Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2003, n. 15348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15348 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' £ REPUBBLICA5348 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 27469/01 - Consigliere Cron.31175 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.20/02/03 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 24 2003 rappresenta e difende ope legis;
1134
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 1136/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 02/05/01 R.G.N. 14/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 maggio 2001 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto dal LI ET avverso la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro l'8 luglio 1998, con cui era stato condannato il Ministero dell'Interno al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal primo agosto 1997; l'appellante instava per l'accoglimento della domanda fin dalla data della domanda amministrativa del 6 novembre 1992. Il Tribunale rilevava che il CTU nominato in appello aveva confermato quanto accertato dal consulente in primo grado e cioè che solo dal luglio 1997 le affezioni si erano evolute in misura tale da non consentire il compimento autonomo degli atti quotidiani della vita. Avverso detta sentenza la LI propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa alla tardività del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato, giacché la sentenza impugnata venne notificata il 5 settembre 2001, mentre la notifica del ricorso effettuata a mezzo posta si è perfezionata, per il notificante, il 25 ottobre 2001, in cui la raccomandata fu inviata dall'ufficiale postale, ancorché per il destinatario la notifica si sia perfezionata dalla data di ricezione dell'atto, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002. Parte ricorrente denunzia difetto di motivazione e violazione delle leggi 18/80 e p 508/88, perché la sentenza impugnata avrebbe errato nellaver omesso la puntuale verifica della data di insorgenza dello stato invalidante, e di considerare i concetti socio giuridici della espressione "atti della vita quotidiana” e deambulazione” di cui alla legge n. 18 del 1980 e 508/88; stante la conclamata esistenza di alcune patologie, come l'ictus cerebrale che aveva cagionato nel 1997 deficit cognitivo, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che la autonomia nel compiere gli atti quotidiani della vita era venuta meno solo nel 1997. Il ricorso non merita accoglimento. In primo luogo è inammissibile perché del tutto generico, e non riferito al caso di specie, il profilo di doglianza sulla mancata considerazione di concetti come "atti quotidiani della vita” e deambulazione" di cui alle leggi 18/80 e 508/88. Quanto alla decorrenza della prestazione, non sussiste il lamentato difetto di motivazione, mentre la ricorrente sollecita sostanzialmente un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, giacché tutte le affezioni indicate in ricorso, ivi compreso il deficit cognitivo, sono state espressamente esaminate valutate nella sentenza impugnata, che è pervenuta alla decisione esprimendo compiutamente i motivi della fissata decorrenza della prestazione, sulla scorta delle consulenze di primo e di secondo grado. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE englichen {ciaule Mause Leuve ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, BI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERECANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 elle Depositato in Cancelleria 14 OTT.2003 oggi, CANCELLIEREthekouslive 2