CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28736 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KT FA nato il [...] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo ()t OteHi(1-2,9 nv4 t-I (,),/i i( u4ito diferrs-e.Fg Penale Sent. Sez. 1 Num. 28736 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. KT AR ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 9 settembre 2022 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 20 luglio 2021, è stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 6.667,00 di multa, in ordine al reato di occupazione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché in data 1 agosto 2018 aveva avuto alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (AR NU e ER Baharui), privi del permesso di soggiorno. 2. La ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere alle specifiche doglianze sollevate dalla difesa nell'atto di appello, essendosi limitata a richiamare per relationem le motivazioni espresse dal giudice di primo grado. In particolare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello non avrebbe considerato che l'imputata non fosse a conoscenza dell'irregolarità dei lavoratori assunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. 2 Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputata non poteva non conoscere lo stato dei due lavoratori, cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, posto che la stessa, nella sua qualità di datrice di lavoro, era stata certamente costretta a verificare che gli altri dipendenti extracomunitari presenti fossero muniti di permesso di soggiorno, poiché, in caso contrario, non avrebbe potuto nemmeno avviare i procedimenti amministrativi agli effetti retributivi e previdenziali previsti dalla specifica normativa per metterli in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo. La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, inoltre, era ulteriormente confermata dal fatto che l'imputata, nell'immediatezza dei fatti, non era stata in grado di fornire alcuna valida spiegazione della riscontrata situazione di irregolarità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo ()t OteHi(1-2,9 nv4 t-I (,),/i i( u4ito diferrs-e.Fg Penale Sent. Sez. 1 Num. 28736 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. KT AR ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 9 settembre 2022 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 20 luglio 2021, è stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 6.667,00 di multa, in ordine al reato di occupazione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché in data 1 agosto 2018 aveva avuto alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (AR NU e ER Baharui), privi del permesso di soggiorno. 2. La ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere alle specifiche doglianze sollevate dalla difesa nell'atto di appello, essendosi limitata a richiamare per relationem le motivazioni espresse dal giudice di primo grado. In particolare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello non avrebbe considerato che l'imputata non fosse a conoscenza dell'irregolarità dei lavoratori assunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. 2 Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputata non poteva non conoscere lo stato dei due lavoratori, cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, posto che la stessa, nella sua qualità di datrice di lavoro, era stata certamente costretta a verificare che gli altri dipendenti extracomunitari presenti fossero muniti di permesso di soggiorno, poiché, in caso contrario, non avrebbe potuto nemmeno avviare i procedimenti amministrativi agli effetti retributivi e previdenziali previsti dalla specifica normativa per metterli in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo. La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, inoltre, era ulteriormente confermata dal fatto che l'imputata, nell'immediatezza dei fatti, non era stata in grado di fornire alcuna valida spiegazione della riscontrata situazione di irregolarità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/04/2023