralci della giurisprudenza di legittimità (talora riferiti a principi in materia di affermazione di responsabilità e non già alla materia cautelare), senza ancorare le ragioni di diritto alla specificità del caso concreto, e ad invocare la impossibilità di desumere la partecipazione ad un contesto associativo dalla semplice commissione dei reati scopo, fra l'altro posti in essere in un arco di tempo limitato. Sotto tale ultimo profilo, invero, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, dà conto di come il coinvolgimento dell'indagato nei reati scopo, per le modalità concrete emerse dalle intercettazioni, fosse indicativo di una organizzazione stabile e duratura nel tempo. L'ordinanza, dunque, appare conforme al consolidato orientamento per cui legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso delle condotte integranti i reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (ex multis, Sez. 2 n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724; Sez. 2, n 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540) ed, altresì, conforme all'orientamento per cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). 5 5.11 motivo deve ritenersi inammissibile anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando che la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale operante da diversi anni, all'interno del quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e attivale di reiterazione del reato. D'altronde, come ha rimarcato lo stersso Tribunale, il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale 6 deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 8 agosto 2023
sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. Larussa NT che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; Penale Sent. Sez. F Num. 34897 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di ET AN D'ST la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Lamezia Terme dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di NT NO [capo 1)] ed in plurimi delitti di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti commessi in Lamezia Terme nel periodo giugno- novembre 2019 [capi 47), 51), 52), 53), 54), 56)] . Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia GE CA e GI IA, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia NO (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lamezia Terme che fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia NO, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a RI TR e alla figlia NG NC). Secondo i giudici i NO (il padre IO e i figli NT e GE cl. 90), rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano RA SC, AR ER e BA ON, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché RU CA e i LL RE. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, NT IA (detto Tony Tony), NT UR (detto Pupello), GI MM, PA LL, RE D'ST, ET AN D'TI e IA DI. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei NO in Lametia Terme) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla TR. 2 In tale contesto era emersa la figura di ET AN D'ST, il quale, secondo i giudici della cautela, unitamente al fratello RE e allo zio PA LL, gestiva lo spaccio per conto dei NO nel quartiere Capizzaglie di Lamezia Terme. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha censurato la violazione di legge e il vizio di in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sotto il profilo della contestazione del reato associativo e dei reati scopo, il difensore osserva che: - la partecipazione al sodalizio sarebbe stata desunta dal coinvolgimento nei reati scopo che al più valevano a provare un rapporto esclusivo con NT NO, finanche di carattere illecito, ma non già l'affectio societatis;
- sarebbe stato valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate, in assenza di riscontri oggettivi;
- il ricorrente aveva, al più, svolto il ruolo di pusher in qualche isolata occasione. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva che i fatti risalirebbero comunque al 2019 e che l'arresto di NT NO aveva determinato la fine del presunto sodalizio. 3. Nel corso dell'udienza il Procuratore Generale e il difensore hanno concluso come indicato in epigrafe. Il difensore ha anche depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagato al sodalizio di cui al capo 1 e, sia pure in maniera generica, della gravità indiziaria dei reti scopo e il ritenuto quadro cautelare. 3. Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di 3 legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva, quanto alla gravità indiziaria, che il Tribunale ha richiamato il contenuto delle conversazioni, debitamente indicate, da cui era emerso il coinvolgimento del ricorrente nei delitti scopo. Il Tribunale ha, altresì, rilevato che da tali conversazioni era emerso anche che lo stesso, insieme al fratello RE e allo zio PA LL, era considerato da NT NO suo spacciatore di fiducia, in grado di apportare all'associazione importanti guadagni, garantendo la vendita di 20 grammi di sostanza ogni settimana, dieci giorni;
che era solito spacciare sostanza stupefacente secondo le direttive del capo dell'associazione, NT NO;
che immediatamente dopo l'arresto del fratello RE e dello zio PA 4 LL, aveva avvisato NT NO e AR ER. Tutti tali elementi deponevano, secondo il Tribunale, per lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio con il ruolo di stabile pusher, tale da contribuire alla prosperità del gruppo e alla sua conservazione. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la gravità indiziaria, è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le doglienze relative ai delitti scopo sono del tutto aspecifiche, essendosi il difensore limitato, in alcuni passaggi, a contestare, in maniera, come visto, inammissibile, la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, ed, in altri passaggi, ad ammettere il coinvolgimento di D'ST negli affari illeciti di NT NO. Le doglianze sono aspecifiche anche con riferimento alla contestazione del reato associativo, rispetto al quale il ricorrente si limita a riportare ampi stralci della giurisprudenza di legittimità (talora riferiti a principi in materia di affermazione di responsabilità e non già alla materia cautelare), senza ancorare le ragioni di diritto alla specificità del caso concreto, e ad invocare la impossibilità di desumere la partecipazione ad un contesto associativo dalla semplice commissione dei reati scopo, fra l'altro posti in essere in un arco di tempo limitato. Sotto tale ultimo profilo, invero, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, dà conto di come il coinvolgimento dell'indagato nei reati scopo, per le modalità concrete emerse dalle intercettazioni, fosse indicativo di una organizzazione stabile e duratura nel tempo. L'ordinanza, dunque, appare conforme al consolidato orientamento per cui legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso delle condotte integranti i reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (ex multis, Sez. 2 n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724; Sez. 2, n 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540) ed, altresì, conforme all'orientamento per cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). 5 5.11 motivo deve ritenersi inammissibile anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando che la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale operante da diversi anni, all'interno del quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e attivale di reiterazione del reato. D'altronde, come ha rimarcato lo stersso Tribunale, il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale 6 deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 8 agosto 2023